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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22232/2026

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na del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorsodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; eletti-vamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA].RICORRENTEcontroGEMIN LUCIANO – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato inRoma, alla via Tagliamento, n. 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura spe-ciale allegata al controricorso; i difensori hanno indicato i rispettivi indirizzi dip.e.c.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026CONTRORICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], via Roma, in persona dell'am-ministratore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso disgiuntamente e congiunta-mente in virtù di procura speciale in calce ai controricorsi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pierobon – che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. – e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bosa; elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 26, pressolo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] delle Cooperative di Produzione e Lavoro – CR società coope-rativa p.a.) – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtùdi procura speciale allegata al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Emilia,n. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata al con-troricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c.;elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cassiodoro, n. 19, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026ALLIANZ s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a.) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiva-mente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio, n. 17/A, presso lo studio dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rap-presenta e difende in virtù di procura speciale allegata al controricorso.[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] -quali eredi di [OSCURATO:SOCIETA]. (già RAS [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].)[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già SASA [OSCURATO:PERSONA].p.a.)[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1555/2021 della Corte d'appello di Venezia.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026Udita la relazione nella camera di consiglio del 9 aprile 2026 del consigliere dot-tor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

L'Azienda per l'[OSCURATO:PERSONA] e Popolare (già [OSCURATO:PERSONA] CasePopolari) (di seguito A.E.E.P.) di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di licitazioneprivata esperita in data 21.10.1993, affidava al [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] p.a., per il corrispettivo dilire 10.732.937.145, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione in [OSCURATO:PERSONA] di un fabbricato ad uso commerciale/residenziale denominatoLe Corti (cfr. ricorso, pagg. 5 ss.).La direzione dei lavori veniva affidata all'architetto [OSCURATO:PERSONA], il quale –unitamente all'architetto [OSCURATO:PERSONA] – aveva predisposto il progetto dell'opera;quale responsabile del procedimento veniva incaricato l'ingegner [OSCURATO:PERSONA].2.

Terminati i lavori (tra il mese di giugno 1996 ed il mese di luglio 1997)l'A.E.E.P. segnalava al direttore dei lavori che le lastre di piombo della coperturadell'immobile presentavano fessurazioni con conseguenti problemi infiltrativi.Di seguito, l'A.E.E.P., su indicazione del direttore dei lavori, affidava nell'apriledel 1998 alla [OSCURATO:SOCIETA]. l'esecuzione dei lavori di riparazione e di ripristino delmanto di copertura del complesso immobiliare.3.

Con ricorso ex art. 696 cod. proc. civ. in data settembre 2003 il condominioLe Corti di [OSCURATO:PERSONA], via Roma, in persona di [OSCURATO:PERSONA] suo am-ministratore, a seguito del manifestarsi, nonostante l'esecuzione dei lavori diripristino, di ulteriori fenomeni di infiltrazione e di umidità, chiedeva farsi luogoad accertamento tecnico preventivo.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/20264.

Con atto in data novembre 2006 il condominio [OSCURATO:PERSONA] citava l'A.E.E.P., ilConsorzio Ravennate, la [OSCURATO:SOCIETA]. e l'architetto [OSCURATO:PERSONA] a compariredinanzi al Tribunale di Treviso (cfr. ricorso, pag. 6).Esponeva che i lavori di ripristino erano stati eseguiti in maniera inadeguata,tant'è che si erano verificati fenomeni infiltrativi e di umidità sia dal tetto dell'e-dificio condominiale sia dalle pareti perimetrali.Chiedeva condannarsi in solido l'A.E.E.P., la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] arisarcire i danni in misura pari alle spese da sostenersi ai fini della eliminazionedei vizi della copertura dello stabile condominiale, danni quantificati in euro450.000,00.Chiedeva condannarsi in solido l'A.E.E.P. ed il [OSCURATO:PERSONA] a risarcirei danni in misura pari alle spese da sostenersi ai fini della eliminazione dei vizidelle opere murarie, danni quantificati in euro 35.000,00.5.

Si costituiva l'A.E.E.P. (cfr. ricorso, pagg. 6 - 7).Eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta decadenza e la sopravvenuta pre-scrizione della garanzia per vizi.Deduceva, nel merito, che in nessun modo si era inserita nella gestione deilavori di esecuzione dell'opera.Chiedeva rigettarsi l'avversa domanda e, in subordine, chiedeva di essereautorizzata alla chiamata in causa - oltre che degli acquirenti/condomini – dellaIsocaf, dell'architetto [OSCURATO:PERSONA] e dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA], affinchéla manlevassero in ipotesi di sua condanna (cfr. ricorso, pag. 7).5.1.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA].Eccepiva, del pari preliminarmente, l'intervenuta decadenza e la sopravve-nuta prescrizione della garanzia per vizi.Instava, nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026In subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attore, chiedeva de-terminarsi la quota di sua responsabilità.5.2.

Si costituivano, peraltro, la [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA].5.3.

Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e l'ingegner [OSCURATO:PERSONA], quali terzi chiamati in causa dall'A.E.E.P.Si costituivano la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e Riassi-curazioni e la [OSCURATO:PERSONA], quali compagnie assicurative dell'architettoLuciano Gemin.Si costituiva la RAS Ass.ni, quale compagnia assicurativa della [OSCURATO:SOCIETA].Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], quale compagnia assicurativadell'ingegner [OSCURATO:PERSONA].5.4.

Espletata la c.t.u., si costituivano, a seguito del decesso dell'ingegnerRenzo Cecchinato, i suoi eredi, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMassimo Cecchinato.6.

Con sentenza n. 863/2016 il Tribunale, per quel che qui rileva, condannaval'A.E.E.P. e [OSCURATO:PERSONA], in solido, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a risarcirei danni, quantificati in euro 159.995,04, cagionati al condominio [OSCURATO:PERSONA] per ivizi alla copertura dello stabile condominiale; rigettava la domanda di garanziaproposta dall'A.E.E.P. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. ricorso, pag. 7).7.

L'A.E.E.P. proponeva appello.Resisteva il condominio [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale.[OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale.Resisteva la [OSCURATO:SOCIETA].; proponeva appello incidentale.Resistevano l'[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] e Riassicurazioni); proponevano appello inci-dentale.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026Si costituiva l'[OSCURATO:SOCIETA]. (già RAS Ass.ni).8. [OSCURATO:PERSONA] proponeva separato appello.Resisteva l'A.E.E.P.; proponeva appello incidentale.Resisteva il condominio [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale.Resisteva la [OSCURATO:SOCIETA].; proponeva appello incidentale.Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA](già [OSCURATO:PERSONA] delle Cooperative di Produzione e Lavoro”).Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva l'[OSCURATO:SOCIETA]. (già RAS Ass.ni).Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA].9.

Riuniti i gravami, con sentenza n. 1555 dei 11/24.5.2021 la Corte d'appellodi Venezia, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione respinta, così sta-tuiva:- accoglieva l'appello incidentale del condominio [OSCURATO:PERSONA], ed in parziale ri-forma della gravata sentenza condannava in solido l'A.E.E.P. e [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a risarcire i danni cagionati al condominio, quan-tificati in euro 234.993,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;- dichiarava inammissibili le domande proposte dal condominio [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] nonché le domande propostedall'A.E.E.P. e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA];- condannava la UnipolSai Ass.ni a tener indenne [OSCURATO:PERSONA] dalla dispo-sta condanna;- regolava le spese di lite e di c.t.u.Evidenziava la Corte di Venezia – in ordine al motivo di gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA], con cui era stato censurato il primo dictum nella parte in cui leNumero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026infiltrazioni attraverso il manto di copertura erano state ricondotte alla previ-sione di cui all'art. 1669 cod. civ. – che “i vizi in questione [integravano] queigravi difetti di costruzione tutelabili con l'azione [di cui all'art. 1669 cod. civ.,articolo prefigurante] un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carat-tere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c.” (così sentenza d'appello,pag. 20).Evidenziava segnatamente, alla stregua delle chiare ed univoche risultanzedella consulenza tecnica d'ufficio, che le infiltrazioni provenienti dalla copertura,ancorché di lieve entità, rappresentavano “tuttavia manifestazione di un livellodi gravità elevato dei vizi relativi al manto di copertura in lastre di piombo,inidoneo alla sua funzione, non costituendo efficace protezione del tetto nei con-fronti degli agenti atmosferici” (così sentenza d'appello, pag. 22).Evidenziava la Corte di Venezia – in ordine al motivo di gravame proposto siadall'A.E.E.P. sia da [OSCURATO:PERSONA] e relativo al rigetto da parte del Tribunaledell'eccezione di decadenza e di prescrizione – che senza dubbio “già con il de-posito della relazione di accertamento tecnico preventivo, in data 15.12.2003,il Condominio [aveva] avuto piena contezza dei vizi del manto di copertura eche le infiltrazioni verificatesi erano causalmente riconducibili a tali vizi” (cosìsentenza d'appello, pag. 24).Evidenziava, “tuttavia, [che], contrariamente a quanto eccepito dagli appel-lanti, con la disponibilità e l'attivazione per rimuovere i vizi del manto di coper-tura A.E.E.P. e l'arch.

Gemin [avevano] tenuto una condotta integrante un tacitoriconoscimento di quei vizi e da ciò [era] derivato il sorgere di una nuova obbli-gazione, (…) del tutto svincolata dal termine prescrizionale di cui all'art. 1669Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026c.c. e soggetta ad ordinaria prescrizione decennale” (così sentenza d'appello,pag. 25).Evidenziava del resto che l'incarico affidato dall'A.E.E.P. alla [OSCURATO:SOCIETA], con ladirezione dell'architetto Gemin, ai fini dell'esecuzione dei lavori di riparazione edi ripristino del manto di copertura, corrispondeva esattamente all'assunzionedell'obbligazione di porre rimedio ai vizi, obbligazione, a sua volta, integranteun'autonoma obbligazione di “facere”, soggetta all'ordinario termine decennaledi prescrizione (cfr. sentenza d'appello, pag. 26).Evidenziava la Corte di Venezia – in ordine al motivo di gravame propostodall'A.E.E.P., con cui era stato censurato il primo dictum nella parte in cui avevariconosciuto la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. dell'A.E.E.P. sul presuppostoche avesse esercitato poteri di direttiva e controllo – che l'A.E.E.P. aveva nomi-nato progettista e direttore dei lavori l'architetto Gemin ed aveva affidato allaIsocaf – individuata dal direttore dei lavori quale impresa che aveva presentatola migliore offerta ‒ i lavori di ripristino, poi rivelatisi inidonei, del manto dicopertura, sicché anche l'errore progettuale ed esecutivo che il c.t.u. aveva evi-denziato era, alla A.E.E.P., senz'altro ascrivibile (cfr. sentenza d'appello, pag.28).Evidenziava la Corte di Venezia – in ordine al motivo di gravame con cuil'A.E.E.P. aveva lamentato il rigetto della domanda di garanzia proposta nei con-fronti della [OSCURATO:SOCIETA] – che il condominio attore aveva rinunciato alla domanda pro-posta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], cosicché il motivo di appello della A.E.E.P., con-cernente il rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA],non poteva trovare accoglimento (cfr. sentenza d'appello, pag. 29).Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Evidenziava più esattamente che l'A.E.E.P., nell'atto di citazione per chiamataData pubblicazione 29/06/2026in causa, aveva svolto le sue domande nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in rapportoall'evenienza in cui fossero state accolte le domande del condominio attore, co-sicché la domanda di manleva, così come formulata in prime cure, non potevaricevere alcun seguito, fatta salva una statuizione di inammissibilità, qualora lamedesima domanda fosse stata ancorata, in violazione del novum in appello, adun titolo diverso (cfr. sentenza d'appello, pag. 29).10.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'Azienda per l'[OSCURATO:PERSONA] e Popolare (già [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA];ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi, di cui il primo in forma duplice arti-colato, la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spesedi lite.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso recante ricorso incidentale artico-lato in due motivi; ha chiesto rigettarsi il ricorso dell'A.E.E.P. nei punti indicatiin narrativa; ha chiesto accogliersi il ricorso incidentale e farsi luogo alla cassa-zione della sentenza n. 1555/2021 della Corte di Venezia “nella parte in cuirigetta l'eccezione di prescrizione decadenza [all'uopo] avanzata” (così contro-ricorso, pag. 19); il tutto con vittoria delle spese.Il condominio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], via Roma, ha depositato con-troricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso della A.E.E.P. con il favore delle spese.[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] (già ConsorzioRavennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro) ha depositato controri-corso; ha chiesto confermarsi l'impugnata sentenza nella parte in cui ha dichia-rato inammissibili le domande nei suoi confronti esperite; il tutto con vittoriadelle spese.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026La [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissi-bile o rigettarsi il ricorso della A.E.E.P. con il favore delle spese.[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha depo-sitato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il primomotivo ed il secondo motivo del ricorso della A.E.E.P. con ogni conseguentestatuizione in ordine alle spese.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diRenzo Cecchinato, non hanno svolto difese.[OSCURATO:SOCIETA]. (già RAS [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) non ha svoltodifese.La [OSCURATO:SOCIETA]. (già SASA [OSCURATO:PERSONA].p.a.) non ha svolto difese.La [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) non hasvolto difese.L'A.E.E.P. ha depositato controricorso onde resistere al ricorso incidentale diLuciano Gemin; ha chiesto rigettarsi il ricorso incidentale con il favore dellespese.Il condominio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], via Roma, ha depositato sepa-rato controricorso onde resistere al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; hachiesto rigettarsi il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] con vittoria delle spese.11.

L'A.E.E.P. ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] – CCC ha depositato memoria.[OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria.CONSIDERATO CHENumero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/202612.

Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1669cod. civ., dell'art. 114 d.lgs. n. 267/2000, degli artt. 4 e ss. legge n. 241/1990.Denuncia in via subordinata l'illegittimità della gravata sentenza nella parte incui ha confermato la responsabilità solidale ex art. 1669 cod. civ. di essa ricor-rente e dell'architetto Gemin.Deduce che ai fini dell'affermazione della responsabilità ex art. 1669 cod. civ.,contrariamente all'assunto della Corte di Venezia, che ha erroneamente repu-tato sufficiente una qualsivoglia ingerenza, sorveglianza o influenza nella realiz-zazione dell'opera, è necessaria, viceversa, alla stregua dell'orientamento giuri-sprudenziale preferibile, un'ingerenza pregnante nell'esecuzione dell'opera, sìda rendere l'appaltatore mero esecutore degli ordini del committente (cfr. ri-corso, pag. 11).Deduce d'altra parte che la Corte d'appello non ha considerato che essa ri-corrente ha veste di soggetto pubblico, di “azienda speciale comunale”, “chia-mata ad applicare la normativa in materia di lavori pubblici per l'esecuzione delleunità immobiliari poi vendute a terzi” (così ricorso, pag. 13)Deduce segnatamente che gli elementi – la scelta del progettista e del diret-tore dei lavori ‒ sui quali la Corte distrettuale ha inteso far leva “per ravvisareun presunto [suo] ruolo attivo (…) non possono ritenersi elementi sufficientia fondare una responsabilità (…) ex art. 1669 c.c., in quanto si tratta di (…)elementi che caratterizzano l'agere di qualsivoglia committente pubblico” (cosìricorso, pag. 15).Deduce ancora che i lavori in economia di un ente pubblico “non sono i lavoriin economia realizzati dal privato” (così ricorso, pag. 18).Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026Deduce infine che “per effetto dell'accoglimento del suindicato motivo di ri-corso sub II.1” (così ricorso, pag. 20) l'impugnata statuizione è da cassare an-che con riferimento alla parte in cui la Corte territoriale ha, da un lato, esclusoche l'architetto Gemin debba considerarsi il principale responsabile ed ha,dall'altro, ritenuto – a conferma del primo dictum ‒ che l'architetto debba te-nerla indenne unicamente nei limiti di 1/3 dell'ammontare del danno liquidatodal primo Giudice.13.

Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile – con riferimento adambedue le sue articolazioni (la seconda articolazione in sostanza esperita su-bordinatamente all'accoglimento della prima: “ove venga riconosciuta l'erro-neità della gravata sentenza per aver ritenuto la deducente responsabile ai sensidell'art. 1669 c.c. (…)” (così ricorso principale, pag. 20)) ‒ siccome la Corteveneta ha statuito in conformità all'elaborazione di questa Corte.14.

Vanno dapprima ribaditi gli insegnamenti di questa Corte.L'art. 1669 cod. civ. trova applicazione, oltre che nei casi in cui il venditoreabbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, anchenelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costru-zione sia, comunque, a lui riferibile in tutto o in parte per avere ad essa parte-cipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinarelo svolgimento dell'altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sem-pre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività da lui riser-vatasi (cfr. Cass. (ord.) 16.1.2020, n. 777).Più di recente si è puntualizzato che è responsabile ex art. 1669 cod. civ. ilvenditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare l'attivitàdi costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati(appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'eso-Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026nero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva ocontrollo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al finedi superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propriacondotta colposa, anche eventualmente omissiva (cfr. Cass. (ord.) 28.6.2024,n. 17955).15.

