CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 maggio 2025
Cassazione n. 12249/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroC.B.-intimato-avverso il DECRETO della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.708/2024 depositata il 02/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A. RUSSO.C.B. ha proposto ricorso per la modifica dellecondizioni del divorzio da S.Y. , chiedendo la riduzionedell'assegno per il mantenimento della figlia D.D. (nata nel 2003)Oscuramento disposto Numero registro generale 11870/2024Numero sezionale 1487/2025Numero di raccolta generale 12249/2025Data pubblicazione 09/05/2025e la revoca dell'assegnazione della casa familiare. Il Tribunale harespinto le domande. C.B. ha proposto reclamo innanzi allaCorte d'appello che, nella contumacia della S.Y. lo haparzialmente accolto, rilevando che, dopo aver rilevato che non visono le condizioni per revocare l'assegnazione della casa familiaredal momento che la figlia è ancora non autonomaeconomicamente, ha osservato: «la suddivisione in due diverseunità abitative dell'immobile adibito a residenza familiare apparecondivisibile nonché atta a tutelare le esigenze della figlia D.D.specie ove si consideri che l'originario nucleo familiare ènumericamente ridotto». La Corte distrettuale ha quindi assegnatoil primo piano della casa coniugale a C.B. .Ricorrere la S.Y. affidandosi a tre motivi. La contropartenon ha svolto difese. La ricorrente ha depositato memoria. IlProcuratore Generale ha depositato requisitoria scrittaesprimendosi per l’accoglimento del ricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazionedell’art.9 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.898, in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., per l’inesistenza di giustificati motivi che autorizzassero larevisione delle condizioni divorzili e per la non modificabilità suistanza unilaterale di previsioni pattizie patrimoniali, non essendocialcun “fatto nuovo” rilevante a tal fine.2.- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazionedella disciplina di cui all’art. 337 sexies c.c., in relazione all’art. 360comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., in ragione della parziale assegnazionedella casa coniugale a genitore non collocatario della prole.3.- Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazionedell’art. 337 sexies c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., in ragione della assegnazione di casa coniugale a genitorenon collocatario della prole, in quanto frutto di esercizio di potere2 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 11870/2024Numero sezionale 1487/2025Numero di raccolta generale 12249/2025Data pubblicazione 09/05/2025dispositivo non affidato al giudicante e comunque dell’art. 112c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per violazionedel principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunziato, nonavendo la parte resistente mai chiesto la pronunzia della Corteterritoriale in questione, che sarebbe stata esorbitante dagli stessipoteri del giudice adito, stante la autonomia contrattuale delle partiin tema di disposizione di diritti patrimoniali. Deduce che ilprovvedimento ha stravolto gli accordi già assunti in sede didivorzio, nei quali si prevedeva l’automatica caducazione dellaassegnazione “solo allorquando tutti i figli si sarannoautonomizzati” e comunque difetta il presupposto della proprietàesclusiva del coniuge non collocatario, in presenza di figliamaggiorenne con immobile in comproprietà fra i due genitori.4.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sonofondati nei termini di cui appresso.4.1.- Preliminarmente si deve osservare che la Corted'appello non ha adeguatamente messo in evidenza quale sarebbeil fatto nuovo che giustifica la revisione delle condizioni di divorziodal momento che è pacifico che la figlia D.D. non ha ancoraraggiunto l'autosufficienza economica e che il successivomatrimonio della madre non ha comportato l'abbandono deldomicilio domestico né comportato il venir meno dei presuppostiper la assegnazione, legati pur sempre alla valutazione del bestinterest del figlio (Corte Cost. 308/2008). Pur se la Cortedistrettuale osserva che l'originario nucleo familiare ènumericamente ridotto (le altre due figlie hanno raggiuntol’autonomia economica), la medesima Corte non analizza questofatto in relazione alla incidenza che avrebbe sulla posizione dellafiglia il cui diritto al mantenimento dell'habitat domestico è ancorada tutelare, in ragione del mancato conseguimento dellaindipendenza. La Corte distrettuale si limita ad affermare, in3 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 11870/2024Numero sezionale 1487/2025Numero di raccolta generale 12249/2025Data pubblicazione 09/05/2025maniera invero apodittica, che la assegnazione parziale sarebbeconfacente agli interessi della figlia, senza peraltro tenere conto diquanto concordato ab origine dai coniugi.4.2.- In ogni caso, la Corte d'appello è incorsa in errore didiritto.La casa familiare può essere assegnata soltanto se ed inquanto sia diretta a conservare l'habitat domestico del figliominorenne o maggiorenne ma non ancora economicamenteautosufficiente (Cass. n. 33610 del 11/11/2021; Cass. n. 6706 del23/05/2000; Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 20452/2022).In termini, questa Corte ha precisato che la casa familiaredeve essere assegnata tenendo prioritariamente contodell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni nonautosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sonocresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini divita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate,sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa allaponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi odei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze dellaprole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia aisensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell'attuale art.337 sexies c.c. ( Cass. n. 25604/2018)4.3.- Vero è che in casi particolari e a determinate condizioni,come rileva lo stesso Procuratore generale, si può disporre unaassegnazione parziale, individuando come habitat domestico solouna porzione (o una unità) di un più ampio immobile che eccedaper estensione le esigenze della famiglia (Cass. n. 23631/ 2011).Il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad unaporzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore noncollocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casafamiliare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in4 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 11870/2024Numero sezionale 1487/2025Numero di raccolta generale 12249/2025Data pubblicazione 09/05/2025relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli inconcreto la condivisione della genitorialità e la conservazionedell'habitat domestico dei figli minori (Cass. n. 8580 del11/04/2014).5.- I precedenti arresti di questa Corte rendono evidente che,in tema di assegnazione della casa familiare, anche qualora ilgiudice decida, previa valutazione del miglior interesse dei figli, diassegnarne solo una porzione (o una singola unità abitativa), ilpotere di imporre limiti al diritto dominicale si esercita pur semprenell’ambito dato dall’art. 337 sexies c.c., trattandosi di unprovvedimento in favore del genitore convivente con i figli enell’interesse di costoro. In siffatti casi, la restante porzione dellacasa familiare cioè quella non assegnata, resta regolata dal titolodi proprietà o da eventuali diritti reali o di godimento sulla stessa, enon dal provvedimento del giudice del divorzio, che può incideresui diritti dominicali solo in quanto vi sia un interesse del figliominore o maggiorenne non economicamente autosufficiente datutelare.Nessun provvedimento di assegnazione di porzioni di casafamiliare, ovvero di altre unità immobiliari che non costituisconohabitat dei figli, può rendersi in favore del genitore non conviventecon la prole, restando estranea, nella fattispecie, ogni valutazionerelativa alla ponderazione degli interessi di natura solo economicao abitativa dei genitori.6.- In questo caso, invece, il giudice di merito è intervenutoassegnando una parte dell’immobile (il primo piano) al genitorenon convivente con la prole in considerazione delle sue esigenzeabitative, riducendo senza alcun motivo collegato all'interessediretto della figlia l’habitat domestico di quest’ultima.Si tratta quindi di una decisione praeter legem dal momentoche il giudice della separazione o divorzio è chiamato a decidere se5 di 6Oscuramento disposto Numero registro generale 11870/2024Numero sezionale 1487/2025Numero di raccolta generale 12249/2025Data pubblicazione 09/05/2025sussistano o meno le ragioni per conservare ai figli il loro ambientedomestico e non anche a intervenire nel regolamento dellaproprietà o dei diritti reali che spettano all’uno o all’altro genitoresull'immobile.Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione delricorso, la cassazione del decreto impugnato e non essendonecessari altri accertamenti in fatto può decidersi nel meritorevocando la assegnazione in favore di C.B. del primopiano della casa coniugale.In ragione della peculiarità della questione che presentaanche taluni profili di novità ricorrono i presupposti percompensare le spese dell'intero procedimento tra le parti. P.Q.MAccoglie il ricorso nei termini di cui motivazione, cassa ildecreto impugnato e decidendo nel merito revoca la assegnazionein favore di C.B. del primo piano della casa coniugale.Compensa interamente tra le parti le spese del procedimento.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere legeneralità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs.196/2003.Così deciso in Roma, il 08/04/2025.Il PresidenteALBERTO GIUSTI6 di 6