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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 23198/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19721-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19721/2016 Cron.

Rep.

Ud. 27/04/2022 CC i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 156/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 09/06/2016 R.G.N. 610/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 giugno 2016,la Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]― dipendente dal luglio 2005 dell' AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] (poi AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la AGENZIA),proveniente per mobilità volontaria dal MINISTERO PER I BENI E [OSCURATO:PERSONA]― per l'accertamento del demansionamento subito dalla data del passaggio alla AGENZIA al 30 giugno2011― data in cui gli era stato conferito l'incarico diCapo Area contenzioso― nonché dal febbraio 2014, a seguito della revoca dello stesso incarico. 2.La Corte territoriale osservava che l’articolo 52 del D.Lgs. nr. 165/2001 adottava un criterio di equivalenza formale delle mansioni, rimettendo il giudizio di equivalenza alla determinazione delle parti collettive, con conseguente inapplicabilità dell’articolo 2103 cod.civ.

3. In fatto, il SICURANZA, già inquadrato nell’area C, posizione economica C3, era stato inquadrato a seguito del trasferimento nella terza area-fascia F4, poi elevata a F5 con sentenza del Tribunale di Genova dell'anno 2008.

4. Il CCNL del comparto Agenzie fiscali del 28 maggio 2004 che― all'articolo 17― aveva introdotto la classificazione del personale per Aree, prevedeva, all'articolo 100, comma uno, che quanto alla flessibilità del rapporto di lavoro continuava a farsi riferimento per il personale delle Agenzie alle norme corrispondenti contenute nel CCNL del [OSCURATO:PERSONA].

5. L'articolo 13, comma quattro, del CCNL 1998/2001 di tale Comparto prevedeva l’inquadramento del personale nelle tre Aree A, B e C, articolate al loro interno in livelli economici e stabiliva che il dipendente era tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza. 6.Descritte le caratteristiche del livello economico C3, in cui il SICURANZA era inquadrato, il giudice dell’appello escludeva il demansionamento per il periodo fino al 30 giugno 2011, osservando che le mansioni svolte o non erano state allegate specificamente (periodo da luglio ad ottobre 2005) o comunque rientravano nel livello C3.7.

Il demansionamento, per il medesimo periodo fino al 30 giugno 2011, era altresì escluso dal giudice dell’appello sul rilievo che il CCNIdella Agenzia delle dogane, del 29 luglio 2008, che aveva definito i profili professionali, aveva attribuito a tutto il personale inquadrato nella terza Area-ex area C il profilo di «funzionario doganale»; l'articolo 17, comma quinto, del CCNL Agenzie fiscali 28 maggio 2004 aveva previsto, infatti, che, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. nr. 165/2001, ogni dipendente era tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all'interno della medesima area. 8.Quanto al periodo successivo al 3 febbraio 2014, il giudice dell’appello escludeva il diritto del SICURANZA a conservare a tempo indeterminato l'incarico di [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell'espressa previsione nel contratto integrativo del 29 luglio 2008 della durata temporanea degli incarichi di responsabilità.

9. Rilevava che l’accordo dell’11 novembre 2009 aveva fissato, di regola, in due anni la durata degli incarichi e che il SICURANZA aveva conservato l’incarico per più di due anni; né poteva ritenersi che l'incarico si fosse rinnovato automaticamente, posto che l'accordo non prevedeva la rinnovazione tacita bensì la rinnovazione con atto motivato. 10.La illegittimità della revoca dell'incarico non poteva discendere dalla lamentata violazione delle norme in materia di rotazione degli incarichi dettate dalla legge nr.190/2012; gli adempimenti da essa previsti erano diretti ad assicurare l'osservanza del principio e non a dettare condizioni in assenza delle quali la rotazione non poteva essere attuata.

