CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2024
Cassazione n. 09791/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore di fatto. Onere della prova. Presunzioni. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. Ud. 1/27/03/2024C.C. PU R.G.13781/2020 Cron. 17987/2019 R.G.N. 17987/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13781/2020proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio sito a Roma, in via deli Avignonesi, n. 5, in virtù di procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la CAMPANIA, n. 9226/2019, depositata in data 9 dicembre 2019 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de l 27 marzo2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], con ricorso presentato in data 11 gennaio 2019, aveva riassunto la causa a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 12351/18, depositata il 18 maggio 2018, con la quale era stata cassata con rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 8247/2016, depositata il 27 settembre 2016, che aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado n. 1285/5/2015, depositata in data 20 gennaio 2015. 2. La cassazione era stata determinata dal difetto di motivazione della sentenza impugnata, che si era limitata a riportare per relationem brani della sentenza di primo grado, che a sua volta riportava brani della sentenza di assoluzione in sede penale, in assenza di una autonoma valutazione. 3. L'originario oggetto della controversia era rappresentato da un avviso di accertamento relativo a maggiori ricavi e volume d'affari dell'impresa individuale Watch time di [OSCURATO:PERSONA], riguardante l’anno d’imposta 2007, che era stato annullato in primo grado in quanto non era stata fornita la prova che il Cuomo (assolto in sede penale) fosse gestore di fatto della societàWatch [OSCURATO:SOCIETA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, in sede di rinvio, dopo avere affermato che nessuna automatica autorità di cosa giudicata poteva attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile in sede di giudizio tributario, ha esaminato gli elementi sulla base dei quali il Cuomo era stato ritenuto gestore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , rilevando che detti elementi erano stati ritenuti dal giudice penale come incerti e che non si riteneva di potere pervenire, in mancanza di elementi nuovi e diversi da quelli valutati dal Tribunale, a conclusioni diverse. 5. I giudici di secondo grado, in particolare, ha nno osservato che i collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] apparivano episodici e non sicuramente riconducibili ad una effettiva gestione della società da parte del primo e che se ricorrevano numerosi punti di connessione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che avevano indotto il giudice penale ed emettere sentenza di condanna), non altrettanto poteva essere affermato in relazione ai punti di contatto del Cuomo con [OSCURATO:PERSONA], che apparivano sfumati e non presuntivamente significativi; inoltre, ad accreditare ulteriormente tale conclusione, si evidenziava che dalle indagini non era emerso alcun contatto telefonico diretto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; non risultavano per l'anno 2007 prelievi bancari del Cuomo nella medesima giornata in cui [OSCURATO:PERSONA] effettuava bonifici, né, nel medesimo anno, la compresenza in banca nei medesimi giorni dei due soggetti. 6.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi. 7.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 115, comma primo, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva violato le presunzioni tributarie nell'escludere che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di [OSCURATO:PERSONA] non fosse di fatto gestita da [OSCURATO:PERSONA], pur avendo riconosciuto le circostanze: 1) che la [OSCURATO:PERSONA] fosse una «cartiera» («E' anche certo che la [OSCURATO:PERSONA] fosse una cartiera, non avendo, tra l'altro, una sede operativa»); 2) che [OSCURATO:PERSONA] fosse una c.d «testa di legno» ( « E' certo che [OSCURATO:PERSONA] era un semplice prestanome, avendolo dichiarato lui stesso e non risultando che avesse le conoscenze necessarie per gestire un'attività commerciale che, come risulta dal considerevole volume degli acquisti, era rilevante»); 3) «che fu il padre, [OSCURATO:PERSONA], a spingerlo ad intestarsi la Ditta»; 4) che anche [OSCURATO:PERSONA] fosse un prestanome «in quanto non si era mai interessato di commercio di orologi giacché era stato custode in un garage e disoccupato all'epoca delle indagini»; non ha inferito da tali fatti noti la unica presunzione, grave, precisa e concordante che si potesse trarre, ossia che fosse [OSCURATO:PERSONA] a gestire la «cartiera [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.». Inoltre, la stessa Commissione tributaria regionale aveva ammesso che « ricorrono numerosi punti di connessione tra Cuomo e [OSCURATO:PERSONA]», sicchè se né il padre Pasquale, né il figlio Gerardo si erano mai occupati di orologi, né avevano mai gestito un'impresa, che fosse il Cuomo a gestire effettivamente la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. costituiva inferenza induttiva ad altissima probabilità secondo l'id quod plerumque accidit in tali fattispecie di evasione fiscale. A tali fatti noti andava, poi, aggiunto quello incontroverso che il Cuomo era un professionista degli orologi e che era il solo che fosse attrezzato per il deposito, la custodia e il commercio di orologi, come risultava alle pagine 4 e 5 dell'avviso di accertamento (trascritto nel ricorso per cassazione). Inoltre, soltanto [OSCURATO:PERSONA] risultava essere titolare di una impresa ([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]) e legale rappresentante di due società di capitali, esercenti l'attività del commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria e solo quest'ultimo era in possesso di disponibilità economiche e di una struttura organizzata d'impresa idonea al deposito, alla custodia e alla commercializzazione degli orologi. Era, poi, irrilevante la circostanza che i collegamenti tra Cuomo ed [OSCURATO:PERSONA] apparivano episodici e non sicuramente riconducibili ad una effettiva gestione della società da parte del primo, rilevato che, come riferito da [OSCURATO:PERSONA], egli agiva come prestanome del padre [OSCURATO:PERSONA] e il Cuomo aveva contatti più frequenti proprio con il padre, comericonosciuto anche dal giudice penale che nella sentenza ammetteva che il figlio si muoveva in perfetta sintonia con il padre Pasquale. I giudici di secondo grado avevano, dunque, violato il principio dispositivo, dato che non era dalla infrequenza dei contatti con il prestanome che si escludeva necessariamente il ruolo dell'imprenditore di fatto o occulto. 1.1Il motivo è inammissibile, in quanto si tratta di doglianz a dirett a , con evidenza, a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313). 1.2 E’, i nfatti, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice dimerito, così da realizzare una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758). 1.3La giurisprudenza prevalente di questa Corte è nel senso che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042; Cass., 7 aprile 2017, n. 9097;Cass. , 7 marzo 2018, n. 5355). 1.4In sede di legittimità è, poi, possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire laprova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gra vi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass., 13 febbraio 2020, n. 3541), evenienza che, nel caso in esame, non è stata dedotta dalla società ricorrente. 1.5A questo riguardo, va precisato che l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso alle presunzioni, la valutazione della ricorrenza dei requisiti di gravità(che si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre nel senso che l'esistenza del fatto ignoto dev'essere desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica), precisione (che impone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico, ed il percorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica) e concordanza(che postula che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto)richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. ( cfr. Cass. , 17 gennaio 2019, n. 1234; Cass., 23 gennaio 2006, n. 1 216) , censura non specificamente formulata nel caso in esame. 1.6Nel caso in esame, i giudici di secondo grado hanno osservato che i collegamenti tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] apparivano episodici e non erano riconducibili ad una effettiva gestione della società da parte del primo e che se ricorrevano numerosi punti di connessione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non altrettanto poteva essere affermato in relazione ai punti di contatto del Cuomo con [OSCURATO:PERSONA], che apparivano sfumati e non presuntivamente significativi; inoltre, ad accreditare ulteriormente tale conclusione, si evidenziava che dalle indagini non era emerso alcun contatto telefonico diretto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; non risultavano per l'anno 2007 prelievi bancari del Cuomo nella medesima giornata in cui [OSCURATO:PERSONA] effettuava bonifici, né, nel medesimo anno, la compresenza in banca nei medesimi giorni dei due soggetti. A fronte di tale accertamento fattuale, l’Agenzia ricorrente valorizza elementi non direttamente afferenti al contribuente, come la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] una «cartiera» o che [OSCURATO:PERSONA] fosse una c.d «testa di legno»e che fosse stato il padre ([OSCURATO:PERSONA], pure un prestanome), a spingerlo a intestarsi la ditta, traendone la conseguenza che, poiché né il padre Pasquale, né il figlio Gerardo si erano mai occupati di orologi, allora era il Cuomo a gestire effettivamente la [OSCURATO:PERSONA].r.l., anche perchè professionista degli orologi e il solo che fosse attrezzato per il deposito, la custodia e il commercio di orologi, ritenendo, invece, le circostanze valorizzate dai giudici di secondo grado (l’episodicità dei c ollegamenti tra Cuomo ed [OSCURATO:PERSONA] non riconducibili ad una effettiva gestione della società da parte del primo, i maggior i contatti con [OSCURATO:PERSONA], la mancanza di contatti telefonici diretti, l’assenza di prelievi bancari per l’anno 2007 negli stessi giorni in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato i bonifici; la non compresenza in banca nei medesimi giorni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]) irrilevanti, contrapponendo la propria ricostruzione fattuale a quella operata dai giudici di merito. 1.7 Quanto viene censurato sfugge , dunque, ai contenuti tipici della violazione di legge e si traduce piuttosto in una alternativa lettura dei fatti come tale rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità. 1.8 Resta , dunque, inammissibilmente invocato l'art. 115 cod. proc. civ., la cui violazione postula che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, ossia abbia giudicato o contraddicendo espressamente la regola, dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa fuori dai casi consentiti dalla legge (Cass., 28 febbraio 2018, n. 4699; Cass., 26 ottobre 2021, n. 30173). 2. Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva analizzato un aspetto riconosciuto determinante dallo stesso Tribunale penale di Napoli nella sentenza n. 17078/13 rappresentato dalla circostanza che presso lo studio del commercialista Ciotola sede legale della «[OSCURATO:PERSONA]»era custodita la documentazione bancaria della «[OSCURATO:PERSONA]» di [OSCURATO:PERSONA] e alcuni atti contabili. In proposito, lo stesso Tribunale, aveva ammesso che la circostanza che i suddetti documenti «...fossero uniti a quelli del Cuomo legittima il sospetto che potesse trattarsi di una "cosa sola…». Si trattava di un fatto decisivo perchéprovava oltre ogni ragionevole dubbio che [OSCURATO:PERSONA] gestiva direttamente anche la [OSCURATO:PERSONA].r.l. e, in ogni caso, era una circostanza decisiva anche quale ulteriore fatto noto, unitamente agli altri, dal quale inferire la presunzione precisa grave e concordante della responsabilità gestionale e fiscale del Cuomo. 2.1Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ., vertendosi in fattispecie nella quale l’Agenzia ricorrente è risultata soccombente in entrambi i giudizi di merito, sulla base di statuizioni fondate sui medesimi rilievi in fatto, che hanno disatteso i diversi argomenti –sostanziali e probatori –dalla stessa proposti e non avendo la parte ricorrente specificato in ricorso e nella memoria le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado, così dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 22 dicembre 2016, n. 26774). 2.2 Ed invero, n ell’ipotesi di doppia conforme, prevista dall'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947). 3.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e l'Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dal controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. 3.1Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell'impugnazione, nel respingere integralmente la stessa (ovvero nel dichiararla inammissibile o improcedibile), disponga, a carico della parte che l'abbia proposta, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 25novembre 2013, n. 26280 ; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Agenzia ricorre nte al pagamento, in favoredel contro ricorrente, delle spes