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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:491
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 26 giugno 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 325/24 [Bissilli] ( i ) HG Procedimento penale in presenza di Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale ordinario di Firenze (Italia)] « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Ambito di applicazione ratione materiae – Concetto di «atto d’indagine» – Articolo 24 – Audizione dell’imputato mediante videoconferenza – Articolo 10 – Ricorso a un diverso tipo di atto d’indagine – Articolo 11, paragrafo 1, lettera f) – Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione – Diritti fondamentali – Articolo 24, paragrafo 2, lettera b) – Principi fondamentali del diritto dello Stato membro di esecuzione – Articolo 22 – Trasferimento temporaneo della persona detenuta verso lo Stato membro di emissione ai fini dell’esecuzione di un atto d’indagine – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un processo equo »

I. Introduzione

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3, e 10, dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 24 della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale (in prosieguo: l’«OEI») ( 2 ), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una richiesta di dare esecuzione, in Belgio, a un OEI, emesso dal Tribunale ordinario di Firenze (Italia), giudice del rinvio, nei confronti di HG, persona detenuta in Belgio, per un procedimento penale (in prosieguo: l’«OEI controverso»).

Nello specifico, con tale OEI, detto giudice chiedeva che, conformemente all’articolo 24 della direttiva 2014/41, le autorità giudiziarie belghe, in cooperazione con il predetto giudice, procedessero all’audizione in videoconferenza di HG, in qualità di imputato, allo scopo, da un lato, di raccogliere prove attraverso il suo interrogatorio e, dall’altro, di assicurarne la partecipazione al processo, ritenendo che detto OEI costituisse un’alternativa efficace a un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE»), tenuto conto del fatto che non sussistevano più i presupposti per l’emissione di tale mandato( 3 ).

Inoltre, il medesimo giudice avrebbe chiesto, in alternativa all’audizione mediante videoconferenza, il trasferimento temporaneo in l’Italia ai sensi dell’articolo 22 di tale direttiva.

Le autorità giudiziarie belghe si sono rifiutate di eseguire lo stesso OEI sostenendo che l’atto d’indagine richiesto non era previsto nel diritto belga e che la comparizione dell’imputato in videoconferenza sarebbe, secondo tale diritto interno, contraria al diritto fondamentale a un equo processo.

Anche la richiesta alternativa di trasferimento temporaneo è stata respinta con la motivazione che l’audizione dell’imputato durante il processo non era un atto d’indagine ai sensi del diritto belga.

Il giudice del rinvio, ritenendo che la posizione delle autorità giudiziarie belghe non fosse conforme alle disposizioni di detta direttiva che individuano tassativamente i motivi per il non riconoscimento o la non esecuzione di un OEI, ha sottoposto una serie di questioni pregiudiziali relative alla compatibilità di tali rifiuti.

3. Sebbene la Corte abbia già avuto occasione di fornire precisazioni sull’ambito di applicazione ratione materiae dell’OEI e, in particolare, sulla portata del concetto di «atto di indagine» di cui può essere chiesta l’esecuzione nell’ambito di un siffatto OEI ( 4 ), la presente causa le consentirà, per la prima volta, di esaminare, da un lato, il rapporto tra i diversi motivi di rifiuto previsti dalla direttiva 2014/41 e, dall’altro, la questione della compatibilità, in materia penale, della comparizione di un imputato mediante videoconferenza alla luce dei diritti fondamentali, questione che, peraltro, è già stata oggetto di numerose sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ( 5 ).

II. Contesto normativo A. Direttiva 2014/41

4. I considerando da 6 a 8, 10, 12, 19, da 24 a 26 e 34 della direttiva 2014/41 così recitano: «(6) Nel programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha considerato di perseguire ulteriormente l’istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco (...). (7) Tale nuova impostazione si basa su un unico strumento denominato ordine europeo d’indagine (OEI).

L’OEI deve essere emesso affinché nello Stato che lo esegue (...) siano compiuti uno o più atti di indagine specifici ai fini dell’acquisizione di prove. (8) L’OEI dovrebbe avere una portata orizzontale e pertanto dovrebbe applicarsi a tutti gli atti di indagine finalizzati all’acquisizione di prove. (...) (...) (10) L’OEI dovrebbe essere incentrato sull’atto di indagine da compiere.

L’autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell’indagine in questione, a quali atti di indagine ricorrere.

Tuttavia l’autorità di esecuzione dovrebbe, laddove possibile, usare un altro tipo di atto di indagine se quello richiesto non è previsto dal proprio diritto nazionale o non è disponibile in un caso interno analogo. (...) L’autorità di esecuzione può inoltre ricorrere ad un altro tipo di atto di indagine, laddove essa ottenga lo stesso risultato dell’atto di indagine richiesto nell’OEI con mezzi di minor interferenza con i diritti fondamentali della persona interessata. (...) (12) Quando emette un OEI, l’autorità di emissione dovrebbe prestare particolare attenzione al pieno rispetto dei diritti stabiliti nell’articolo 48 della [Carta].

La presunzione di innocenza e i diritti della difesa nei procedimenti penali sono i capisaldi dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta nel settore della giustizia penale.

Ogni limitazione di tali diritti mediante un atto di indagine richiesto conformemente alla presente direttiva dovrebbe rispettare pienamente i requisiti stabiliti nell’articolo 52 della Carta quanto alla necessità, agli obiettivi di interesse generale da perseguire, nonché all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. (...) (19) La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell’Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, al diritto dell’Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali.

Tuttavia, tale presunzione è relativa.

Di conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che l’esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l’esecuzione dell’OEI dovrebbe essere rifiutata. (...) (24) L’OEI istituisce un regime unico per l’acquisizione di prove.

Per certi tipi di atti di indagine, come il trasferimento temporaneo di persone detenute, l’audizione mediante videoconferenza o teleconferenza (...) sono tuttavia necessarie disposizioni supplementari che dovrebbero essere fornite dall’OEI (...). (25) La presente direttiva stabilisce le regole sul compimento in tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale, di un atto di indagine, se necessario con la partecipazione della persona interessata ai fini della raccolta di elementi di prova.

Ad esempio un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di tale persona nello Stato di emissione o per lo svolgimento di un’audizione mediante videoconferenza.

Tuttavia, qualora tale persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un [MAE] in conformità della [decisione quadro 2002/584]. (26) Per garantire un uso proporzionato del MAE, l’autorità di emissione dovrebbe esaminare se un OEI costituisca un mezzo efficace e proporzionato per svolgere i procedimenti penali.

L’autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l’emissione di un OEI ai fini dell’audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa. (...) (34) In virtù del suo ambito di applicazione, la presente direttiva contempla unicamente i provvedimenti provvisori al fine di raccogliere prove (...)».

5. L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, prevede quanto segue: «L’[OEI] è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (lo “Stato di emissione”) per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo “Stato di esecuzione”) ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva.

L’OEI può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione».

6. L’articolo 3 di detta direttiva così dispone: «L’OEI si applica a qualsiasi atto d’indagine, tranne all’istituzione di una squadra investigativa comune e all’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra (...)».

7. L’articolo 9, paragrafo 2, della stessa direttiva recita: «L’autorità di esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall’autorità di emissione, salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione».

8. L’articolo 10 della direttiva 2014/41 è così formulato: «1.

Qualora esista un atto di indagine alternativo ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, l’autorità di esecuzione dispone, ove possibile, un atto di indagine alternativo quando:

a) l’atto di indagine richiesto nell’OEI non è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione; oppure

b) l’atto di indagine richiesto nell’OEI non sia disponibile in un caso interno analogo.

2. Fatto salvo l’articolo 11, il paragrafo 1 non si applica ai seguenti atti d’indagine, che devono sempre essere disponibili in base al diritto dello Stato membro di esecuzione: (...)

c) l’audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato di esecuzione; (...)

3. L’autorità di esecuzione può anche ricorrere ad un atto d’indagine diverso da quello richiesto nell’OEI quando l’atto scelto dall’autorità di esecuzione assicuri lo stesso risultato dell’atto richiesto nell’OEI con mezzi meno intrusivi. (...)

5. Ove, conformemente al paragrafo 1, l’atto di indagine richiesto nell’OEI non sia previsto dal diritto dello Stato di esecuzione o non sia disponibile in un caso interno analogo, e ove non vi siano altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell’atto di indagine richiesto, l’autorità di esecuzione informa l’autorità di emissione che non è stato possibile fornire l’assistenza richiesta».

9. L’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 4, l’autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione di un OEI qualora: (...)

f) sussistono seri motivi per ritenere che l’esecuzione dell’atto di indagine richiesto nell’OEI sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 6 TUE e della Carta; (...)».

10. L’articolo 22, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così dispone: «1.

«Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione ai fini del compimento di un atto d’indagine, nell’intento di raccogliere elementi di prova, che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di emissione, a condizione che sia ricondotta nello Stato di esecuzione entro il termine da quest’ultimo stabilito».

2. Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all’articolo 11, l’esecuzione dell’OEI può anche essere rifiutata se:

a) la persona detenuta nega il proprio consenso; o

b) il trasferimento può prolungare la detenzione di detta persona».

11. L’articolo 24, paragrafi da 1 a 5, della medesima direttiva è così formulato: «1.

Laddove una persona, che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione, debba essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti dello Stato di emissione, l’autorità di emissione può emettere un OEI ai fini dell’audizione del testimone o del perito mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva a norma dei paragrafi da 5 a

7. L’autorità di emissione può emettere un OEI anche ai fini dell’audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva.

2. Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all’articolo 11, l’esecuzione di un OEI può essere rifiutata se:

a) la persona sottoposta a indagini o l’imputato nega il proprio consenso; ovvero

b) l’esecuzione di tale atto di indagine in un caso particolare è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

3. L’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione concordano le modalità pratiche dell’audizione (...).

4. Se in un caso specifico l’autorità di esecuzione non ha accesso ai mezzi tecnici per procedere all’audizione mediante videoconferenza, può concordare con lo Stato di emissione che tali mezzi siano messi a disposizione da quest’ultimo.

5. In caso di audizione effettuata mediante videoconferenza o di altra trasmissione audiovisiva si applicano le seguenti disposizioni:

a) all’audizione è presente, se necessario assistito da un interprete, un rappresentante dell’autorità competente dello Stato di esecuzione che provvede anche ad assicurare l’identificazione della persona da ascoltare e il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

Se ritiene che durante l’audizione siano violati i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l’autorità di esecuzione prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l’audizione continui a svolgersi secondo tali principi; (...)

c) l’audizione è condotta direttamente dall’autorità competente dello Stato di emissione, o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno; (...)».

B. Direttiva (UE) 2016/343

12. L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 ( 6 ) così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che:

a) l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure

b) l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato».

III. Controversia principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

13. HG è sottoposto, in Italia, a un procedimento penale per partecipazione ad un’organizzazione criminale e per traffico di stupefacenti.

In particolare, è sospettato di aver creato e gestito, dal Belgio, un’organizzazione criminale con articolazioni operative in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, compresa l’Italia, e di aver partecipato, in tale contesto, a un traffico di stupefacenti ( 7 ).

14. Il giudice del rinvio è stato investito di tale procedimento penale a carico di HG.

15. Non essendo comparso personalmente dinanzi a tale giudice nella fase di giudizio del procedimento penale, HG è stato dichiarato assente, in quanto era a conoscenza del processo e rappresentato da un difensore di fiducia.

16. Successivamente, tale avvocato ha presentato una domanda di audizione di HG dinanzi a detto giudice, che ha disposto l’audizione.

17. Il 24 maggio 2022, quando residuavano solo l’esame di HG e la discussione finale, la procura ha informato lo stesso giudice che, dal 15 febbraio 2022, HG era stato posto in custodia cautelare nella prigione di Bruges (Belgio) nell’ambito di un procedimento pendente in tale Stato membro.

18. Date tali circostanze, con il consenso di HG, il giudice del rinvio ha emesso un OEI in cui si chiedeva alle autorità belghe, in cooperazione con tale giudice, di condurre un’audizione di HG, in qualità di imputato, mediante videoconferenza.

Tale audizione, condotta con l’assistenza di un interprete, avrebbe consentito, in particolare, di interrogare HG.

19. Con lettera del 17 febbraio 2023, la procura di Bruges (Belgio) ha informato tale giudice, da un lato, che HG era detenuto non solo in custodia cautelare, ma anche per scontare una pena, e, dall’altro, che l’OEI emesso ai fini dell’audizione di HG mediante videoconferenza non sarebbe stato eseguito.

Senza fare alcun riferimento ai motivi specifici di rifiuto previsti dalla direttiva 2014/41, tale procura ha precisato, anzitutto, che il diritto belga non prevede la possibilità di procedere a un’audizione dell’imputato mediante videoconferenza nell’ambito del suo processo, dato che tale persona deve comparire personalmente dinanzi all’organo giudicante ( 8 ).

La procura di Bruges ha poi ricordato che la normativa belga che recepisce la direttiva 2014/41 subordina la possibilità di procedere all’audizione di un imputato mediante videoconferenza alla duplice condizione che, da un lato, tale persona vi acconsenta e, dall’altro, il compimento di un atto di tale tipo non sia contrario ai principi fondamentali del diritto belga.

Infine, menzionando una sentenza della Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio) ( 9 ) e le direttive emanate dal collège des procureurs généraux (collegio dei procuratori generali, Belgio) ( 10 ), la procura di Bruges ha fatto presente che la comparizione di un imputato al suo processo mediante videoconferenza è attualmente contraria al diritto a un processo equo.

20. Data l’impossibilità di giudicare HG, poiché la sua detenzione all’estero gli impediva legittimamente di comparire, il processo nei suoi confronti è stato rinviato a una data successiva.

Per risolvere tale delicata situazione, il giudice del rinvio ha chiesto l’assistenza di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura di cooperazione giudiziaria, che tuttavia non ha avuto esito positivo, in quanto le autorità giudiziarie belghe, da un lato, hanno continuato a rifiutare l’audizione di HG mediante videoconferenza e, dall’altro, hanno escluso, nel mese di novembre 2022, la possibilità di un trasferimento temporaneo del detenuto verso l’Italia, in base a una richiesta, formulata da [OSCURATO:PERSONA], di atto d’indagine alternativo all’udienza mediante videoconferenza.

21. In un contesto del genere, detto giudice fa presente di dover stabilire se tale decisione di rifiutare l’esecuzione sia conforme al diritto dell’Unione per potersi pronunciare sull’opportunità di emettere un nuovo OEI per la prosecuzione del processo a carico di HG.

22. In primo luogo, esso rileva che, nell’ordinamento italiano non sussiste un obbligo dell’imputato di partecipare al processo e vige il sistema del processo in assenza da quando è stato introdotto nel 2014 ( 11 ).

Di conseguenza, il processo può essere celebrato pur in mancanza dell’imputato in quanto vi sia la certezza che egli ne abbia effettiva conoscenza e che la sua mancata partecipazione ad esso sia frutto di una scelta volontaria.

Viceversa, avendo l’imputato il diritto di partecipare al processo, ma non possa comparivi a causa, in particolare, di un legittimo impedimento, quale la sua detenzione all’estero, il giudice, a meno che non acquisisca una formale ed espressa rinuncia dell’imputato a comparire, è tenuto a rinviare il processo finché non si renda possibile la sua partecipazione.

Inoltre, la partecipazione al processo dell’imputato detenuto all’estero può avvenire in sua presenza, mediante trasferimento temporaneo nel territorio italiano ( 12 ), o, se previsto da accordi internazionali e conformemente alle norme in essi contenute, mediante videoconferenza.

23. Inoltre, nel sistema italiano di procedura penale, ispirato al modello accusatorio della giustizia penale, le prove si formano e vengono acquisite al fascicolo processuale soltanto durante il processo dibattimentale che si svolge davanti al giudice e nel contraddittorio delle parti.

Pertanto, anche l’esame dell’imputato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia consentito durante il processo perseguirebbe una finalità probatoria.

24. Sempre secondo il giudice del rinvio, il principio del mutuo riconoscimento sarebbe vanificato se lo Stato membro di esecuzione potesse mettere in dubbio la finalità probatoria dell’atto di indagine richiesto sulla base del suo diritto nazionale e rifiutare l’esecuzione di un OEI ritenendo che esso non persegua una finalità di raccolta delle prove.

Infatti, in applicazione del principio del mutuo riconoscimento, spetta soltanto all’autorità di emissione valutare se l’atto richiesto con l’OEI persegua una finalità di raccolta delle prove, in base alla propria legislazione nazionale.

Nondimeno, esso si chiede se sia ancora possibile emettere un OEI qualora, come nel caso di specie, l’audizione mediante videoconferenza dell’imputato abbia anche lo scopo di garantire la sua partecipazione al processo.

25. Tale giudice ritiene, in secondo luogo, che dalle spiegazioni fornite dalla procura di Bruges risulti che il rifiuto di eseguire l’OEI controverso è fondato, da un lato, sulla non disponibilità dell’atto di indagine richiesto nel contesto di casi interni simili e, dall’altro, sull’incompatibilità di tale atto con i principi fondamentali derivanti dal diritto belga.

Per quanto riguarda il primo motivo di rifiuto di esecuzione dell’OEI, detto giudice ritiene che l’audizione mediante videoconferenza di un imputato figuri tra gli atti di indagine specifici di cui al capo IV della direttiva 2014/41.

Tuttavia, a differenza del regime previsto da tale direttiva per alcuni di tali atti, quali le operazioni di infiltrazione, l’articolo 24 di detta direttiva, che disciplina l’audizione mediante videoconferenza, non prevede un motivo di rifiuto fondato sulla non disponibilità dell’atto di indagine in un caso interno analogo.

Per quanto riguarda il secondo motivo di rifiuto di esecuzione, il giudice del rinvio osserva che, in considerazione dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva, le autorità giudiziarie belghe non hanno precisato le ragioni per le quali ritengono, alla luce, in particolare, delle garanzie procedurali specifiche previste dal diritto italiano, che un simile atto di indagine sia contrario ai principi fondamentali derivanti dal diritto belga.

Aggiunge che l’esecuzione dell’OEI che aveva emesso non avrebbe potuto essere rifiutata per incompatibilità di un tale ordine con i diritti fondamentali dell’Unione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41, senza una previa verifica della compatibilità delle disposizioni pertinenti del diritto italiano con la giurisprudenza della Corte EDU.

26. Il giudice del rinvio precisa, in terzo e ultimo luogo, che sta valutando, come atto di indagine alternativo, di emettere un OEI per il trasferimento temporaneo di HG in Italia ai fini della sua audizione dinanzi ad esso.

27. Date tali circostanze, il Tribunale ordinario di Firenze ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 24 della direttiva [2014/41], letto congiuntamente all’articolo 3 [di tale] direttiva, consenta l’emissione di un OEI per l’audizione in videoconferenza di un imputato detenuto nello Stato di esecuzione durante l’udienza dibattimentale, allo scopo di raccogliere prove attraverso il suo esame e con la finalità aggiuntiva di assicurarne la partecipazione al processo, alla luce di quanto previsto all’articolo 24 e dei considerando 25 e 26 [di detta direttiva], ove in particolare siano assenti i requisiti per l’emissione di un MAE e nel diritto interno dello Stato di emissione sia sancito il diritto dell’imputato di partecipare al processo e sottoporsi ad esame anche tramite videoconferenza per rendere dichiarazioni con valenza probatoria. 2) Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta affermativa, se la norma di cui all’articolo 10 della direttiva [2014/41], che legittima lo Stato di esecuzione a rifiutare l’esecuzione di un OEI ove l’atto investigativo non sia ammesso in un caso interno analogo, possa essere interpretata per legittimare lo Stato di esecuzione a rifiutare l’esecuzione di un OEI per l’audizione dell’imputato detenuto all’estero in videoconferenza a processo, alla luce del successivo articolo 24, che disciplina il regime specifico dell’udienza in videoconferenza senza includere il motivo di rifiuto in esame. 3) Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva [2014/41], alla luce dell’art. 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che l’esecuzione di un OEI per l’audizione dell’imputato detenuto all’estero in videoconferenza in udienza dibattimentale non possa essere rifiutata qualora le garanzie procedurali applicabili a tale videoconferenza ai sensi della legge dello Stato di emissione siano idonee nel caso specifico ad assicurare all’imputato il concreto esercizio dei suoi diritti di difesa e il diritto fondamentale a un equo processo ai sensi dell’articolo 47 della Carta. 4) Se il concetto di “principi fondamentali [del diritto] dello Stato di esecuzione”, che può costituire un motivo speciale di rifiuto ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b) [della direttiva 2014/41], possa costituire un limite all’esecuzione di qualsiasi richiesta di audizione dell’imputato in videoconferenza a processo, sulla base di una direttiva nazionale generale vincolante per tutte le autorità di esecuzione, senza alcuna valutazione delle peculiarità del caso specifico e dei precetti contenuti nella legge nazionale dello Stato di emissione a garanzia dei diritti di difesa dell’imputato applicabili nel caso concreto, o se, al contrario, non sia corretto intendere il rifiuto di esecuzione alla stregua di un’eccezione che deve essere interpretata in modo rigoroso, in relazione a specifici aspetti procedurali previsti dalla legge nazionale dello Stato di emissione o a particolari elementi rilevanti del caso specifico. 5) Se l’articolo 22, paragrafo 1, [della direttiva 2014/41], letto congiuntamente all’articolo 3 [di tale direttiva], consenta l’emissione di un OEI per il trasferimento temporaneo dell’imputato detenuto all’estero per consentirne la sua audizione in un’udienza dibattimentale, ove tale audizione abbia valenza istruttoria secondo la legge nazionale dello Stato di emissione».

28. Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte i governi italiano, belga, dei [OSCURATO:PERSONA] e austriaco, nonché la Commissione europea.

Tali parti, ad eccezione del governo belga, hanno altresì presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 2 aprile 2025.

IV. Analisi A. Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali

29. Il governo belga, nelle sue osservazioni scritte, rileva, senza tuttavia sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, che la seconda e la terza questione pregiudiziale sono di natura teorica, in quanto vertono su motivi di rifiuto diversi da quello su cui si è basato il rifiuto di esecuzione dell’OEI controverso.

Infatti, tale governo rileva, al riguardo, che dall’ordinanza di rinvio risulta che il rifiuto di esecuzione dell’OEI emesso dal giudice del rinvio era fondato sulla contrarietà dell’atto di indagine richiesto ai principi fondamentali del diritto dello Stato membro di esecuzione.

Ebbene, la seconda e la terza questione riguardano altri motivi di rifiuto, previsti rispettivamente all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41.

30. A tal riguardo, vorrei ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, una questione pregiudiziale vertente sul diritto dell’Unione è assistita da una presunzione di rilevanza.

La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura teorica oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte ( 13 ).

31. Ebbene, nel caso di specie, osservo, da un lato, che dai motivi di rifiuto di esecuzione dell’OEI controverso addotti dalla procura di Bruges ( 14 ) risulta che quest’ultima ha basato tale rifiuto, in particolare, sulla non disponibilità dell’atto di indagine nel diritto belga, che costituisce un motivo generale di rifiuto che rientra chiaramente nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 della direttiva 2014/41, e, dall’altro, che la contrarietà dell’atto di indagine richiesto ai principi fondamentali del diritto belga è intrinsecamente connessa ai motivi di rifiuto relativi all’esistenza di seri motivi per ritenere che l’esecuzione dell’atto di indagine sia incompatibile con i diritti fondamentali, che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva.

32. Ciò premesso, ritengo che tutte le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice nazionale siano ricevibili.

B. Nel merito

1. Sulla prima questione pregiudiziale

33. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 24 della direttiva 2014/41, in combinato disposto con l’articolo 3 e alla luce dei considerando 25 e 26 di tale direttiva, consenta a un’autorità giudiziaria di uno Stato membro di emettere un OEI avente ad oggetto l’organizzazione, da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro, di un’audizione mediante videoconferenza di un imputato durante il suo processo al fine, da un lato, di acquisire prove mediante il suo esame e, dall’altro, di consentire a tale imputato di partecipare al processo.

34. In via preliminare, ricordo che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/41, l’OEI è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro per compiere uno o più atti d’indagine specifici in un altro Stato membro ai fini di acquisire prove ( 15 ).

Ai sensi dell’Articolo 3 di tale direttiva, poi, l’OEI si applica a qualsiasi atto d’indagine ( 16 ).

Infatti, secondo il considerando 8 di detta direttiva, l’OEI dovrebbe in particolare avere «una portata orizzontale e pertanto dovrebbe applicarsi a tutti gli atti di indagine finalizzati all’acquisizione di prove » ( 17 ).

Infine, dal considerando 25 della stessa direttiva si evince che quest’ultima stabilisce le regole sul compimento in tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale , di un atto di indagine, se necessario con la partecipazione della persona interessata ai fini della raccolta di elementi di prova .

A titolo di esempio, lo stesso considerando precisa che un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di tale persona nello Stato di emissione o per lo svolgimento di un’audizione mediante videoconferenza.

35. A mio avviso, dalla lettura congiunta di tali disposizioni risulta che l’ambito di applicazione della direttiva 2014/41 è molto ampio sia per quanto riguarda il tipo di atti la cui esecuzione può essere richiesta mediante un OEI sia per quanto riguarda la fase del procedimento penale in cui tale passo può essere compiuto, che comprende la fase del processo ( 18 ).

Per contro, tale direttiva si applica unicamente ad atti volti a far sì che lo Stato di emissione ottenga elementi di prova ( 19 ).

Ne consegue che la finalità dell’atto di cui si chiede l’esecuzione riveste un’importanza decisiva per stabilire se un’autorità di emissione possa, a tal fine, emettere un OEI.

36. A questo proposito, da un lato, occorre rilevare che la Corte ha già dichiarato, nella sentenza Delda, che se l’atto contenuto in un OEI persegue unicamente una finalità diversa dall’assunzione di prove, come ad esempio un obbligo procedurale volto a favorire il perseguimento della persona accusata, tale atto non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/41.

La Corte ha quindi dichiarato che un ordine con il quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di notificare a una persona un’ordinanza di rinvio a giudizio che la riguarda non costituisce, in quanto tale, un OEI, ai sensi di tale direttiva ( 20 ).

Infatti, affinché possa rientrare nell’ambito di applicazione di detta direttiva, un atto di indagine deve avere come finalità l’acquisizione di elementi di prova, ai sensi della stessa direttiva.

Pertanto, un ordine con il quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di consentire a una persona di far valere le proprie osservazioni sui fatti enunciati nell’ordinanza di rinvio a giudizio che la riguarda può costituire un OEI, ai sensi della direttiva 2014/41, purché tale richiesta di audizione sia diretta ad acquisire elementi di prova ( 21 ).

37. Dall’altro lato, da tale sentenza si evince che quando un OEI contiene più atti di esecuzione, tra i quali figura un atto che, preso isolatamente, non mira all’assunzione di prove, ma che, dal punto di vista del procedimento penale dello Stato che ha emesso l’ordine, è accessorio o indispensabile a un altro atto previsto dallo stesso OEI che, dal canto suo, ha ad oggetto la raccolta di prove, allora, in tal caso, tali atti devono essere trattati come un insieme inscindibile che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/41.

Ad esempio, nel caso di cui al paragrafo precedente, se è dimostrato che la richiesta di audizione ha ad oggetto la raccolta di prove e se le autorità di emissione avevano menzionato, nell’OEI, che, in base alla loro legislazione nazionale, l’audizione poteva aver luogo solo dopo la notifica dell’ordinanza di rinvio a giudizio – atto che in quanto tale non è diretto all’assunzione di prove – si dovrebbe ritenere che, in deroga a quanto indicato al paragrafo precedente delle presenti conclusioni, una notifica del genere possa essere richiesta mediante un OEI.

Infatti, dall’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/41 risulta che l’autorità di esecuzione è tenuta, in linea di principio, ad attenersi alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall’autorità di emissione ( 22 ).

38. È alla luce di tali osservazioni preliminari che occorre interpretare l’articolo 24 della direttiva 2014/41 per stabilire se un OEI possa essere emesso per l’audizione mediante videoconferenza di un imputato non solo allo scopo di acquisire prove mediante il suo esame nel corso del processo, ma anche allo scopo di garantire la sua partecipazione al processo.

39. A tal fine, ricordo che tale articolo 24 prevede «disposizioni specifiche» per l’«audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva».

Ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, di tale disposizione, laddove una persona sottoposta a indagine o un imputato si trovi nel territorio dello Stato di esecuzione, «[l]’autorità di emissione può emettere un OEI (...) ai fini dell’audizione di [tale] persona sottoposta ad indagini o di [tale] imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva».

40. Dalla formulazione di tale disposizione, e più precisamente dall’espressione « ai fini dell’audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato », si evince che un simile atto di indagine potrebbe essere emesso al solo scopo di garantire la partecipazione di tale persona al processo.

Tuttavia, un’interpretazione del genere andrebbe ben oltre l’ambito di applicazione di detto articolo 24, sia alla luce del contesto in cui si inserisce tale disposizione sia dell’obiettivo da essa perseguito.

41. Infatti, da un lato, per quanto riguarda il contesto , come si evince dal considerando 24 della direttiva 2014/41, sebbene tale atto di indagine, al pari degli altri tipi di atti di cui al capo IV di quest’ultima, sia oggetto di «disposizioni specifiche» in quanto necessita di «disposizioni supplementari (...) che dovrebbero essere fornite dall’OEI», esso si inserisce tuttavia nell’ambito del regime unico per l’acquisizione di prove.

L’espressione «ai fini dell’audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato» non può quindi essere intesa come volta a garantire in generale i diritti di difesa dell’imputato assicurando il diritto di partecipare ai procedimenti giudiziari e alle udienze in cui l’imputato deve essere ascoltato.

Infatti, come qualsiasi altro tipo di atto di indagine specifico che possa essere oggetto di un OEI, l’audizione mediante videoconferenza, per rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/41, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, deve essere emessa «ai fini di acquisire prove».

Come emerge dal paragrafo 36 delle presenti conclusioni, tale interpretazione è stata confermata dalla Corte ( 23 ).

42. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2014/41 , ricordo che quest’ultima ha sostituito il precedente quadro frammentario e complesso in materia di assunzione delle prove nelle cause di dimensione transfrontaliera con l’introduzione di un sistema semplificato e più efficace basato su un unico strumento, l’OEI.

Tale sistema mira a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 24 ).

Pertanto, un’interpretazione secondo la quale l’articolo 24 di tale direttiva potrebbe essere invocato al solo scopo di garantire i diritti di un imputato al suo processo sarebbe svincolato dall’assunzione di prove e andrebbe ben al di là dell’ambito di applicazione di detta direttiva.

Ciò è implicitamente confermato dal considerando 25, il quale prevede che «qualora tale persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un [MAE] in conformità della [decisione quadro 2002/584]».

Inoltre, se si dovesse privilegiare un’interpretazione troppo flessibile dell’ambito di applicazione della medesima direttiva, ci sarebbe il rischio di strumentalizzare l’OEI per scopi diversi dall’assunzione di prove.

43. Ne consegue, in termini pratici, che l’articolo 24 della direttiva 2014/41 non può essere interpretato come volto a garantire che l’imputato abbia il diritto di partecipare alle varie fasi del procedimento penale, compresa la fase del processo, durante le quali non è chiamato a fornire prove, quali la definizione del suo status di imputato o l’esame delle richieste procedurali.

Pertanto, un OEI emesso «esclusivamente o principalmente» allo scopo di consentire la partecipazione di un imputato al processo non può rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, lo Stato di esecuzione non essendo quindi tenuto a eseguirlo, anche in assenza di motivi di rifiuto espressamente previsti da detta direttiva.

44. Analogamente, in una situazione in cui l’OEI è emesso sia per ottenere prove che per partecipare a una delle varie fasi del procedimento penale, solo la parte della richiesta diretta a che l’imputato sia sentito ai fini delle indagini o dell’acquisizione di prove rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva.

Ciò vale anche quando l’autorità dello Stato di emissione menzioni espressamente che la richiesta ha come ulteriore scopo quello di consentire all’imputato di partecipare ad una fase del procedimento penale.

45. Per contro, come rilevato al paragrafo 37 delle presenti conclusioni, poiché la Corte ha già dichiarato che un OEI può includere atti che non sono atti di indagine, ma la cui attuazione è necessaria per poter eseguire utilmente l’atto di indagine richiesto, un atto che, in quanto tale, non mira all’acquisizione di prove, come nel caso di specie la partecipazione al processo, può tuttavia rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/41, qualora costituisca, dal punto di vista del diritto processuale penale dello Stato di emissione, una fase meramente indispensabile per l’esecuzione di un altro atto di indagine che, esso sì, presenta una finalità probatoria.

Infatti, in una fattispecie del genere, tali atti devono essere considerati un insieme inscindibile che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva e lo Stato membro di esecuzione sarà tenuto a dare esecuzione all’OEI a meno che non sussistano uno o più motivi di rifiuto giustificati, previsti all’articolo 24 e all’articolo 11 di detta direttiva.

46. In questa stessa logica, quando un solo atto persegue, in base al diritto nazionale dello Stato di emissione, due obiettivi distinti, è sufficiente, per essere oggetto di un OEI, che tra tali obiettivi figuri l’assunzione di prove.

A tal riguardo, nel caso di specie, sembrerebbe che l’obiettivo di garantire la partecipazione dell’imputato al procedimento, principalmente ai fini dell’assunzione delle prove, non risulti essere meramente accessorio, ma costituisca piuttosto la ragione per cui è stato emesso l’OEI controverso.

In ogni caso, spetta al giudice del rinvio motivare e accertare l’obiettivo principale perseguito da tale OEI ( 25 ).

47. Tenuto conto di quanto precede, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 24 della direttiva 2014/41, in combinato disposto con l’articolo 3 e alla luce dei considerando 25 e 26 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso consente l’emissione di un OEI ai fini dell’audizione mediante videoconferenza durante l’udienza dibattimentale di un imputato detenuto nello Stato di esecuzione, purché tale OEI miri all’acquisizione di prove, il fatto che l’autorità di emissione miri altresì, con tale ordine, a consentire all’imputato di assistere all’udienza mediante videoconferenza non escludendo, di per sé, l’emissione di detto ordine.

2. Sulla seconda questione pregiudiziale

48. Con la seconda questione, posta in caso di risposta affermativa alla prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10 della direttiva 2014/41, in combinato disposto con l’articolo 24 di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare l’esecuzione di un OEI avente ad oggetto l’organizzazione di un’audizione mediante videoconferenza di una persona in qualità di imputato durante il suo processo, per il motivo che un atto del genere non è autorizzato nell’ambito di un caso interno analogo.

49. A questo proposito, tengo a osservare, in via preliminare, che l’articolo 10 della direttiva 2014/41, come indica il suo titolo, disciplina il ricorso da parte dell’autorità di esecuzione a «un diverso tipo di atto di indagine» e non i motivi di non esecuzione, i quali, dal canto loro, sono enunciati tassativamente all’articolo 11 di tale direttiva.

In tal modo, tale disposizione non intende autorizzare lo Stato di esecuzione a rifiutare l’esecuzione di un OEI.

50. Infatti, in primo luogo, rilevo che l’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che l’autorità di esecuzione debba avvalersi, ove possibile, di un atto di indagine diverso da quello indicato nell’OEI qualora tale atto non sia previsto dalla legge dello Stato membro di esecuzione o qualora detto atto non sia disponibile in un caso interno analogo ( 26 ).

L’articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva precisa, tuttavia, che tale possibilità non si applica agli atti di indagine da esso elencati, che devono sempre essere disponibili in base al diritto dello Stato membro di esecuzione.

Tra tali atti figura, all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/41, «l’audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato di esecuzione».

Nel caso di specie, le autorità giudiziarie belghe non avrebbero quindi, in linea di principio, il diritto di basarsi sull’articolo 10, paragrafo 1, di quest’ultima per applicare un atto diverso da quello previsto nell’OEI, anche se l’audizione di un imputato mediante videoconferenza non fosse disponibile nel contesto di un caso interno analogo, dato che il paragrafo 2, lettera c), di tale disposizione esclude l’applicazione del paragrafo 1, in particolare, alle audizioni degli imputati ( 27 ).

51. In secondo luogo, rilevo che, conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, direttiva 2014/41, ove le condizioni per l’applicazione del paragrafo 1 siano soddisfatte e ove non vi siano altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell’atto di indagine richiesto, l’autorità di esecuzione è tenuta a informare l’autorità di emissione che non è stato possibile fornire l’assistenza richiesta.

Discende, a mio avviso, da tale disposizione che detto articolo 10, paragrafo 5, prevede la possibilità per l’autorità di esecuzione di non eseguire l’assistenza richiesta qualora non siano previsti altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell’atto di indagine richiesto, il che potrebbe essere equiparato, per quanto riguarda i suoi effetti, a un rifiuto di esecuzione da parte dell’autorità di esecuzione.

52. Tuttavia, non sono convinto dal fatto che, nel caso di specie, tale disposizione avrebbe potuto essere dedotta dall’autorità di esecuzione.

Infatti, da un lato, è palese che è facilmente ipotizzabile un atto alternativo all’audizione mediante videoconferenza, come il trasferimento temporaneo dell’imputato, ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2014/41, per essere ascoltato o esaminato in udienza nello Stato di emissione.

Tale atto avrebbe certamente consentito di ottenere lo stesso risultato dell’atto di indagine indicato nell’OEI.

Dall’altro, rilevo che l’articolo 24 di tale direttiva precisa, al paragrafo 2, che, che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all’articolo 11, l’esecuzione di un OEI avente ad oggetto un’audizione mediante videoconferenza può essere rifiutata se la persona sottoposta a indagini o l’imputato nega il proprio consenso o se l’esecuzione di tale atto di indagine in un caso particolare è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione.

Mi sembra che tale disposizione, così come formulata, sia destinata a specificare tutti i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione che possono essere dedotti nell’ambito dell’esecuzione di un OEI avente ad oggetto l’organizzazione di un’audizione di una persona mediante videoconferenza.

53. In terzo e ultimo luogo, per completezza, vorrei sottolineare che l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/41 prevede che l’autorità di esecuzione possa «anche» ricorrere a un atto d’indagine diverso da quello richiesto nell’OEI quando l’atto scelto dall’autorità di esecuzione assicuri lo stesso risultato dell’atto richiesto nell’OEI con mezzi meno intrusivi in termini, in particolare, di minor interferenza con i diritti fondamentali ( 28 ) .

Sebbene, nel caso di specie, le autorità giudiziarie belghe non sembrino aver previsto la possibilità di ricorrere ad altri atti di indagine, una simile possibilità non può essere esclusa, in particolare, in quanto un trasferimento ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2014/41, come indicato in precedenza, avrebbe consentito di ottenere lo stesso risultato e, secondo la logica del diritto nazionale, che tuttavia non è evidente, avrebbe comportato una minore interferenza con i diritti fondamentali dell’imputato.

54. Sulla base di quanto precede, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 10 della direttiva 2014/41, in combinato disposto con l’articolo 24 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un OEI avente ad oggetto l’organizzazione di un’audizione mediante videoconferenza di una persona in qualità di imputato durante il suo processo, per il motivo che un atto di tale tipo non è autorizzato in un caso interno analogo.

3. Sulla terza questione pregiudiziale

55. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41, letto alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorità di esecuzione rifiuti l’esecuzione di un OEI avente ad oggetto l’organizzazione di un’audizione mediante videoconferenza di una persona in qualità di imputato durante il suo processo, qualora le garanzie procedurali applicabili a tale videoconferenza previste dal diritto dello Stato membro di emissione consentano di garantire il rispetto dei diritti della difesa ai sensi dell’articolo 48 della Carta e del diritto fondamentale a un equo processo ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

56. Ricordo che l’articolo 11 della direttiva 2014/41, relativo ai motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di un OEI, precisa i casi in cui l’esecuzione di un OEI può essere rifiutata.

In linea di principio, la formulazione di tale articolo attesta che tali motivi sono tassativi ( 29 ).

A questo proposito, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva consente allo Stato di esecuzione di rifiutare l’esecuzione di un OEI qualora « sussist[a]no seri motivi per ritenere che l’esecuzione dell’atto di indagine richiesto nell’OEI sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 6 TUE e della Carta» ( 30 ).

57. Ne consegue che, sebbene incomba all’autorità di emissione, quando emette un OEI, prestare particolare attenzione al pieno rispetto dei diritti sanciti dall’articolo 48 della Carta e, in particolare, alla presunzione di innocenza e ai diritti della difesa ( 31 ), spetta comunque all’autorità di esecuzione valutare se l’OEI controverso costituisca una violazione dell’articolo 6 TUE o degli articoli 47 e 48 della Carta, sulla base di elementi sostanziali, e quindi oggettivi e specifici ( 32 ).

58. A questo proposito, ritengo opportuno ricordare che la Corte ha ripetutamente dichiarato che l’OEI è uno strumento che rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all’articolo 82, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], la quale si fonda sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è esso stesso fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali ( 33 ).

Infatti, ai termini del considerando 19 della direttiva 2014/41, la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell’Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, al diritto dell’Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali .

Tuttavia, tale presunzione è relativa .

Di conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che l’esecuzione di un atto di indagine richiesto nell’OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale della persona interessata e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta, l’esecuzione dell’OEI dovrebbe essere rifiutata.

59. Ne consegue che la soglia da raggiungere per una presunta violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro di emissione per giustificare un rifiuto di esecuzione nello Stato membro di esecuzione è molto alta ( 34 ).

A questo proposito, mi sembra utile fare riferimento alla giurisprudenza che la Corte ha sviluppato nel contesto dell’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, per quanto riguarda il rifiuto di eseguire un MAE per un motivo connesso alla violazione dei diritti fondamentali ( 35 ).

Infatti, sebbene non direttamente applicabile, il quadro di analisi stabilito dalla Corte nel settore del MAE potrebbe essere applicato, per analogia, anche al rifiuto di esecuzione di un OEI per un motivo connesso alla violazione dei diritti fondamentali, in quanto l’OEI si fonda anch’esso sul principio della fiducia reciproca ( 36 ).

60. Pertanto, conformemente all’esame cosiddetto «in due fasi» sviluppato dalla Corte, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrebbe, nell’ambito di una prima fase, stabilire se esistano elementi oggettivi, affidabili, precisi e debitamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione , nello Stato membro di emissione, del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, «a causa di carenze sistemiche o generalizzate in detto Stato membro o di carenze che pregiudichino un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte la persona di cui trattasi».

Nell’ambito di una seconda fase , l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrebbe verificare, in modo concreto e preciso, in che misura le carenze individuate nella prima fase dell’esame possano incidere sui procedimenti ai quali sarà sottoposta la persona oggetto dell’OEI e se, in base alla situazione individuale di tale persona, della natura del reato per cui quest’ultima è perseguita e del contesto fattuale in cui si inserisce l’emissione di tale OEI, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che detta persona corra un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo ( 37 ).

61. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio non risulta che il rifiuto delle autorità giudiziarie belghe di dare esecuzione all’OEI emesso dal giudice del rinvio sia stato legato a «seri motivi per ritenere» che sussistesse un rischio di violazione dell’articolo 47 della Carta.

Infatti, il giudice del rinvio non rileva alcuna prova dell’esistenza di un tale rischio, in particolare per quanto riguarda le garanzie riconosciute dalla legge dello Stato di emissione ( 38 ).

Inoltre, la procura di Bruges si è limitata ad affermare che la comparsa di un imputato al suo processo mediante videoconferenza sarebbe contraria al diritto a un processo equo, ma ai sensi del diritto nazionale.

Ebbene, nell’esaminare la compatibilità dell’esecuzione di un OEI con il diritto dell’Unione, lo Stato di esecuzione non può, a mio avviso, imporre il rispetto del proprio diritto nazionale e rifiutare l’esecuzione di tale OEI, dato che ciò sarebbe contrario al principio della fiducia reciproca ( 39 ).

62. In ogni caso, il rischio di una violazione dell’articolo 47 della Carta per effetto della comparizione di un imputato al suo processo mediante videoconferenza mi sembra difficilmente concepibile, e ciò per le seguenti ragioni.

63. Anzitutto, è evidente che l’articolo 24 della direttiva 2014/41 consente di chiedere l’audizione mediante videoconferenza di persone sottoposte a indagine o imputati presenti nello Stato di esecuzione unicamente a determinate condizioni e di esigere il rispetto di talune norme relative all’audizione, poiché l’obiettivo è proprio quello di tutelare il diritto di ogni persona di essere ascoltata, ad esempio quando si tratta di una persona sottoposta a indagine o di un imputato.

Le condizioni e i requisiti imposti da tale articolo 24, e in particolare l’obbligo, previsto al paragrafo 2, lettera a), di ottenere il consenso della persona da ascoltare, mirano a garantire la compatibilità dell’esecuzione dell’OEI con la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

Infatti, quando un imputato è rappresentato nel procedimento da un avvocato incaricato, si può presumere che costui non darà il suo consenso se teme che i suoi diritti non siano rispettati.

64. Pur riconoscendo, poi, che la partecipazione alle udienze mediante videoconferenza di un imputato non equivale alla sua presenza fisica al processo, la Corte EDU ha comunque ritenuto, con giurisprudenza costante, che una simile forma di partecipazione non è, di per sé, incompatibile con il diritto a un’udienza pubblica da parte di un giudice imparziale ( 40 ), purché tale imputato sia messo in grado di seguire il procedimento, di vedere le persone presenti e di sentire quanto detto, ma anche di essere visto e sentito dalle altre parti, dal giudice e dai testimoni, senza ostacoli tecnici ( 41 ) e di comunicare in modo effettivo e riservato con il proprio avvocato ( 42 ).

65. Infine, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 consente il processo in assenza purché l’interessato sia stato informato del processo e sia rappresentato da un difensore incaricato.

Nel caso di specie, tali condizioni sembrano essere state soddisfatte nel procedimento dello Stato di emissione.

Se il processo in assenza riguardante l’imputato è conforme al diritto dell’Unione, sembra difficile concludere che l’audizione dello stesso imputato mediante videoconferenza sia contraria ai suoi diritti della difesa o al principio del processo equo.

66. In considerazione di quanto precede, propongo di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41, letto alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, deve essere interpretato nel senso che l’esecuzione di un OEI emesso per l’audizione mediante videoconferenza di un imputato detenuto nello Stato di esecuzione non può essere rifiutata dall’autorità di esecuzione a meno che non sussistano seri motivi per ritenere, sulla base di indicazioni concrete e specifiche, che tale udienza violi i diritti fondamentali dell’imputato, in particolare il suo diritto a un equo processo e i suoi diritti della difesa ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta.

4. Sulla quarta questione pregiudiziale

67. Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/41 debba essere interpretato nel senso che l’applicazione del motivo di rifiuto previsto da tale disposizione, vale a dire la contrarietà ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, possa essere fondata su direttive generali emanate all’interno dello Stato membro di esecuzione e che vincolano tutte le autorità di esecuzione o se richieda un esame in concreto che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, comprese le disposizioni contenute nella legislazione nazionale dello Stato di emissione che garantiscono i diritti della difesa dell’imputato.

68. A tal riguardo, ricordo che l’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/41 prevede che, oltre ai motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all’articolo 11 di tale direttiva, l’esecuzione di un OEI avente ad oggetto l’audizione di una persona mediante videoconferenza può essere rifiutata se tale esecuzione, in un caso particolare, è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato membro di esecuzione.

69. Dal tenore letterale di tale disposizione e, più precisamente, dall’espressione «in un caso particolare» sembra emergere in modo relativamente evidente che l’applicazione del motivo di rifiuto previsto da detta disposizione richiede che l’autorità di esecuzione proceda a un esame che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie.

Pertanto, tale motivo di rifiuto deve basarsi su una valutazione specifica della situazione di cui trattasi che tenga conto di tutte le circostanze, comprese le disposizioni contenute nella legislazione nazionale dello Stato di emissione che garantiscono i diritti della difesa dell’imputato.

Una tale interpretazione è, a mio avviso, supportata dalla necessità di interpretare restrittivamente i motivi di rifiuto dell’esecuzione previsti dalla direttiva 2014/41 ( 43 ).

70. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio si evince che le autorità giudiziarie belghe, rifiutando di dare esecuzione all’OEI controverso, si sono basate sia sulla giurisprudenza della Corte costituzionale belga sia sulla circolare emessa dal Collège des procureurs généraux de Belgique (Consiglio dei procuratori generali del Belgio) ( 44 ).

Ebbene, tali considerazioni di ordine generale non sembrano sufficienti per dedurre il motivo di rifiuto di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/41, che richiede una valutazione specifica, da parte delle autorità dello Stato di esecuzione, al fine di stabilire se, nel caso di specie, la partecipazione all’udienza mediante videoconferenza potesse costituire una violazione dei principi generali del diritto belga, tanto più che la sentenza stessa della Corte costituzionale belga si riferisce espressamente alla giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale la partecipazione a un’udienza mediante videoconferenza non comporta necessariamente una violazione dei diritti della difesa, a condizione che siano rispettate talune condizioni e garanzie ( 45 ).

71. Ciò premesso, l’esigenza di procedere a un esame che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie non mi sembra precludere, di per sé, agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare direttive generali volte ad agevolare l’attuazione dei principi fondamentali del loro diritto nazionale.

Pertanto, nell’ipotesi in cui i principi fondamentali del diritto di uno Stato membro impediscano l’audizione di un imputato mediante videoconferenza nell’ambito del suo processo, l’esistenza di direttive generali emanate all’interno di tale Stato membro al fine di richiamare il contenuto di tali principi fondamentali e di precisare le conseguenze che ne derivano per le autorità nazionali di detto Stato membro nell’ambito dell’esecuzione di un OEI non mi sembra contraria all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/41, purché tali autorità applichino tali direttive generali alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, senza che dette direttive generali siano giuridicamente vincolanti o assolute.

In tale contesto, l’esame individuale da effettuare potrebbe consistere in una verifica volta a stabilire se il caso di specie corrisponda all’ipotesi contemplata dalle stesse direttive generali.

72. In considerazione di quanto precede, propongo di rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che l’applicazione del motivo di rifiuto previsto da tale disposizione, vale a dire la contrarietà ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, può essere fondata su direttive generali non vincolanti o assolute emanate all’interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità di esecuzione proceda ad un esame che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, comprese le disposizioni contenute nella legislazione nazionale dello Stato di emissione che garantiscono i diritti della difesa dell’imputato.

5. Sulla quinta questione pregiudiziale.

73. Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, in combinato disposto con l’articolo 3 di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che esso consente a un’autorità giudiziaria di uno Stato membro di emettere un OEI avente ad oggetto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato membro di esecuzione verso lo Stato membro di emissione al fine di procedere alla sua audizione in qualità di imputato nell’ambito di un’udienza dibattimentale del suo processo per, da un lato, acquisire prove e, dall’altro, consentire a tale persona di partecipare al suo processo.

74. A questo proposito, ricordo che, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione ai fini del compimento di un atto d’indagine nell’intento di raccogliere elementi di prova, che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di emissione, a condizione che sia ricondotta nello Stato di esecuzione entro il termine da quest’ultimo stabilito.

Dalla formulazione di tale disposizione risulta quindi che un simile OEI può essere emesso qualora, come nel caso di specie, una persona debba essere interrogata o ascoltata durante l’udienza dibattimentale a fini probatori, tale audizione garantendo altresì il rispetto del principio dell’equo processo e dei diritti della difesa dell’interessato.

75. Poiché tale quinta questione pregiudiziale è volta, essenzialmente, al pari della prima questione, a stabilire se il fatto che l’atto d’indagine che l’autorità di emissione intende far eseguire dallo Stato membro di esecuzione persegua obiettivi distinti precluda la possibilità di emettere un OEI a tal fine, mi permetto di rinviare alle considerazioni che ho formulato al riguardo ai paragrafi da 34 a 47 delle presenti conclusioni.

76. Nel caso in esame, poiché un trasferimento temporaneo non può essere disposto mediante un MAE, spetta all’autorità di emissione decidere l’atto investigativo più idoneo a perseguire la finalità probatoria dell’OEI controverso.

Pertanto, in pratica, quest’ultima potrebbe scegliere, da un lato, di reiterare il suo primo OEI, al fine di ascoltare la persona interessata mediante videoconferenza conformemente all’articolo 24 della direttiva 2014/41, o, dall’altro, di emettere un nuovo OEI che chieda, come la proposta del parere giuridico di [OSCURATO:PERSONA], il trasferimento temporaneo di HG a norma dell’articolo 22 di tale direttiva, purché siano parimenti soddisfatte le condizioni necessarie alla sua applicazione.

A questo proposito, tuttavia, va notato che, purché siano predisposte tutte le garanzie procedurali previste dal diritto italiano, un’audizione mediante videoconferenza potrebbe costituire un atto altrettanto efficace, proporzionato e meno oneroso del trasferimento temporaneo ( 46 ).

77. Per completezza, ritengo utile ricordare che l’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/41 dispone che, oltre ai motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all’articolo 11, di quest’ultima, l’esecuzione di un OEI possa essere rifiutata anche se i) la persona detenuta nega il proprio consenso al trasferimento temporaneo, o se ii) il trasferimento temporaneo può prolungare la detenzione di detta persona.

Va notato, comunque, che tale articolo 22 non prevede un motivo di rifiuto paragonabile a quello di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, che si fonda sul rispetto dei «principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione».

78. Nel caso di specie, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio risulta che le autorità giudiziarie belghe hanno rifiutato la proposta di trasferimento temporaneo contenuta nel parere legale di [OSCURATO:PERSONA], con l’unico motivo che l’audizione dell’imputato al processo non costituirebbe un atto d’indagine ( 47 ).

Ebbene, come risulta dal paragrafo precedente, tale ragione non può essere un motivo di rifiuto dell’esecuzione.

Mi occorre rilevare, peraltro, che tali autorità avrebbero potuto rifiutare il trasferimento temporaneo sulla base di considerazioni connesse al rispetto dei diritti fondamentali solo se, dopo aver esaminato tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, si fossero basate sull’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41, adducendo seri motivi per ritenere che l’esecuzione di un ordine che impone il trasferimento temporaneo del detenuto sia incompatibile con il rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 6 TUE e dalla Carta.

Ebbene, una tale incompatibilità è lungi dall’essere evidente, in particolare in quanto il trasferimento è espressamente previsto da tale direttiva.

79. Sulla base di quanto precede, propongo di rispondere alla quinta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, in combinato disposto con l’articolo 3 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso consente l’emissione di un OEI avente ad oggetto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato membro di esecuzione verso lo Stato membro di emissione per procedere alla sua audizione in qualità di imputato nell’ambito di un’udienza dibattimentale del suo processo, purché tale OEI sia inteso ad acquisire prove, il fatto che l’autorità di emissione intenda anche, con tale ordine, consentire all’imputato di partecipare al suo processo non precludendo, di per sé, l’emissione di detto ordine.

V. Conclusione

80. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale ordinario di Firenze (Italia) nei seguenti termini: 1) L’articolo 24 della direttiva n. 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, in combinato disposto con l’articolo 3 e alla luce dei considerando 25 e 26 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso consente l’emissione di un ordine di indagine europeo ai fini dell’audizione mediante videoconferenza durante l’udienza dibattimentale di un imputato detenuto nello Stato di esecuzione, purché tale ordine miri all’acquisizione di prove, il fatto che l’autorità di emissione miri altresì, con tale ordine, a consentire all’imputato di assistere all’udienza mediante videoconferenza non escludendo, di per sé, l’emissione di detto ordine. 2) L’articolo 10 della direttiva 2014/41, in combinato disposto con l’articolo 24 della stessa, deve essere interpretato nel senso che: un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto l’organizzazione di un’audizione mediante videoconferenza di una persona in qualità di imputato durante il suo processo per il motivo che una misura di tale tipo non è autorizzata in un caso interno analogo. 3) L’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41, letto alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: l’esecuzione di un ordine europeo d’indagine emesso per l’audizione mediante videoconferenza di un imputato detenuto nello Stato di esecuzione non può essere rifiutata dall’autorità di esecuzione a meno che non sussistano seri motivi per ritenere, sulla base di indicazioni concrete e specifiche, che tale udienza violi i diritti fondamentali dell’imputato, in particolare il suo diritto a un equo processo e i suoi diritti della difesa ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 4) L’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/41, deve essere interpretato nel senso che: l’applicazione del motivo di rifiuto previsto da tale disposizione, vale a dire la contrarietà ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, può essere fondata su direttive generali non vincolanti o assolute emanate all’interno dello Stato membro di esecuzione a condizione che l’autorità di esecuzione proceda ad un esame che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, comprese le disposizioni contenute nella legislazione nazionale dello Stato di emissione che garantiscono i diritti della difesa dell’imputato. 5) L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, in combinato disposto con l’articolo 3 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso consente l’emissione di un ordine europeo d’indagine avente ad oggetto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato membro di esecuzione verso lo Stato membro di emissione per procedere alla sua audizione in qualità di imputato nell’ambito di un’udienza dibattimentale del suo processo purché tale OEI sia inteso ad acquisire prove, il fatto che l’autorità di emissione intenda anche, con tale ordine, consentire all’imputato di partecipare al suo processo non precludendo, di per sé, l’emissione di detto ordine. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1). 3 Ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (GU 2002, L 190, pag. 1). 4 V., in particolare, sentenza del 9 gennaio 2025, Delda (C‑583/23; in prosieguo: la «sentenza Delda», EU:C:2025:6). 5 V., in particolare, sentenze della Corte EDU del 5 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia (CE:ECHR:2006:1005JUD004510604, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»); ); del 9 novembre 2006, Golubev c.

Russia (CE:ECHR:2006:1109DEC002626002); del 27 novembre 2007, Zagaria c.

Italia (CE:ECHR:2007:1127JUD005829500); del 27 novembre 2007, Asciutto c.

Italia (CE:ECHR:2007:1127JUD003579502; del 2 novembre 2010, Sakhnovski c.

Russia (CE:ECHR:2010:1102JUD002127203); del 16 febbraio 2016, Yevdokimov e a. c.

Russia, (CE:ECHR:2016:0216JUD002723605); del 2 ottobre 2018, Bivolaru c.

Romania (n . 2) (CE:ECHR:2018:1002JUD006658012), e dell’8 giugno 2021, Dijkhuizen c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2021:0608JUD0061591160). 6 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1). 7 Il 26 febbraio 2015 HG è stato rinviato a giudizio dinanzi al giudice del rinvio per rispondere di numerosi reati connessi alla sua partecipazione a un’organizzazione di traffico di stupefacenti.

Secondo i fatti contestati, dal 2007 al 2009, quest’ultimo era stato uno dei capi dell’organizzazione che aveva coordinato le attività illecite da Anversa (Belgio), dove viveva.

Durante l’indagine penale, HG era giunto al termine della custodia cautelare disposta da MAE e, allo stesso tempo, della custodia disposta in esecuzione di una pena inflitta in Belgio, cosicché, quando è stato emesso il decreto di rinvio a giudizio, era già stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. 8 Il diritto belga prevede, invece, la possibilità di procedere a un’audizione mediante videoconferenza di taluni testimoni (ossia, quelli che sono minacciati o residenti all’estero) e periti (ossia quelli che risiedono all’estero). 9 Sentenza del 21 giugno 2018, n. 76/2018. 10 Circolare del 16 luglio 2021, 880/2021. 11

V. legge 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cosiddetta «riforma Cartabia». 12 Un trasferimento di tale tipo può essere effettuato mediante l’emissione di un MAE.

Nel caso di specie, tuttavia, non erano soddisfatte tutte le condizioni legali per l’emissione di un mandato del genere, in quanto l’ordinanza di custodia cautelare, o l’ordine di esecuzione della pena detentiva, non è stata emessa nell’ambito del procedimento penale (v. articolo 28 e articolo 29, paragrafo 1, della legge n. 69/2005, adottata in esecuzione della decisione quadro 2002/584). 13

V. sentenza del 20 marzo 2025, Arce (C‑365/23, EU:C:2025:192, punto 38). 14

V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni. 15 V., in tal senso, sentenza Delda (punto 26) e considerando 34 della direttiva 2014/41. 16 Tranne all’istituzione di una squadra investigativa comune e all’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra Inoltre, dal considerando 9 della direttiva 2014/41 risulta che essa non dovrebbe applicarsi alle osservazioni transfrontaliere di cui alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schegen. 17 Il corsivo è mio. 18 La Corte ha del resto fatto riferimento alla possibilità di emettere un OEI al fine di tenere un’audizione di un imputato mediante videoconferenza nel contesto delle fasi procedurali successive alla sua sentenza [v. sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (C‑314/18, EU:C:2020:191, punti 56, 61 e 62). 19

V. sentenza Delda (punti da 27 a 35). 20

V. sentenza Delda (punti 37 e 49).

Più specificamente, la Corte ha ritenuto che l’OEI emesso dalle autorità giudiziarie spagnole alle autorità giudiziarie francesi perché fosse notificata ad AK, detenuta in Francia, un’ordinanza di rinvio a giudizio emessa da un tribunale spagnolo, affinché tale persona potesse, in presenza del suo avvocato, «pronunciarsi, nei modi previsti dal diritto, sui fatti di cui trattasi» non fosse finalizzato all’acquisizione di prove, ma costituisse un obbligo procedurale volto a favorire l’esercizio dell’azione penale nei confronti di AK e che, di conseguenza, la notifica di tale atto fosse, in linea di principio, disciplinata non dalla direttiva 2014/41, bensì dall’articolo 5 della convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 [TUE], relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’[Unione] (GU 2000, C 197, pag. 3). 21

V. sentenza Delda (punti da 42 a 44 e 49).

In particolare, la Corte ha dichiarato che una richiesta di audizione di una persona oggetto di un’ordinanza di rinvio a giudizio, benché espressamente prevista all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/41 tra gli atti che possono essere oggetto di un OEI, affinché possa rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, deve «avere ad oggetto l’acquisizione di elementi di prova».

Viceversa, un’audizione che mirasse unicamente a consentire all’imputato di far valere le proprie osservazioni sul procedimento di rinvio a giudizio avviato nei suoi confronti non potrebbe essere considerata un atto di indagine ai sensi di detta direttiva. 22

V. sentenza Delda (punto 44). 23 Inoltre, contrariamente al ragionamento seguito dal giudice del rinvio, tale interpretazione non può essere inficiata dal considerando 26 della direttiva 2014/41.

Ricordo che tale considerando enuncia che «[p]er garantire un uso proporzionato del MAE, l’autorità di emissione dovrebbe esaminare se un OEI costituisca un mezzo efficace e proporzionato per svolgere i procedimenti penali.

L’autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l’emissione di un OEI ai fini dell’audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa».

Dunque, lo scopo di tale esame da parte dell’autorità di emissione è quello di prendere in considerazione una possibilità alternativa di sentire la persona a distanza, ma sempre a fini probatori. 24 V., in particolare, considerando da 5 a 8, 21 e 38 della direttiva 2014/41, nonché mie conclusioni nella causa WBS (C‑635/23, EU:C:2025:95, giurisprudenza citata al paragrafo 25). 25 Come osservato dalla Commissione, se lo Stato di emissione ha compilato la sezione H2 del modulo di OEI contrassegnando la casella «audizione di indagato o imputato», ciò potrebbe supportare il fatto che l’obiettivo principale dell’OEI era l’audizione della persona e non semplicemente la sua presenza al processo. 26 Il considerando 10 della direttiva 2014/41 precisa che la disponibilità di un atto dovrebbe riferirsi ai casi in cui l’atto di indagine richiesto è previsto nel diritto dello Stato di esecuzione, ma è legittimo solo in determinate circostanze, ad esempio quando l’atto di indagine può essere svolto solo per reati di una certa gravità, contro persone rispetto alle quali grava già un certo grado di sospetto o con il consenso della persona interessata. 27 A tal riguardo, tengo a far notare che, sebbene la formulazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/41 si riferisca unicamente a un’«audizione», senza precisare che si tratta di un’audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva , ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, dal momento che l’audizione di un indagato o di un imputato mediante videoconferenza è destinata a svolgersi nel territorio dello Stato membro di esecuzione, si potrebbe ritenere che quest’ultima costituisca solo una tra le altre modalità di audizione di tale persona in tale territorio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva.

La Corte sembra del resto aver equiparato, al punto 41 della sentenza Delda, l’atto d’indagine di cui a queste due disposizioni.

Peraltro, la stessa direttiva non fa riferimento ad atti di audizione diversi da quelli mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva (v., in tal senso, considerando da 24 a 26 nonché articoli 24 e 25 di quest’ultima). 28

V. considerando 10 della direttiva 2014/41. 29 V., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2021, Spetsializirana prokuratura (Dati relativi al traffico e all’ubicazione) (C‑724/19, EU:C:2021:1020, punto 49). 30 Il corsivo è mio. 31

V. considerando 12 della direttiva 2014/41. 32 Infatti, l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/41 prevede che, prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione, a un OEI, in tutto o in parte, sulla base, in particolare, della lettera f), l’autorità di esecuzione è tenuta a consultare con qualsiasi mezzo appropriato l’autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest’ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria. 33 V., in particolare, considerando 2, 6 e 19 della direttiva 2014/41.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni di detta direttiva.

Del pari, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva, l’autorità di esecuzione riconosce un OEI senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l’esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l’atto d’indagine in questione fosse stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione. 34 A titolo di esempio, la Corte ha dichiarato che l’assenza «di qualsiasi mezzo di impugnazione» che consenta di contestare, nello Stato membro di emissione, un OEI costituisce una violazione del diritto a un ricorso effettivo sancito all’articolo 47 della Carta tale da escludere l’esecuzione di tale ordine da parte dello Stato membro di esecuzione (v. sentenza dell’11 novembre 2021, Gavanozov II, C‑852/19, EU:C:2021:902, punti da 56 a 62). 35 V., in particolare, sentenze del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑158/21; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2023:57, punti 97, 102 e 106 nonché giurisprudenza citata), e del 29 luglio 2024, Breian (C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punti 38 e da 77 a 79 e giurisprudenza citata).

Tale giurisprudenza trae origine dalla sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a. (C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti da 81 a 94), riguardante il rischio di trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, nell’ambito del sistema europeo comune di asilo. 36 Ricordo che la Corte, nella sentenza del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑819/21, EU:C:2023:841, punti da 28 a 30), ha dichiarato che tale giurisprudenza era applicabile alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24), la quale costituisce uno strumento di cooperazione penale strettamente connesso alla decisione quadro 2002/584, restando inteso che tali due decisioni quadro riguardano le modalità di esecuzione delle decisioni privative della libertà; la Corte ha pronunciato tale sentenza in una causa in cui erano dedotte, alla luce dell’articolo 47 della Carta, carenze sistemiche o generalizzate del sistema giurisdizionale dello Stato membro di emissione, in particolare per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario. 37 V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 102 e 106 e giurisprudenza citata), e del 29 luglio 2024, Breian (C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punti 78 e79).

V., tuttavia, conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa D. (C‑8/24, EU:C:2025:430, punti da 37 a 116), il quale sostiene che il quadro d’analisi può variare in funzione delle peculiarità degli strumenti in questione (la sentenza non è ancora stata pronunciata al momento della redazione delle presenti conclusioni). 38 Al contrario, la formulazione della terza questione pregiudiziale e le spiegazioni relative alla motivazione di tale questione suggeriscono addirittura che il giudice del rinvio ritiene che un rischio del genere non sussista affatto nel caso di specie.

Tale giudice, infatti, afferma, in sostanza, che il quadro giuridico stabilito nel diritto italiano relativo alla partecipazione al processo dell’imputato mediante videoconferenza è conforme non solo ai requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 5, della direttiva 2014/41, ma anche a quelli della giurisprudenza della Corte EDU. 39 Peraltro, se l’autorità dello Stato di esecuzione esprime dubbi quanto al rispetto dei diritti fondamentali alla luce del proprio diritto interno, essa può sempre ricorrere all’ulteriore motivo di rifiuto previsto all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/41, la disposizione oggetto della quarta questione pregiudiziale. 40

V. sentenza della Corte EDU del 2 ottobre 2018, Bivolaru c.

Romania (n. 2) (CE:ECHR:2018:1002JUD006658012, § 138 e 139 nonché giurisprudenza citata), in cui la Corte EDU ha chiaramente considerato l’esame mediante videoconferenza un atto che consente di garantire l’effettiva partecipazione dell’indagato o imputato al procedimento.

In particolare, secondo il paragrafo 139: «(...) [t]ale modalità di esame [può] essere (...) un mezzo adeguato per assicurare l’audizione diretta e diligente dell’interessato da parte dell’Alta Corte» (il corsivo è mio).

In tale causa, il ricorrente ha lamentato di non essere stato sentito personalmente: ebbene la Corte EDU non ha constatato alcuna violazione del diritto a un equo processo sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la « CEDU», dato che il giudice competente aveva adottato tutte le misure che ci si poteva ragionevolmente attendere nel contesto normativo applicabile per garantire la presenza dell’imputato al processo.

Analogamente, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (§ da 65 a 67), la Corte EDU ha altresì dichiarato che la partecipazione dell’imputato al processo mediante videoconferenza non è, di per sé, contraria alla CEDU, purché sia prevista dalla legge e sia garantito in ogni singolo caso che la videoconferenza persegua uno scopo legittimo e che la sua applicazione sia compatibile con le esigenze del rispetto del diritto a un equo processo, quale sancito dall’articolo 6 della CEDU.V. anche sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2007, Asciutto c.

Italia (CE:ECHR:2007:1127JUD003579502, § 64 e 72). 41

V. sentenza della Corte EDU del 16 febbraio 2016, Yevdokimov e a. c. Russia (CE:ECHR:2016:0216JUD002723605, § 43 e giurisprudenza citata). 42

V. sentenza della Corte EDU del 2 novembre 2010, Sakhnovski c.

Russia (CE:ECHR:2010:1102JUD002127203, § 98 e giurisprudenza citata). 43 V., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati) (C‑584/19, EU:C:2020:1002, punto 64 e giurisprudenza citata).

V. altresì, per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 68 e giurisprudenza citata). 44

V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni. 45

V. sentenza del 21 giugno 2018, n. 76/2018, punto B.10.4.1, che fa riferimento, in particolare, alla sentenza della Corte EDU [OSCURATO:PERSONA] (§ 67). 46 Peraltro, benché irrilevante nel caso di specie, dato che, secondo il giudice del rinvio, l’emissione di un MAE non era più possibile, tengo a sottolineare che l’audizione mediante videoconferenza potrebbe costituire un atto alternativo, meno invasivo del trasferimento temporaneo mediante un MAE, che comporta una privazione della libertà personale. 47 Va notato che il governo belga, nelle sue osservazioni, non ha indicato altri elementi pertinenti al riguardo, preferendo non fornire osservazioni su questa quinta questione pregiudiziale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 26 giugno 2025 ( 1 ) Causa C ‑ 325/24 [Bissilli] ( i ) HG Procedimento penale in presenza di Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Tribunale ordinario di Firenze (Italia)] « Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Ambito di applicazione ratione materiae – Concetto di «atto d’indagine» – Articolo 24 – Audizione dell’imputato mediante videoconferenza – Articolo 10 – Ricorso a un diverso tipo di atto d’indagine – Articolo 11, paragrafo 1, lettera f) – Motivi di non riconoscimento o di non esecuzione – Diritti fondamentali – Articolo 24, paragrafo 2, lettera b) – Principi fondamentali del diritto dello Stato membro di esecuzione – Articolo 22 – Trasferimento temporaneo della persona detenuta verso lo Stato membro di emissione ai fini dell’esecuzione di un atto d’indagine – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto a un processo equo » I. Introduzione 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 3, e 10, dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), dell’articolo 22, paragrafo 1, e dell’articolo 24 della direttiva 2014/41/UE relativa all’ordine europeo di indagine penale (in prosieguo: l’«OEI») ( 2 ), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una richiesta di dare esecuzione, in Belgio, a un OEI, emesso dal Tribunale ordinario di Firenze (Italia), giudice del rinvio, nei confronti di HG, persona detenuta in Belgio, per un procedimento penale (in prosieguo: l’«OEI controverso»). Nello specifico, con tale OEI, detto giudice chiedeva che, conformemente all’articolo 24 della direttiva 2014/41, le autorità giudiziarie belghe, in cooperazione con il predetto giudice, procedessero all’audizione in videoconferenza di HG, in qualità di imputato, allo scopo, da un lato, di raccogliere prove attraverso il suo interrogatorio e, dall’altro, di assicurarne la partecipazione al processo, ritenendo che detto OEI costituisse un’alternativa efficace a un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE»), tenuto conto del fatto che non sussistevano più i presupposti per l’emissione di tale mandato( 3 ). Inoltre, il medesimo giudice avrebbe chiesto, in alternativa all’audizione mediante videoconferenza, il trasferimento temporaneo in l’Italia ai sensi dell’articolo 22 di tale direttiva. Le autorità giudiziarie belghe si sono rifiutate di eseguire lo stesso OEI sostenendo che l’atto d’indagine richiesto non era previsto nel diritto belga e che la comparizione dell’imputato in videoconferenza sarebbe, secondo tale diritto interno, contraria al diritto fondamentale a un equo processo. Anche la richiesta alternativa di trasferimento temporaneo è stata respinta con la motivazione che l’audizione dell’imputato durante il processo non era un atto d’indagine ai sensi del diritto belga. Il giudice del rinvio, ritenendo che la posizione delle autorità giudiziarie belghe non fosse conforme alle disposizioni di detta direttiva che individuano tassativamente i motivi per il non riconoscimento o la non esecuzione di un OEI, ha sottoposto una serie di questioni pregiudiziali relative alla compatibilità di tali rifiuti. 3. Sebbene la Corte abbia già avuto occasione di fornire precisazioni sull’ambito di applicazione ratione materiae dell’OEI e, in particolare, sulla portata del concetto di «atto di indagine» di cui può essere chiesta l’esecuzione nell’ambito di un siffatto OEI ( 4 ), la presente causa le consentirà, per la prima volta, di esaminare, da un lato, il rapporto tra i diversi motivi di rifiuto previsti dalla direttiva 2014/41 e, dall’altro, la questione della compatibilità, in materia penale, della comparizione di un imputato mediante videoconferenza alla luce dei diritti fondamentali, questione che, peraltro, è già stata oggetto di numerose sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ( 5 ). II. Contesto normativo A. Direttiva 2014/41 4. I considerando da 6 a 8, 10, 12, 19, da 24 a 26 e 34 della direttiva 2014/41 così recitano: «(6)      Nel programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha considerato di perseguire ulteriormente l’istituzione di un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera, basato sul principio del riconoscimento reciproco (...). (7)      Tale nuova impostazione si basa su un unico strumento denominato ordine europeo d’indagine (OEI). L’OEI deve essere emesso affinché nello Stato che lo esegue (...) siano compiuti uno o più atti di indagine specifici ai fini dell’acquisizione di prove. (8)      L’OEI dovrebbe avere una portata orizzontale e pertanto dovrebbe applicarsi a tutti gli atti di indagine finalizzati all’acquisizione di prove. (...) (...) (10)      L’OEI dovrebbe essere incentrato sull’atto di indagine da compiere. L’autorità di emissione è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell’indagine in questione, a quali atti di indagine ricorrere. Tuttavia l’autorità di esecuzione dovrebbe, laddove possibile, usare un altro tipo di atto di indagine se quello richiesto non è previsto dal proprio diritto nazionale o non è disponibile in un caso interno analogo. (...) L’autorità di esecuzione può inoltre ricorrere ad un altro tipo di atto di indagine, laddove essa ottenga lo stesso risultato dell’atto di indagine richiesto nell’OEI con mezzi di minor interferenza con i diritti fondamentali della persona interessata. (...) (12)      Quando emette un OEI, l’autorità di emissione dovrebbe prestare particolare attenzione al pieno rispetto dei diritti stabiliti nell’articolo 48 della [Carta]. La presunzione di innocenza e i diritti della difesa nei procedimenti penali sono i capisaldi dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta nel settore della giustizia penale. Ogni limitazione di tali diritti mediante un atto di indagine richiesto conformemente alla presente direttiva dovrebbe rispettare pienamente i requisiti stabiliti nell’articolo 52 della Carta quanto alla necessità, agli obiettivi di interesse generale da perseguire, nonché all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. (...) (19)      La creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell’Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, al diritto dell’Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali. Tuttavia, tale presunzione è relativa. Di conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che l’esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l’esecuzione dell’OEI dovrebbe essere rifiutata. (...) (24)      L’OEI istituisce un regime unico per l’acquisizione di prove. Per certi tipi di atti di indagine, come il trasferimento temporaneo di persone detenute, l’audizione mediante videoconferenza o teleconferenza (...) sono tuttavia necessarie disposizioni supplementari che dovrebbero essere fornite dall’OEI (...). (25)      La presente direttiva stabilisce le regole sul compimento in tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale, di un atto di indagine, se necessario con la partecipazione della persona interessata ai fini della raccolta di elementi di prova. Ad esempio un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di tale persona nello Stato di emissione o per lo svolgimento di un’audizione mediante videoconferenza. Tuttavia, qualora tale persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un [MAE] in conformità della [decisione quadro 2002/584]. (26)      Per garantire un uso proporzionato del MAE, l’autorità di emissione dovrebbe esaminare se un OEI costituisca un mezzo efficace e proporzionato per svolgere i procedimenti penali. L’autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l’emissione di un OEI ai fini dell’audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa. (...) (34)      In virtù del suo ambito di applicazione, la presente direttiva contempla unicamente i provvedimenti provvisori al fine di raccogliere prove (...)». 5. L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, prevede quanto segue: «L’[OEI] è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (lo “Stato di emissione”) per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo “Stato di esecuzione”) ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva. L’OEI può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione». 6. L’articolo 3 di detta direttiva così dispone: «L’OEI si applica a qualsiasi atto d’indagine, tranne all’istituzione di una squadra investigativa comune e all’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra (...)». 7. L’articolo 9, paragrafo 2, della stessa direttiva recita: «L’autorità di esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall’autorità di emissione, salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione». 8. L’articolo 10 della direttiva 2014/41 è così formulato: «1.      Qualora esista un atto di indagine alternativo ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, l’autorità di esecuzione dispone, ove possibile, un atto di indagine alternativo quando: a)      l’atto di indagine richiesto nell’OEI non è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione; oppure b)      l’atto di indagine richiesto nell’OEI non sia disponibile in un caso interno analogo. 2.      Fatto salvo l’articolo 11, il paragrafo 1 non si applica ai seguenti atti d’indagine, che devono sempre essere disponibili in base al diritto dello Stato membro di esecuzione: (...) c)      l’audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato di esecuzione; (...) 3.      L’autorità di esecuzione può anche ricorrere ad un atto d’indagine diverso da quello richiesto nell’OEI quando l’atto scelto dall’autorità di esecuzione assicuri lo stesso risultato dell’atto richiesto nell’OEI con mezzi meno intrusivi. (...) 5.      Ove, conformemente al paragrafo 1, l’atto di indagine richiesto nell’OEI non sia previsto dal diritto dello Stato di esecuzione o non sia disponibile in un caso interno analogo, e ove non vi siano altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell’atto di indagine richiesto, l’autorità di esecuzione informa l’autorità di emissione che non è stato possibile fornire l’assistenza richiesta». 9. L’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue: «Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 4, l’autorità di esecuzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione di un OEI qualora: (...) f)      sussistono seri motivi per ritenere che l’esecuzione dell’atto di indagine richiesto nell’OEI sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 6 TUE e della Carta; (...)». 10. L’articolo 22, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così dispone: «1.      «Un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione ai fini del compimento di un atto d’indagine, nell’intento di raccogliere elementi di prova, che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di emissione, a condizione che sia ricondotta nello Stato di esecuzione entro il termine da quest’ultimo stabilito». 2.      Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all’articolo 11, l’esecuzione dell’OEI può anche essere rifiutata se: a)      la persona detenuta nega il proprio consenso; o b)      il trasferimento può prolungare la detenzione di detta persona». 11. L’articolo 24, paragrafi da 1 a 5, della medesima direttiva è così formulato: «1.      Laddove una persona, che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione, debba essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti dello Stato di emissione, l’autorità di emissione può emettere un OEI ai fini dell’audizione del testimone o del perito mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva a norma dei paragrafi da 5 a 7. L’autorità di emissione può emettere un OEI anche ai fini dell’audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva. 2.      Oltre che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all’articolo 11, l’esecuzione di un OEI può essere rifiutata se: a)      la persona sottoposta a indagini o l’imputato nega il proprio consenso; ovvero b)      l’esecuzione di tale atto di indagine in un caso particolare è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. 3.      L’autorità di emissione e l’autorità di esecuzione concordano le modalità pratiche dell’audizione (...). 4.      Se in un caso specifico l’autorità di esecuzione non ha accesso ai mezzi tecnici per procedere all’audizione mediante videoconferenza, può concordare con lo Stato di emissione che tali mezzi siano messi a disposizione da quest’ultimo. 5.      In caso di audizione effettuata mediante videoconferenza o di altra trasmissione audiovisiva si applicano le seguenti disposizioni: a)      all’audizione è presente, se necessario assistito da un interprete, un rappresentante dell’autorità competente dello Stato di esecuzione che provvede anche ad assicurare l’identificazione della persona da ascoltare e il rispetto dei principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. Se ritiene che durante l’audizione siano violati i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, l’autorità di esecuzione prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l’audizione continui a svolgersi secondo tali principi; (...) c)      l’audizione è condotta direttamente dall’autorità competente dello Stato di emissione, o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno; (...)». B. Direttiva (UE) 2016/343 12. L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 ( 6 ) così dispone: «1.      [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che gli indagati e imputati abbiano il diritto di presenziare al proprio processo. 2.      [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere che un processo che può concludersi con una decisione di colpevolezza o innocenza dell’indagato o imputato possa svolgersi in assenza di quest’ultimo, a condizione che: a)      l’indagato o imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione; oppure b)      l’indagato o imputato, informato del processo, sia rappresentato da un difensore incaricato, nominato dall’indagato o imputato oppure dallo Stato». III. Controversia principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 13. HG è sottoposto, in Italia, a un procedimento penale per partecipazione ad un’organizzazione criminale e per traffico di stupefacenti. In particolare, è sospettato di aver creato e gestito, dal Belgio, un’organizzazione criminale con articolazioni operative in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri, compresa l’Italia, e di aver partecipato, in tale contesto, a un traffico di stupefacenti ( 7 ). 14. Il giudice del rinvio è stato investito di tale procedimento penale a carico di HG. 15. Non essendo comparso personalmente dinanzi a tale giudice nella fase di giudizio del procedimento penale, HG è stato dichiarato assente, in quanto era a conoscenza del processo e rappresentato da un difensore di fiducia. 16. Successivamente, tale avvocato ha presentato una domanda di audizione di HG dinanzi a detto giudice, che ha disposto l’audizione. 17. Il 24 maggio 2022, quando residuavano solo l’esame di HG e la discussione finale, la procura ha informato lo stesso giudice che, dal 15 febbraio 2022, HG era stato posto in custodia cautelare nella prigione di Bruges (Belgio) nell’ambito di un procedimento pendente in tale Stato membro. 18. Date tali circostanze, con il consenso di HG, il giudice del rinvio ha emesso un OEI in cui si chiedeva alle autorità belghe, in cooperazione con tale giudice, di condurre un’audizione di HG, in qualità di imputato, mediante videoconferenza. Tale audizione, condotta con l’assistenza di un interprete, avrebbe consentito, in particolare, di interrogare HG. 19. Con lettera del 17 febbraio 2023, la procura di Bruges (Belgio) ha informato tale giudice, da un lato, che HG era detenuto non solo in custodia cautelare, ma anche per scontare una pena, e, dall’altro, che l’OEI emesso ai fini dell’audizione di HG mediante videoconferenza non sarebbe stato eseguito. Senza fare alcun riferimento ai motivi specifici di rifiuto previsti dalla direttiva 2014/41, tale procura ha precisato, anzitutto, che il diritto belga non prevede la possibilità di procedere a un’audizione dell’imputato mediante videoconferenza nell’ambito del suo processo, dato che tale persona deve comparire personalmente dinanzi all’organo giudicante ( 8 ). La procura di Bruges ha poi ricordato che la normativa belga che recepisce la direttiva 2014/41 subordina la possibilità di procedere all’audizione di un imputato mediante videoconferenza alla duplice condizione che, da un lato, tale persona vi acconsenta e, dall’altro, il compimento di un atto di tale tipo non sia contrario ai principi fondamentali del diritto belga. Infine, menzionando una sentenza della Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio) ( 9 ) e le direttive emanate dal collège des procureurs généraux (collegio dei procuratori generali, Belgio) ( 10 ), la procura di Bruges ha fatto presente che la comparizione di un imputato al suo processo mediante videoconferenza è attualmente contraria al diritto a un processo equo. 20. Data l’impossibilità di giudicare HG, poiché la sua detenzione all’estero gli impediva legittimamente di comparire, il processo nei suoi confronti è stato rinviato a una data successiva. Per risolvere tale delicata situazione, il giudice del rinvio ha chiesto l’assistenza di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura di cooperazione giudiziaria, che tuttavia non ha avuto esito positivo, in quanto le autorità giudiziarie belghe, da un lato, hanno continuato a rifiutare l’audizione di HG mediante videoconferenza e, dall’altro, hanno escluso, nel mese di novembre 2022, la possibilità di un trasferimento temporaneo del detenuto verso l’Italia, in base a una richiesta, formulata da [OSCURATO:PERSONA], di atto d’indagine alternativo all’udienza mediante videoconferenza. 21. In un contesto del genere, detto giudice fa presente di dover stabilire se tale decisione di rifiutare l’esecuzione sia conforme al diritto dell’Unione per potersi pronunciare sull’opportunità di emettere un nuovo OEI per la prosecuzione del processo a carico di HG. 22. In primo luogo, esso rileva che, nell’ordinamento italiano non sussiste un obbligo dell’imputato di partecipare al processo e vige il sistema del processo in assenza da quando è stato introdotto nel 2014 ( 11 ). Di conseguenza, il processo può essere celebrato pur in mancanza dell’imputato in quanto vi sia la certezza che egli ne abbia effettiva conoscenza e che la sua mancata partecipazione ad esso sia frutto di una scelta volontaria. Viceversa, avendo l’imputato il diritto di partecipare al processo, ma non possa comparivi a causa, in particolare, di un legittimo impedimento, quale la sua detenzione all’estero, il giudice, a meno che non acquisisca una formale ed espressa rinuncia dell’imputato a comparire, è tenuto a rinviare il processo finché non si renda possibile la sua partecipazione. Inoltre, la partecipazione al processo dell’imputato detenuto all’estero può avvenire in sua presenza, mediante trasferimento temporaneo nel territorio italiano ( 12 ), o, se previsto da accordi internazionali e conformemente alle norme in essi contenute, mediante videoconferenza. 23. Inoltre, nel sistema italiano di procedura penale, ispirato al modello accusatorio della giustizia penale, le prove si formano e vengono acquisite al fascicolo processuale soltanto durante il processo dibattimentale che si svolge davanti al giudice e nel contraddittorio delle parti. Pertanto, anche l’esame dell’imputato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia consentito durante il processo perseguirebbe una finalità probatoria. 24. Sempre secondo il giudice del rinvio, il principio del mutuo riconoscimento sarebbe vanificato se lo Stato membro di esecuzione potesse mettere in dubbio la finalità probatoria dell’atto di indagine richiesto sulla base del suo diritto nazionale e rifiutare l’esecuzione di un OEI ritenendo che esso non persegua una finalità di raccolta delle prove. Infatti, in applicazione del principio del mutuo riconoscimento, spetta soltanto all’autorità di emissione valutare se l’atto richiesto con l’OEI persegua una finalità di raccolta delle prove, in base alla propria legislazione nazionale. Nondimeno, esso si chiede se sia ancora possibile emettere un OEI qualora, come nel caso di specie, l’audizione mediante videoconferenza dell’imputato abbia anche lo scopo di garantire la sua partecipazione al processo. 25. Tale giudice ritiene, in secondo luogo, che dalle spiegazioni fornite dalla procura di Bruges risulti che il rifiuto di eseguire l’OEI controverso è fondato, da un lato, sulla non disponibilità dell’atto di indagine richiesto nel contesto di casi interni simili e, dall’altro, sull’incompatibilità di tale atto con i principi fondamentali derivanti dal diritto belga. Per quanto riguarda il primo motivo di rifiuto di esecuzione dell’OEI, detto giudice ritiene che l’audizione mediante videoconferenza di un imputato figuri tra gli atti di indagine specifici di cui al capo IV della direttiva 2014/41. Tuttavia, a differenza del regime previsto da tale direttiva per alcuni di tali atti, quali le operazioni di infiltrazione, l’articolo 24 di detta direttiva, che disciplina l’audizione mediante videoconferenza, non prevede un motivo di rifiuto fondato sulla non disponibilità dell’atto di indagine in un caso interno analogo. Per quanto riguarda il secondo motivo di rifiuto di esecuzione, il giudice del rinvio osserva che, in considerazione dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva, le autorità giudiziarie belghe non hanno precisato le ragioni per le quali ritengono, alla luce, in particolare, delle garanzie procedurali specifiche previste dal diritto italiano, che un simile atto di indagine sia contrario ai principi fondamentali derivanti dal diritto belga. Aggiunge che l’esecuzione dell’OEI che aveva emesso non avrebbe potuto essere rifiutata per incompatibilità di un tale ordine con i diritti fondamentali dell’Unione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41, senza una previa verifica della compatibilità delle disposizioni pertinenti del diritto italiano con la giurisprudenza della Corte EDU. 26. Il giudice del rinvio precisa, in terzo e ultimo luogo, che sta valutando, come atto di indagine alternativo, di emettere un OEI per il trasferimento temporaneo di HG in Italia ai fini della sua audizione dinanzi ad esso. 27. Date tali circostanze, il Tribunale ordinario di Firenze ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 24 della direttiva [2014/41], letto congiuntamente all’articolo 3 [di tale] direttiva, consenta l’emissione di un OEI per l’audizione in videoconferenza di un imputato detenuto nello Stato di esecuzione durante l’udienza dibattimentale, allo scopo di raccogliere prove attraverso il suo esame e con la finalità aggiuntiva di assicurarne la partecipazione al processo, alla luce di quanto previsto all’articolo 24 e dei considerando 25 e 26 [di detta direttiva], ove in particolare siano assenti i requisiti per l’emissione di un MAE e nel diritto interno dello Stato di emissione sia sancito il diritto dell’imputato di partecipare al processo e sottoporsi ad esame anche tramite videoconferenza per rendere dichiarazioni con valenza probatoria. 2)      Nel caso in cui alla prima domanda sia data risposta affermativa, se la norma di cui all’articolo 10 della direttiva [2014/41], che legittima lo Stato di esecuzione a rifiutare l’esecuzione di un OEI ove l’atto investigativo non sia ammesso in un caso interno analogo, possa essere interpretata per legittimare lo Stato di esecuzione a rifiutare l’esecuzione di un OEI per l’audizione dell’imputato detenuto all’estero in videoconferenza a processo, alla luce del successivo articolo 24, che disciplina il regime specifico dell’udienza in videoconferenza senza includere il motivo di rifiuto in esame. 3)      Se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva [2014/41], alla luce dell’art. 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che l’esecuzione di un OEI per l’audizione dell’imputato detenuto all’estero in videoconferenza in udienza dibattimentale non possa essere rifiutata qualora le garanzie procedurali applicabili a tale videoconferenza ai sensi della legge dello Stato di emissione siano idonee nel caso specifico ad assicurare all’imputato il concreto esercizio dei suoi diritti di difesa e il diritto fondamentale a un equo processo ai sensi dell’articolo 47 della Carta. 4)      Se il concetto di “principi fondamentali [del diritto] dello Stato di esecuzione”, che può costituire un motivo speciale di rifiuto ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera b) [della direttiva 2014/41], possa costituire un limite all’esecuzione di qualsiasi richiesta di audizione dell’imputato in videoconferenza a processo, sulla base di una direttiva nazionale generale vincolante per tutte le autorità di esecuzione, senza alcuna valutazione delle peculiarità del caso specifico e dei precetti contenuti nella legge nazionale dello Stato di emissione a garanzia dei diritti di difesa dell’imputato applicabili nel caso concreto, o se, al contrario, non sia corretto intendere il rifiuto di esecuzione alla stregua di un’eccezione che deve essere interpretata in modo rigoroso, in relazione a specifici aspetti procedurali previsti dalla legge nazionale dello Stato di emissione o a particolari elementi rilevanti del caso specifico. 5)      Se l’articolo 22, paragrafo 1, [della direttiva 2014/41], letto congiuntamente all’articolo 3 [di tale direttiva], consenta l’emissione di un OEI per il trasferimento temporaneo dell’imputato detenuto all’estero per consentirne la sua audizione in un’udienza dibattimentale, ove tale audizione abbia valenza istruttoria secondo la legge nazionale dello Stato di emissione». 28. Hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte i governi italiano, belga, dei [OSCURATO:PERSONA] e austriaco, nonché la Commissione europea. Tali parti, ad eccezione del governo belga, hanno altresì presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 2 aprile 2025. IV. Analisi A. Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali 29. Il governo belga, nelle sue osservazioni scritte, rileva, senza tuttavia sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, che la seconda e la terza questione pregiudiziale sono di natura teorica, in quanto vertono su motivi di rifiuto diversi da quello su cui si è basato il rifiuto di esecuzione dell’OEI controverso. Infatti, tale governo rileva, al riguardo, che dall’ordinanza di rinvio risulta che il rifiuto di esecuzione dell’OEI emesso dal giudice del rinvio era fondato sulla contrarietà dell’atto di indagine richiesto ai principi fondamentali del diritto dello Stato membro di esecuzione. Ebbene, la seconda e la terza questione riguardano altri motivi di rifiuto, previsti rispettivamente all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41. 30. A tal riguardo, vorrei ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, una questione pregiudiziale vertente sul diritto dell’Unione è assistita da una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura teorica oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte ( 13 ). 31. Ebbene, nel caso di specie, osservo, da un lato, che dai motivi di rifiuto di esecuzione dell’OEI controverso addotti dalla procura di Bruges ( 14 ) risulta che quest’ultima ha basato tale rifiuto, in particolare, sulla non disponibilità dell’atto di indagine nel diritto belga, che costituisce un motivo generale di rifiuto che rientra chiaramente nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 della direttiva 2014/41, e, dall’altro, che la contrarietà dell’atto di indagine richiesto ai principi fondamentali del diritto belga è intrinsecamente connessa ai motivi di rifiuto relativi all’esistenza di seri motivi per ritenere che l’esecuzione dell’atto di indagine sia incompatibile con i diritti fondamentali, che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva. 32. Ciò premesso, ritengo che tutte le questioni pregiudiziali sollevate dal giudice nazionale siano ricevibili. B. Nel merito 1. Sulla prima questione pregiudiziale 33. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 24 della direttiva 2014/41, in combinato disposto con l’articolo 3 e alla luce dei considerando 25 e 26 di tale direttiva, consenta a un’autorità giudiziaria di uno Stato membro di emettere un OEI avente ad oggetto l’organizzazione, da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro, di un’audizione mediante videoconferenza di un imputato durante il suo processo al fine, da un lato, di acquisire prove mediante il suo esame e, dall’altro, di consentire a tale imputato di partecipare al processo. 34. In via preliminare, ricordo che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/41, l’OEI è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro per compiere uno o più atti d’indagine specifici in un altro Stato membro ai fini di acquisire prove ( 15 ). Ai sensi dell’Articolo 3 di tale direttiva, poi, l’OEI si applica a qualsiasi atto d’indagine ( 16 ). Infatti, secondo il considerando 8 di detta direttiva, l’OEI dovrebbe in particolare avere «una portata orizzontale e pertanto dovrebbe applicarsi a tutti gli atti di indagine finalizzati all’acquisizione di prove » ( 17 ). Infine, dal considerando 25 della stessa direttiva si evince che quest’ultima stabilisce le regole sul compimento in tutte le fasi del procedimento penale, compresa quella processuale , di un atto di indagine, se necessario con la partecipazione della persona interessata ai fini della raccolta di elementi di prova . A titolo di esempio, lo stesso considerando precisa che un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di tale persona nello Stato di emissione o per lo svolgimento di un’audizione mediante videoconferenza. 35. A mio avviso, dalla lettura congiunta di tali disposizioni risulta che l’ambito di applicazione della direttiva 2014/41 è molto ampio sia per quanto riguarda il tipo di atti la cui esecuzione può essere richiesta mediante un OEI sia per quanto riguarda la fase del procedimento penale in cui tale passo può essere compiuto, che comprende la fase del processo ( 18 ). Per contro, tale direttiva si applica unicamente ad atti volti a far sì che lo Stato di emissione ottenga elementi di prova ( 19 ). Ne consegue che la finalità dell’atto di cui si chiede l’esecuzione riveste un’importanza decisiva per stabilire se un’autorità di emissione possa, a tal fine, emettere un OEI. 36. A questo proposito, da un lato, occorre rilevare che la Corte ha già dichiarato, nella sentenza Delda, che se l’atto contenuto in un OEI persegue unicamente una finalità diversa dall’assunzione di prove, come ad esempio un obbligo procedurale volto a favorire il perseguimento della persona accusata, tale atto non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/41. La Corte ha quindi dichiarato che un ordine con il quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di notificare a una persona un’ordinanza di rinvio a giudizio che la riguarda non costituisce, in quanto tale, un OEI, ai sensi di tale direttiva ( 20 ). Infatti, affinché possa rientrare nell’ambito di applicazione di detta direttiva, un atto di indagine deve avere come finalità l’acquisizione di elementi di prova, ai sensi della stessa direttiva. Pertanto, un ordine con il quale un’autorità giudiziaria di uno Stato membro richieda a un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro di consentire a una persona di far valere le proprie osservazioni sui fatti enunciati nell’ordinanza di rinvio a giudizio che la riguarda può costituire un OEI, ai sensi della direttiva 2014/41, purché tale richiesta di audizione sia diretta ad acquisire elementi di prova ( 21 ). 37. Dall’altro lato, da tale sentenza si evince che quando un OEI contiene più atti di esecuzione, tra i quali figura un atto che, preso isolatamente, non mira all’assunzione di prove, ma che, dal punto di vista del procedimento penale dello Stato che ha emesso l’ordine, è accessorio o indispensabile a un altro atto previsto dallo stesso OEI che, dal canto suo, ha ad oggetto la raccolta di prove, allora, in tal caso, tali atti devono essere trattati come un insieme inscindibile che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/41. Ad esempio, nel caso di cui al paragrafo precedente, se è dimostrato che la richiesta di audizione ha ad oggetto la raccolta di prove e se le autorità di emissione avevano menzionato, nell’OEI, che, in base alla loro legislazione nazionale, l’audizione poteva aver luogo solo dopo la notifica dell’ordinanza di rinvio a giudizio – atto che in quanto tale non è diretto all’assunzione di prove – si dovrebbe ritenere che, in deroga a quanto indicato al paragrafo precedente delle presenti conclusioni, una notifica del genere possa essere richiesta mediante un OEI. Infatti, dall’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/41 risulta che l’autorità di esecuzione è tenuta, in linea di principio, ad attenersi alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall’autorità di emissione ( 22 ). 38. È alla luce di tali osservazioni preliminari che occorre interpretare l’articolo 24 della direttiva 2014/41 per stabilire se un OEI possa essere emesso per l’audizione mediante videoconferenza di un imputato non solo allo scopo di acquisire prove mediante il suo esame nel corso del processo, ma anche allo scopo di garantire la sua partecipazione al processo. 39. A tal fine, ricordo che tale articolo 24 prevede «disposizioni specifiche» per l’«audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva». Ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, di tale disposizione, laddove una persona sottoposta a indagine o un imputato si trovi nel territorio dello Stato di esecuzione, «[l]’autorità di emissione può emettere un OEI (...) ai fini dell’audizione di [tale] persona sottoposta ad indagini o di [tale] imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva». 40. Dalla formulazione di tale disposizione, e più precisamente dall’espressione « ai fini dell’audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato », si evince che un simile atto di indagine potrebbe essere emesso al solo scopo di garantire la partecipazione di tale persona al processo. Tuttavia, un’interpretazione del genere andrebbe ben oltre l’ambito di applicazione di detto articolo 24, sia alla luce del contesto in cui si inserisce tale disposizione sia dell’obiettivo da essa perseguito. 41. Infatti, da un lato, per quanto riguarda il contesto , come si evince dal considerando 24 della direttiva 2014/41, sebbene tale atto di indagine, al pari degli altri tipi di atti di cui al capo IV di quest’ultima, sia oggetto di «disposizioni specifiche» in quanto necessita di «disposizioni supplementari (...) che dovrebbero essere fornite dall’OEI», esso si inserisce tuttavia nell’ambito del regime unico per l’acquisizione di prove. L’espressione «ai fini dell’audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato» non può quindi essere intesa come volta a garantire in generale i diritti di difesa dell’imputato assicurando il diritto di partecipare ai procedimenti giudiziari e alle udienze in cui l’imputato deve essere ascoltato. Infatti, come qualsiasi altro tipo di atto di indagine specifico che possa essere oggetto di un OEI, l’audizione mediante videoconferenza, per rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/41, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, deve essere emessa «ai fini di acquisire prove». Come emerge dal paragrafo 36 delle presenti conclusioni, tale interpretazione è stata confermata dalla Corte ( 23 ). 42. Dall’altro lato, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2014/41 , ricordo che quest’ultima ha sostituito il precedente quadro frammentario e complesso in materia di assunzione delle prove nelle cause di dimensione transfrontaliera con l’introduzione di un sistema semplificato e più efficace basato su un unico strumento, l’OEI. Tale sistema mira a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 24 ). Pertanto, un’interpretazione secondo la quale l’articolo 24 di tale direttiva potrebbe essere invocato al solo scopo di garantire i diritti di un imputato al suo processo sarebbe svincolato dall’assunzione di prove e andrebbe ben al di là dell’ambito di applicazione di detta direttiva. Ciò è implicitamente confermato dal considerando 25, il quale prevede che «qualora tale persona debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un [MAE] in conformità della [decisione quadro 2002/584]». Inoltre, se si dovesse privilegiare un’interpretazione troppo flessibile dell’ambito di applicazione della medesima direttiva, ci sarebbe il rischio di strumentalizzare l’OEI per scopi diversi dall’assunzione di prove. 43. Ne consegue, in termini pratici, che l’articolo 24 della direttiva 2014/41 non può essere interpretato come volto a garantire che l’imputato abbia il diritto di partecipare alle varie fasi del procedimento penale, compresa la fase del processo, durante le quali non è chiamato a fornire prove, quali la definizione del suo status di imputato o l’esame delle richieste procedurali. Pertanto, un OEI emesso «esclusivamente o principalmente» allo scopo di consentire la partecipazione di un imputato al processo non può rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, lo Stato di esecuzione non essendo quindi tenuto a eseguirlo, anche in assenza di motivi di rifiuto espressamente previsti da detta direttiva. 44. Analogamente, in una situazione in cui l’OEI è emesso sia per ottenere prove che per partecipare a una delle varie fasi del procedimento penale, solo la parte della richiesta diretta a che l’imputato sia sentito ai fini delle indagini o dell’acquisizione di prove rientra nell’ambito di applicazione di detta direttiva. Ciò vale anche quando l’autorità dello Stato di emissione menzioni espressamente che la richiesta ha come ulteriore scopo quello di consentire all’imputato di partecipare ad una fase del procedimento penale. 45. Per contro, come rilevato al paragrafo 37 delle presenti conclusioni, poiché la Corte ha già dichiarato che un OEI può includere atti che non sono atti di indagine, ma la cui attuazione è necessaria per poter eseguire utilmente l’atto di indagine richiesto, un atto che, in quanto tale, non mira all’acquisizione di prove, come nel caso di specie la partecipazione al processo, può tuttavia rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/41, qualora costituisca, dal punto di vista del diritto processuale penale dello Stato di emissione, una fase meramente indispensabile per l’esecuzione di un altro atto di indagine che, esso sì, presenta una finalità probatoria. Infatti, in una fattispecie del genere, tali atti devono essere considerati un insieme inscindibile che rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva e lo Stato membro di esecuzione sarà tenuto a dare esecuzione all’OEI a meno che non sussistano uno o più motivi di rifiuto giustificati, previsti all’articolo 24 e all’articolo 11 di detta direttiva. 46. In questa stessa logica, quando un solo atto persegue, in base al diritto nazionale dello Stato di emissione, due obiettivi distinti, è sufficiente, per essere oggetto di un OEI, che tra tali obiettivi figuri l’assunzione di prove. A tal riguardo, nel caso di specie, sembrerebbe che l’obiettivo di garantire la partecipazione dell’imputato al procedimento, principalmente ai fini dell’assunzione delle prove, non risulti essere meramente accessorio, ma costituisca piuttosto la ragione per cui è stato emesso l’OEI controverso. In ogni caso, spetta al giudice del rinvio motivare e accertare l’obiettivo principale perseguito da tale OEI ( 25 ). 47. Tenuto conto di quanto precede, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 24 della direttiva 2014/41, in combinato disposto con l’articolo 3 e alla luce dei considerando 25 e 26 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso consente l’emissione di un OEI ai fini dell’audizione mediante videoconferenza durante l’udienza dibattimentale di un imputato detenuto nello Stato di esecuzione, purché tale OEI miri all’acquisizione di prove, il fatto che l’autorità di emissione miri altresì, con tale ordine, a consentire all’imputato di assistere all’udienza mediante videoconferenza non escludendo, di per sé, l’emissione di detto ordine. 2. Sulla seconda questione pregiudiziale 48. Con la seconda questione, posta in caso di risposta affermativa alla prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10 della direttiva 2014/41, in combinato disposto con l’articolo 24 di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare l’esecuzione di un OEI avente ad oggetto l’organizzazione di un’audizione mediante videoconferenza di una persona in qualità di imputato durante il suo processo, per il motivo che un atto del genere non è autorizzato nell’ambito di un caso interno analogo. 49. A questo proposito, tengo a osservare, in via preliminare, che l’articolo 10 della direttiva 2014/41, come indica il suo titolo, disciplina il ricorso da parte dell’autorità di esecuzione a «un diverso tipo di atto di indagine» e non i motivi di non esecuzione, i quali, dal canto loro, sono enunciati tassativamente all’articolo 11 di tale direttiva. In tal modo, tale disposizione non intende autorizzare lo Stato di esecuzione a rifiutare l’esecuzione di un OEI. 50. Infatti, in primo luogo, rilevo che l’articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva prevede che l’autorità di esecuzione debba avvalersi, ove possibile, di un atto di indagine diverso da quello indicato nell’OEI qualora tale atto non sia previsto dalla legge dello Stato membro di esecuzione o qualora detto atto non sia disponibile in un caso interno analogo ( 26 ). L’articolo 10, paragrafo 2, della medesima direttiva precisa, tuttavia, che tale possibilità non si applica agli atti di indagine da esso elencati, che devono sempre essere disponibili in base al diritto dello Stato membro di esecuzione. Tra tali atti figura, all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/41, «l’audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato di esecuzione». Nel caso di specie, le autorità giudiziarie belghe non avrebbero quindi, in linea di principio, il diritto di basarsi sull’articolo 10, paragrafo 1, di quest’ultima per applicare un atto diverso da quello previsto nell’OEI, anche se l’audizione di un imputato mediante videoconferenza non fosse disponibile nel contesto di un caso interno analogo, dato che il paragrafo 2, lettera c), di tale disposizione esclude l’applicazione del paragrafo 1, in particolare, alle audizioni degli imputati ( 27 ). 