In questi termini, si osserva nella specie quanto segue.Per un verso, in pieno ossequio alla elaborazione di questa Corte, la Corte diVenezia ha non solo posto in risalto che l'A.E.E.P. (committente/venditore) ‒avente veste di imprenditore commerciale operante nel settore della costruzionee ristrutturazione di edifici a fini residenziali – aveva nominato progettisti l'ar-chitetto [OSCURATO:PERSONA] e l'architetto [OSCURATO:PERSONA], aveva nominato direttore deilavori lo stesso architetto Gemin ed aveva affidato alla [OSCURATO:SOCIETA] i lavori di ripristino,poi rivelatisi inidonei, sicché anche l'errore progettuale ed esecutivo evidenziatodal c.t.u. era, alla stessa A.E.E.P., senza dubbio ascrivibile.Ma ha soggiunto che dal verbale di collaudo risultava, incontrovertibilmente,lo svolgimento da parte di A.E.E.P. di un ruolo attivo nella realizzazione delcomplesso condominiale, tant'è l'A.E.E.P. che aveva richiesto ed ottenuto le va-rie concessioni edilizie ed aveva supervisionato con un proprio rappresentantel'esecuzione dei lavori e la loro conformità al progetto, “affidando a ditte terzelavori in economia” (cfr. sentenza d'appello, pag. 28).In tal guisa, a fronte del potere di coordinamento/direttiva/sorveglianza chel'A.E.E.P. ha concretamente esplicato, invano la ricorrente prospetta la necessitàdi una pregnante ingerenza.Per altro verso, la disciplina dell'art. 1669 cod. civ., relativa anche ai gravidifetti dell'opera, è applicabile anche negli appalti pubblici (cfr. Cass. 11.8.2000,n. 10719.

Si veda anche Cass. (ord.) 26.4.2023, n. 10968).Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026In tal guisa, invano la ricorrente prospetta che non si è tenuto conto della suaveste di soggetto pubblico.Per altro verso ancora, con il ricorso per cassazione la parte non può rimetterein discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazionedelle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudicidel merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questiultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404;Cass.

Sez.

Un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492 - 03), secondo cui è inam-missibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione edi omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito).Del resto, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove nonlegali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile conil ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360,1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'ano-malia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente ri-levante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153;Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).In tal guisa, invano la ricorrente prospetta – per giunta genericamente – diaver dimostrato “di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo nellarealizzazione dell'opera, anche con riferimento agli interventi sulla copertura”(così ricorso, pag. 12).16.

Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/20261495, 1667 e 1669 cod. civ., degli artt. 1334, 1335, 1988, 2944 e 2966 cod.civ. nonché degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923.Deduce che ha errato la Corte di Venezia ad opinare per la sussistenza di untacito riconoscimento dei difetti e per l'assunzione di uno specifico impegno aporvi rimedio (cfr. ricorso, pag. 21).Deduce che la Corte d'appello ha indebitamente desunto il tacito riconosci-mento dei vizi dell'opera “da quanto riportato dall'ente pubblico committente(…) in comunicazioni dirette al proprio direttore dei lavori (e non già al Condo-minio o ai privati proprietari) perché effettuasse le opportune verifiche e assu-messe le conseguenti determinazioni (…)” (così ricorso, pag. 21).Deduce in particolare che la Corte distrettuale neppure ha tenuto conto che ilriconoscimento dei vizi dell'opera “è un atto unilaterale ricettizio, che per avereefficacia deve necessariamente essere diretto e pervenire a conoscenza del sog-getto nella cui sfera giuridica sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto (…) e(…) deve essere sorretto da coscienza e volontà del comportamento che lo ge-nera (…)” (così ricorso, pag. 22).Deduce che la Corte d'appello ha indebitamente inteso l'affidamento dei lavoridi ripristino “come atto volontario di riconoscimento dei vizi nei confronti deiterzi e di assunzione nei loro confronti dell'impegno a rimuoverli” (così ricorso,pag. 24).Deduce che il riferito assunto della Corte di merito contrasta con il principioper cui essa ricorrente, “nell'esercizio della sua attività amministrativa istituzio-nale (…), può assumere impegni economici esclusivamente per iscritto e non giàtacitamente” (così ricorso, pag. 25).17.

Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.18.

È sufficiente il rinvio all'elaborazione di questa Corte.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026Da un canto, all'insegnamento secondo cui i principi che regolano la respon-sabilità dell'appaltatore ex art. 1667 cod. civ. per le difformità ed i vizi dell'operasono applicabili anche nell'ipotesi di responsabilità per la rovina ed i gravi difettidell'edificio, prevista dall'art. 1669 cod. civ. e, pertanto, il riconoscimento di talidifetti e l'impegno del costruttore di provvedere alla loro eliminazione - che nonrichiedono forme determinate e possono, quindi, risultare anche da fatti conclu-denti desumibili dalle stesse riparazioni eseguite sull'opera realizzata - concre-tano elementi idonei ad ingenerare un nuovo rapporto di garanzia che, pur re-stando circoscritto ai difetti che si manifestino in dieci anni dall'originario com-pimento dell'opera, si sostituisce a quello originario e che, conseguentemente,impedisce il decorso della prescrizione dell'azione di responsabilità, stabilita inun anno dalla denuncia, in base all'ultimo comma del citato art. 1669 cod. civ.(cfr. Cass. 18.8.1981, n. 4936; Cass. 27.4.2004, n. 8026, secondo cui, in temadi appalto, l'impegno assunto dall'appaltatore di eliminare i vizi e i difetti dell'o-pera realizzata, implicando il riconoscimento della loro esistenza, determina ilsorgere di una nuova obbligazione che, essendo svincolata dai termini di pre-scrizione di cui all'art. 1669 cod. civ., è soggetta alla ordinaria prescrizione de-cennale).D'altro canto, all'insegnamento, seppur espresso sul terreno della vendita mariproducibile sul terreno dell'appalto, secondo cui l'accertamento, ad operadel giudice del merito, tanto dell'esistenza, in concreto, dei vizi della cosa ven-duta, quanto del loro riconoscimento da parte del venditore costituisce un ap-prezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da moti-vazione adeguata ed immune da errori sul piano logico e giuridico (cfr. Cass.(ord.) 7.5.2019, n. 11959).Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/202619.

Il riferimento alle summenzionate indicazioni giurisprudenziali vale ex sea confutare le ragioni tutte di censura veicolate dal mezzo in disamina.Ben vero, la qualificazione degli atti che la Corte di Venezia ha menzionato inguisa di atti di riconoscimento e di impegno alla eliminazione dei vizi è inecce-pibile in diritto e congrua ed esaustiva in fatto, ossia immune da qualsivogliaforma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte.In particolare – e peraltro ‒ la Corte di Venezia ha dato atto (cfr. sentenzad'appello, pag. 25) che l'architetto Gemin in data 27.2.1998, nel corso del so-pralluogo eseguito – si badi ‒ presso il condominio, alla presenza di una rappre-sentante dell'A.E.E.P., aveva comunicato all'A.E.E.P. che “(…) constatata ancorauna volta la presenza di tagli, fessurazioni (…) causati (…) dalla cattiva esecu-zione della posa in opera (…), è stata predisposta una documentazione fotogra-fica dello stato di fatto, affinché si possano intraprendere le opportune determi-nazioni per la definitiva sistemazione della copertura in oggetto”.Cosicché, a rigore, non si giustifica l'assunto per cui si tratta di comunicazionidirette dal committente al proprio direttore dei lavori.20.

Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 12e ss. delle preleggi, degli artt. 1362 e ss. cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiestoe pronunciato; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità dellasentenza per violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. per motivazioneperplessa o apparente.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026Deduce che ha errato la Corte di Venezia a dichiarare inammissibile il motivodi gravame con cui era stato censurato il rigetto in prime cure della domanda dimanleva esperita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].Deduce che la Corte d'appello ha erroneamente interpretato ovvero ha erro-neamente percepito il contenuto degli atti di causa, il che si è tradotto in unvizio di omessa pronuncia (cfr. ricorso, pag. 27).Deduce in particolare che la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto che“la domanda di manleva svolta da [essa] A.E.E.P. in primo grado fosse fondatasolo ed esclusivamente sul contratto d'appalto originario (…) e non già (… anche)sulla base del rapporto contrattuale diretto tra A.E.E.P. ed [OSCURATO:SOCIETA]” (così ricorsopag. 27).Deduce in particolare che la Corte territoriale ha erroneamente supposto che“soltanto in appello si sia dedotto il rapporto contrattuale diretto tra A.E.E.P. eIsocaf a fondamento della domanda di manleva” (così ricorso, pag. 27).Deduce invero che già in prime cure aveva invocato la responsabilità dellaIsocaf “quale esecutrice degli interventi di riqualificazione e ripristino della (…)copertura sulla base dell'appalto affidato direttamente ad [OSCURATO:SOCIETA] da [essa] AEEP”(così ricorso, pag. 28).Deduce del resto che tale circostanza trova riflesso pur nei capitoli dell'arti-colata prova per testimoni (cfr. ricorso, pag. 30).Deduce quindi che “la domanda di manleva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] fondata sulrapporto contrattuale diretto intercorso tra i due soggetti è stata poi ripropostada AEEP in appello” (cfr. ricorso, pag. 31).Deduce che in ogni caso la Corte territoriale ha omesso “di illustrare compiu-tamente le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta”(così ricorso, pag. 34).Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/202621.

Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.Data pubblicazione 29/06/202622.

La ricorrente si è sottratta al compiuto assolvimento degli oneri di cui aln. 4 e al n. 6 del 1° co. dell'art. 366 cod. proc. civ., ovvero non ha né provvedutoa specificare - il motivo è dunque generico - né ha provveduto a riprodurre intermini testuali il tenore dell'atto di citazione per chiamata in causa della Isocafs.r.l. (sono stati riprodotti stralci della comparsa di costituzione e risposta del26.2.2007 dimessa in primo grado: cfr. ricorso principale, pagg. 28 - 29; nellanota n. 10 a pag. 28 del ricorso principale sono stati riprodotti taluni passaggidell'atto di citazione del condominio introduttivo del giudizio di primo grado;nella nota n. 12 a pag. 30 del ricorso principale sono stati riprodotti i capitolidella prova per testimoni; sono stati operati riferimenti all'atto di citazione inappello: cfr. ricorso principale, pagg. 31 - 32).E a tanto la ricorrente avrebbe dovuto attendere onde smentire l'assunto dellaCorte distrettuale (cfr. sentenza d'appello, pag. 29), puntualmente ancorato allaletterale formulazione dell'atto di citazione ex art. 269 cod. proc. civ.23.

Un triplice rilievo si impone ulteriormente.Per un verso, l'onere dell' “autosufficienza” si prospetta pur in ordine alladenuncia dell' “error in procedendo” (cfr. Cass. 2.2.2017, n. 2771; Cass. (ord.)1.3.2022, n. 6769; Cass. 20.9.2006, n. 20405).Per altro verso, l'interpretazione degli atti processuali costituisce attività ri-servata al giudice di merito (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; Cass. (ord.) 31.1.2025, n. 2360).Per altro verso ancora, in materia di vizi “in procedendo”, non è consentitoalla parte interessata di formulare in sede di legittimità la relativa censura intermini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accer-tare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l'esameNumero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicitàdell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (cfr. Cass. 2.9.2019,n. 21944).24.

Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia l'erroneità dell'im-pugnata sentenza nella parte in cui è stato accolto l'appello incidentale del con-dominio con riferimento alla condanna alle spese.Deduce che l'accoglimento degli esperiti di ricorso importa ex se la riformadella statuizione della Corte di Venezia in punto di condanna alle spese.25.

L'inammissibilità dei precedenti motivi di ricorso giustifica ex se l'inam-missibilità del quarto motivo del ricorso principale.In ogni caso, la Corte di Venezia ha fatto ineccepibile applicazione del princi-pio di causalità-soccombenza (cfr. Cass. 27.11.2006, n. 25141).26.

Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazionedegli artt. 1669, 2944 e 2966; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod.proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art.132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.Deduce che le missive da cui la Corte di Venezia ha desunto il tacito ricono-scimento dei vizi, ai fini dell'interruzione della prescrizione, “sono lettere di AEEPche non possono valere nei [suoi] confronti (…), pena la violazione dell'art. 1309c.c.” (così ricorso, pag. 15).Deduce segnatamente che due soltanto sono le lettere – richiamate dallaCorte d'appello – che egli ricorrente ha scritto, l'una, dà atto dell'esame di alcunipreventivi da parte sua su incarico dell'A.E.E.P., l'altra, dà atto di un sopralluogoeffettuato sull'immobile per cui è controversia, “con descrizione del possibileNumero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026intervento riparatorio e richiesta della determinazione finale dell'ente” (così ri-Data pubblicazione 29/06/2026corso incidentale, pag. 15).Deduce quindi che le due anzidette missive riflettono attività imputabili allavolontà dell'A.E.E.P. non già alla sua volontà (cfr. ricorso incidentale, pag. 15).Deduce poi che la motivazione in parte qua della Corte d'appello è apparentee perplessa, viepiù che le lettere non sono rivolte al creditore ma, in quantodocumenti “interni”, all'A.E.E.P. (cfr. ricorso incidentale, pagg. 15 - 16).Deduce infine che neppure rileva l'incarico affidato dall'A.E.E.P. ad [OSCURATO:SOCIETA] conla lettera del 21.4.1998 (cfr. ricorso incidentale, pag. 17).27.

Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.28.

È sufficiente il rinvio al complesso dei rilievi – pur in ordine alla motiva-zione dell'impugnato dictum ‒ svolti ai fini della declaratoria di inammissibilitàdel secondo motivo del ricorso principale.Segnatamente, all'elaborazione giurisprudenziale secondo cui gli atti di rico-noscimento e di impegno alla eliminazione dei vizi non richiedono forme deter-minate e possono risultare anche da fatti concludenti desumibili dalle stesseriparazioni eseguite sull'opera realizzata.Segnatamente, all'elaborazione giurisprudenziale secondo cui l'accertamento,ad opera del giudice del merito, tanto dell'esistenza, in concreto, dei vizi quantodel loro riconoscimento costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile insede di legittimità se sorretto da motivazione – è il caso de quo - ineccepibile indiritto, congrua ed esaustiva in fatto, ossia esente da “anomalie motivazionali”rilevanti alla luce della pronuncia n. 8053/2014 delle Sezioni Unite.Ben vero la Corte di Venezia ha puntualmente posto in risalto che anche l'e-secuzione dei lavori di riparazione e di ripristino del manto di copertura del com-Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026plesso immobiliare era stata dall'A.E.E.P. affidata alla [OSCURATO:SOCIETA] con la direzione deiData pubblicazione 29/06/2026lavori dell'architetto [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza d'appello, pagg. 25 – 26).Il che correttamente ha indotto la Corte d'appello a riferire e l'esame dei pre-ventivi e il sopralluogo effettuato sull'immobile per cui è controversia pur allavolontà dell'architetto Gemin.29.

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; aisensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame.Deduce che la Corte di Venezia ha omesso l'esame e quindi la decisione inordine ad una questione addotta in sede di conclusioni e di comparsa conclusio-nale, ossia in ordine alla prospettazione per cui “l'unica lettera di contestazionedei vizi e di interruzione della prescrizione è la racc. a.r. del 2.11.2004 inviatadal Condominio a AEEP” (così ricorso incidentale, pag. 17).30.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è del pari inammissibile.31.

Sono sufficienti i rilievi che seguono.Per un verso, il motivo di ricorso non si confronta con la “ratio in parte quadecidendi”.Invero, si è anticipato che la Corte di Venezia ha reputato che “con la dispo-nibilità e l'attivazione per rimuovere i vizi del manto di copertura A.E.E.P. el'arch.

Gemin [avevano] tenuto una condotta integrante un tacito riconosci-mento di quei vizi e da ciò [era] derivato il sorgere di una nuova obbligazione”(così sentenza d'appello, pag. 25).Per altro verso, l'art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulatodall'art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 134 del 2012) ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o se-Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026condario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente laomessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802;Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).Per altro verso ancora, non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sen-tenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte delgiudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia, la decisione adottatacomporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere chetale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una de-cisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso con-creto (cfr. Cass. (ord.) 4.6.2019, n. 15255; Cass. 29.1.2021, n. 2151).32.

L' A.E.E.P. va condannata a rimborsare al condominio [OSCURATO:PERSONA] le spesedel presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] va condannato a rimborsare al condominio [OSCURATO:PERSONA] le spesedel presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.Si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di le-gittimità con riferimento al rapporto processuale tra tutte le altre parti costituite.Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta, nonostante la declarato-ria di inammissibilità dei ricorsi, nei confronti delle parti rimaste intimate.33.

Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da partedella ricorrente principale, A.E.E.P., sia da parte del ricorrente incidentale, [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.MLa Corte così provvede:Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026dichiara inammissibile il ricorso principale dell'A.E.E.P.;dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA];condanna la ricorrente principale, A.E.E.P., a rimborsare al controricorrente,condominio [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;condanna il ricorrente incidentale, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controri-corrente, condominio [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, chesi liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori dilegge;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra tuttele altre parti costituite;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della ricor-rente principale, A.E.E.P. sia da parte del ricorrente incidentale, [OSCURATO:PERSONA],di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 9 aprile 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al ricorsodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c.; eletti-vamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 4, presso lo studio dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA].RICORRENTEcontroGEMIN LUCIANO – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato inRoma, alla via Tagliamento, n. 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura spe-ciale allegata al controricorso; i difensori hanno indicato i rispettivi indirizzi dip.e.c.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026CONTRORICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], via Roma, in persona dell'am-ministratore [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso disgiuntamente e congiunta-mente in virtù di procura speciale in calce ai controricorsi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pierobon – che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. – e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Bosa; elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 26, pressolo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] delle Cooperative di Produzione e Lavoro – CR società coope-rativa p.a.) – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtùdi procura speciale allegata al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Emilia,n. 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale allegata al con-troricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c.;elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cassiodoro, n. 19, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026ALLIANZ s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a.) – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiva-mente domiciliata in Roma, alla via Crescenzio, n. 17/A, presso lo studio dell'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. e che la rap-presenta e difende in virtù di procura speciale allegata al controricorso.[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] -quali eredi di [OSCURATO:SOCIETA]. (già RAS [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].)[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già SASA [OSCURATO:PERSONA].p.a.)[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1555/2021 della Corte d'appello di Venezia.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026Udita la relazione nella camera di consiglio del 9 aprile 2026 del consigliere dot-tor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. L'Azienda per l'[OSCURATO:PERSONA] e Popolare (già [OSCURATO:PERSONA] CasePopolari) (di seguito A.E.E.P.) di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di licitazioneprivata esperita in data 21.10.1993, affidava al [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA] p.a., per il corrispettivo dilire 10.732.937.145, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione in [OSCURATO:PERSONA] di un fabbricato ad uso commerciale/residenziale denominatoLe Corti (cfr. ricorso, pagg. 5 ss.).La direzione dei lavori veniva affidata all'architetto [OSCURATO:PERSONA], il quale –unitamente all'architetto [OSCURATO:PERSONA] – aveva predisposto il progetto dell'opera;quale responsabile del procedimento veniva incaricato l'ingegner [OSCURATO:PERSONA].2. Terminati i lavori (tra il mese di giugno 1996 ed il mese di luglio 1997)l'A.E.E.P. segnalava al direttore dei lavori che le lastre di piombo della coperturadell'immobile presentavano fessurazioni con conseguenti problemi infiltrativi.Di seguito, l'A.E.E.P., su indicazione del direttore dei lavori, affidava nell'apriledel 1998 alla [OSCURATO:SOCIETA]. l'esecuzione dei lavori di riparazione e di ripristino delmanto di copertura del complesso immobiliare.3. Con ricorso ex art. 696 cod. proc. civ. in data settembre 2003 il condominioLe Corti di [OSCURATO:PERSONA], via Roma, in persona di [OSCURATO:PERSONA] suo am-ministratore, a seguito del manifestarsi, nonostante l'esecuzione dei lavori diripristino, di ulteriori fenomeni di infiltrazione e di umidità, chiedeva farsi luogoad accertamento tecnico preventivo.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/20264. Con atto in data novembre 2006 il condominio [OSCURATO:PERSONA] citava l'A.E.E.P., ilConsorzio Ravennate, la [OSCURATO:SOCIETA]. e l'architetto [OSCURATO:PERSONA] a compariredinanzi al Tribunale di Treviso (cfr. ricorso, pag. 6).Esponeva che i lavori di ripristino erano stati eseguiti in maniera inadeguata,tant'è che si erano verificati fenomeni infiltrativi e di umidità sia dal tetto dell'e-dificio condominiale sia dalle pareti perimetrali.Chiedeva condannarsi in solido l'A.E.E.P., la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] arisarcire i danni in misura pari alle spese da sostenersi ai fini della eliminazionedei vizi della copertura dello stabile condominiale, danni quantificati in euro450.000,00.Chiedeva condannarsi in solido l'A.E.E.P. ed il [OSCURATO:PERSONA] a risarcirei danni in misura pari alle spese da sostenersi ai fini della eliminazione dei vizidelle opere murarie, danni quantificati in euro 35.000,00.5. Si costituiva l'A.E.E.P. (cfr. ricorso, pagg. 6 - 7).Eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta decadenza e la sopravvenuta pre-scrizione della garanzia per vizi.Deduceva, nel merito, che in nessun modo si era inserita nella gestione deilavori di esecuzione dell'opera.Chiedeva rigettarsi l'avversa domanda e, in subordine, chiedeva di essereautorizzata alla chiamata in causa - oltre che degli acquirenti/condomini – dellaIsocaf, dell'architetto [OSCURATO:PERSONA] e dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA], affinchéla manlevassero in ipotesi di sua condanna (cfr. ricorso, pag. 7).5.1. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA].Eccepiva, del pari preliminarmente, l'intervenuta decadenza e la sopravve-nuta prescrizione della garanzia per vizi.Instava, nel merito, per il rigetto dell'avversa domanda.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026In subordine, in ipotesi di accoglimento della domanda attore, chiedeva de-terminarsi la quota di sua responsabilità.5.2. Si costituivano, peraltro, la [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:PERSONA].5.3. Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]. e l'ingegner [OSCURATO:PERSONA], quali terzi chiamati in causa dall'A.E.E.P.Si costituivano la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e Riassi-curazioni e la [OSCURATO:PERSONA], quali compagnie assicurative dell'architettoLuciano Gemin.Si costituiva la RAS Ass.ni, quale compagnia assicurativa della [OSCURATO:SOCIETA].Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], quale compagnia assicurativadell'ingegner [OSCURATO:PERSONA].5.4. Espletata la c.t.u., si costituivano, a seguito del decesso dell'ingegnerRenzo Cecchinato, i suoi eredi, ovvero [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMassimo Cecchinato.6. Con sentenza n. 863/2016 il Tribunale, per quel che qui rileva, condannaval'A.E.E.P. e [OSCURATO:PERSONA], in solido, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a risarcirei danni, quantificati in euro 159.995,04, cagionati al condominio [OSCURATO:PERSONA] per ivizi alla copertura dello stabile condominiale; rigettava la domanda di garanziaproposta dall'A.E.E.P. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] (cfr. ricorso, pag. 7).7. L'A.E.E.P. proponeva appello.Resisteva il condominio [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale.[OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale.Resisteva la [OSCURATO:SOCIETA].; proponeva appello incidentale.Resistevano l'[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] e Riassicurazioni); proponevano appello inci-dentale.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026Si costituiva l'[OSCURATO:SOCIETA]. (già RAS Ass.ni).8. [OSCURATO:PERSONA] proponeva separato appello.Resisteva l'A.E.E.P.; proponeva appello incidentale.Resisteva il condominio [OSCURATO:PERSONA]; proponeva appello incidentale.Resisteva la [OSCURATO:SOCIETA].; proponeva appello incidentale.Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA](già [OSCURATO:PERSONA] delle Cooperative di Produzione e Lavoro”).Si costituivano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali eredi di [OSCURATO:PERSONA].Si costituiva l'[OSCURATO:SOCIETA]. (già RAS Ass.ni).Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA].9. Riuniti i gravami, con sentenza n. 1555 dei 11/24.5.2021 la Corte d'appellodi Venezia, ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione respinta, così sta-tuiva:- accoglieva l'appello incidentale del condominio [OSCURATO:PERSONA], ed in parziale ri-forma della gravata sentenza condannava in solido l'A.E.E.P. e [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., a risarcire i danni cagionati al condominio, quan-tificati in euro 234.993,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;- dichiarava inammissibili le domande proposte dal condominio [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti del [OSCURATO:PERSONA] nonché le domande propostedall'A.E.E.P. e da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA];- condannava la UnipolSai Ass.ni a tener indenne [OSCURATO:PERSONA] dalla dispo-sta condanna;- regolava le spese di lite e di c.t.u.Evidenziava la Corte di Venezia – in ordine al motivo di gravame proposto da[OSCURATO:PERSONA], con cui era stato censurato il primo dictum nella parte in cui leNumero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026infiltrazioni attraverso il manto di copertura erano state ricondotte alla previ-sione di cui all'art. 1669 cod. civ. – che “i vizi in questione [integravano] queigravi difetti di costruzione tutelabili con l'azione [di cui all'art. 1669 cod. civ.,articolo prefigurante] un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carat-tere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 c.c.” (così sentenza d'appello,pag. 20).Evidenziava segnatamente, alla stregua delle chiare ed univoche risultanzedella consulenza tecnica d'ufficio, che le infiltrazioni provenienti dalla copertura,ancorché di lieve entità, rappresentavano “tuttavia manifestazione di un livellodi gravità elevato dei vizi relativi al manto di copertura in lastre di piombo,inidoneo alla sua funzione, non costituendo efficace protezione del tetto nei con-fronti degli agenti atmosferici” (così sentenza d'appello, pag. 22).Evidenziava la Corte di Venezia – in ordine al motivo di gravame proposto siadall'A.E.E.P. sia da [OSCURATO:PERSONA] e relativo al rigetto da parte del Tribunaledell'eccezione di decadenza e di prescrizione – che senza dubbio “già con il de-posito della relazione di accertamento tecnico preventivo, in data 15.12.2003,il Condominio [aveva] avuto piena contezza dei vizi del manto di copertura eche le infiltrazioni verificatesi erano causalmente riconducibili a tali vizi” (cosìsentenza d'appello, pag. 24).Evidenziava, “tuttavia, [che], contrariamente a quanto eccepito dagli appel-lanti, con la disponibilità e l'attivazione per rimuovere i vizi del manto di coper-tura A.E.E.P. e l'arch. Gemin [avevano] tenuto una condotta integrante un tacitoriconoscimento di quei vizi e da ciò [era] derivato il sorgere di una nuova obbli-gazione, (…) del tutto svincolata dal termine prescrizionale di cui all'art. 1669Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026c.c. e soggetta ad ordinaria prescrizione decennale” (così sentenza d'appello,pag. 25).Evidenziava del resto che l'incarico affidato dall'A.E.E.P. alla [OSCURATO:SOCIETA], con ladirezione dell'architetto Gemin, ai fini dell'esecuzione dei lavori di riparazione edi ripristino del manto di copertura, corrispondeva esattamente all'assunzionedell'obbligazione di porre rimedio ai vizi, obbligazione, a sua volta, integranteun'autonoma obbligazione di “facere”, soggetta all'ordinario termine decennaledi prescrizione (cfr. sentenza d'appello, pag. 26).Evidenziava la Corte di Venezia – in ordine al motivo di gravame propostodall'A.E.E.P., con cui era stato censurato il primo dictum nella parte in cui avevariconosciuto la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. dell'A.E.E.P. sul presuppostoche avesse esercitato poteri di direttiva e controllo – che l'A.E.E.P. aveva nomi-nato progettista e direttore dei lavori l'architetto Gemin ed aveva affidato allaIsocaf – individuata dal direttore dei lavori quale impresa che aveva presentatola migliore offerta ‒ i lavori di ripristino, poi rivelatisi inidonei, del manto dicopertura, sicché anche l'errore progettuale ed esecutivo che il c.t.u. aveva evi-denziato era, alla A.E.E.P., senz'altro ascrivibile (cfr. sentenza d'appello, pag.28).Evidenziava la Corte di Venezia – in ordine al motivo di gravame con cuil'A.E.E.P. aveva lamentato il rigetto della domanda di garanzia proposta nei con-fronti della [OSCURATO:SOCIETA] – che il condominio attore aveva rinunciato alla domanda pro-posta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], cosicché il motivo di appello della A.E.E.P., con-cernente il rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA],non poteva trovare accoglimento (cfr. sentenza d'appello, pag. 29).Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Evidenziava più esattamente che l'A.E.E.P., nell'atto di citazione per chiamataData pubblicazione 29/06/2026in causa, aveva svolto le sue domande nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in rapportoall'evenienza in cui fossero state accolte le domande del condominio attore, co-sicché la domanda di manleva, così come formulata in prime cure, non potevaricevere alcun seguito, fatta salva una statuizione di inammissibilità, qualora lamedesima domanda fosse stata ancorata, in violazione del novum in appello, adun titolo diverso (cfr. sentenza d'appello, pag. 29).10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'Azienda per l'[OSCURATO:PERSONA] e Popolare (già [OSCURATO:PERSONA]) di [OSCURATO:PERSONA];ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi, di cui il primo in forma duplice arti-colato, la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spesedi lite.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso recante ricorso incidentale artico-lato in due motivi; ha chiesto rigettarsi il ricorso dell'A.E.E.P. nei punti indicatiin narrativa; ha chiesto accogliersi il ricorso incidentale e farsi luogo alla cassa-zione della sentenza n. 1555/2021 della Corte di Venezia “nella parte in cuirigetta l'eccezione di prescrizione decadenza [all'uopo] avanzata” (così contro-ricorso, pag. 19); il tutto con vittoria delle spese.Il condominio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], via Roma, ha depositato con-troricorso; ha chiesto rigettarsi il ricorso della A.E.E.P. con il favore delle spese.[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] (già ConsorzioRavennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro) ha depositato controri-corso; ha chiesto confermarsi l'impugnata sentenza nella parte in cui ha dichia-rato inammissibili le domande nei suoi confronti esperite; il tutto con vittoriadelle spese.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026La [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissi-bile o rigettarsi il ricorso della A.E.E.P. con il favore delle spese.[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha depo-sitato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il primomotivo ed il secondo motivo del ricorso della A.E.E.P. con ogni conseguentestatuizione in ordine alle spese.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diRenzo Cecchinato, non hanno svolto difese.[OSCURATO:SOCIETA]. (già RAS [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) non ha svoltodifese.La [OSCURATO:SOCIETA]. (già SASA [OSCURATO:PERSONA].p.a.) non ha svolto difese.La [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) non hasvolto difese.L'A.E.E.P. ha depositato controricorso onde resistere al ricorso incidentale diLuciano Gemin; ha chiesto rigettarsi il ricorso incidentale con il favore dellespese.Il condominio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], via Roma, ha depositato sepa-rato controricorso onde resistere al ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA]; hachiesto rigettarsi il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] con vittoria delle spese.11. L'A.E.E.P. ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] – CCC ha depositato memoria.[OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria.CONSIDERATO CHENumero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/202612. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 1669cod. civ., dell'art. 114 d.lgs. n. 267/2000, degli artt. 4 e ss. legge n. 241/1990.Denuncia in via subordinata l'illegittimità della gravata sentenza nella parte incui ha confermato la responsabilità solidale ex art. 1669 cod. civ. di essa ricor-rente e dell'architetto Gemin.Deduce che ai fini dell'affermazione della responsabilità ex art. 1669 cod. civ.,contrariamente all'assunto della Corte di Venezia, che ha erroneamente repu-tato sufficiente una qualsivoglia ingerenza, sorveglianza o influenza nella realiz-zazione dell'opera, è necessaria, viceversa, alla stregua dell'orientamento giuri-sprudenziale preferibile, un'ingerenza pregnante nell'esecuzione dell'opera, sìda rendere l'appaltatore mero esecutore degli ordini del committente (cfr. ri-corso, pag. 11).Deduce d'altra parte che la Corte d'appello non ha considerato che essa ri-corrente ha veste di soggetto pubblico, di “azienda speciale comunale”, “chia-mata ad applicare la normativa in materia di lavori pubblici per l'esecuzione delleunità immobiliari poi vendute a terzi” (così ricorso, pag. 13)Deduce segnatamente che gli elementi – la scelta del progettista e del diret-tore dei lavori ‒ sui quali la Corte distrettuale ha inteso far leva “per ravvisareun presunto [suo] ruolo attivo (…) non possono ritenersi elementi sufficientia fondare una responsabilità (…) ex art. 1669 c.c., in quanto si tratta di (…)elementi che caratterizzano l'agere di qualsivoglia committente pubblico” (cosìricorso, pag. 15).Deduce ancora che i lavori in economia di un ente pubblico “non sono i lavoriin economia realizzati dal privato” (così ricorso, pag. 18).Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026Deduce infine che “per effetto dell'accoglimento del suindicato motivo di ri-corso sub II.1” (così ricorso, pag. 20) l'impugnata statuizione è da cassare an-che con riferimento alla parte in cui la Corte territoriale ha, da un lato, esclusoche l'architetto Gemin debba considerarsi il principale responsabile ed ha,dall'altro, ritenuto – a conferma del primo dictum ‒ che l'architetto debba te-nerla indenne unicamente nei limiti di 1/3 dell'ammontare del danno liquidatodal primo Giudice.13. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile – con riferimento adambedue le sue articolazioni (la seconda articolazione in sostanza esperita su-bordinatamente all'accoglimento della prima: “ove venga riconosciuta l'erro-neità della gravata sentenza per aver ritenuto la deducente responsabile ai sensidell'art. 1669 c.c. (…)” (così ricorso principale, pag. 20)) ‒ siccome la Corteveneta ha statuito in conformità all'elaborazione di questa Corte.14. Vanno dapprima ribaditi gli insegnamenti di questa Corte.L'art. 1669 cod. civ. trova applicazione, oltre che nei casi in cui il venditoreabbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, anchenelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costru-zione sia, comunque, a lui riferibile in tutto o in parte per avere ad essa parte-cipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinarelo svolgimento dell'altrui attività o di impartire direttive o di sorveglianza, sem-pre che la rovina o i difetti dell'opera siano riconducibili all'attività da lui riser-vatasi (cfr. Cass. (ord.) 16.1.2020, n. 777).Più di recente si è puntualizzato che è responsabile ex art. 1669 cod. civ. ilvenditore che ha mantenuto il potere di impartire direttive o sorvegliare l'attivitàdi costruzione da parte di terzi, anche ove si sia avvalso di soggetti qualificati(appaltatori, progettisti, direttori dei lavori), gravando a suo carico, per l'eso-Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026nero da responsabilità, la prova di non aver avuto alcun potere di direttiva ocontrollo sull'appaltatore, anche all'esito di una concatenazione di appalti, al finedi superare la presunzione di addebitabilità dell'evento dannoso ad una propriacondotta colposa, anche eventualmente omissiva (cfr. Cass. (ord.) 28.6.2024,n. 17955).15. In questi termini, si osserva nella specie quanto segue.Per un verso, in pieno ossequio alla elaborazione di questa Corte, la Corte diVenezia ha non solo posto in risalto che l'A.E.E.P. (committente/venditore) ‒avente veste di imprenditore commerciale operante nel settore della costruzionee ristrutturazione di edifici a fini residenziali – aveva nominato progettisti l'ar-chitetto [OSCURATO:PERSONA] e l'architetto [OSCURATO:PERSONA], aveva nominato direttore deilavori lo stesso architetto Gemin ed aveva affidato alla [OSCURATO:SOCIETA] i lavori di ripristino,poi rivelatisi inidonei, sicché anche l'errore progettuale ed esecutivo evidenziatodal c.t.u. era, alla stessa A.E.E.P., senza dubbio ascrivibile.Ma ha soggiunto che dal verbale di collaudo risultava, incontrovertibilmente,lo svolgimento da parte di A.E.E.P. di un ruolo attivo nella realizzazione delcomplesso condominiale, tant'è l'A.E.E.P. che aveva richiesto ed ottenuto le va-rie concessioni edilizie ed aveva supervisionato con un proprio rappresentantel'esecuzione dei lavori e la loro conformità al progetto, “affidando a ditte terzelavori in economia” (cfr. sentenza d'appello, pag. 28).In tal guisa, a fronte del potere di coordinamento/direttiva/sorveglianza chel'A.E.E.P. ha concretamente esplicato, invano la ricorrente prospetta la necessitàdi una pregnante ingerenza.Per altro verso, la disciplina dell'art. 1669 cod. civ., relativa anche ai gravidifetti dell'opera, è applicabile anche negli appalti pubblici (cfr. Cass. 11.8.2000,n. 10719. Si veda anche Cass. (ord.) 26.4.2023, n. 10968).Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026In tal guisa, invano la ricorrente prospetta che non si è tenuto conto della suaveste di soggetto pubblico.Per altro verso ancora, con il ricorso per cassazione la parte non può rimetterein discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazionedelle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudicidel merito, poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questiultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404;Cass. Sez. Un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492 - 03), secondo cui è inam-missibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione edi omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito).Del resto, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove nonlegali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile conil ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360,1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che -per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'ano-malia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente ri-levante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153;Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553).In tal guisa, invano la ricorrente prospetta – per giunta genericamente – diaver dimostrato “di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo nellarealizzazione dell'opera, anche con riferimento agli interventi sulla copertura”(così ricorso, pag. 12).16. Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/20261495, 1667 e 1669 cod. civ., degli artt. 1334, 1335, 1988, 2944 e 2966 cod.civ. nonché degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923.Deduce che ha errato la Corte di Venezia ad opinare per la sussistenza di untacito riconoscimento dei difetti e per l'assunzione di uno specifico impegno aporvi rimedio (cfr. ricorso, pag. 21).Deduce che la Corte d'appello ha indebitamente desunto il tacito riconosci-mento dei vizi dell'opera “da quanto riportato dall'ente pubblico committente(…) in comunicazioni dirette al proprio direttore dei lavori (e non già al Condo-minio o ai privati proprietari) perché effettuasse le opportune verifiche e assu-messe le conseguenti determinazioni (…)” (così ricorso, pag. 21).Deduce in particolare che la Corte distrettuale neppure ha tenuto conto che ilriconoscimento dei vizi dell'opera “è un atto unilaterale ricettizio, che per avereefficacia deve necessariamente essere diretto e pervenire a conoscenza del sog-getto nella cui sfera giuridica sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto (…) e(…) deve essere sorretto da coscienza e volontà del comportamento che lo ge-nera (…)” (così ricorso, pag. 22).Deduce che la Corte d'appello ha indebitamente inteso l'affidamento dei lavoridi ripristino “come atto volontario di riconoscimento dei vizi nei confronti deiterzi e di assunzione nei loro confronti dell'impegno a rimuoverli” (così ricorso,pag. 24).Deduce che il riferito assunto della Corte di merito contrasta con il principioper cui essa ricorrente, “nell'esercizio della sua attività amministrativa istituzio-nale (…), può assumere impegni economici esclusivamente per iscritto e non giàtacitamente” (così ricorso, pag. 25).17. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.18. È sufficiente il rinvio all'elaborazione di questa Corte.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026Da un canto, all'insegnamento secondo cui i principi che regolano la respon-sabilità dell'appaltatore ex art. 1667 cod. civ. per le difformità ed i vizi dell'operasono applicabili anche nell'ipotesi di responsabilità per la rovina ed i gravi difettidell'edificio, prevista dall'art. 1669 cod. civ. e, pertanto, il riconoscimento di talidifetti e l'impegno del costruttore di provvedere alla loro eliminazione - che nonrichiedono forme determinate e possono, quindi, risultare anche da fatti conclu-denti desumibili dalle stesse riparazioni eseguite sull'opera realizzata - concre-tano elementi idonei ad ingenerare un nuovo rapporto di garanzia che, pur re-stando circoscritto ai difetti che si manifestino in dieci anni dall'originario com-pimento dell'opera, si sostituisce a quello originario e che, conseguentemente,impedisce il decorso della prescrizione dell'azione di responsabilità, stabilita inun anno dalla denuncia, in base all'ultimo comma del citato art. 1669 cod. civ.(cfr. Cass. 18.8.1981, n. 4936; Cass. 27.4.2004, n. 8026, secondo cui, in temadi appalto, l'impegno assunto dall'appaltatore di eliminare i vizi e i difetti dell'o-pera realizzata, implicando il riconoscimento della loro esistenza, determina ilsorgere di una nuova obbligazione che, essendo svincolata dai termini di pre-scrizione di cui all'art. 1669 cod. civ., è soggetta alla ordinaria prescrizione de-cennale).D'altro canto, all'insegnamento, seppur espresso sul terreno della vendita mariproducibile sul terreno dell'appalto, secondo cui l'accertamento, ad operadel giudice del merito, tanto dell'esistenza, in concreto, dei vizi della cosa ven-duta, quanto del loro riconoscimento da parte del venditore costituisce un ap-prezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da moti-vazione adeguata ed immune da errori sul piano logico e giuridico (cfr. Cass.(ord.) 7.5.2019, n. 11959).Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/202619. Il riferimento alle summenzionate indicazioni giurisprudenziali vale ex sea confutare le ragioni tutte di censura veicolate dal mezzo in disamina.Ben vero, la qualificazione degli atti che la Corte di Venezia ha menzionato inguisa di atti di riconoscimento e di impegno alla eliminazione dei vizi è inecce-pibile in diritto e congrua ed esaustiva in fatto, ossia immune da qualsivogliaforma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della pronuncia n. 8053del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte.In particolare – e peraltro ‒ la Corte di Venezia ha dato atto (cfr. sentenzad'appello, pag. 25) che l'architetto Gemin in data 27.2.1998, nel corso del so-pralluogo eseguito – si badi ‒ presso il condominio, alla presenza di una rappre-sentante dell'A.E.E.P., aveva comunicato all'A.E.E.P. che “(…) constatata ancorauna volta la presenza di tagli, fessurazioni (…) causati (…) dalla cattiva esecu-zione della posa in opera (…), è stata predisposta una documentazione fotogra-fica dello stato di fatto, affinché si possano intraprendere le opportune determi-nazioni per la definitiva sistemazione della copertura in oggetto”.Cosicché, a rigore, non si giustifica l'assunto per cui si tratta di comunicazionidirette dal committente al proprio direttore dei lavori.20. Con il terzo motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 12e ss. delle preleggi, degli artt. 1362 e ss. cod. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 112 e 345 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiestoe pronunciato; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità dellasentenza per violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. per motivazioneperplessa o apparente.Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026Deduce che ha errato la Corte di Venezia a dichiarare inammissibile il motivodi gravame con cui era stato censurato il rigetto in prime cure della domanda dimanleva esperita nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].Deduce che la Corte d'appello ha erroneamente interpretato ovvero ha erro-neamente percepito il contenuto degli atti di causa, il che si è tradotto in unvizio di omessa pronuncia (cfr. ricorso, pag. 27).Deduce in particolare che la Corte distrettuale ha erroneamente ritenuto che“la domanda di manleva svolta da [essa] A.E.E.P. in primo grado fosse fondatasolo ed esclusivamente sul contratto d'appalto originario (…) e non già (… anche)sulla base del rapporto contrattuale diretto tra A.E.E.P. ed [OSCURATO:SOCIETA]” (così ricorsopag. 27).Deduce in particolare che la Corte territoriale ha erroneamente supposto che“soltanto in appello si sia dedotto il rapporto contrattuale diretto tra A.E.E.P. eIsocaf a fondamento della domanda di manleva” (così ricorso, pag. 27).Deduce invero che già in prime cure aveva invocato la responsabilità dellaIsocaf “quale esecutrice degli interventi di riqualificazione e ripristino della (…)copertura sulla base dell'appalto affidato direttamente ad [OSCURATO:SOCIETA] da [essa] AEEP”(così ricorso, pag. 28).Deduce del resto che tale circostanza trova riflesso pur nei capitoli dell'arti-colata prova per testimoni (cfr. ricorso, pag. 30).Deduce quindi che “la domanda di manleva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] fondata sulrapporto contrattuale diretto intercorso tra i due soggetti è stata poi ripropostada AEEP in appello” (cfr. ricorso, pag. 31).Deduce che in ogni caso la Corte territoriale ha omesso “di illustrare compiu-tamente le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta”(così ricorso, pag. 34).Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/202621. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.Data pubblicazione 29/06/202622. La ricorrente si è sottratta al compiuto assolvimento degli oneri di cui aln. 4 e al n. 6 del 1° co. dell'art. 366 cod. proc. civ., ovvero non ha né provvedutoa specificare - il motivo è dunque generico - né ha provveduto a riprodurre intermini testuali il tenore dell'atto di citazione per chiamata in causa della Isocafs.r.l. (sono stati riprodotti stralci della comparsa di costituzione e risposta del26.2.2007 dimessa in primo grado: cfr. ricorso principale, pagg. 28 - 29; nellanota n. 10 a pag. 28 del ricorso principale sono stati riprodotti taluni passaggidell'atto di citazione del condominio introduttivo del giudizio di primo grado;nella nota n. 12 a pag. 30 del ricorso principale sono stati riprodotti i capitolidella prova per testimoni; sono stati operati riferimenti all'atto di citazione inappello: cfr. ricorso principale, pagg. 31 - 32).E a tanto la ricorrente avrebbe dovuto attendere onde smentire l'assunto dellaCorte distrettuale (cfr. sentenza d'appello, pag. 29), puntualmente ancorato allaletterale formulazione dell'atto di citazione ex art. 269 cod. proc. civ.23. Un triplice rilievo si impone ulteriormente.Per un verso, l'onere dell' “autosufficienza” si prospetta pur in ordine alladenuncia dell' “error in procedendo” (cfr. Cass. 2.2.2017, n. 2771; Cass. (ord.)1.3.2022, n. 6769; Cass. 20.9.2006, n. 20405).Per altro verso, l'interpretazione degli atti processuali costituisce attività ri-servata al giudice di merito (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; Cass. (ord.) 31.1.2025, n. 2360).Per altro verso ancora, in materia di vizi “in procedendo”, non è consentitoalla parte interessata di formulare in sede di legittimità la relativa censura intermini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accer-tare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l'esameNumero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicitàdell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (cfr. Cass. 2.9.2019,n. 21944).24. Con il quarto motivo la ricorrente principale denuncia l'erroneità dell'im-pugnata sentenza nella parte in cui è stato accolto l'appello incidentale del con-dominio con riferimento alla condanna alle spese.Deduce che l'accoglimento degli esperiti di ricorso importa ex se la riformadella statuizione della Corte di Venezia in punto di condanna alle spese.25. L'inammissibilità dei precedenti motivi di ricorso giustifica ex se l'inam-missibilità del quarto motivo del ricorso principale.In ogni caso, la Corte di Venezia ha fatto ineccepibile applicazione del princi-pio di causalità-soccombenza (cfr. Cass. 27.11.2006, n. 25141).26. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazionedegli artt. 1669, 2944 e 2966; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod.proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art.132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.Deduce che le missive da cui la Corte di Venezia ha desunto il tacito ricono-scimento dei vizi, ai fini dell'interruzione della prescrizione, “sono lettere di AEEPche non possono valere nei [suoi] confronti (…), pena la violazione dell'art. 1309c.c.” (così ricorso, pag. 15).Deduce segnatamente che due soltanto sono le lettere – richiamate dallaCorte d'appello – che egli ricorrente ha scritto, l'una, dà atto dell'esame di alcunipreventivi da parte sua su incarico dell'A.E.E.P., l'altra, dà atto di un sopralluogoeffettuato sull'immobile per cui è controversia, “con descrizione del possibileNumero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026intervento riparatorio e richiesta della determinazione finale dell'ente” (così ri-Data pubblicazione 29/06/2026corso incidentale, pag. 15).Deduce quindi che le due anzidette missive riflettono attività imputabili allavolontà dell'A.E.E.P. non già alla sua volontà (cfr. ricorso incidentale, pag. 15).Deduce poi che la motivazione in parte qua della Corte d'appello è apparentee perplessa, viepiù che le lettere non sono rivolte al creditore ma, in quantodocumenti “interni”, all'A.E.E.P. (cfr. ricorso incidentale, pagg. 15 - 16).Deduce infine che neppure rileva l'incarico affidato dall'A.E.E.P. ad [OSCURATO:SOCIETA] conla lettera del 21.4.1998 (cfr. ricorso incidentale, pag. 17).27. Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.28. È sufficiente il rinvio al complesso dei rilievi – pur in ordine alla motiva-zione dell'impugnato dictum ‒ svolti ai fini della declaratoria di inammissibilitàdel secondo motivo del ricorso principale.Segnatamente, all'elaborazione giurisprudenziale secondo cui gli atti di rico-noscimento e di impegno alla eliminazione dei vizi non richiedono forme deter-minate e possono risultare anche da fatti concludenti desumibili dalle stesseriparazioni eseguite sull'opera realizzata.Segnatamente, all'elaborazione giurisprudenziale secondo cui l'accertamento,ad opera del giudice del merito, tanto dell'esistenza, in concreto, dei vizi quantodel loro riconoscimento costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile insede di legittimità se sorretto da motivazione – è il caso de quo - ineccepibile indiritto, congrua ed esaustiva in fatto, ossia esente da “anomalie motivazionali”rilevanti alla luce della pronuncia n. 8053/2014 delle Sezioni Unite.Ben vero la Corte di Venezia ha puntualmente posto in risalto che anche l'e-secuzione dei lavori di riparazione e di ripristino del manto di copertura del com-Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026plesso immobiliare era stata dall'A.E.E.P. affidata alla [OSCURATO:SOCIETA] con la direzione deiData pubblicazione 29/06/2026lavori dell'architetto [OSCURATO:PERSONA] (cfr. sentenza d'appello, pagg. 25 – 26).Il che correttamente ha indotto la Corte d'appello a riferire e l'esame dei pre-ventivi e il sopralluogo effettuato sull'immobile per cui è controversia pur allavolontà dell'architetto Gemin.29. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell'art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.; aisensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame.Deduce che la Corte di Venezia ha omesso l'esame e quindi la decisione inordine ad una questione addotta in sede di conclusioni e di comparsa conclusio-nale, ossia in ordine alla prospettazione per cui “l'unica lettera di contestazionedei vizi e di interruzione della prescrizione è la racc. a.r. del 2.11.2004 inviatadal Condominio a AEEP” (così ricorso incidentale, pag. 17).30. Il secondo motivo del ricorso incidentale è del pari inammissibile.31. Sono sufficienti i rilievi che seguono.Per un verso, il motivo di ricorso non si confronta con la “ratio in parte quadecidendi”.Invero, si è anticipato che la Corte di Venezia ha reputato che “con la dispo-nibilità e l'attivazione per rimuovere i vizi del manto di copertura A.E.E.P. el'arch. Gemin [avevano] tenuto una condotta integrante un tacito riconosci-mento di quei vizi e da ciò [era] derivato il sorgere di una nuova obbligazione”(così sentenza d'appello, pag. 25).Per altro verso, l'art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulatodall'art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 134 del 2012) ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o se-Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026condario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente laomessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802;Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).Per altro verso ancora, non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sen-tenza di appello quando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte delgiudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia, la decisione adottatacomporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere chetale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una de-cisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso con-creto (cfr. Cass. (ord.) 4.6.2019, n. 15255; Cass. 29.1.2021, n. 2151).32. L' A.E.E.P. va condannata a rimborsare al condominio [OSCURATO:PERSONA] le spesedel presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] va condannato a rimborsare al condominio [OSCURATO:PERSONA] le spesedel presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.Si giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di le-gittimità con riferimento al rapporto processuale tra tutte le altre parti costituite.Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta, nonostante la declarato-ria di inammissibilità dei ricorsi, nei confronti delle parti rimaste intimate.33. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da partedella ricorrente principale, A.E.E.P., sia da parte del ricorrente incidentale, [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede:Numero registro generale 23255/2021Numero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22232/2026Data pubblicazione 29/06/2026dichiara inammissibile il ricorso principale dell'A.E.E.P.;dichiara inammissibile il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA];condanna la ricorrente principale, A.E.E.P., a rimborsare al controricorrente,condominio [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidanoin complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;condanna il ricorrente incidentale, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controri-corrente, condominio [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, chesi liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed accessori dilegge;compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra tuttele altre parti costituite;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte della ricor-rente principale, A.E.E.P. sia da parte del ricorrente incidentale, [OSCURATO:PERSONA],di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 9 aprile 2026.Il presidenteGuido Mercolino
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