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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19377/2026

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osenza il 2 marzo 1998; avverso la ordinanza n. 98/25 RRPers del Tribunale di Catanzaro del 19 giugno 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta, altresì, la memoria redatta in data 14 novembre 2025 nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Cosenza, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catanzaro, decidendo in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha, con ordinanza pronunziata in data 19 giugno 2025, rigettato l'appello proposto dalla difesa fiduciaria di [OSCURATO:PERSONA], frjr~, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto indagato per la sua adesione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti ed in relazione anche alla violazione dell'ad, 73 del dPR n. 309 del 1990, avvero il provvedimento con il quale, in data 13 gennaio 2025, il Gip del Tribunale di Catanzaro aveva disatteso la richiesta da quello formulata di revoca della custodia intramuraria a quello applicata ovvero di sostituzione della misura cautelare custodiale con altra misura più blanda.

Avverso il citato provvedimento la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha articolato ricorso per cassazione, affidandolo a 6 motivi di impugnazione, qui di seguito brevemente sintetizzati. • Con il primo motivo di ricorso la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la ordinanza emessa in sede di gravame cautelare in quanto, a suo dire, il Tribunale catanzarese avrebbe escluso, con motivazione di carattere stereotipato la incidenza sulla persistenza delle esigenze cautelare presidiate dalla misura in atto del fatto che le condotte delittuose ascritte al ricorrente risultano sensibilmente risalenti nel tempo.

Con un secondo motivo di doglianza, logicamente connesso al precedente, la difesa dell'indagato lamenta, nuovamente in relazione al preteso vizio di motivazione ed a quello di violazione di legge, la dichiarata esclusione della rilevanza del decorso del tempo sulla immanenza delle esigenze cautelari.

Il terzo motivo di impugnazione ha ad oggetto, nuovamente in relazione alla violazione di legge ed al vizio di motivazione, quest'ultimo sotto il profilo della contraddittorietà, la circostanza che, diversamente da quanto verificatosi per la coindagata [OSCURATO:PERSONA], la quale ha potuto beneficiare della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, sia pur con il cosiddetto "braccialetto elettronico", analogo trattamento non è stato riservato al [OSCURATO:PERSONA], che si è visto rigettare la propria istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto. 2Il quarto motivo di impugnazione attiene al vizio di motivazione della ordinanza in punto di sussistenza di una attuale condizione di pericolosità dell'indagato e di individuazione del ruolo da quello svolto all'interno del sodalizio criminoso.

Il successivo quinto motivo di doglianza è riferito alla esclusione, immotivata, della adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, eventualmente presidiata da mezzi elettronici di controllo.

Infine, con il sesto motivo è censurata, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la circostanza che i giudici del merito non abbiano preso in esame, nella scelta della misura a lui applicata, la sua condizione personale e familiare, in particolare con riferimento alla circostanza che egli è nella condizione di essere padre. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, sotto diversi profili, inammissibile.

Esso è tale, infatti, anche a seguito di un esame complessivo dei motivi posti a suo sostegno, in quanto le ragioni che il ricorrente ha indicato in occasione della presente impugnazione hanno nella massima parte ad oggetto elementi di giudizio non sopravvenuti rispetto alla adozione della misura cautelare emessa a suo carico ma ad essa preesistenti.

A tale riguardo giova ricordare che il provvedimento impugnato è stato emesso non in sede di riesame cautelare del provvedimento con il quale era stata originariamente applicata al [OSCURATO:PERSONA] la misura tuttora in atto, ma è stato adottato a seguito del gravame da quello presentato avverso il provvedimento con cui è stata rigettata dal competente Gip la istanza da lui presentata volta ad ottenere la revoca ovvero la sostituzione della originaria misura della custodia intramuraria.

