CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03436/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30563/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]’ ROLANDO; -intimati- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 293del 2019 depositata i l 5 marzo 2019 , non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrateha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, avverso la sentenza della CTR della Liguria n. 293 del 2019 che aveva rigettato l’appello proposto contro la sentenza della CTP di Genova n. 1563 del 2016 la quale, dopo aver integrato il contraddittorio nei confronti degli altri due soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva accolto le impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., avverso: (i) l’avviso di accertamento n. TL 021100321/2011, emesso dall’amministrazione finanziaria nei confronti della società, per l’anno di imposta 2007, con cui era stata disconosciuta sia la deduzione dei costi per la determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette sia la detrazione ai fini IVA delle fatture per operazioni inesistenti emesse, nel corso dell’anno 2007, per l’importo complessivo di euro 149.500, dalla fornitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., all’epoca già cancellata dal registro delle imprese; (ii) l’avviso di accertamento n. TL 30116700618/2011,relativo al recupero delle imposte dirette dovute dal socio accomandatario sul reddito di partecipazione derivante dall’accertamento sociale; (iii) la cartella esattoriale n. 048 2011 0021718169, relativa all’iscrizione a ruolo provvisoria delle imposte dovute in pendenza del ricorso di primo grado avverso l’avviso di accertamento sociale. 2. Dal momento che gli atti impositivi e l’atto di riscossione impugnati erano stati tutti emessi dopo la cancellazione della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. dal registro delle imprese, avvenuta nel gennaio 2007, e notificati al socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’anno 2011, le corti di merito avevano ritenuto che la società estinta con la cancellazione dal registro delle imprese non potesse essere destinataria dell’avviso di accertamento e che nessuna pretesa potesse essere rivolta ai soci con l’atto di accertamento del maggior reddito di partecipazione, essendo necessario lo specifico accertamento, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, della distribuzione dell’attivo societario e della percezione delle somme da parte dei soci. 3. I soci contribuenti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi e sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2312 c.c., 2324 c.c., 2495 c.c., dell’articolo 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e degli articoli 41 e 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 . La CTR avrebbe, infatti, erroneamente affermato che la cancellazione della società determina l’impossibilità di emettere nei suoi confronti l’avviso di accertamento conla traslazione del debito tributario ai soci solo nei limiti di quanto percepito all’esito della liquidazione, in violazione della disciplina che prevede la responsabilità illimitata del socio accomandatario per i debiti della società in accomandita semplice. 2.Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 2312 c.c., 2324 c.c., 2495 c.c., dell’articolo 5 del d.P.R.n. 917 del 1986 e degli articoli 41 e 65 del d.P.R.n. 600 del 1973 nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto l’invalidità della notificazione ai soci dell’avviso di accertamento intestato alla società dichiarata estinta, in violazione della disciplina che regola lasuccessione dei soci nei debiti sociali della società estinta secondo il regime di responsabilità illimitata o limitata per le obbligazioni sociali vigente durante la vita dell’ente. 2.1. Il primo e secondo motivopossono essere esaminati congiuntamente perché attengono entrambi alla questione della sorte dell’avviso di accertamento intestato alla società di persone estinta e notificato aisoci, e sono fondati. 2.2. La giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che alla società di persone cancellata dal registro imprese si applicala previsione dell’art. 2495 c.c.che, per quanto riferita alle società di capitali, contiene una disciplina generale dell’estinzione dell’ente con tutte le conseguenze che ne derivano in ordinealla successione dei soci nella posizione processuale e nei debiti pregressi anche tributari della società nei limiti di responsabilità che derivanodalla disciplina che regolava la loro posizione durante la vita della società. Dunque, il socio accomandatario, anche dopo l’estinzione della società, continua a rispondere personalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2324c.c. e dell’art. 2312 c.c. , mentre il socio accomandante risponde limitatamente alla quota di l iquidazione, secondo le previsioni dell’art. 2324 c.c. 2.3. Con riguardo,in particolare, alla successione dei soci nei debiti della società estinta, Per giurisprudenza, ormai consolidata, di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 6070 del 12.3.2013 delle Sezioni Unite, l'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono, venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate" […]. ( Cass. n. 29384 del 2022;Cass. n. 16362 del 2020; Cass. n. 23365 del 2019 Cass.n. 21188 del 2014,Cass. Sez. U n. 6070 del 12/03/2013 ; Cass. n. 7676 del 2012; [OSCURATO:PERSONA]. U, Sentenza n. 4060 del 2010). 2.4. In particolare, anche i debiti tributari trapassano ai soci per il fenomeno di tipo successorio descritto,a cui si applica analogicamente la disciplina prevista per gli eredi del contribuente defunto dall’art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza della possibilità di notificare validamente gli avvisi di accertamento sociale ai singoli soci o anche ai soci collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società. Afferma, al riguardo, la Corte che L'atto impositivo emesso nei confronti di una società di persone è validamente notificato, dopo l'estinzione della stessa, ad uno dei soci, poiché, analogamente a quanto previsto dall'art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'ipotesi di morte del debitore, ciò si correla al fenomeno successorio che si realizza rispetto alle situazioni debitorie gravanti sull'ente e realizza, peraltro, lo scopo della predetta disciplina di rendere edotto almeno uno dei successori della pretesa azionata nei confronti della società. (Cass. n. 25487 del 2018; Cass. n. 23534 del 2019; Cass. n. 16365 del 2020; Cass. n. 753 del 2024 oltre a Cass. n. 24793 del 2020 e Cass. n. 9085 del2025 per la notific a cartella di pagamento). 