11. Per valutare se l'appellante avesse subito un demansionamento occorreva fare riferimento unicamente alle mansioni assegnategli, indicate nella comunicazione del 27 febbraio 2014; dall'esame di tali compiti emergeva che non gli era stato attribuito un ruolo subordinato al Capo area bensì un ruolo di collaborazione caratterizzato anche da una rilevante autonomia nel compimento di attività importanti, quali l'assegnazione dei procedimenti amministrativi ai responsabili dei servizi e la predisposizione delle disposizioni di servizio.12.Era poi incontestato l'assunto dell'Agenzia secondo cui dal 1^ dicembre 2015 era stato conferito al SICURANZA l'incarico di capo ufficio relazioni con il pubblico dell'area «assistenza utenti». 13.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in cinque ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui la Agenzia ha opposto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato― ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazione e falsa applicazione: dell'articolo 2, comma due, D.Lgs. nr. 165/2001, dell'articolo 52, comma uno, D.Lgs. nr. 165/2001― nel testo vigente fino al 14 novembre 2009 e nel testo sostituito dal D.Lgs. nr.150/2009― dell'articolo 2103, comma uno, cod. civ.― come vigente fino al 24 giugno 2015 e nel testo sostituito dal D.Lgs. nr. 81/2015― degli articoli 17, commi tre e cinque,82, comma uno, 100, comma uno, 102 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] fiscali del 28 maggio 2004; dell'articolo 13 e dell'allegato A del CCNL comparto Ministeri 1998/2001 del 16 febbraio 1999, confermati dagli articoli 8, comma uno e 24, comma tre, CCNL comparto Ministeri 2002/2005. 2.Si censura la sentenza per aver ritenutoinapplicabile al rapporto di lavoro pubblico privatizzato l'articolo 2103 cod.civ. e si sostiene che l’ inapplicabilità della norma riguarderebbe soltanto l'automatica acquisizione dell’inquadramento superiore e non anche la tutela della professionalità acquisita, anche nell’ambito dellamedesima qualifica contrattuale. 3.Il motivo è infondato. 4.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite nr. 8740/2008, la disciplina delle mansioni nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato non è dettata dall'art. 2103 cod.civ. bensì dalla norma speciale di cui al D.Lg. n. 165 del 2001, art. 52, che, nel testo applicabile in epoca antecedente alla riformulazione operata dal D.Lg. n. 150 del 2009, art. 62, assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della p.a., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità acquisita e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. sez. lav., 18/06/2019, nr.16311; Cass. sez. lav., 17/12/2018, nr.32592; Cass. sez. lav., 16/07/2018, nr.18817; Cass. sez. lav., 26 gennaio 2017, n. 2011 e giurisprudenza ivi citata). 5.Tale principio, come già affermato da questa Corte (Cass. sez. lav., 14/11/2019, nr.29624; Cass. nr. 33141/2019; Cass. nr. 21485/2020), continua a trovare applicazione nella vigenza del testo dell’articolo 52, comma uno, D.Lgs nr. 165/2001 sostituito dall’articolo 62, comma uno, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, a tenore del quale «il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, ovvero alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento…».

Inoltre, ai sensi del comma 1-bisdello stesso articolo 52, «i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali».

6. Le richiamate previsioni hanno cristallizzato il sistema di classificazione del personale in aree vigente nei principali contratti di comparto all’epoca di pubblicazione della riforma del 2009.

7. Dal combinato disposto dei due commi sopra trascritti si evince che il legislatore non ha inteso innovare il regime dello ius variandi del pubblico impiego contrattualizzato; piuttosto, la flessibilità di impiego del lavoratore ne risulta accentuata, in quanto allargata all’ intera area, al cui interno la contrattazione collettiva non può limitare la fungibilità delle mansioni.

8. La autonomia della contrattazione collettiva trova spazio, dunque, a monte, nella definizione delle aree e nell’accorpamento al loro interno delle prestazioni professionali: come già evidenziato nel citato precedente di Cass. nr. 29624/2019, è in definitiva rimesso alla contrattazione collettiva stabilire quanto sia equivalente (comma uno dell’articolo 52, nella formulazione anteriore alla riforma del 2009) o quanto rientri nella medesima area (comma 1 e 1-bis, in epoca successiva alla riforma). 9.A tali principi si è conformata la sentenza impugnata. 10.Con il secondo mezzo si deduce― ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.― la violazione e falsa applicazione dell'articolo 115, comma uno, cod. proc. civ., come sostituito dall'articolo 45, comma 14, L. nr. 69/2009 nonché l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, da ritenersi provati in base al principio di non contestazione.

11. Quanto al periodo di causa decorrente dall’anno 2005 all’anno 2011, si premette che, per quanto previsto dagli articoli 100 e seguenti CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 28 maggio 204, fino alla definizione dei nuovi profili professionali da parte della Agenzia delle dogane restavano vigenti i precedenti profili professionali del CCNL Ministeri.

Si precisa che, secondo tale classificazione, all’interno dell’area C erano previsti tre diversi livelliprofessionali: «collaboratore tributario»-livello C1; «funzionario tributario» - livello C2; «direttore tributario» - livello C3.

12. Su tale presupposto,il ricorrente― inquadrato nel profilo professionale di «direttore tributario» ― ha dedotto che: le mansioni di funzionario addetto ai controlli,assegnategli fino al novembre 2005, erano proprie dell’inferiore profilo di collaboratore tributario-C1; il ruolo di capo ufficio civile/tributario dell'area «contenzioso», rivestito dal dicembre 2007, si riferiva a mansioni proprie del livello C2. 13.Quanto al periodo successivo alla revoca dell'incarico di capo area (dal 3 febbraio2014), il ricorrente, richiamando le previsioni dell'articolo 82 del CCNL comparto Agenzie fiscali del 28 maggio 2004, ha assuntoche la fascia retributiva massima in cui egli era inquadrato non si riduceva ad un riconoscimento economico ma comportavaun diverso grado di professionalità ed ha dedotto che l’assegnazione alla segreteria del capo area «gestione tributi» non equivaleva formalmente nemmeno al precedente incarico di capo ufficio civile/tributario.14.