In tale fase processuale, diversamente da guestosi verifica in occasione del riesame, non possono più essere dedotti vizi del provvedimento che avrebbero reso, in ipotesi, illegittima già la primigenia adozione della misura - trovando queste doglianze la loro fisiologica sedes materiae in occasione della proposizione della istanza di riesame cautelare - ma possono essere allegati solo fattori sopravvenuti che rendano non più necessaria o, comunque, inadeguata, la applicazione della preesistente misura cautelare. 3L'esame dei singoli motivi di doglianza formulati dal ricorrente consente di evidenziare come effettivamente essi, ove si eccettui il profilo riferito alla presunta disparità di trattamento rispetto alla posizione della coindagata [OSCURATO:PERSONA], abbiano ad oggetto solo elementi che già erano presenti al momento in cui la adozione della misura cautelare a carico del [OSCURATO:PERSONA] era stata disposta.

Andando ad esaminare la ragioni impugnatorie ora articolate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] è, infatti, agevole riscontrare che si tratta nella massima parte di doglianze che non riguardano la inadeguata considerazione di elementi sopravvenuti alla adozione della misura ma di fattori che, nella ricostruzione del ricorrente, avrebbero, semmai, dovuto indurre le competenti autorità a non adottare a carico del [OSCURATO:PERSONA] ab origine la misura della custodia in carcere.

Ed invero, quanto al primo motivo di censura, riguardante la pretesa incidenza del tempo trascorso fra l'epoca dei fatti per cui è stata elevata la provvisoria imputazione ed il momento della sua esecuzione si rileva come ciò costituisca un fattore che, come infatti è stato osservato dal giudice dell'appello cautelare, già è stato valutato al momento della adozione della misura ed è, pertanto, irrilevante in occasione della richiesta di revoca o sostituzione della misura (Corte di cassazione, Sezione II penale, 23 dicembre 2021, n. 47120, rv 282590).

Per mero scrupolo argomentativo si ribadisce, peraltro, l'indirizzo giurisprudenziale - sebbene l'argomento non parrebbe essere stato chiaramente dedotto dal ricorrente - secondo il quale è altresì limitata anche la rilevanza del pur, eventualmente, ampio lasso di tempo intercorso successivamente alla adozione della misura, essendo la incidenza di questo riferita al solo necessario rispetto dei termini massimi di durata della applicazione delle misura cautelari, non spiegando di per sé effetti in relazione all'attenuarsi delle preesistenti esigenze cautelari (per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 30 aprile 2024, n. 17470, rv 286207).

Del tutto analogo il ragionamento che deve farsi in relazione al secondo motivo di ricorso in quanto nessun vizio è riscontrabile, per le esposte ragioni, nella avvenuta esclusione della rilevanza del tempo trascorso ai fini della proporzionalità delle misura applicata.

Momentaneamente accantonato il terzo motivo di doglianza, osserva il Collegio - quanto al quarto motivo di impugnazione - che lo stesso, con il 4quale è contestata, anche in funzione della sussistenza delle esigenze cautelari, la importanza assegnata in sede cautelare al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del sodalizio criminoso - oltre ad essere del tutto rivalutativo e quindi non pertinente rispetto ai canoni di giudizio cui deve rifarsi questa Corte di legittimità, è, in ogni caso, relativo ad elementi che avrebbero dovuto essere valutati in occasione della adozione della misura e non in sede di valutazione della sua conservazione.

Egualmente deve dirsi per ciò che attiene alla astratta idoneità della misura della custodia in carcere in concreto applicata, non avendo il ricorrente evidenziato alcun argomento, sopravvenuto alla adozione della misura stessa, che possa fare ritenere essere divenuta, medio tempore, non più necessaria la misura di massimo rigore.

Riguardo alla segnalata condizione genitoriale del [OSCURATO:PERSONA], al di là della estrema genericità della stessa allegazione (nulla avendo chiarito il ricorrente sui dati concreti - non un dato sul numero dei fogli, sulla loro età e sulla loro condizione personale - attraverso i quali siffatta sua condizione si manifesta), si rileva che la stessa, di per sé non è indubbiamente ostativa alla applicazione della misura né, tantomeno alla sua prosecuzione.

Tornando all'esame del terzo motivo di doglianza, l'unico in cui, almeno apparentemente, il ricorrente ha addotto la intervenuta sopravvenienza di un fatto nuovo rispetto alla esecuzione della originaria misura e-fssendo esso costituito dall'avvenuto ottenimento da parte della coindagata [OSCURATO:PERSONA] "di un trattamento cautelare più favorevole" cioè la "sostituzione della massima misura con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico" - osserva il Collegio che, per come illustrato, il motivo di impugnazione presupporrebbe la esistenza dì una qualche regola che, in assenza di qualsivoglia valutazione individualizzante delle varie posizioni di soggetti coindagati nell'ambito di una medesima inchiesta giudiziaria, imporrebbe la adozione, e la successiva conservazione, nei confronti di costoro del medesimo trattamento cautelare; cosa che, ovviamente, non è invece sussistente.

Né varrebbe a far intendere la identità delle posizioni dei due soggetti evocati, la quale potrebbe, in linea astratta, giustificare una censura di disparità di trattamento, il fatto che nella ordinanza si legge che "il ricorrente era punto di riferimento, assieme alla precedente compagna [OSCURATO:PERSONA], del sottogruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]", posto che l'essere entrambi un "punto di 5riferimento", non comporta la identità delle condotte dei due soggetti in questione.

