CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 19050/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi; rilevato, infatti, che i motivi sono meramente reiterativi e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 3-4 della sentenza nella parte in cui dà conto degli elementi che sorreggono l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 co.5 d.P.R. 309/90 e respinge con motivazione puntuale tutti gli argomenti difensivi; pag. 4 relativamente all'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza alla luce della condotta tenuta nell'immediatezza, durante l'inseguimento e al momento in cui fu bloccato; fonda la ritenuta sussistenza del nesso teleologico sul tentativo di disfarsi dello stupefacente in suo possesso durante la fuga per assicurarsi l'impunità; pag. 5 ove giustifica la valutazione di congruità della pena, avuto riguardo alla gravità del fatto e alle modalità della condotta, dando atto delle attenuanti generiche già riconosciute con giudizio di prevalenza sull'aggravante); ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliefe estensore Il P siden