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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:625
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 10 ottobre 2012 – Grecia / Commissione (causa C-497/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – FESR – Riduzione del contributo finanziario – Programma operativo nell’ambito dell’obiettivo n. 1 (1994-1999), “Accessibilità e assi stradali” in Grecia – Delega di funzioni ausiliarie da parte della Commissione a terzi – Segreto professionale – Tasso di correzione finanziaria – Margine di discrezionalità della Commissione – Sindacato giurisdizionale»

1. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 35, 36)

2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 46)

3. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità manifesta (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 68) [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 luglio 2011 – Grecia/Commissione (T-81/09) con cui il Tribunale ha parzialmente respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione C (2008) 8573 della Commissione, del 15 dicembre 2008, recante la riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), inizialmente concesso a favore del programma operativo nell’ambito dell’obiettivo 1 (1994-1999), «Accessibilità e assi stradali» in Grecia.

Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 10 ottobre 2012 – Grecia / Commissione (causa C-497/11 P) «[OSCURATO:PERSONA] – FESR – Riduzione del contributo finanziario – Programma operativo nell’ambito dell’obiettivo n. 1 (1994-1999), “Accessibilità e assi stradali” in Grecia – Delega di funzioni ausiliarie da parte della Commissione a terzi – Segreto professionale – Tasso di correzione finanziaria – Margine di discrezionalità della Commissione – Sindacato giurisdizionale» 1. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 35, 36) 2. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale – Irricevibilità (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 46) 3. [OSCURATO:PERSONA] – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità manifesta (Art. 256, § 1, secondo comma, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punto 68) [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 luglio 2011 – Grecia/Commissione (T-81/09) con cui il Tribunale ha parzialmente respinto un ricorso diretto all’annullamento della decisione C (2008) 8573 della Commissione, del 15 dicembre 2008, recante la riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), inizialmente concesso a favore del programma operativo nell’ambito dell’obiettivo 1 (1994-1999), «Accessibilità e assi stradali» in Grecia. Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris