CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08872/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aprile 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dicembre 2021 lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione che risulta sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla conferma della sentenza impugnata (pag. 2), rappresentati dai gravi precedenti penali dell'imputato, anche per delitti associativi, e dal carattere prossimo al minimo edittale della pena inflitta. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i