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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 30924/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32101-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrentie- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- contro MINISTERO dell' [OSCURATO:PERSONA]' e RICERCA 80185250588; - intimato - avverso la sentenza n. 1380/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado che aveva rigettato per intervenuta prescrizione la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di riconoscimento del risarcimento dei danni derivanti da tardiva e inesatta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive CEE riguardanti l'obbligo di retribuire adeguatamente i medici specializzandi, rilevato che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri era pervenuta il 26/3/2002 richiesta di pagamento, a titolo risarcitorio di cui sopra, della somma dovuta per l'attività svolta nel periodo 1982-1987 in cui il medico aveva frequentato la scuola di specializzazione, e che tale missiva integrava costituzione in mora idonea a interrompere la prescrizione (decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della

I. 370/1999), riconosceva in favore del richiedente il diritto al risarcimento per l'inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalla direttiva a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione e liquidava il risarcimento dei danni "in via equitativa e all'attualità" nella misura stabilita dalla citata

I. 370/1999, art.11 per ciascun anno di specializzazione, oltre interessi dalla domanda al saldo; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati mediante memoria; la Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con controricorso; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; Considerato che: Ric. 2019 n. 32101 sez.

ML - ud. 06-07-2022 -2- Con il primo motivo il ricorrente denuncia plurime violazioni di legge, nonché omesso esame di un fatto decisivo perché la Corte aveva erroneamente riconosciuto il risarcimento dei danni soltanto per quattro dei cinque anni di frequenza del corso di specializzazione; con il secondo motivo denuncia plurime violazioni di legge, nonché omesso esame di un fatto decisivo, rilevando che erroneamente il risarcimento era stato commisurato alla remunerazione prevista dall'art. 11

I. 370/1999 piuttosto che alla normativa nazionale di trasposizione, cioè il decreto legislativo 257 del 1991; con il terzo motivo denuncia plurime violazioni di legge, nonché omesso esame di un fatto decisivo, osservando che dalla data della ricezione della lettera di costituzione in mora dovevano essere computati gli interessi sulle somme riconosciute; il secondo motivo di ricorso è infondato, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte, ribadito da SU 30649/2018, circa l'individuazione del quantum dovuto a titolo di risarcimento ("In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'"aestimatio" del danno effettuata dall'art. 11 della

I. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente"); allo stesso modo è infondato il terzo motivo, perché in motivazione è chiarito che la liquidazione è avvenuta "in via equitativa e all'attualità", e, pertanto, è corretto il computo degli interessi dalla domanda; Ric. 2019 n. 32101 sez.

ML - ud. 06-07-2022 -3- fondato, invece, è il primo motivo, posto che senza specificazione alcuna delle ragioni poste a fondamento della limitazione, la Corte territoriale, pur affermando che il ricorrente avesse diritto al risarcimento per l'inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, aveva riconosciuto detto danno per soli quattro anni di frequenza a partire dal 1 gennaio 1983 fino al 31 dicembre 1986, pur risultando dalla medesima sentenza che la formazione si era conclusa nel 1987, con ulteriore periodo non remunerato rispetto ai quattro anni riconosciuti.

La sentenza, pertanto, va cassata sul punto, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione affinché applichi il principio di diritto in forza del quale il risarcimento compete per l'intero periodo di formazione dello specializzando, individuandone l'esatta entità in relazione alla durata della formazione medesima; P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli in diversa com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32101-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrentie- contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- contro MINISTERO dell' [OSCURATO:PERSONA]' e RICERCA 80185250588; - intimato - avverso la sentenza n. 1380/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado che aveva rigettato per intervenuta prescrizione la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di riconoscimento del risarcimento dei danni derivanti da tardiva e inesatta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive CEE riguardanti l'obbligo di retribuire adeguatamente i medici specializzandi, rilevato che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri era pervenuta il 26/3/2002 richiesta di pagamento, a titolo risarcitorio di cui sopra, della somma dovuta per l'attività svolta nel periodo 1982-1987 in cui il medico aveva frequentato la scuola di specializzazione, e che tale missiva integrava costituzione in mora idonea a interrompere la prescrizione (decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della I. 370/1999), riconosceva in favore del richiedente il diritto al risarcimento per l'inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalla direttiva a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione e liquidava il risarcimento dei danni "in via equitativa e all'attualità" nella misura stabilita dalla citata I. 370/1999, art.11 per ciascun anno di specializzazione, oltre interessi dalla domanda al saldo; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati mediante memoria; la Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con controricorso; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; Considerato che: Ric. 2019 n. 32101 sez. ML - ud. 06-07-2022 -2- Con il primo motivo il ricorrente denuncia plurime violazioni di legge, nonché omesso esame di un fatto decisivo perché la Corte aveva erroneamente riconosciuto il risarcimento dei danni soltanto per quattro dei cinque anni di frequenza del corso di specializzazione; con il secondo motivo denuncia plurime violazioni di legge, nonché omesso esame di un fatto decisivo, rilevando che erroneamente il risarcimento era stato commisurato alla remunerazione prevista dall'art. 11 I. 370/1999 piuttosto che alla normativa nazionale di trasposizione, cioè il decreto legislativo 257 del 1991; con il terzo motivo denuncia plurime violazioni di legge, nonché omesso esame di un fatto decisivo, osservando che dalla data della ricezione della lettera di costituzione in mora dovevano essere computati gli interessi sulle somme riconosciute; il secondo motivo di ricorso è infondato, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte, ribadito da SU 30649/2018, circa l'individuazione del quantum dovuto a titolo di risarcimento ("In tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all'anno 1991, deve ritenersi che il legislatore, con l'"aestimatio" del danno effettuata dall'art. 11 della I. n. 370 del 1999, abbia proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, a cui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente"); allo stesso modo è infondato il terzo motivo, perché in motivazione è chiarito che la liquidazione è avvenuta "in via equitativa e all'attualità", e, pertanto, è corretto il computo degli interessi dalla domanda; Ric. 2019 n. 32101 sez. ML - ud. 06-07-2022 -3- fondato, invece, è il primo motivo, posto che senza specificazione alcuna delle ragioni poste a fondamento della limitazione, la Corte territoriale, pur affermando che il ricorrente avesse diritto al risarcimento per l'inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie, aveva riconosciuto detto danno per soli quattro anni di frequenza a partire dal 1 gennaio 1983 fino al 31 dicembre 1986, pur risultando dalla medesima sentenza che la formazione si era conclusa nel 1987, con ulteriore periodo non remunerato rispetto ai quattro anni riconosciuti. La sentenza, pertanto, va cassata sul punto, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione affinché applichi il principio di diritto in forza del quale il risarcimento compete per l'intero periodo di formazione dello specializzando, individuandone l'esatta entità in relazione alla durata della formazione medesima; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Napoli in diversa com
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