CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08497/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI • dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che il motivo unico del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — con il quale viene lamentata violazione di legge e vizio di motivazione per non avere considerato la Corte territoriale che la rilevanza penale del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 è legata al divieto di associarsi abitualmente a pregiudicati e, quindi, presuppone rapporti stabili e abituali tra il singolo sottoposto e i pregiudicati — è inammissibile, in quanto in fatto e manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla sentenza impugnata. Invero, in detta sentenza si rileva che: - nel caso in esame dalle forze dell'ordine è stato rilevato che in ben cinque diverse occasioni, in un arco di tempo significativamente ristretto (circa otto mesi), [OSCURATO:PERSONA] venne controllato in compagnia di persone attinte da severi precedenti penali; - tra dette occasioni si segnalano quelle del 29 gennaio 2024, in cui l'imputato si tratteneva all'interno di un circolo ricreativo nel quale erano presenti numerosi altri pregiudicati (uno dei quali [OSCURATO:PERSONA] gravato dallo stesso genere di reati — contro il patrimonio — per il quale è stato ripetutamente attinto [OSCURATO:PERSONA] nel tempo); - inoltre quella del 10 maggio 2014 delle ore 20.20, in cui lo stesso si trovava all'interno di autovettura in compagnia di altre due persone, delle quali una di esse, [OSCURATO:PERSONA], annoverava precedenti penali per furto e rapina (stesso genere di reati per i quali è stato ripetutamente attinto [OSCURATO:PERSONA] nel tempo); - ricorrono, pertanto, nella specie i plurimi e stabili contatti e le frequentazioni con pregiudicati, necessario presupposto per la fattispecie criminosa ravvisata. Tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici sono, altresì, conformi al dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza di questa Corte che lo interpreta. Si veda per tutte Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942, secondo cui il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna che aveva dedotto il carattere non occasionale dei plurimi contatti del ricorrente con pregiudicati (almeno quattro), considerando, oltre al numero degli incontri, il tempo relativamente concentrato della frequentazione, le modalità attuative, evocative di una precedente programmazione, e la caratura criminale "di non secondaria importanza" dei soggetti frequentati). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,