CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 40031/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e la memoria del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino ha confermato il decreto del 14/07/2020 con il quale il Tribunale di Torino, per quanto è qui di interesse, aveva disposto la confisca dell capitale sociale e del patrimonio aziendale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA], ma ritenuta riferibile al marito [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso l'indicato decreto della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore e procuratore speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1, comma 1, lett. b), e 16, comma 1, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla fattispecie di pericolosità generica attribuita a [OSCURATO:PERSONA]. Il decreto impugnato omette del tutto di indicare elementi concreti, ossia i fatti, in base ai quali ha ritenuto che il dante causa della ricorrente fosse autore di molteplici delitti commessi in un significativo arco temporale da cui avesse tratto risorse economiche impiegate o potenzialmente impiegabili per l'acquisizione delle proprietà immobiliari di cui è titolare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e finisce per ricavare erroneamente tale dato dalla rilevata sproporzione tra redditi e possidenze mobiliari e immobiliari, nel conclamato difetto di condanne penali per illeciti produttivi di profitto. Come riconosciuto dai decreti di merito, il compendio immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è stato acquisito prima del 1971 per l'importo di 120 milioni di lire, quando i terreni furono acquistati da [OSCURATO:SOCIETA]., il cui patrimonio confluirà in [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., laddove i reiterati riferimenti alle principali condanne a carico di [OSCURATO:PERSONA] riguardano fatti di reato di gran lunga successivi al 1971, mentre dei procedimenti richiamati da un rapporto di denuncia del 1972 non si ha alcuna notizia circa l'esito. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 110 e 24, d. Igs. n. 159 del 2011, in relazione ai criteri utilizzati per accertare la sproporzione tra il valore del compendio immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il reddito o l'attività economica di Blangino e l'assolvimento dei relativi oneri probatori. L'accertamento della sproporzione è svolto solo a partire dal 2002, senza che al contrario alcuna indagine riguardi il periodo precedente che è il lasso temporale rilevante ai fini dell'indagine sulla sperequazione. La ricorrente ha indicato le fonti dell'ingente patrimonio personale suo e del coniuge„ che già nel 1971 disponeva di risorse di eccezionale consistenza quale socio di [OSCURATO:SOCIETA]. e proprietario di immobili. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni e con i limiti di seguito indicati. In premessa, va rilevato che il ricorso investe solo la posizione di [OSCURATO:PERSONA] (e del soggetto ritenuto pericoloso, il coniuge deceduto [OSCURATO:PERSONA]) e limitatamente alla confisca del capitale sociale e del patrimonio aziendale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] questo perimetro, dunque, sono circoscritte la cognizione di questa Corte e la relativa decisione. 2. Il primo motivo deve essere accolto, nei termini di seguito indicati. 2.1. Premesso che, come si evince dal decreto di primo grado, a [OSCURATO:PERSONA] è attribuita la qualifica di pericolosità di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, mette conto ribadire che, con la sentenza n. 24 del 2019, la Corte costituzionale ha ritenuto detta figura - a differenza di quella di cui alla lett. a) della medesima disposizione - costituzionalmente legittima, in quanto la locuzione «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» è oggi suscettibile di essere interpretata come espressiva della necessità di predeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche "categorie" di reato, il che «permette di ritenere soddisfatta l'esigenza - sulla quale ha da ultimo giustamente insistito la Corte europea, ma sulla quale aveva già richiamato l'attenzione la sentenza n. 177 del 1980 di questa Corte - di individuazione dei "tipi di comportamento" ("types of behaviour") assunti a presupposto della misura»; in questa prospettiva, il giudice delle leggi ha puntualizzato che «le "categorie di delitto" che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito - da provarsi sulla base di precisi "elementi di fatto", di cui il tribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) - per cui deve trattarsi di a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito». In linea con le indicazioni del giudice delle leggi, la giurisprudenza di legittimità si è assestata sul principio di diritto in forza del quale, in tema di misure di prevenzione, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le "categorie di delitto" legittimanti l'applicazione di una misura fondata sul giudizio di cd. pericolosità generica, ai sensi dell'art. 1, lett. b), del d.Igs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito - da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione - per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 - 03; Sez. 2, n. 27263 del 16/04/2019, Germanò, Rv. 275827; conf. Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia, Rv. 275737; Sez. 1, n. 27696 del 01/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275888). 2.2. La Corte distrettuale non ha fatto buon governo dei princìpi di diritto indicati. Nella parte dedicata alla pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], il decreto impugnato richiama: prima, una serie di procedimenti (dei quali solo per alcuni è indicato il titolo di reato) che vanno dal 1999 al 2013, per nessuno dei quali è rappresentato l'esito processuali (salvo che per quelli trasmessi ad altri pubblici ministeri); poi, un procedimento del 2004 per bancarotta definito con patteggiannento; ancora, un certificato penale che dà conto, tra l'altro, di condanne per truffa del 1950 (due), per frode in commercio del 1964 (una), per associazione per delinquere (due: fatti del 1975 e del 1990 in poi), per violazione delle leggi doganali dal 1990 (una), per truffa per erogazioni pubbliche del 1990 (una), evasione fiscale del 1992 e del 1993 (due), per corruzione dal 1988 al 1993 (sei), per vari reati di falso, violazione di sigilli e bancarotta di cui non viene indicata l'epoca; la proposta di applicazione della misura di prevenzione, secondo cui il primo elemento che comprova la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] è il suo arresto del 1979; un'annotazione di polizia giudiziaria del 2019 che, a sua volta, richiama un rapporto penale di denuncia del 1972 per fatti commessi dal febbraio del 1970 e il settembre 1971 concernenti il contrabbando di carne, che riporta precedenti e pendenze (senza specificare gli uni e le altre). 2.3. Nei termini indicati, il decreto impugnato, all'evidenza, non è idoneo a dar conto di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 2020, dep. 2021, Zangrillo, cit.; conf. Sez. 2, n. 27263 del 2019, Germanò, cit.; Sez. 6, n. 21513 del 2019, Coluccia, cit.; Sez. 1, n. 27696 del 2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cit.). Il rilievo del decreto impugnato, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] è stato socialmente pericoloso nell'arco della sua intera carriera lavorativa (di cui non viene indicata l'epoca), è poi inserito in un contesto motivazionale in cui, come si è detto, la stessa proposta di applicazione della misura di prevenzione - così come riportata dal decreto impugnato - individua il primo elemento espressivo della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] nel suo arresto del 1979: il che rende ragione di un apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). 3. Anche il secondo motivo deve essere accolto. Il decreto impugnato rileva che, con riferimento al nucleo formato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], il computo della sproporzione è stato effettuato a partire dal 01/01/2002. Il rilievo, tuttavia, non è posto in correlazione con quanto gli stessi giudici della prevenzione mettono in luce con riguardo alle vicende di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., costituita nel 1971 con la denominazione di [OSCURATO:SOCIETA]., che nel 2006 cambiò la denominazione stessa in quella, appunto di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (modificando l'oggetto sociale). Ora, anche a voler valorizzare il cambio di denominazione e di oggetto sociale, la stessa Corte di appello, richiamando il decreto di primo grado, dà atto che ad oggi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. «è proprietaria di numerosissimi immobili, acquisiti dal 1971 al 1996 (la maggior parte dal '77 al 1987), anni in cui la pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], secondo il Giudice di primo grado, era già in atto». Ora se, come lo stesso decreto impugnato rileva, la maggior parte del patrimonio immobiliare della società oggetto di confisca è stata acquisita in epoca anteriore al 1996, il giudizio di sproporzione effettuato solo con riferimento a un periodo che inizia sei anni dopo rende, ancora una volta, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza il ragionamento sotteso al decreto impugnato. Conclusione, questa, rafforzata dalla considerazione che la Corte distrettuale non si è specificamente confrontata con la deduzione dell'appellante secondo cui la corretta individuazione del momento formativo del patrimonio sociale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - [OSCURATO:DATA_NASCITA] - è fondamentale ai fini della disamina dei presupposti normativi per l'applicazione della confisca. 4. Pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla confisca del capitale sociale e del patrimonio aziendale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con rinvio alla Corte di appello di Torino; come chiarito Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, «la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei componenti che hanno partecipato alla decisione oggetto di impugnaz