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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 21975/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. 02EBB57 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Ruslan STURZA propone personalmente ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Verona in composizione monocratica ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13 -bis, d.lgs. n. 286/98.

2. Osserva il Collegio che, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo speciale (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010).

3. Da tanto consegue che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. 02EBB57 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Ruslan STURZA propone personalmente ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Verona in composizione monocratica ha applicato, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13 -bis, d.lgs. n. 286/98. 2. Osserva il Collegio che, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo speciale (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010). 3. Da tanto consegue che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21975/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris