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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 45683/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: BAU' JOHN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronunzia di condanna nei confronti dell'imputato per i delitti di lesioni gravi, minaccia grave e per il reato ex art 4 legge 110/75 .

Fatto di Aprile 2009. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il PG presso la Corte territoriale, che ha lamentato l'errata applicazione della disciplina sulla prescrizione, poiché il Giudice non aveva dichiarato la prescrizione dei reati di minaccia grave e porto di arma senza giustificato motivo, già maturata al momento della deliberazione della sentenza in data 9.4.2021, in considerazione dei termini prorogati, risalendo i fatti al 17.4.2009.

Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati di cui al capo b) estinti per prescrizione, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio ex art 620 lett I) cpp.

La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali, in definitiva, si è associata alle richieste del PG Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

La Corte di appello, nell'emettere, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la sentenza di conferma della pronunzia di primo grado di condanna per tutti i reati ascritti al giudicabile, non si è avveduta che il termine prescrizionale dei reati di minaccia grave e porto di arma senza giustificato motivo, era già compiuto, risalendo i fatti al 17.4.2009.

Quanto all'interesse della [OSCURATO:PERSONA] ad impugnare la sentenza errata, il Collegio ritiene condivisibile l'argomentazione esposta dal PG presso questa Corte nella sua memoria/requisitoria, secondo la quale il PG territoriale ha interesse alla correttezza giuridica della decisione, derivando dall'accoglimento dell'impugnazione l'eliminazione di un pregiudizio concreto, sia pure per l'imputato.

Per altro verso è già stato autorevolmente affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266819.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui al capo b) per essere gli stessi estinti per prescrizione, ed, ai sensi dell'ad 620 lett I) cpp, va eliminata la relativa pena di mesi uno di reclusione inflitta dal Tribunale.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui al capo b) per essere gli stessi estinti per prescrizione, eliminando la relativa pena di mesi uno di reclusione.

Deciso il 21.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio dr [OSCURATO:PERSONA] V L-- V SE-2'..i"'[OSCURATO:PERSONA]-‘n1",l- DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: BAU' JOHN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronunzia di condanna nei confronti dell'imputato per i delitti di lesioni gravi, minaccia grave e per il reato ex art 4 legge 110/75 . Fatto di Aprile 2009. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il PG presso la Corte territoriale, che ha lamentato l'errata applicazione della disciplina sulla prescrizione, poiché il Giudice non aveva dichiarato la prescrizione dei reati di minaccia grave e porto di arma senza giustificato motivo, già maturata al momento della deliberazione della sentenza in data 9.4.2021, in considerazione dei termini prorogati, risalendo i fatti al 17.4.2009. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati di cui al capo b) estinti per prescrizione, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio ex art 620 lett I) cpp. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali, in definitiva, si è associata alle richieste del PG Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. La Corte di appello, nell'emettere, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la sentenza di conferma della pronunzia di primo grado di condanna per tutti i reati ascritti al giudicabile, non si è avveduta che il termine prescrizionale dei reati di minaccia grave e porto di arma senza giustificato motivo, era già compiuto, risalendo i fatti al 17.4.2009. Quanto all'interesse della [OSCURATO:PERSONA] ad impugnare la sentenza errata, il Collegio ritiene condivisibile l'argomentazione esposta dal PG presso questa Corte nella sua memoria/requisitoria, secondo la quale il PG territoriale ha interesse alla correttezza giuridica della decisione, derivando dall'accoglimento dell'impugnazione l'eliminazione di un pregiudizio concreto, sia pure per l'imputato. Per altro verso è già stato autorevolmente affermato che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Rv. 266819. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui al capo b) per essere gli stessi estinti per prescrizione, ed, ai sensi dell'ad 620 lett I) cpp, va eliminata la relativa pena di mesi uno di reclusione inflitta dal Tribunale. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai reati di cui al capo b) per essere gli stessi estinti per prescrizione, eliminando la relativa pena di mesi uno di reclusione. Deciso il 21.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio dr [OSCURATO:PERSONA] V L-- V SE-2'..i"'[OSCURATO:PERSONA]-‘n1",l- DEPO
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