Tanto più, infine, non è ravvisabile, alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso, alcuna disparità di trattamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia vista alleviare il trattamento sanzionatorio, ove si rifletta proprio sul fatto che, trattandosi di sostituzione della misura originaria, il provvedimento con il quale è stato realizzato tale effetto deve intendersi giustificato, sulla base degli argomenti dianzi illustrati, da un qualche fattore sopravvenuto riferito, appunto, alla [OSCURATO:PERSONA]; per quanto già precisato, una analoga allegazione nel caso del [OSCURATO:PERSONA] non vi è stata, il che porta ad escludere la possibile esistenza di una qualche disparità di trattamento.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Poiché al presente provvedimento non consegue la liberazione del ricorrente, di esso deve essere data notizia, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., alle autorità da tale norma previste.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osenza il 2 marzo 1998; avverso la ordinanza n. 98/25 RRPers del Tribunale di Catanzaro del 19 giugno 2025; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta, altresì, la memoria redatta in data 14 novembre 2025 nell'interesse del ricorrente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Cosenza, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catanzaro, decidendo in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha, con ordinanza pronunziata in data 19 giugno 2025, rigettato l'appello proposto dalla difesa fiduciaria di [OSCURATO:PERSONA], frjr~, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in quanto indagato per la sua adesione ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti ed in relazione anche alla violazione dell'ad, 73 del dPR n. 309 del 1990, avvero il provvedimento con il quale, in data 13 gennaio 2025, il Gip del Tribunale di Catanzaro aveva disatteso la richiesta da quello formulata di revoca della custodia intramuraria a quello applicata ovvero di sostituzione della misura cautelare custodiale con altra misura più blanda. Avverso il citato provvedimento la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha articolato ricorso per cassazione, affidandolo a 6 motivi di impugnazione, qui di seguito brevemente sintetizzati. • Con il primo motivo di ricorso la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la ordinanza emessa in sede di gravame cautelare in quanto, a suo dire, il Tribunale catanzarese avrebbe escluso, con motivazione di carattere stereotipato la incidenza sulla persistenza delle esigenze cautelare presidiate dalla misura in atto del fatto che le condotte delittuose ascritte al ricorrente risultano sensibilmente risalenti nel tempo. Con un secondo motivo di doglianza, logicamente connesso al precedente, la difesa dell'indagato lamenta, nuovamente in relazione al preteso vizio di motivazione ed a quello di violazione di legge, la dichiarata esclusione della rilevanza del decorso del tempo sulla immanenza delle esigenze cautelari. Il terzo motivo di impugnazione ha ad oggetto, nuovamente in relazione alla violazione di legge ed al vizio di motivazione, quest'ultimo sotto il profilo della contraddittorietà, la circostanza che, diversamente da quanto verificatosi per la coindagata [OSCURATO:PERSONA], la quale ha potuto beneficiare della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, sia pur con il cosiddetto "braccialetto elettronico", analogo trattamento non è stato riservato al [OSCURATO:PERSONA], che si è visto rigettare la propria istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare in atto. 2Il quarto motivo di impugnazione attiene al vizio di motivazione della ordinanza in punto di sussistenza di una attuale condizione di pericolosità dell'indagato e di individuazione del ruolo da quello svolto all'interno del sodalizio criminoso. Il successivo quinto motivo di doglianza è riferito alla esclusione, immotivata, della adeguatezza della misura degli arresti domiciliari, eventualmente presidiata da mezzi elettronici di controllo. Infine, con il sesto motivo è censurata, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la circostanza che i giudici del merito non abbiano preso in esame, nella scelta della misura a lui applicata, la sua condizione personale e familiare, in particolare con riferimento alla circostanza che egli è nella condizione di essere padre. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, sotto diversi profili, inammissibile. Esso è tale, infatti, anche a seguito di un esame complessivo dei motivi posti a suo sostegno, in quanto le ragioni che il ricorrente ha indicato in occasione della presente impugnazione hanno nella massima parte ad oggetto elementi di giudizio non sopravvenuti rispetto alla adozione della misura cautelare emessa a suo carico ma ad essa preesistenti. A tale riguardo giova ricordare che il provvedimento impugnato è stato emesso non in sede di riesame cautelare del provvedimento con il quale era stata originariamente applicata al [OSCURATO:PERSONA] la misura tuttora in atto, ma è stato adottato a seguito del gravame da quello presentato avverso il provvedimento con cui è stata rigettata dal competente Gip la istanza da lui presentata volta ad ottenere la revoca ovvero la sostituzione della originaria misura della custodia intramuraria. In tale fase processuale, diversamente da guestosi verifica in occasione del riesame, non possono più essere dedotti vizi del provvedimento che avrebbero reso, in ipotesi, illegittima già la primigenia adozione della misura - trovando queste doglianze la loro fisiologica sedes materiae in occasione della proposizione della istanza di riesame cautelare - ma possono essere allegati solo fattori sopravvenuti che rendano non più necessaria o, comunque, inadeguata, la applicazione della preesistente misura cautelare. 