CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21578/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ira Chiara- intimato -[OSCURATO:PERSONA]- intimato -[OSCURATO:SOCIETA].- intimato -Eredi di [OSCURATO:PERSONA]- intimati -per la correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione n.30540/2025, depositata il 20 novembre 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026Numero registro generale 26167/2025Numero sezionale 2237/2026Numero di raccolta generale 21578/2026dal [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]RILEVATO CHE:- la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiede procedersi alla correzione dell’erroremateriale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 30540/2025 del20 novembre 2025 nella parte in cui, pronunciandosi in sede diregolamento di competenza, ha disposto che «le spese del regolamentosono rimesse al giudice del merito», omettendo la statuizione circa lespese della fase di sospensiva già conclusasi dinnanzi al Tribunale diBologna, Sez. Spec. in materia di Impresa;[OSCURATO:PERSONA]:- il procedimento di correzione previsto dall'art. 391-bis cod. proc. civ.è destinato a rimuovere errori materiali o omissioni meramenteformali, risultanti dal contrasto tra la volontà del giudice e la suarappresentazione grafica, e non può essere utilizzato per integrare ilcontenuto decisorio del provvedimento;- nel caso di specie, la società istante non denuncia una inesattarappresentazione della volontà espressa dalla Corte, ma lamenta lamancanza di una statuizione sulle spese del procedimento disospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza impugnata conregolamento di competenza svoltosi ai sensi dell’art. 373 cod. proc.civ.;- una simile omissione, anche ove effettivamente configurabile, nonintegra tuttavia un errore materiale, poiché la pronuncia sulle speseprocessuali costituisce espressione dell’attività decisoria del giudice epresuppone valutazioni incompatibili con il procedimento di correzione;- il ricorrente assume che la liquidazione delle spese del procedimentodi cui all’art. 373 cod. proc. civ. spetterebbe necessariamente a questaCorte, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia disospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata con ricorso percassazione;- tale richiamo non appare decisivo, poiché il principio invocato è statoNumero registro generale 26167/2025Numero sezionale 2237/2026Numero di raccolta generale 21578/2026Data pubblicazione 24/06/2026elaborato con riferimento al procedimento incidentale instaurato nelcontesto di un giudizio di cassazione avverso una sentenza di merito efondato sulla considerazione che esso costituisce una fase accessoriadel relativo giudizio di legittimità;- nel caso in esame, invece, la Corte è stata investita di un regolamentodi competenza avverso un provvedimento declinatorio dellacompetenza e l’applicabilità del richiamato principio alla diversafattispecie prospettata dall'istante postula una valutazioneinterpretativa e giuridica incompatibile con il procedimento dicorrezione disciplinato dall'art. 391-bis cod. proc. civ.;- anche sotto tale profilo, pertanto, l’istanza non denuncia un erroremateriale, ma prospetta la necessità di una diversa statuizione, ovverodi una integrazione del contenuto decisorio dell'ordinanza;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile;- non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento,non essendo configurabile una situazione di soccombenza ai sensidell’art. 91 cod. proc. civ. (così, Cass., Sez. Un., 14 novembre 2024,n. 29432) e, in ogni caso, difettando una valida attività difensiva dialcuna altra parte P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 maggio 2026.Il Presidente