CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 08221/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. R.G. 22056/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] SA, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in margine al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 239, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis controricorrente avverso la sentenza n. 891/14/15, della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 16/2/2015;F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22056/2015 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 712/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8221/2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal Data pubblicazione 14/03/2022 consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] di finanza, nucleo operativo di Roma, effettuava una verifica fiscale, per l'anno d'imposta 2005, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] SA, già [OSCURATO:PERSONA] SA, cui seguiva processo verbale di constatazione del 3 settembre 2009. Sulla base di tale processo verbale di constatazione (p.v.c.) l'Agenzia delle entrate notificava in data 11/10/2010, l’avviso di accertamento n. TK3036304860, con il quale veniva accertato a carico della società l’ipotesi cd. di estero-vestizione di cui all’art. 73 t.u.i.r. e 7 d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633 e, quindi, un reddito imponibile ai fini Ires, nonché il valore della produzione netta ai fini Irap che la società avrebbe dovuto dichiarare in Italia. Secondo l’ipotesi dell'Ufficio la società contribuente era una società “esterovestita” per una serie di elementi che inducevano a ritenere che l'oggetto principale delle attività economiche e di rapporti giuridici erano stabilmente collocati sul territorio nazionale e non all’estero (fino al 2005, coincidenza della sua sede con quella della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] avente sede in Roma, alla via Greppi n. 128; la stessa holding era parte di un gruppo costituito dalla sua controllata SA [OSCURATO:PERSONA] con sede anch'essa in Lussemburgo, dalla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] KFT con sede in Ungheria; il centro direzionale del gruppo era costituito da [OSCURATO:PERSONA], in Roma, affiancato dal 2006 da [OSCURATO:PERSONA]; tra le società erano intercorsi rapporti commerciali avente ad oggetto i marchi “[OSCURATO:PERSONA]” ceduti nel 2000 dalla s.p.a. alla holding per il prezzo non versato di € 1.859.244,00 e quindi da questo concesso in licenza alla SA lussemburghese per un canone annuo di € 351.000,00 e successivamente nel 2002 da quest'ultimo concesso in sublicenza non esclusiva alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per una royalty di € 1.446.000,00 da corrispondersi entro il 2022). In particolare, l’Amministrazione finanziaria riteneva che le operazioni di acquisizione dei marchi avessero il fine di trasferire formalmente in Lussemburgo i proventi generati dall’utilizzo del marchio e che [OSCURATO:PERSONA] SA, di fatto gestita da [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.to Tabegna, era soggetta all’obbligo della F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22056/2015 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 712/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8221/2022 presentazione della dichiarazione fiscale in Italia in quanto l’effettiva Data pubblicazione 14/03/2022 amministrazione veniva condotta in Roma. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] SA, impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma sostenendo l’illegittimità formale dell’avviso perché notificato a soggetto privo di legittimazione, nonché l’illegittimità sostanziale per carenza dei presupposti di estero-vestizione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con la sentenza n. 425/20/13 rigettava il ricorso. 3. La società interponeva appello che la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio (di seguito, CTR), con la sentenza qui impugnata, respingeva, confermando le argomentazioni dei primi giudici. 4. La società [OSCURATO:PERSONA] SA, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 5. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Agenzia delle entrate per mancata indicazione, nel mandato alle liti apposto a margine del ricorso in cassazione, del nominativo del legale rappresentante della società ricorrente, è infondata, atteso che l’individuazione del conferente la procura è resa possibile dalla firma ivi apposta che, in quanto leggibile, consente il positivo accertamento della sua legittimazione e dello ius postulandi del difensore. Ed infatti, il mandato all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], apposto a margine del ricorso, risulta sottoscritto, con firma chiaramente leggibile e certificata nell'autografia dal difensore, da [OSCURATO:PERSONA], che conferendo la procura si è fatto “attore” della persona giuridica che ha proposto il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] SA (sulla procura alle liti per il ricorso in cassazione, cfr., Sez. U, 01/06/2021, n. 15177; sulla procura alle liti e sulla individuazione del nome del conferente legale rappresentante di società o di altro ente collettivo e sulla desumibilità aliunde, v. Cass., 18/03/2021, n. 7765). 2. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 d.P.R. 29/09/1973, n. 600, 7 e 12 della legge 27/07/2000, n. 212, là dove i giudici di secondo grado non hanno verificato la F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22056/2015 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 712/2022 carenza del potere di rappresentanza della società contribuente in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8221/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, non hanno rilevato l’illegittimità degli atti di verifica svolti nei confronti di soggetto carente di qualsiasi legittimazione. 2.1. Il mezzo è infondato. 2.2. La società ricorrente non contesta che il nominativo del sig. Catania - quale presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante e custode giudiziario del 65% quote sociali della società ricorrente - sia stato attinto dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria nonché dal verbale dell’assemblea generale della società del 17/02/2009 nel quale venne conferito al sig. Catania il potere di rappresentanza. Ciò che la ricorrente contesta è la qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] in base alla normativa lussemburghese, sostenendo che la delibera assembleare con la quale era stato nominato amministratore è invalida perché da lui stesso (auto)convocata, tanto che è stata oggetto di impugnazione innanzi al Tribunale di Lussemburgo. 2.3. La doglianza è priva di pregio considerato che, nella specie, non può che applicarsi la normativa civilistica italiana in ragione della presenza in Italia della sede effettiva dell'amministrazione della società contribuente (v. paragrafo che segue), il che non dà motivo di dubitare della legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a rappresentare la società contribuente in sede di verifica, in quanto nominato suo legale rappresentante nell'ambito dell'assemblea generale. Egualmente infondata è la denunciata violazione dell'articolo 12, comma 7, della legge 212 del 2000, non riscontrandosi alcuna decadenza del termine dilatorio ivi previsto in considerazione del fatto, pacifico, che il processo verbale di constatazione è stato emesso in data 3 settembre 2009 e l'avviso di accertamento è stato notificato nel 2012; inoltre, la società contribuente, per il tramite del suo legale rappresentante cui è stato notificato il processo verbale di constatazione, ha avuto piena possibilità di conoscere gli effetti della verifica ed esercitare le sue difese. 3. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 73, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, del F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22056/2015 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 712/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8221/2022 comma 5-bis dello stesso articolo 73 non avendo l’Ufficio assolto all’onere Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] probatorio su di esso incombente circa l’ipotesi di esterovestizione della [OSCURATO:PERSONA] SA e quindi «a monte dell’esistenza della sede effettiva della stessa in territorio italiano, come richiesto dal citato art. 73, III comma, t.u.i.r.» (v. ricorso pag.14). 3.1. La questione dedotta riguarda, dunque, il se, nella specie, sia configurabile un’ipotesi di cd. esterovestizione, termine con il quale si intende la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale. Il fenomeno dell’esterovestizione è stato oggetto di ampia disamina dalla giurisprudenza di questa Corte (da Sez. 5, n 07/02/2013, n. 2869 a Sez. 5, 21/12/2018, n. 33234 e Sez.5, 21/06/2019, n. 16697) che, attraverso un’interpretazione adeguatrice al diritto comunitario ed ai principi, ivi tutelati, di non discriminazione, di libertà di stabilimento e di circolazione del capitale, ha inquadrato il tema in quello più generale e sovraordinato del divieto di doppia imposizione che scatta quando vi sia il rischio dell’imposizione da parte di più Stati delle medesime manifestazioni di ricchezza in capo ad un medesimo soggetto attraverso imposte identiche o similari (ex multis, cfr., Sez. 5, 25/05/2016 n. 10793). 3.2. Ed infatti, le pronunce rese in materia prendono le mosse dalla sentenza della Corte di Giustizia 12 settembre 2006, in causa C-196/04, [OSCURATO:PERSONA] plc e [OSCURATO:PERSONA], che, con riferimento al fenomeno della localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società e quindi alla libertà di stabilimento, ha ritento che la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per se stessa un abuso di tale libertà (punto 37) ma che, per contro, una misura nazionale che restringe la libertà di stabilimento è ammessa «se concerne specificamente le costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello Stato membro interessato» (punto 51). La Corte di Giustizia ha precisato che, poiché l'obiettivo della libertà di stabilimento è quello di permettere a un cittadino di uno Stato membro di creare uno stabilimento secondario in un altro Stato F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22056/2015 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 712/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8221/2022 membro per esercitarvi le sue attività e di partecipare cos̀, in