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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 aprile 1972

Cassazione n. 16108/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Bologna nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1972 avverso la sentenza del 16/09/2024 del TRIBUNALE di Ferrara.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ferrara il 16.9.2024, che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di guida senza patente ex art. 116, comma 15, cod. strada, perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

Deduce violazione di legge, posto che la sentenza impugnata desume la particolare tenuità dell'offesa da circostanze (incensuratezza e conseguimento della patente di guida qualche mese dopo i fatti) prive di specifica valenza ai fini che qui rilevano; inoltre, eccepisce che l'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile al reato in disamina, stante l'abitualità della condotta ascritta all'imputato.

2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta con cui, nel confutare le censure proposte dal ricorrente, conclude per la reiezione del ricorso.

4. Il ricorso è fondato.

È assorbente la considerazione che la sentenza impugnata non è in linea con il recente e costante orientamento della Corte regolatrice, secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, dep. 2025, Gerace, non mass.; Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01).

Sussiste, invero, incompatibilità ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; quest'ultima, infatti, non può trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto, già nella sua struttura, la reiterazione della condotta (in tal senso, Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, Cirimbelli, non mass.; Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, Augliera, non mass.).

Sotto questo profilo, sono infondate le considerazioni avanzate dalla difesa dell'imputato nella memoria difensiva depositata, in quanto il quarto comma dell'art. 131-bis cod. pen. fa esplicito riferimento, ai fini del requisito ostativo della abitualità, anche a "reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate", come quello in disamina.

5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata; segue il rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione fisica.

Così deciso il 13 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] ere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Bologna nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/04/1972 avverso la sentenza del 16/09/2024 del TRIBUNALE di Ferrara. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ferrara il 16.9.2024, che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di guida senza patente ex art. 116, comma 15, cod. strada, perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Deduce violazione di legge, posto che la sentenza impugnata desume la particolare tenuità dell'offesa da circostanze (incensuratezza e conseguimento della patente di guida qualche mese dopo i fatti) prive di specifica valenza ai fini che qui rilevano; inoltre, eccepisce che l'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile al reato in disamina, stante l'abitualità della condotta ascritta all'imputato. 2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria scritta con cui, nel confutare le censure proposte dal ricorrente, conclude per la reiezione del ricorso. 4. Il ricorso è fondato. È assorbente la considerazione che la sentenza impugnata non è in linea con il recente e costante orientamento della Corte regolatrice, secondo il quale la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, difettando in essa il prescritto requisito della non abitualità del comportamento, posto che la condotta assume rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 566 del 13/12/2024, dep. 2025, Gerace, non mass.; Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Goleanu, Rv. 286812 - 01). Sussiste, invero, incompatibilità ontologica fra la fattispecie in esame e la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; quest'ultima, infatti, non può trovare applicazione quando il reato ha ad oggetto, già nella sua struttura, la reiterazione della condotta (in tal senso, Sez. 4, n. 17841 del 12/03/2024, Cirimbelli, non mass.; Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, Augliera, non mass.). Sotto questo profilo, sono infondate le considerazioni avanzate dalla difesa dell'imputato nella memoria difensiva depositata, in quanto il quarto comma dell'art. 131-bis cod. pen. fa esplicito riferimento, ai fini del requisito ostativo della abitualità, anche a "reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate", come quello in disamina. 5. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata; segue il rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Ferrara, in diversa composizione fisica. Così deciso il 13 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] ere esten
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