CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 12 luglio 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, in data 28 odobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per i reati di rapina (tentata e consumata) e sequestro di persona, e riduceva la pena inflitta dal primo giudice, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, presentato nell'interesse di entrambi gli imputati, con cui si contesta una violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio a questi riservato, risulta manifestamente infondato, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo invece necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243), situazione non sussistente nel caso di specie ove la pena base censurata nel ricorso è stata fissata in misura di poco superiore al minimo edittale, in considerazione della significatività del fatto (si veda pagina 5 della sentenza impugnata); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 I Consigliere e sore I