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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16856/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che con l'unico motivo egli censura la sentenza della Corte di appello di Palermo per avere confermato il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 75, comma 1, d.lgs. 159/2011, senza fornire una adeguata motivazione al riguardo; Rilevato che la censura è inammissibile in quanto con l'appello l'imputato aveva esclusivamente lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed aveva chiesto la riduzione della pena nel minimo edittale senza, invece, contestare la propria responsabilità; Considerato, infatti, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (ex multis: Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che con l'unico motivo egli censura la sentenza della Corte di appello di Palermo per avere confermato il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 75, comma 1, d.lgs. 159/2011, senza fornire una adeguata motivazione al riguardo; Rilevato che la censura è inammissibile in quanto con l'appello l'imputato aveva esclusivamente lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed aveva chiesto la riduzione della pena nel minimo edittale senza, invece, contestare la propria responsabilità; Considerato, infatti, che con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame al fine di evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di merito (ex multis: Sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316); Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo