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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03514/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Firenze del 25 gennaio 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed euro cento di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen., perché, in concorso tra loro, intro- ducendosi nei giardini privati di pertinenza dell'abitazione sita in Prato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], si impossessavano di un monopattino, di una prolunga elettrica di due fari elettrici con relativo cavo, di un frigo portatile, di varie cesoie, di una sega e di una livella, sottraendoli alla predetta che li deteneva all'interno di una casina in legno presente all'interno del giardino dell'abitazione - con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, attesa l'effrazione della predetta casina - in Prato il 19 luglio 2018.

2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge con riferimento all'erronea omessa riqualificazione del reato in quello di tentato furto semplice ex art. 624 cod. pen..

Si deduce che la ratio dell'introduzione dell'incriminazione di cui all'art. 624 bis cod. pen. consiste nell'inasprire le pene previste dall'art. 624 cod. pen., nei casi in cui il reo, nel compiere l'azione delittuosa, abbia la possibilità di imbattersi negli abi- tanti di quella privata dimora o abitazione.

Ricorre il luogo di privata dimora solo quando venga in concreto accertata la sua effettiva destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione, dovendosi escludere un locale destinato a mero armadio o ricovero di attrezzi.

Nella fattispecie in esame, non era prefigurabile la presenza di un soggetto intento a compiere atti della vita privata in un casottino di legno esteso un metro quadrato, peraltro in orario notturno.

Doveva escludersi che si trattasse di un luogo deputato allo svolgimento di attività proprie della vita privat?, richiedenti un'apprezzabile per- manenza, ancorché transitoria e contingente, della persona offesa per una delle atti- vità predette.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen..

Si osserva che, contrariamente a quanto indicato dalla persona offesa nella de- nuncia - querela, non emergeva che ambedue le porte e le relative serrature fossero state forzate.

I militari nascosti nelle vicinanze, nonostante i numerosi dettagli os- servati, non fornivano indicazioni sulle modalità di apertura della porta da parte dei malviventi e non riferivano di aver apprezzato concretamente danni materiali.

Non risultavano essere stati cagionati il guasto, la rottura, il danneggiamento o la trasfor- mazione della cosa altrui né che fosse stato determinato il mutamento della loro destinazione.

2.3. Vizio di motivazione in relazione all'ingiustificato diniego delle circostanze at- tenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. nei confronti dello Xhepa.

Si rileva che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare lo stato di incensura- tezza dello Xhepa, mentre ha erroneamente valorizzato un precedente penale per rapina, che in realtà era a carico del solo coimputato.

Inoltre, l'organo giudicante non ha valutato la giovane età e lo stato di disagio sociale, mentre sarebbe stata doverosa una differenziazione col coimputato gravato da recidiva specifica. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili in quanto sono basati su motivi manifestamente infondati.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo l'insegna- mento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076) e delle successive sentenze che hanno seguito tale indirizzo (Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633; Sez. 4, n. 32245 del 20/6/2018, D'Anto- nio, Rv. 273458), ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non oc- casionalmente atti della vita privata, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il con- senso del titolare.

In particolare, per poter sussumere il fatto nell'ipotesi delittuosa contemplata dall'art. 624 bis cod. pen. devono concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l'uti- lizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabi- lità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, non massimata sul punto; Sez.

U, n. 31345 del 2017, cit.).

Si è altresì precisato che integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora (Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, C., Rv. 273597).Ciò posto sui principi operanti in materia, la Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha sottolineato la correttezza della qualificazione giuridica in con- testazione richiamando lo stato dei luoghi quale emergente dalle risultanze istrutto- rie, ricordando che, per accedere al manufatto dove era custodita la refurtiva, gli imputati si erano introdotti dapprima in un terreno privato, coltivato con alberi da frutto e recintato, successivamente nei giardini di un casolare colonico, suddiviso in più unità immobiliari, avevano aperto i diversi casotti luoghi di custodia degli attrezzi e avevano sottratto beni esclusivamente dal manufatto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

Si trattava, quindi, di luoghi di pertinenza dell'adiacente abitazione, dove si svolgeva una parte significativa della vita dei titolari, interessati a curare i giardini ed a manu- tenerli, sicuramente assistiti dalla speciale protezione prevista dalla legge a presidio dell'integrità dei beni altrui.

Contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, gli imputati non si erano introdotti nell'angusto gabbiotto di legno, avente funzione di ripostiglio degli attrezzi, bensì in tutte le pertinenze delle unità immobiliari appartenenti a plurimi proprietari.

2. In relazione al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che il giudice di primo grado aveva dato atto dell'inequivoca effrazione della casetta in legno e che la Corte di appello ha aggiunto che tutte le singole casette di legno portattrezzi presenti in ciascuno dei resedi privati costituenti pertinenze delle singole abitazioni erano state forzate.

Il ricorrente si limita a dedurre che il dato della forzatura delle aperture era riferito dalla sola persona offesa e non aveva formato oggetto di descrizione da parte dei militari intervenuti sul posto, senza però allegare il verbale di P.G. ai fini dell'auto- sufficienza.

Egli, peraltro, non si confronta con l'indicazione secondo cui tutte le ca- sette in legno avevano formato oggetto di effrazioni violente.

3. In ordine al terzo motivo del ricorso proposto dal solo Xhepa, va rilevato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia con- traddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità h, a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti ge- neriche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfa- vorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia rife- rimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disat- tesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche allo Xhepa alla luce delle modalità del fatto (malviventi giunti sul posto a mezzo di un autoveicolo rubato; azione criminosa condotta mediante effrazione anche di tutti gli altri casotti circo- stanti; assenza di segni di resipiscenza; mancanza di risarcimento dei danni) e della personalità dell'imputato (precedente penale specifico per il reato di rapina emer- gente da certificato penale sotto un diverso alias).

I rilievi difensivi attengono ad uno stato di presunta incensuratezza, in realtà ine- sistente, e alla giovane età dell'imputato, dato però logicamente pretermesso a fronte di un esauriente apparato argomentativo della sentenza impugnata, contenente una valutazione complessiva ed esauriente dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen..

3. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Firenze del 25 gennaio 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed euro cento di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen., perché, in concorso tra loro, intro- ducendosi nei giardini privati di pertinenza dell'abitazione sita in Prato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], si impossessavano di un monopattino, di una prolunga elettrica di due fari elettrici con relativo cavo, di un frigo portatile, di varie cesoie, di una sega e di una livella, sottraendoli alla predetta che li deteneva all'interno di una casina in legno presente all'interno del giardino dell'abitazione - con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, attesa l'effrazione della predetta casina - in Prato il 19 luglio 2018. 2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge con riferimento all'erronea omessa riqualificazione del reato in quello di tentato furto semplice ex art. 624 cod. pen.. Si deduce che la ratio dell'introduzione dell'incriminazione di cui all'art. 624 bis cod. pen. consiste nell'inasprire le pene previste dall'art. 624 cod. pen., nei casi in cui il reo, nel compiere l'azione delittuosa, abbia la possibilità di imbattersi negli abi- tanti di quella privata dimora o abitazione. Ricorre il luogo di privata dimora solo quando venga in concreto accertata la sua effettiva destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione, dovendosi escludere un locale destinato a mero armadio o ricovero di attrezzi. Nella fattispecie in esame, non era prefigurabile la presenza di un soggetto intento a compiere atti della vita privata in un casottino di legno esteso un metro quadrato, peraltro in orario notturno. Doveva escludersi che si trattasse di un luogo deputato allo svolgimento di attività proprie della vita privat?, richiedenti un'apprezzabile per- manenza, ancorché transitoria e contingente, della persona offesa per una delle atti- vità predette. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erroneo riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.. Si osserva che, contrariamente a quanto indicato dalla persona offesa nella de- nuncia - querela, non emergeva che ambedue le porte e le relative serrature fossero state forzate. I militari nascosti nelle vicinanze, nonostante i numerosi dettagli os- servati, non fornivano indicazioni sulle modalità di apertura della porta da parte dei malviventi e non riferivano di aver apprezzato concretamente danni materiali. Non risultavano essere stati cagionati il guasto, la rottura, il danneggiamento o la trasfor- mazione della cosa altrui né che fosse stato determinato il mutamento della loro destinazione. 2.3. Vizio di motivazione in relazione all'ingiustificato diniego delle circostanze at- tenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. nei confronti dello Xhepa. Si rileva che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare lo stato di incensura- tezza dello Xhepa, mentre ha erroneamente valorizzato un precedente penale per rapina, che in realtà era a carico del solo coimputato. Inoltre, l'organo giudicante non ha valutato la giovane età e lo stato di disagio sociale, mentre sarebbe stata doverosa una differenziazione col coimputato gravato da recidiva specifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto sono basati su motivi manifestamente infondati. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo l'insegna- mento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076) e delle successive sentenze che hanno seguito tale indirizzo (Sez. 5, n. 34475 del 21/06/2018, Tako, Rv. 273633; Sez. 4, n. 32245 del 20/6/2018, D'Anto- nio, Rv. 273458), ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non oc- casionalmente atti della vita privata, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il con- senso del titolare. In particolare, per poter sussumere il fatto nell'ipotesi delittuosa contemplata dall'art. 624 bis cod. pen. devono concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l'uti- lizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabi- lità e non da mera occasionalità; c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, non massimata sul punto; Sez. U, n. 31345 del 2017, cit.). Si è altresì precisato che integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benché disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora (Sez. 5, n. 35764 del 27/03/2018, C., Rv. 273597).Ciò posto sui principi operanti in materia, la Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha sottolineato la correttezza della qualificazione giuridica in con- testazione richiamando lo stato dei luoghi quale emergente dalle risultanze istrutto- rie, ricordando che, per accedere al manufatto dove era custodita la refurtiva, gli imputati si erano introdotti dapprima in un terreno privato, coltivato con alberi da frutto e recintato, successivamente nei giardini di un casolare colonico, suddiviso in più unità immobiliari, avevano aperto i diversi casotti luoghi di custodia degli attrezzi e avevano sottratto beni esclusivamente dal manufatto di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava, quindi, di luoghi di pertinenza dell'adiacente abitazione, dove si svolgeva una parte significativa della vita dei titolari, interessati a curare i giardini ed a manu- tenerli, sicuramente assistiti dalla speciale protezione prevista dalla legge a presidio dell'integrità dei beni altrui. Contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, gli imputati non si erano introdotti nell'angusto gabbiotto di legno, avente funzione di ripostiglio degli attrezzi, bensì in tutte le pertinenze delle unità immobiliari appartenenti a plurimi proprietari. 2. In relazione al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che il giudice di primo grado aveva dato atto dell'inequivoca effrazione della casetta in legno e che la Corte di appello ha aggiunto che tutte le singole casette di legno portattrezzi presenti in ciascuno dei resedi privati costituenti pertinenze delle singole abitazioni erano state forzate. Il ricorrente si limita a dedurre che il dato della forzatura delle aperture era riferito dalla sola persona offesa e non aveva formato oggetto di descrizione da parte dei militari intervenuti sul posto, senza però allegare il verbale di P.G. ai fini dell'auto- sufficienza. Egli, peraltro, non si confronta con l'indicazione secondo cui tutte le ca- sette in legno avevano formato oggetto di effrazioni violente. 3. In ordine al terzo motivo del ricorso proposto dal solo Xhepa, va rilevato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia con- traddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità h, a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti ge- neriche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfa- vorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia rife- rimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disat- tesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche allo Xhepa alla luce delle modalità del fatto (malviventi giunti sul posto a mezzo di un autoveicolo rubato; azione criminosa condotta mediante effrazione anche di tutti gli altri casotti circo- stanti; assenza di segni di resipiscenza; mancanza di risarcimento dei danni) e della personalità dell'imputato (precedente penale specifico per il reato di rapina emer- gente da certificato penale sotto un diverso alias). I rilievi difensivi attengono ad uno stato di presunta incensuratezza, in realtà ine- sistente, e alla giovane età dell'imputato, dato però logicamente pretermesso a fronte di un esauriente apparato argomentativo della sentenza impugnata, contenente una valutazione complessiva ed esauriente dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. 3. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma