CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 luglio 2021
Cassazione n. 36156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3401-2022 proposto da: M( )N'InAl,TO elettivamente domiciliata in RMIA, [OSCURATO:PERSONA], 123, presso lo studio dell'avvocato BlYNEDITTO SPINOSA che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 259, presso lo studio dell'avvocato M \[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] G I [OSCURATO:PERSONA] I, .\N1DNl1i\ NEGRI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 21174/2021 della CORTE SUPREMA DIC \SSAZIONI', di ROM A, depositata il 23/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. DANIE1, CALMORE. Rilevato) che: Con sentenza n. 21174 del 23 luglio 2021, questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]° avverso la sentenza n. 1808/2018 con la quale la Corte d'Appello di Roma, aveva rigettato l'appello proposto avverso la sentenza della stessa sede di rigetto delle domande proposte nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di 11_,MAVIA" [OSCURATO:SOCIETA]., volte ad ottenere: l'accertamento della violazione del divieto) previsto) dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1; la dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., ancora in atto; la condanna della società datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro in precedenza occupato; lii {,Iiir,uiAlc ekCILO la dì3_Imm lAilj:M1U I1 tizi rilevando che non si era verificata alcuna commistione con i dipendenti SOGII, che operavano in locali separati, perchè l'organizzazione del servizi() era stata interamente curata dalla società appaltatrice, la quale aveva assunto il rischio di impresa; il ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, è stato rigettato da questa Corte sul rilievo che con il motivo, pur deducendo la nullità della sentenza per violazione degli artt. 118 disp. att. c.p.c. , nonché dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 115 c,p,c. e dell'art. 1655 c.c. e degli artt. 20 e 29 d.lgs. n. 276 del 2003, la ricorrente aveva censurato la valutazione di merito espressa dal giudice d'appello circa gli elementi di fatto che portavano ad escludere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la [OSCURATO:PERSONA]; è stato anche evidenziato che, a seguito della riformulazione dell'art.360 c.p.c., n. 5, il sindacato di legittimità sulla motivazione della Ric. 2022 n. 03401 sez. ML - ud. 13-07-2022 -2- sentenza impugnata è consentito nei ristretti limiti indicati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053/2014 e, pertanto, in assenza di precise indicazioni della parte ricorrente circa la configurabilità di un'anomalia motivazionale tale da integrare una delle ipotesi indicate nella pronuncia citata, la censura proposta doveva essere ritenuta inammissibile; ulteriore profilo di inammissibilità del primo motivo è stato ravvisato nel difetto di specificità, perché i ricorrenti non avevano indicato in che modo ed in quale atto del giudizio di merito erano state poste le questioni sviluppate nella censura; con ricorso notificato in data 24 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]() ha domandato la revocazione dell'ordinanza sulla base di plurime ragioni, alle quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. - Società Generale d'In formatica; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto) di fissazione della presente adunanza; le prospettazioni difensive sono state ulteriormente illustrate dalle parti con memoria ex art. 380 bis c.p.c.. CONSID1R:\TO che: I,a ricorrente denuncia, mediante la successiva rappresentazione dei contenuti della sentenza di cui si chiede la revocazione ( seguita da critiche e denunce di vizi processuali e sostanziali), un errore di percezione sulla lamentata violazione e falsa applicazione di legge perchè con il ricorso per cassazione era stato addebitato al giudice d'appello di non avere indicato le ragioni del proprio convincimento e di avere fondato la decisione su fatti che non erano stati accertati nel processo; sostiene la ricorrente che erano state, cioè, denunciate l'apparenza e la contraddittorietà della motivazione, sicché l'affermazione di questa Ric. 2022 n. 03401 sez. ML - ud. 13-07-2022 -3- Corte, secondo cui il ricorso sarebbe stato volto a censurare l'accertamento di fatto, sarebbe frutto di errore percettivo; la ricorrente argomenta, poi, sull'errore di percezione che sarebbe stato commesso in relazione alle censure mosse alla motivazione della sentenza ed insiste nel sostenere che la Corte territoriale aveva fondato la decisione su affertnazioni apodittiche, non ancorate a specifiche fonti di prova; riporta, in sintesi, il contenuto del ricorso per cassazione e afferma che la motivazione dell'ordinanza di questa Corte, impugnata per revocazione, "si appalesa non congrua al ricorso"; il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni, come già rilevato in fattispecie analoghe ( vd. Cass. 17206 del 2021);. l'errore rilevante ex art. 395 c.p.c., n. 4 consiste nella erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito) processuale su cui la pronuncia contestata abbia statuito; muovendo da detta premessa questa Corte ha evidenziato che: l'errore non può riguardare l'attività interpretativa e valutativa; deve avere i caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa (Cass. 5.7.2004 n. 12283; Cass. 20.2.2006 n. 3652; Cass.9.5.2007 n. 10637; Cass. 26.2.2008 n. 5075; Cass. 29.10.2010 n. 22171); Ric. 2022 n. 03401 sez. ML - ud. 13-07-2022 -4- sviluppando) i richiamati principi si è ritenuto, nelle pronunce più recenti delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. 24.11.2020 n. 26674; Cass. Sez. Un. 10.11.2020 n. 25212; Cass. S.U. 27.11.2019 n. 31032; Cass. Sez. Un. 27.12.2017, n. 30994, Cass. Sez. Un. 16.11.2016 n. 23306), che restano fuori dal vizio revocatorio: gli errori formatisi sulla base di un'assunta errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico; l'erronea comprensione del contenuto giuridico-concettuale delle difese e l'inesatta qualificazione dei fatti ivi esposti; l'errato apprezzamento di un motivo di ricorso, perchè siffatto tipo di errore, ove pure in astratta ipotesi fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto; è stato, in sintesi, affermato che "è esperibile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo) sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perchè in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio." (Cass. S.U. n. 31032/2019); nel caso di specie, poichè la pronuncia è stata resa su tutti i motivi, non è predicabile l'errore di fatto e, pertanto, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile; Ric. 2022 n. 03401 sez. ML - ud. 13-07-2022 -5- si tratta di un profilo di inammissibilità assorbente che esime la Corte dall'affrontare le ulteriori questioni inerenti l'effettiva sussistenza dell'errore denunciato e la decisività dello stesso; le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.NI. ,a Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di revocazione in favore della società controricorrente, liquidate in I _,uro 200,00 per esborsi ed I ',uro 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 `),:b ed accessori di legge. .1i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, c