2.5. In ragione del fenomeno di tipo successorio descritto è valido ed efficace anche l’avviso di accertamentorelativo ai redditi di partecipazione imputati per trasparenza al singolo socio , a prescindere dall’ infruttuosità della notificazione dell’atto impositivo alla società estinta. Afferma, al riguardo, la Corte che In tema di imposte sui redditi, l'avviso di accertamento per redditi imputati per trasparenza al socio, in seguito ad infruttuosa notifica di un precedente atto impositivo ad una società estinta in data antecedente, non è affetto da nullità derivata in conseguenza dell'invalidità della notifica alla società stessa, in quanto in tal caso si realizza un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni facenti capo alla società sitrasferiscono ai singoli soci che ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso in seguito alla liquidazione a seconda che, "pendente societate", fossero illimitatamente o limitatamente responsabili per i debiti sociali. (Cass n. 16365 del 2020). 2.6.Nel caso di specie la CTR non si è attenuta ai principi desumibili dalla disciplina esaminata, laddove ha confermato la pronuncia di annullamento dell’avviso di accertamento sociale e dell’avviso di accertamento del socio accomandatario, affermando che la società di persone dichiarata estinta e cancellata dal registro delle imprese “ non poteva essere destinataria di un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti” e che”nel caso di estinzione di una Società i Soci possono essere chiamati a rispondere nei limiti di quanto ricevuto a seguito della liquidazione. Per quanto riguarda la Società accertata lo scioglimento è avvenuto senza alcuna liquidazione.”, ancorché si trattasse di soci di una società di persone. Sussiste, pertanto, la violazione di legge lamentata dalla ricorrente. 3.Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d. lgs. 546 del 1992 in ragione dell’apparenza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’inesistenza solo soggettiva delle fatture contestate e la conseguente deducibilità dei costi. 3.1 Il motivo è fondato. 3.2. In tema di nullità della sentenza per violazione delle norme che impongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, unicamentequando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018; Cass. Sez. U . n. 22232 del 2016 e in senso conforme Cass. n.13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n. 1986 del 2025). In particolare, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell’indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito(Cass. n. 3819 del 2020 ) . 3.3. Nel caso di specie la CTR motiva la decisione assunta in ordine alla deducibilità dei costi sostenuti dalla società con riferimento a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti sostenendo:“ Sulla inesistenza solo soggettiva delle fatture contestate, con conseguente deducibilità dei costi, la Commissione ritiene valide le giustificazioni del Contribuente che afferma “ si rileva che le operazioni oggetto di accertamento fossero, al più, soggettivamente inesistenti, in quanto pur non essendo state eseguite da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( che era cessata) ma da impresa alla stessa ricollegate, erano state rese nei confronti di terzi ( società, ristoranti, panifici e privati) del tutto affidabili, nei confronti dei quali nulla è mai stato contestato”. Dalla pagina 33 alla 35, vengono illustrati nel dettaglio tutti gli interventi relativi alle fatture contestate.” 3.4. La motivazione, pur graficamente esistente , non è comprensibile nella parte in cui esprime le ragioni per cui le fatture in questione sono state ritenute fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: non è spiegato, in particolare, il nesso trala riconosciuta deducibilità dei costi a favore della società contribuente ele fatture emesse da un soggetto diverso da quello che avrebbeeseguito le prestazioni, non a suo favore, ma “ nei confronti di terzi (società ristoranti panifici e privati) del tutto affidabili”. Né la motivazione consente di comprendere quale sia il documento a cui , “dalla pagina 33 alla 35”, è stata attribuita rilevanza probatoria dell’esistenza degli “interventi relativi alle fatture contestate”. Le lacune della motivazione della decisione sono tali da renderla incomprensibile nei suoi passaggi cruciali e, quindi, sostanzialmente inesistente. 4. L’accoglimento del terzo motivo per la mancanza d ella motivazione nella sentenza impugnata in relazione all’inesistenza solo soggettiva delle operazioni fatturate, assorbe il quarto motivo con cui la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, la violazione e falsa applicazione degli articoli 19, 21 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli articoli 2967 e 2727 c.c. per aver la CTR accertato l’inesistenza solo soggettiva delle operazioni fatturate dalla società, addossando all’Ufficio un onere probatorio di cui non era gravato,senza valutare nel loro complesso gli indizi di inesistenza oggettiva dedotti, oltre che affermato il diritto della società alla detrazione dell’imposta senza verificare l’inerenza dell’operazione all’attività di impresa e l’inconsapevolezza della frode. 5.Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al primo, secondo e terzo motivo, assorbito il quarto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M Accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, secondo e terzo motivo, assorbito il quarto, e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tribu