51. In secondo luogo, rilevo che, conformemente all’articolo 10, paragrafo 5, direttiva 2014/41, ove le condizioni per l’applicazione del paragrafo 1 siano soddisfatte e ove non vi siano altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell’atto di indagine richiesto, l’autorità di esecuzione è tenuta a informare l’autorità di emissione che non è stato possibile fornire l’assistenza richiesta. Discende, a mio avviso, da tale disposizione che detto articolo 10, paragrafo 5, prevede la possibilità per l’autorità di esecuzione di non eseguire l’assistenza richiesta qualora non siano previsti altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell’atto di indagine richiesto, il che potrebbe essere equiparato, per quanto riguarda i suoi effetti, a un rifiuto di esecuzione da parte dell’autorità di esecuzione. 52. Tuttavia, non sono convinto dal fatto che, nel caso di specie, tale disposizione avrebbe potuto essere dedotta dall’autorità di esecuzione. Infatti, da un lato, è palese che è facilmente ipotizzabile un atto alternativo all’audizione mediante videoconferenza, come il trasferimento temporaneo dell’imputato, ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2014/41, per essere ascoltato o esaminato in udienza nello Stato di emissione. Tale atto avrebbe certamente consentito di ottenere lo stesso risultato dell’atto di indagine indicato nell’OEI. Dall’altro, rilevo che l’articolo 24 di tale direttiva precisa, al paragrafo 2, che, che per i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all’articolo 11, l’esecuzione di un OEI avente ad oggetto un’audizione mediante videoconferenza può essere rifiutata se la persona sottoposta a indagini o l’imputato nega il proprio consenso o se l’esecuzione di tale atto di indagine in un caso particolare è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione. Mi sembra che tale disposizione, così come formulata, sia destinata a specificare tutti i motivi di non riconoscimento o di non esecuzione che possono essere dedotti nell’ambito dell’esecuzione di un OEI avente ad oggetto l’organizzazione di un’audizione di una persona mediante videoconferenza. 53. In terzo e ultimo luogo, per completezza, vorrei sottolineare che l’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/41 prevede che l’autorità di esecuzione possa «anche» ricorrere a un atto d’indagine diverso da quello richiesto nell’OEI quando l’atto scelto dall’autorità di esecuzione assicuri lo stesso risultato dell’atto richiesto nell’OEI con mezzi meno intrusivi in termini, in particolare, di minor interferenza con i diritti fondamentali ( 28 ) . Sebbene, nel caso di specie, le autorità giudiziarie belghe non sembrino aver previsto la possibilità di ricorrere ad altri atti di indagine, una simile possibilità non può essere esclusa, in particolare, in quanto un trasferimento ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2014/41, come indicato in precedenza, avrebbe consentito di ottenere lo stesso risultato e, secondo la logica del diritto nazionale, che tuttavia non è evidente, avrebbe comportato una minore interferenza con i diritti fondamentali dell’imputato. 54. Sulla base di quanto precede, propongo di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 10 della direttiva 2014/41, in combinato disposto con l’articolo 24 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un OEI avente ad oggetto l’organizzazione di un’audizione mediante videoconferenza di una persona in qualità di imputato durante il suo processo, per il motivo che un atto di tale tipo non è autorizzato in un caso interno analogo. 3. Sulla terza questione pregiudiziale 55. Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41, letto alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorità di esecuzione rifiuti l’esecuzione di un OEI avente ad oggetto l’organizzazione di un’audizione mediante videoconferenza di una persona in qualità di imputato durante il suo processo, qualora le garanzie procedurali applicabili a tale videoconferenza previste dal diritto dello Stato membro di emissione consentano di garantire il rispetto dei diritti della difesa ai sensi dell’articolo 48 della Carta e del diritto fondamentale a un equo processo ai sensi dell’articolo 47 della Carta. 56. Ricordo che l’articolo 11 della direttiva 2014/41, relativo ai motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di un OEI, precisa i casi in cui l’esecuzione di un OEI può essere rifiutata. In linea di principio, la formulazione di tale articolo attesta che tali motivi sono tassativi ( 29 ). A questo proposito, l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), di tale direttiva consente allo Stato di esecuzione di rifiutare l’esecuzione di un OEI qualora « sussist[a]no seri motivi per ritenere che l’esecuzione dell’atto di indagine richiesto nell’OEI sia incompatibile con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell’articolo 6 TUE e della Carta» ( 30 ). 57. Ne consegue che, sebbene incomba all’autorità di emissione, quando emette un OEI, prestare particolare attenzione al pieno rispetto dei diritti sanciti dall’articolo 48 della Carta e, in particolare, alla presunzione di innocenza e ai diritti della difesa ( 31 ), spetta comunque all’autorità di esecuzione valutare se l’OEI controverso costituisca una violazione dell’articolo 6 TUE o degli articoli 47 e 48 della Carta, sulla base di elementi sostanziali, e quindi oggettivi e specifici ( 32 ). 58. A questo proposito, ritengo opportuno ricordare che la Corte ha ripetutamente dichiarato che l’OEI è uno strumento che rientra nella cooperazione giudiziaria in materia penale di cui all’articolo 82, paragrafo 1, [OSCURATO:PERSONA], la quale si fonda sul principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale principio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è esso stesso fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali ( 33 ). Infatti, ai termini del considerando 19 della direttiva 2014/41, la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell’Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di conformità, da parte di tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, al diritto dell’Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali . Tuttavia, tale presunzione è relativa . Di conseguenza, se sussistono seri motivi per ritenere che l’esecuzione di un atto di indagine richiesto nell’OEI comporti la violazione di un diritto fondamentale della persona interessata e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta, l’esecuzione dell’OEI dovrebbe essere rifiutata. 59. Ne consegue che la soglia da raggiungere per una presunta violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro di emissione per giustificare un rifiuto di esecuzione nello Stato membro di esecuzione è molto alta ( 34 ). A questo proposito, mi sembra utile fare riferimento alla giurisprudenza che la Corte ha sviluppato nel contesto dell’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, per quanto riguarda il rifiuto di eseguire un MAE per un motivo connesso alla violazione dei diritti fondamentali ( 35 ). Infatti, sebbene non direttamente applicabile, il quadro di analisi stabilito dalla Corte nel settore del MAE potrebbe essere applicato, per analogia, anche al rifiuto di esecuzione di un OEI per un motivo connesso alla violazione dei diritti fondamentali, in quanto l’OEI si fonda anch’esso sul principio della fiducia reciproca ( 36 ). 60. Pertanto, conformemente all’esame cosiddetto «in due fasi» sviluppato dalla Corte, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrebbe, nell’ambito di una prima fase, stabilire se esistano elementi oggettivi, affidabili, precisi e debitamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione , nello Stato membro di emissione, del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, «a causa di carenze sistemiche o generalizzate in detto Stato membro o di carenze che pregiudichino un gruppo oggettivamente identificabile di persone di cui faccia parte la persona di cui trattasi». Nell’ambito di una seconda fase , l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dovrebbe verificare, in modo concreto e preciso, in che misura le carenze individuate nella prima fase dell’esame possano incidere sui procedimenti ai quali sarà sottoposta la persona oggetto dell’OEI e se, in base alla situazione individuale di tale persona, della natura del reato per cui quest’ultima è perseguita e del contesto fattuale in cui si inserisce l’emissione di tale OEI, vi siano motivi seri e comprovati di ritenere che detta persona corra un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo ( 37 ). 61. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio non risulta che il rifiuto delle autorità giudiziarie belghe di dare esecuzione all’OEI emesso dal giudice del rinvio sia stato legato a «seri motivi per ritenere» che sussistesse un rischio di violazione dell’articolo 47 della Carta. Infatti, il giudice del rinvio non rileva alcuna prova dell’esistenza di un tale rischio, in particolare per quanto riguarda le garanzie riconosciute dalla legge dello Stato di emissione ( 38 ). Inoltre, la procura di Bruges si è limitata ad affermare che la comparsa di un imputato al suo processo mediante videoconferenza sarebbe contraria al diritto a un processo equo, ma ai sensi del diritto nazionale. Ebbene, nell’esaminare la compatibilità dell’esecuzione di un OEI con il diritto dell’Unione, lo Stato di esecuzione non può, a mio avviso, imporre il rispetto del proprio diritto nazionale e rifiutare l’esecuzione di tale OEI, dato che ciò sarebbe contrario al principio della fiducia reciproca ( 39 ). 62. In ogni caso, il rischio di una violazione dell’articolo 47 della Carta per effetto della comparizione di un imputato al suo processo mediante videoconferenza mi sembra difficilmente concepibile, e ciò per le seguenti ragioni. 63. Anzitutto, è evidente che l’articolo 24 della direttiva 2014/41 consente di chiedere l’audizione mediante videoconferenza di persone sottoposte a indagine o imputati presenti nello Stato di esecuzione unicamente a determinate condizioni e di esigere il rispetto di talune norme relative all’audizione, poiché l’obiettivo è proprio quello di tutelare il diritto di ogni persona di essere ascoltata, ad esempio quando si tratta di una persona sottoposta a indagine o di un imputato. Le condizioni e i requisiti imposti da tale articolo 24, e in particolare l’obbligo, previsto al paragrafo 2, lettera a), di ottenere il consenso della persona da ascoltare, mirano a garantire la compatibilità dell’esecuzione dell’OEI con la tutela dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Infatti, quando un imputato è rappresentato nel procedimento da un avvocato incaricato, si può presumere che costui non darà il suo consenso se teme che i suoi diritti non siano rispettati. 64. Pur riconoscendo, poi, che la partecipazione alle udienze mediante videoconferenza di un imputato non equivale alla sua presenza fisica al processo, la Corte EDU ha comunque ritenuto, con giurisprudenza costante, che una simile forma di partecipazione non è, di per sé, incompatibile con il diritto a un’udienza pubblica da parte di un giudice imparziale ( 40 ), purché tale imputato sia messo in grado di seguire il procedimento, di vedere le persone presenti e di sentire quanto detto, ma anche di essere visto e sentito dalle altre parti, dal giudice e dai testimoni, senza ostacoli tecnici ( 41 ) e di comunicare in modo effettivo e riservato con il proprio avvocato ( 42 ). 65. Infine, l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2016/343 consente il processo in assenza purché l’interessato sia stato informato del processo e sia rappresentato da un difensore incaricato. Nel caso di specie, tali condizioni sembrano essere state soddisfatte nel procedimento dello Stato di emissione. Se il processo in assenza riguardante l’imputato è conforme al diritto dell’Unione, sembra difficile concludere che l’audizione dello stesso imputato mediante videoconferenza sia contraria ai suoi diritti della difesa o al principio del processo equo. 66. In considerazione di quanto precede, propongo di rispondere alla terza questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41, letto alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta, deve essere interpretato nel senso che l’esecuzione di un OEI emesso per l’audizione mediante videoconferenza di un imputato detenuto nello Stato di esecuzione non può essere rifiutata dall’autorità di esecuzione a meno che non sussistano seri motivi per ritenere, sulla base di indicazioni concrete e specifiche, che tale udienza violi i diritti fondamentali dell’imputato, in particolare il suo diritto a un equo processo e i suoi diritti della difesa ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta. 4. Sulla quarta questione pregiudiziale 67. Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/41 debba essere interpretato nel senso che l’applicazione del motivo di rifiuto previsto da tale disposizione, vale a dire la contrarietà ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, possa essere fondata su direttive generali emanate all’interno dello Stato membro di esecuzione e che vincolano tutte le autorità di esecuzione o se richieda un esame in concreto che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, comprese le disposizioni contenute nella legislazione nazionale dello Stato di emissione che garantiscono i diritti della difesa dell’imputato. 68. A tal riguardo, ricordo che l’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/41 prevede che, oltre ai motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all’articolo 11 di tale direttiva, l’esecuzione di un OEI avente ad oggetto l’audizione di una persona mediante videoconferenza può essere rifiutata se tale esecuzione, in un caso particolare, è contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato membro di esecuzione. 69. Dal tenore letterale di tale disposizione e, più precisamente, dall’espressione «in un caso particolare» sembra emergere in modo relativamente evidente che l’applicazione del motivo di rifiuto previsto da detta disposizione richiede che l’autorità di esecuzione proceda a un esame che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie. Pertanto, tale motivo di rifiuto deve basarsi su una valutazione specifica della situazione di cui trattasi che tenga conto di tutte le circostanze, comprese le disposizioni contenute nella legislazione nazionale dello Stato di emissione che garantiscono i diritti della difesa dell’imputato. Una tale interpretazione è, a mio avviso, supportata dalla necessità di interpretare restrittivamente i motivi di rifiuto dell’esecuzione previsti dalla direttiva 2014/41 ( 43 ). 70. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio si evince che le autorità giudiziarie belghe, rifiutando di dare esecuzione all’OEI controverso, si sono basate sia sulla giurisprudenza della Corte costituzionale belga sia sulla circolare emessa dal Collège des procureurs généraux de Belgique (Consiglio dei procuratori generali del Belgio) ( 44 ). Ebbene, tali considerazioni di ordine generale non sembrano sufficienti per dedurre il motivo di rifiuto di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/41, che richiede una valutazione specifica, da parte delle autorità dello Stato di esecuzione, al fine di stabilire se, nel caso di specie, la partecipazione all’udienza mediante videoconferenza potesse costituire una violazione dei principi generali del diritto belga, tanto più che la sentenza stessa della Corte costituzionale belga si riferisce espressamente alla giurisprudenza della Corte EDU, secondo la quale la partecipazione a un’udienza mediante videoconferenza non comporta necessariamente una violazione dei diritti della difesa, a condizione che siano rispettate talune condizioni e garanzie ( 45 ). 71. Ciò premesso, l’esigenza di procedere a un esame che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie non mi sembra precludere, di per sé, agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare direttive generali volte ad agevolare l’attuazione dei principi fondamentali del loro diritto nazionale. Pertanto, nell’ipotesi in cui i principi fondamentali del diritto di uno Stato membro impediscano l’audizione di un imputato mediante videoconferenza nell’ambito del suo processo, l’esistenza di direttive generali emanate all’interno di tale Stato membro al fine di richiamare il contenuto di tali principi fondamentali e di precisare le conseguenze che ne derivano per le autorità nazionali di detto Stato membro nell’ambito dell’esecuzione di un OEI non mi sembra contraria all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/41, purché tali autorità applichino tali direttive generali alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, senza che dette direttive generali siano giuridicamente vincolanti o assolute. In tale contesto, l’esame individuale da effettuare potrebbe consistere in una verifica volta a stabilire se il caso di specie corrisponda all’ipotesi contemplata dalle stesse direttive generali. 72. In considerazione di quanto precede, propongo di rispondere alla quarta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/41 deve essere interpretato nel senso che l’applicazione del motivo di rifiuto previsto da tale disposizione, vale a dire la contrarietà ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, può essere fondata su direttive generali non vincolanti o assolute emanate all’interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità di esecuzione proceda ad un esame che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, comprese le disposizioni contenute nella legislazione nazionale dello Stato di emissione che garantiscono i diritti della difesa dell’imputato. 5. Sulla quinta questione pregiudiziale. 73. Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, in combinato disposto con l’articolo 3 di quest’ultima, debba essere interpretato nel senso che esso consente a un’autorità giudiziaria di uno Stato membro di emettere un OEI avente ad oggetto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato membro di esecuzione verso lo Stato membro di emissione al fine di procedere alla sua audizione in qualità di imputato nell’ambito di un’udienza dibattimentale del suo processo per, da un lato, acquisire prove e, dall’altro, consentire a tale persona di partecipare al suo processo. 74. A questo proposito, ricordo che, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, un OEI può essere emesso per il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato di esecuzione ai fini del compimento di un atto d’indagine nell’intento di raccogliere elementi di prova, che richieda la sua presenza nel territorio dello Stato di emissione, a condizione che sia ricondotta nello Stato di esecuzione entro il termine da quest’ultimo stabilito. Dalla formulazione di tale disposizione risulta quindi che un simile OEI può essere emesso qualora, come nel caso di specie, una persona debba essere interrogata o ascoltata durante l’udienza dibattimentale a fini probatori, tale audizione garantendo altresì il rispetto del principio dell’equo processo e dei diritti della difesa dell’interessato. 75. Poiché tale quinta questione pregiudiziale è volta, essenzialmente, al pari della prima questione, a stabilire se il fatto che l’atto d’indagine che l’autorità di emissione intende far eseguire dallo Stato membro di esecuzione persegua obiettivi distinti precluda la possibilità di emettere un OEI a tal fine, mi permetto di rinviare alle considerazioni che ho formulato al riguardo ai paragrafi da 34 a 47 delle presenti conclusioni. 76. Nel caso in esame, poiché un trasferimento temporaneo non può essere disposto mediante un MAE, spetta all’autorità di emissione decidere l’atto investigativo più idoneo a perseguire la finalità probatoria dell’OEI controverso. Pertanto, in pratica, quest’ultima potrebbe scegliere, da un lato, di reiterare il suo primo OEI, al fine di ascoltare la persona interessata mediante videoconferenza conformemente all’articolo 24 della direttiva 2014/41, o, dall’altro, di emettere un nuovo OEI che chieda, come la proposta del parere giuridico di [OSCURATO:PERSONA], il trasferimento temporaneo di HG a norma dell’articolo 22 di tale direttiva, purché siano parimenti soddisfatte le condizioni necessarie alla sua applicazione. A questo proposito, tuttavia, va notato che, purché siano predisposte tutte le garanzie procedurali previste dal diritto italiano, un’audizione mediante videoconferenza potrebbe costituire un atto altrettanto efficace, proporzionato e meno oneroso del trasferimento temporaneo ( 46 ). 