maniera stabile e Data pubblicazione 14/03/2022 continuativa, alla vita economica di uno Stato membro diverso dal proprio Stato di origine e di trarne vantaggio (punti 52 e 53), la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata, mercé l'insediamento in pianta stabile in un altro Stato membro, sicché essa presuppone «un insediamento effettivo della società interessata nello Stato membro ospite e l'esercizio quivi di un'attività economica reale» (punto 5). Ne discende, dunque, che libertà di stabilimento può essere limitata solo allo «scopo specifico di ostacolare comportamenti consistenti nel creare costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica e finalizzate ad eludere la normale imposta sugli utili generati da attività svolte sul territorio nazionale» (punto 55). 3.3. La Corte di Giustizia è ritornata sull’argomento con la sentenza del 28 giugno 2007, in causa C-73/06, [OSCURATO:PERSONA] S̀ rl, ove, nell'interpretare l'ottava e la tredicesima direttiva in materia di Iva (direttive del Consiglio, rispettivamente, 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in tema di rimborso dell'imposta ai soggetti passivi non residenti all'interno del Paese, e 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in tema di rimborso ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità), nella premessa che, per costante giurisprudenza, gli interessati non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario (punto 44), ha affermato che ciò accadrebbe se un soggetto passivo intendesse fruire del sistema di rimborso, alle condizioni enunciate dalle citate direttive, quando l'indirizzo dell'impresa «non corrisponde ad alcuna realtà economica» (punto 45), in particolare, «né alla sede dell'attività economica del soggetto […] né ad un centro di attività̀ stabile dal quale quest'ultimo svolge le sue operazioni» (punto 49). Più di recente, ha affermato che, affinché consimili meccanismi rispondano a una pratica abusiva, occorre che essi abbiano come risultato l'ottenimento di un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all'obiettivo perseguito dalle norme e, inoltre, che da un insieme di elementi oggettivi risulti che lo scopo essenziale dell'operazione si limiti all'ottenimento di tale vantaggio fiscale (Corte di Giustizia, sentenza 17 dicembre 2015, in causa C-419/14, F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22056/2015 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 712/2022 WebMindLicenses Kft), occorrendo, a tal fine, la disamina della singola [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8221/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 operazione (v. Corte di Giustizia, sentenza 7 settembre 2017, in causa C-6/16, [OSCURATO:SOCIETA] ed Enka SA). 3.4. Nel sistema nazionale, la norma che regola la fattispecie è l'art. 73, comma 3, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 del 1986, secondo cui «[a]i fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato», norma che va interpretata in senso conforme al regime pattizio derivante dalla Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Lussemburgo, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 14 agosto 1982, n. 747. L’art. 4 di tale Convenzione prevede, come criterio generale, che «l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga» (paragrafo 1) e, come criterio sussidiario, per le persone giuridiche, quello che, «quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva» (paragrafo 3). 3.5. Come è stato evidenziato (v. Sez. 5, 21/06/2019, n. 16697, cui dà seguito Sez. 5, 03/06/2021, 15424) le due discipline, interna e pattizia sono sostanzialmente equivalenti, atteso che la seconda rinvia, come criterio generale, alla legislazione interna e assume, poi, come criterio sussidiario nel caso di accertata doppia residenza, quello della sede “effettiva” della società, che non è altro che il criterio decisivo anche per la norma interna, secondo la consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale. 3.6. E’ principio assolutamente pacifico, infatti, che la “sede dell'amministrazione”, in quanto contrapposta alla “sede legale”, deve ritenersi coincidente con quella di «sede effettiva» (di matrice civilistica), intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22056/2015 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 712/2022 dell'ente e si convocano le assemblee ovvero il luogo deputato, o stabilmente [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8221/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3604; Cass., 04/10/1988, n. 5359; Cass., 18/01/1997, n. 497; Cass., 13/04/2004, n. 7037; Cass., 12/03/2009, n. 602; Cass., 28/01/2014, n. 2813; in materia penale, con specifico riferimento all'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, da Cass. pen., 24/01/2012, n. 7080, 21/02/2013, n. 32091, 13/07/2018, n. 50151). 