CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2024
Cassazione n. 39967/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati in punto di responsabilità per le riscontrate cessioni di stupefacente, comprovate dal contenuto delle conversazioni intercettate, di cui il ricorso propone una lettura alternativa e riduttiva. Anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.è fondata su argomenti (le reiterate cessioni), ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'11 ottobre 2024 Il Consigliere félatore Il P iden