3L'esame dei singoli motivi di doglianza formulati dal ricorrente consente di evidenziare come effettivamente essi, ove si eccettui il profilo riferito alla presunta disparità di trattamento rispetto alla posizione della coindagata [OSCURATO:PERSONA], abbiano ad oggetto solo elementi che già erano presenti al momento in cui la adozione della misura cautelare a carico del [OSCURATO:PERSONA] era stata disposta. Andando ad esaminare la ragioni impugnatorie ora articolate dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA] è, infatti, agevole riscontrare che si tratta nella massima parte di doglianze che non riguardano la inadeguata considerazione di elementi sopravvenuti alla adozione della misura ma di fattori che, nella ricostruzione del ricorrente, avrebbero, semmai, dovuto indurre le competenti autorità a non adottare a carico del [OSCURATO:PERSONA] ab origine la misura della custodia in carcere. Ed invero, quanto al primo motivo di censura, riguardante la pretesa incidenza del tempo trascorso fra l'epoca dei fatti per cui è stata elevata la provvisoria imputazione ed il momento della sua esecuzione si rileva come ciò costituisca un fattore che, come infatti è stato osservato dal giudice dell'appello cautelare, già è stato valutato al momento della adozione della misura ed è, pertanto, irrilevante in occasione della richiesta di revoca o sostituzione della misura (Corte di cassazione, Sezione II penale, 23 dicembre 2021, n. 47120, rv 282590). Per mero scrupolo argomentativo si ribadisce, peraltro, l'indirizzo giurisprudenziale - sebbene l'argomento non parrebbe essere stato chiaramente dedotto dal ricorrente - secondo il quale è altresì limitata anche la rilevanza del pur, eventualmente, ampio lasso di tempo intercorso successivamente alla adozione della misura, essendo la incidenza di questo riferita al solo necessario rispetto dei termini massimi di durata della applicazione delle misura cautelari, non spiegando di per sé effetti in relazione all'attenuarsi delle preesistenti esigenze cautelari (per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 30 aprile 2024, n. 17470, rv 286207). Del tutto analogo il ragionamento che deve farsi in relazione al secondo motivo di ricorso in quanto nessun vizio è riscontrabile, per le esposte ragioni, nella avvenuta esclusione della rilevanza del tempo trascorso ai fini della proporzionalità delle misura applicata. Momentaneamente accantonato il terzo motivo di doglianza, osserva il Collegio - quanto al quarto motivo di impugnazione - che lo stesso, con il 4quale è contestata, anche in funzione della sussistenza delle esigenze cautelari, la importanza assegnata in sede cautelare al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del sodalizio criminoso - oltre ad essere del tutto rivalutativo e quindi non pertinente rispetto ai canoni di giudizio cui deve rifarsi questa Corte di legittimità, è, in ogni caso, relativo ad elementi che avrebbero dovuto essere valutati in occasione della adozione della misura e non in sede di valutazione della sua conservazione. Egualmente deve dirsi per ciò che attiene alla astratta idoneità della misura della custodia in carcere in concreto applicata, non avendo il ricorrente evidenziato alcun argomento, sopravvenuto alla adozione della misura stessa, che possa fare ritenere essere divenuta, medio tempore, non più necessaria la misura di massimo rigore. Riguardo alla segnalata condizione genitoriale del [OSCURATO:PERSONA], al di là della estrema genericità della stessa allegazione (nulla avendo chiarito il ricorrente sui dati concreti - non un dato sul numero dei fogli, sulla loro età e sulla loro condizione personale - attraverso i quali siffatta sua condizione si manifesta), si rileva che la stessa, di per sé non è indubbiamente ostativa alla applicazione della misura né, tantomeno alla sua prosecuzione. Tornando all'esame del terzo motivo di doglianza, l'unico in cui, almeno apparentemente, il ricorrente ha addotto la intervenuta sopravvenienza di un fatto nuovo rispetto alla esecuzione della originaria misura e-fssendo esso costituito dall'avvenuto ottenimento da parte della coindagata [OSCURATO:PERSONA] "di un trattamento cautelare più favorevole" cioè la "sostituzione della massima misura con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico" - osserva il Collegio che, per come illustrato, il motivo di impugnazione presupporrebbe la esistenza dì una qualche regola che, in assenza di qualsivoglia valutazione individualizzante delle varie posizioni di soggetti coindagati nell'ambito di una medesima inchiesta giudiziaria, imporrebbe la adozione, e la successiva conservazione, nei confronti di costoro del medesimo trattamento cautelare; cosa che, ovviamente, non è invece sussistente. Né varrebbe a far intendere la identità delle posizioni dei due soggetti evocati, la quale potrebbe, in linea astratta, giustificare una censura di disparità di trattamento, il fatto che nella ordinanza si legge che "il ricorrente era punto di riferimento, assieme alla precedente compagna [OSCURATO:PERSONA], del sottogruppo [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]", posto che l'essere entrambi un "punto di 5riferimento", non comporta la identità delle condotte dei due soggetti in questione. Tanto più, infine, non è ravvisabile, alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso, alcuna disparità di trattamento nel fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia vista alleviare il trattamento sanzionatorio, ove si rifletta proprio sul fatto che, trattandosi di sostituzione della misura originaria, il provvedimento con il quale è stato realizzato tale effetto deve intendersi giustificato, sulla base degli argomenti dianzi illustrati, da un qualche fattore sopravvenuto riferito, appunto, alla [OSCURATO:PERSONA]; per quanto già precisato, una analoga allegazione nel caso del [OSCURATO:PERSONA] non vi è stata, il che porta ad escludere la possibile esistenza di una qualche disparità di trattamento. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Poiché al presente provvedimento non consegue la liberazione del ricorrente, di esso deve essere data notizia, ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen., alle autorità da tale norma previste. P P.Q.M
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