77. Per completezza, ritengo utile ricordare che l’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2014/41 dispone che, oltre ai motivi di non riconoscimento o di non esecuzione di cui all’articolo 11, di quest’ultima, l’esecuzione di un OEI possa essere rifiutata anche se i) la persona detenuta nega il proprio consenso al trasferimento temporaneo, o se ii) il trasferimento temporaneo può prolungare la detenzione di detta persona. Va notato, comunque, che tale articolo 22 non prevede un motivo di rifiuto paragonabile a quello di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva, che si fonda sul rispetto dei «principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione». 78. Nel caso di specie, dagli elementi forniti dal giudice del rinvio risulta che le autorità giudiziarie belghe hanno rifiutato la proposta di trasferimento temporaneo contenuta nel parere legale di [OSCURATO:PERSONA], con l’unico motivo che l’audizione dell’imputato al processo non costituirebbe un atto d’indagine ( 47 ). Ebbene, come risulta dal paragrafo precedente, tale ragione non può essere un motivo di rifiuto dell’esecuzione. Mi occorre rilevare, peraltro, che tali autorità avrebbero potuto rifiutare il trasferimento temporaneo sulla base di considerazioni connesse al rispetto dei diritti fondamentali solo se, dopo aver esaminato tutti i fatti e le circostanze del caso di specie, si fossero basate sull’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41, adducendo seri motivi per ritenere che l’esecuzione di un ordine che impone il trasferimento temporaneo del detenuto sia incompatibile con il rispetto degli obblighi derivanti dall’articolo 6 TUE e dalla Carta. Ebbene, una tale incompatibilità è lungi dall’essere evidente, in particolare in quanto il trasferimento è espressamente previsto da tale direttiva. 79. Sulla base di quanto precede, propongo di rispondere alla quinta questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, in combinato disposto con l’articolo 3 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso consente l’emissione di un OEI avente ad oggetto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato membro di esecuzione verso lo Stato membro di emissione per procedere alla sua audizione in qualità di imputato nell’ambito di un’udienza dibattimentale del suo processo, purché tale OEI sia inteso ad acquisire prove, il fatto che l’autorità di emissione intenda anche, con tale ordine, consentire all’imputato di partecipare al suo processo non precludendo, di per sé, l’emissione di detto ordine. V. Conclusione 80. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale ordinario di Firenze (Italia) nei seguenti termini: 1)      L’articolo 24 della direttiva n. 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, in combinato disposto con l’articolo 3 e alla luce dei considerando 25 e 26 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso consente l’emissione di un ordine di indagine europeo ai fini dell’audizione mediante videoconferenza durante l’udienza dibattimentale di un imputato detenuto nello Stato di esecuzione, purché tale ordine miri all’acquisizione di prove, il fatto che l’autorità di emissione miri altresì, con tale ordine, a consentire all’imputato di assistere all’udienza mediante videoconferenza non escludendo, di per sé, l’emissione di detto ordine. 2)      L’articolo 10 della direttiva 2014/41, in combinato disposto con l’articolo 24 della stessa, deve essere interpretato nel senso che: un’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un ordine europeo di indagine avente ad oggetto l’organizzazione di un’audizione mediante videoconferenza di una persona in qualità di imputato durante il suo processo per il motivo che una misura di tale tipo non è autorizzata in un caso interno analogo. 3)      L’articolo 11, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2014/41, letto alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: l’esecuzione di un ordine europeo d’indagine emesso per l’audizione mediante videoconferenza di un imputato detenuto nello Stato di esecuzione non può essere rifiutata dall’autorità di esecuzione a meno che non sussistano seri motivi per ritenere, sulla base di indicazioni concrete e specifiche, che tale udienza violi i diritti fondamentali dell’imputato, in particolare il suo diritto a un equo processo e i suoi diritti della difesa ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, e dell’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 4)      L’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/41, deve essere interpretato nel senso che: l’applicazione del motivo di rifiuto previsto da tale disposizione, vale a dire la contrarietà ai principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione, può essere fondata su direttive generali non vincolanti o assolute emanate all’interno dello Stato membro di esecuzione a condizione che l’autorità di esecuzione proceda ad un esame che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, comprese le disposizioni contenute nella legislazione nazionale dello Stato di emissione che garantiscono i diritti della difesa dell’imputato. 5)      L’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, in combinato disposto con l’articolo 3 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso consente l’emissione di un ordine europeo d’indagine avente ad oggetto il trasferimento temporaneo di una persona detenuta nello Stato membro di esecuzione verso lo Stato membro di emissione per procedere alla sua audizione in qualità di imputato nell’ambito di un’udienza dibattimentale del suo processo purché tale OEI sia inteso ad acquisire prove, il fatto che l’autorità di emissione intenda anche, con tale ordine, consentire all’imputato di partecipare al suo processo non precludendo, di per sé, l’emissione di detto ordine. 1 Lingua originale: il francese. i Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. 2 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (GU 2014, L 130, pag. 1). 3 Ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri (GU 2002, L 190, pag. 1). 4 V., in particolare, sentenza del 9 gennaio 2025, Delda (C‑583/23; in prosieguo: la «sentenza Delda», EU:C:2025:6). 5 V., in particolare, sentenze della Corte EDU del 5 ottobre 2006, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia (CE:ECHR:2006:1005JUD004510604, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»); ); del 9 novembre 2006, Golubev c. Russia (CE:ECHR:2006:1109DEC002626002); del 27 novembre 2007, Zagaria c. Italia (CE:ECHR:2007:1127JUD005829500); del 27 novembre 2007, Asciutto c. Italia (CE:ECHR:2007:1127JUD003579502; del 2 novembre 2010, Sakhnovski c. Russia (CE:ECHR:2010:1102JUD002127203); del 16 febbraio 2016, Yevdokimov e a. c. Russia, (CE:ECHR:2016:0216JUD002723605); del 2 ottobre 2018, Bivolaru c. Romania (n . 2) (CE:ECHR:2018:1002JUD006658012), e dell’8 giugno 2021, Dijkhuizen c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2021:0608JUD0061591160). 6 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1). 7 Il 26 febbraio 2015 HG è stato rinviato a giudizio dinanzi al giudice del rinvio per rispondere di numerosi reati connessi alla sua partecipazione a un’organizzazione di traffico di stupefacenti. Secondo i fatti contestati, dal 2007 al 2009, quest’ultimo era stato uno dei capi dell’organizzazione che aveva coordinato le attività illecite da Anversa (Belgio), dove viveva. Durante l’indagine penale, HG era giunto al termine della custodia cautelare disposta da MAE e, allo stesso tempo, della custodia disposta in esecuzione di una pena inflitta in Belgio, cosicché, quando è stato emesso il decreto di rinvio a giudizio, era già stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. 8 Il diritto belga prevede, invece, la possibilità di procedere a un’audizione mediante videoconferenza di taluni testimoni (ossia, quelli che sono minacciati o residenti all’estero) e periti (ossia quelli che risiedono all’estero). 9 Sentenza del 21 giugno 2018, n. 76/2018. 10 Circolare del 16 luglio 2021, 880/2021. 11 V. legge 28 aprile 2014, n. 67, come modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cosiddetta «riforma Cartabia». 12 Un trasferimento di tale tipo può essere effettuato mediante l’emissione di un MAE. Nel caso di specie, tuttavia, non erano soddisfatte tutte le condizioni legali per l’emissione di un mandato del genere, in quanto l’ordinanza di custodia cautelare, o l’ordine di esecuzione della pena detentiva, non è stata emessa nell’ambito del procedimento penale (v. articolo 28 e articolo 29, paragrafo 1, della legge n. 69/2005, adottata in esecuzione della decisione quadro 2002/584). 13 V. sentenza del 20 marzo 2025, Arce (C‑365/23, EU:C:2025:192, punto 38). 14 V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni. 15 V., in tal senso, sentenza Delda (punto 26) e considerando 34 della direttiva 2014/41. 16 Tranne all’istituzione di una squadra investigativa comune e all’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra Inoltre, dal considerando 9 della direttiva 2014/41 risulta che essa non dovrebbe applicarsi alle osservazioni transfrontaliere di cui alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schegen. 17 Il corsivo è mio. 18 La Corte ha del resto fatto riferimento alla possibilità di emettere un OEI al fine di tenere un’audizione di un imputato mediante videoconferenza nel contesto delle fasi procedurali successive alla sua sentenza [v. sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) (C‑314/18, EU:C:2020:191, punti 56, 61 e 62). 19 V. sentenza Delda (punti da 27 a 35). 20 V. sentenza Delda (punti 37 e 49). Più specificamente, la Corte ha ritenuto che l’OEI emesso dalle autorità giudiziarie spagnole alle autorità giudiziarie francesi perché fosse notificata ad AK, detenuta in Francia, un’ordinanza di rinvio a giudizio emessa da un tribunale spagnolo, affinché tale persona potesse, in presenza del suo avvocato, «pronunciarsi, nei modi previsti dal diritto, sui fatti di cui trattasi» non fosse finalizzato all’acquisizione di prove, ma costituisse un obbligo procedurale volto a favorire l’esercizio dell’azione penale nei confronti di AK e che, di conseguenza, la notifica di tale atto fosse, in linea di principio, disciplinata non dalla direttiva 2014/41, bensì dall’articolo 5 della convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 [TUE], relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri dell’[Unione] (GU 2000, C 197, pag. 3). 21 V. sentenza Delda (punti da 42 a 44 e 49). In particolare, la Corte ha dichiarato che una richiesta di audizione di una persona oggetto di un’ordinanza di rinvio a giudizio, benché espressamente prevista all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/41 tra gli atti che possono essere oggetto di un OEI, affinché possa rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, deve «avere ad oggetto l’acquisizione di elementi di prova». Viceversa, un’audizione che mirasse unicamente a consentire all’imputato di far valere le proprie osservazioni sul procedimento di rinvio a giudizio avviato nei suoi confronti non potrebbe essere considerata un atto di indagine ai sensi di detta direttiva. 22 V. sentenza Delda (punto 44). 23 Inoltre, contrariamente al ragionamento seguito dal giudice del rinvio, tale interpretazione non può essere inficiata dal considerando 26 della direttiva 2014/41. Ricordo che tale considerando enuncia che «[p]er garantire un uso proporzionato del MAE, l’autorità di emissione dovrebbe esaminare se un OEI costituisca un mezzo efficace e proporzionato per svolgere i procedimenti penali. L’autorità di emissione dovrebbe esaminare, in particolare, se l’emissione di un OEI ai fini dell’audizione di una persona sottoposta a indagini o di un imputato mediante videoconferenza possa costituire una valida alternativa». Dunque, lo scopo di tale esame da parte dell’autorità di emissione è quello di prendere in considerazione una possibilità alternativa di sentire la persona a distanza, ma sempre a fini probatori. 24 V., in particolare, considerando da 5 a 8, 21 e 38 della direttiva 2014/41, nonché mie conclusioni nella causa WBS (C‑635/23, EU:C:2025:95, giurisprudenza citata al paragrafo 25). 25 Come osservato dalla Commissione, se lo Stato di emissione ha compilato la sezione H2 del modulo di OEI contrassegnando la casella «audizione di indagato o imputato», ciò potrebbe supportare il fatto che l’obiettivo principale dell’OEI era l’audizione della persona e non semplicemente la sua presenza al processo. 26 Il considerando 10 della direttiva 2014/41 precisa che la disponibilità di un atto dovrebbe riferirsi ai casi in cui l’atto di indagine richiesto è previsto nel diritto dello Stato di esecuzione, ma è legittimo solo in determinate circostanze, ad esempio quando l’atto di indagine può essere svolto solo per reati di una certa gravità, contro persone rispetto alle quali grava già un certo grado di sospetto o con il consenso della persona interessata. 27 A tal riguardo, tengo a far notare che, sebbene la formulazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/41 si riferisca unicamente a un’«audizione», senza precisare che si tratta di un’audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva , ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, dal momento che l’audizione di un indagato o di un imputato mediante videoconferenza è destinata a svolgersi nel territorio dello Stato membro di esecuzione, si potrebbe ritenere che quest’ultima costituisca solo una tra le altre modalità di audizione di tale persona in tale territorio ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, di detta direttiva. La Corte sembra del resto aver equiparato, al punto 41 della sentenza Delda, l’atto d’indagine di cui a queste due disposizioni. Peraltro, la stessa direttiva non fa riferimento ad atti di audizione diversi da quelli mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva (v., in tal senso, considerando da 24 a 26 nonché articoli 24 e 25 di quest’ultima). 28 V. considerando 10 della direttiva 2014/41. 29 V., in tal senso, sentenza del 16 dicembre 2021, Spetsializirana prokuratura (Dati relativi al traffico e all’ubicazione) (C‑724/19, EU:C:2021:1020, punto 49). 30 Il corsivo è mio. 31 V. considerando 12 della direttiva 2014/41. 32 Infatti, l’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/41 prevede che, prima di decidere di non riconoscere o non dare esecuzione, a un OEI, in tutto o in parte, sulla base, in particolare, della lettera f), l’autorità di esecuzione è tenuta a consultare con qualsiasi mezzo appropriato l’autorità di emissione e, se del caso, chiede a quest’ultima di fornirle senza ritardo qualsiasi informazione necessaria. 33 V., in particolare, considerando 2, 6 e 19 della direttiva 2014/41. Pertanto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni di detta direttiva. Del pari, a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva, l’autorità di esecuzione riconosce un OEI senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l’esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l’atto d’indagine in questione fosse stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione. 34 A titolo di esempio, la Corte ha dichiarato che l’assenza «di qualsiasi mezzo di impugnazione» che consenta di contestare, nello Stato membro di emissione, un OEI costituisce una violazione del diritto a un ricorso effettivo sancito all’articolo 47 della Carta tale da escludere l’esecuzione di tale ordine da parte dello Stato membro di esecuzione (v. sentenza dell’11 novembre 2021, Gavanozov II, C‑852/19, EU:C:2021:902, punti da 56 a 62). 35 V., in particolare, sentenze del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑158/21; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2023:57, punti 97, 102 e 106 nonché giurisprudenza citata), e del 29 luglio 2024, Breian (C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punti 38 e da 77 a 79 e giurisprudenza citata). Tale giurisprudenza trae origine dalla sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a. (C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti da 81 a 94), riguardante il rischio di trattamenti inumani o degradanti, ai sensi dell’articolo 4 della Carta, nell’ambito del sistema europeo comune di asilo. 36 Ricordo che la Corte, nella sentenza del 9 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (C‑819/21, EU:C:2023:841, punti da 28 a 30), ha dichiarato che tale giurisprudenza era applicabile alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (GU 2008, L 327, pag. 27), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24), la quale costituisce uno strumento di cooperazione penale strettamente connesso alla decisione quadro 2002/584, restando inteso che tali due decisioni quadro riguardano le modalità di esecuzione delle decisioni privative della libertà; la Corte ha pronunciato tale sentenza in una causa in cui erano dedotte, alla luce dell’articolo 47 della Carta, carenze sistemiche o generalizzate del sistema giurisdizionale dello Stato membro di emissione, in particolare per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario. 37 V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punti 102 e 106 e giurisprudenza citata), e del 29 luglio 2024, Breian (C‑318/24 PPU, EU:C:2024:658, punti 78 e79). V., tuttavia, conclusioni dell’avvocato generale Richard de la Tour nella causa D. (C‑8/24, EU:C:2025:430, punti da 37 a 116), il quale sostiene che il quadro d’analisi può variare in funzione delle peculiarità degli strumenti in questione (la sentenza non è ancora stata pronunciata al momento della redazione delle presenti conclusioni). 38 Al contrario, la formulazione della terza questione pregiudiziale e le spiegazioni relative alla motivazione di tale questione suggeriscono addirittura che il giudice del rinvio ritiene che un rischio del genere non sussista affatto nel caso di specie. Tale giudice, infatti, afferma, in sostanza, che il quadro giuridico stabilito nel diritto italiano relativo alla partecipazione al processo dell’imputato mediante videoconferenza è conforme non solo ai requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 5, della direttiva 2014/41, ma anche a quelli della giurisprudenza della Corte EDU. 39 Peraltro, se l’autorità dello Stato di esecuzione esprime dubbi quanto al rispetto dei diritti fondamentali alla luce del proprio diritto interno, essa può sempre ricorrere all’ulteriore motivo di rifiuto previsto all’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2014/41, la disposizione oggetto della quarta questione pregiudiziale. 40 V. sentenza della Corte EDU del 2 ottobre 2018, Bivolaru c. Romania (n. 2) (CE:ECHR:2018:1002JUD006658012, § 138 e 139 nonché giurisprudenza citata), in cui la Corte EDU ha chiaramente considerato l’esame mediante videoconferenza un atto che consente di garantire l’effettiva partecipazione dell’indagato o imputato al procedimento. In particolare, secondo il paragrafo 139: «(...) [t]ale modalità di esame [può] essere (...) un mezzo adeguato per assicurare l’audizione diretta e diligente dell’interessato da parte dell’Alta Corte» (il corsivo è mio). In tale causa, il ricorrente ha lamentato di non essere stato sentito personalmente: ebbene la Corte EDU non ha constatato alcuna violazione del diritto a un equo processo sancito dall’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la « CEDU», dato che il giudice competente aveva adottato tutte le misure che ci si poteva ragionevolmente attendere nel contesto normativo applicabile per garantire la presenza dell’imputato al processo. Analogamente, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (§ da 65 a 67), la Corte EDU ha altresì dichiarato che la partecipazione dell’imputato al processo mediante videoconferenza non è, di per sé, contraria alla CEDU, purché sia prevista dalla legge e sia garantito in ogni singolo caso che la videoconferenza persegua uno scopo legittimo e che la sua applicazione sia compatibile con le esigenze del rispetto del diritto a un equo processo, quale sancito dall’articolo 6 della CEDU.V. anche sentenza della Corte EDU del 27 novembre 2007, Asciutto c. Italia (CE:ECHR:2007:1127JUD003579502, § 64 e 72). 41 V. sentenza della Corte EDU del 16 febbraio 2016, Yevdokimov e a. c. Russia (CE:ECHR:2016:0216JUD002723605, § 43 e giurisprudenza citata). 42 V. sentenza della Corte EDU del 2 novembre 2010, Sakhnovski c. Russia (CE:ECHR:2010:1102JUD002127203, § 98 e giurisprudenza citata). 43 V., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati) (C‑584/19, EU:C:2020:1002, punto 64 e giurisprudenza citata). V. altresì, per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (punto 68 e giurisprudenza citata). 44 V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni. 45 V. sentenza del 21 giugno 2018, n. 76/2018, punto B.10.4.1, che fa riferimento, in particolare, alla sentenza della Corte EDU [OSCURATO:PERSONA] (§ 67). 46 Peraltro, benché irrilevante nel caso di specie, dato che, secondo il giudice del rinvio, l’emissione di un MAE non era più possibile, tengo a sottolineare che l’audizione mediante videoconferenza potrebbe costituire un atto alternativo, meno invasivo del trasferimento temporaneo mediante un MAE, che comporta una privazione della libertà personale. 47 Va notato che il governo belga, nelle sue osservazioni, non ha indicato altri elementi pertinenti al riguardo, preferendo non fornire osservazioni su questa quinta questione pregiudiziale.