3.7. Tali principi collimano con il diritto comunitario avendo la Corte di giustizia, con la sentenza del 28 giugno 2007, [OSCURATO:PERSONA] S̀ rl, statuito che la nozione di sede dell'attività economica «indica il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale della società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest'ultima» (punto 60), e che la determinazione del luogo della sede dell'attività economica di una società implica «la presa in considerazione di un complesso di fattori, al primo posto dei quali figurano la sede statutaria, il luogo dell'amministrazione centrale, il luogo di riunione dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società. Possono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali il domicilio dei principali dirigenti, il luogo di riunione delle assemblee generali, di tenuta dei documenti amministrativi e contabili e di svolgimento della maggior parte delle attività finanziarie, in particolare bancarie» (punto 61). 3.8. In sintesi di tali principi può dunque affermarsi che, per l’ipotesi di fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero e, in particolare, in un Paese (nella specie Lussemburgo) con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale (cd. esterovestizione), l’art. 4 della [OSCURATO:PERSONA]Lussemburgo, ratificata in Italia con l. n. 747 del 1982, detta, per la residenza fiscale, una disciplina equivalente a quella di cui all'art. 73 t.u.i.r. in quanto rinvia, come criterio generale, alla legislazione interna e, nel caso di accertata doppia residenza, dando prevalenza al criterio sussidiario della sede «effettiva» della società - coincidente con la nozione di "sede dell'amministrazione", contrapposta alla "sede legale" - intesa come il luogo di F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22056/2015 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 712/2022 concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell'ente e [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8221/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 dove si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente. 4. La sentenza impugnata, per quanto sintetica nelle sue motivazioni, non si è discostata da tali principi là dove ha ritenuto sussistente l’abuso del diritto di stabilimento, per esterovestizione, in quanto la società contribuente, sebbene avente sede legale all’estero, ha gestito e svolto in Italia l’oggetto principale della sua attività economica «nella specie costituita dalla gestione dei marchi legati, indissolubilmente, trattandosi di creazioni stilistiche, al suo autore [OSCURATO:PERSONA]» nonché dalla «distribuzione e commercializzazione dei prodotti, considerato che solo in prossimità della procedura di concordato riguardante la [OSCURATO:SOCIETA]. i marchi sono stati formalmente ceduti» (v. pag. 1, penultimo capoverso). A supporto della ritenuta artificiosità, i giudici di appello evidenziano come, a fronte degli elementi indiziari allegati dall’Ufficio, la parte contribuente nulla ha dedotto o allegato per dimostrare l'effettività dell'attività economica in Lussemburgo indicando come «[…] ad esempio la ricorrente avrebbe ben potuto smentire quanto accertato dagli organi verificatori circa il mancato versamento di € 1.859.244 quale corrispettivo della cessione della titolarità del marchio». 5. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Con esso la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 63, 75 e 86 del d.P.R. n. 917 del 1986, per avere la CTR confermato l’operato dell’Ufficio che nel calcolo della determinazione dell’imponibile, non ha calcolato gli interessi passivi perché non documentati. 5.1. La CTR sul punto ha ritenuto che nulla fosse stato provato dalla società contribuente in merito agli interessi passivi corrisposti e alle spese sostenute per la gestione del finanziamento della società, gravando sulla contribuente l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa ivi compresa la F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22056/2015 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 712/2022 loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive. La CTR ha [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8221/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 affermato, altresì, che anche per il riporto delle perdite degli esercizi precedenti non risultava provata, da parte della contribuente, la circostanza della presentazione della dichiarazione dei redditi negli anni precedenti a quello oggetto di contestazione. 5.2. La statuizione impugnata va esente dalle censure prospettate essendosi adeguata ai principi di diritto affermati da questa Corte in materia secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa (ex plurimis, cfr., Sez. 5, 08/10/2014, 21184). Ciò vale anche per le operazioni passive, che per essere portate in detrazione richiedono l'inerenza all'attività imprenditoriale, senza deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lasciando la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell'acquirente (v.,Sez. 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16853; Sez. 5, 26/09/2018, n. 22940). 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. 7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in complessivi euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 22056/2015 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 712/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 8221/2022 dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Data pubblicazione 14/03/2022 ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, in data 24 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F