Ha aggiuntoche pur essendo stato nominato dall’ 1 dicembre 2014 (e non dal dicembre 2015, come indicato in sentenza) responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico dell'area «assistenza e informazioni agli utenti», due mesi dopo era stato assegnato alla segreteria del capo area con le mansionidi funzionario di base.

15. Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta la erroneità dell’accertamento in fatto delle mansioni svolte, richiamando sul punto il principio di non contestazione; il giudizio sul fatto, espresso in senso conforme nei due gradi di merito, non è, infatti, contestabile in questa sede ai sensi dell’articolo 360 nr.5 cod.proc.civ., trovando applicazione l’articolo 348-ter, commi quattro e cinque, cod.proc.civ. 16.La censura è inveceinfondata nella parte in cui, nello sviluppo espositivo, fa leva sulla distinzione di competenze tra i livelli C1, C2 e C3 del CCNL del [OSCURATO:PERSONA]; nell’assunto di parte ricorrente, che trova riscontro nella sentenza impugnata, la distinzione di livelli, nell’ambito dell’area di inquadramento, resterebbe rilevante ai fini dello ius variandidel datore di lavoro anche nella vigenza del CCNL del personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005, fino alla definizione dei profili professionali da parte del contratti integrativo della Agenzia delle dogane.

17. Tale assunto non è corretto; invero, la disposizione dell’articolo 17, comma cinque,del [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005― a tenore della quale «ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. nr. 165/2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area…»― non è condizionata nella applicazione alla previa definizione dei profili professionali ad opera del contratto integrativo di amministrazione.

18. Anzi, secondo le «norme finali» del CCNL, sino alla definizione dei profili ad opera della contrattazione integrativa «i profili professionali dei dipendenti coincidono con quelli di inquadramento previsti dal DPR 1210 del 1984 e dal DPR 44del 1990, allegati 1,2 e 3».19.

L’equivalenza delle mansioni nell’ambito della medesima area di inquadramento operava, dunque, in forza del CCNL 2002/2005, ancor prima della definizione dei profilli professionali da parte della contrattazione integrativa di amministrazione,nella specie avvenuta con il CCNI del 29 luglio 2008.

20. Sul punto deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata. 21.Con il terzo mezzo viene dedotta ―ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ.― la violazione e falsa appl icazione degli articoli 324 cod. proc.civ. e 2909 cod.civ. nonchédell'articolo 12 disp. prel. cod. civ., degli articoli 19― comma uno ter e comma sei― e 21, comma uno, D.Lgs. nr. 165/2001, dell’articolo 27, comma sette, CCNL comparto Agenzie fiscali del 28 maggio 2004. 22.Si lamenta la violazione del giudicato interno, per avere la sentenza impugnata modificato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva qualificato a tempo indeterminato l'incarico di capo area contenzioso, in difetto di impugnazione sul punto della amministrazione appellante.

23. Si assume, inoltre, che l'ordinamento prevede precise garanzie procedimentali per assicurare il contraddittorio tra il lavoratore e l'amministrazione in caso di revoca degli incarichi sicché, in mancanza di una specifica disciplina, per la revoca dell’ incarico di capo area avrebbe dovuto essere applicata in via analogica la disposizione dell'articolo19, comma uno ter, D.Lgs. nr. 165/2001, concernente la revoca degli incarichi dirigenziali e dell’articolo 27, comma sette, CCNL Agenzie fiscali, relativa alla revoca delle posizioni organizzative.

24. In ogni caso,il ricorrente ha dedotto che, pur a voler ritenere apposto un termine biennale all’incarico di capo area, tale termine sarebbe scaduto il 30 giugno 2013 mentre egli aveva continuato a svolgere le mansioni fino al febbraio 2014; pertanto l’incarico sarebbe stato comunque revocato anticipatamente, in violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 4 dell'accordo dell'11 novembre 2009 e delle garanzie di cui all'articolo 52 D.Lgs nr. 165/2001.25.Il motivo è infondato nella parte in cui denuncia la violazione del giudicato interno. 26.Questa Corte ha reiteratamente affermato cheai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno occorre avere riguardo all'unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato, che è costituita dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico.

Benchéciascun elemento di tale sequenza possa essere singolarmente investito di censura in appello, nondimeno l'impugnazione motivata in ordine anche ad uno solo di essi riapre per intero l'esame di tale minima statuizione, consentendo al giudice dell'impugnazione di riconsiderarla tanto in punto di diritto— (individuando una diversa norma sotto cui sussumere il fatto o fornendone una differente esegesi) — quanto in punto di fatto , attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti.

Intal senso, tra le più recenti Cass. sez.

VI, 22/02/2013, n.4572,Cass. nn. 2217 del 2016, 12202 del 2017 e 16853 del 2018, tutte sulla scorta di Cass. n. 6769 del 1998 ove trovasi affermato il principio secondo cui «con l'impugnazione per motivi di diritto è devoluto al giudice di appello anche il potere di rilevare d'ufficio la carenza di prova (in relazione) alle componenti del fatto». 27.Nella fattispecie di causa, l’appello proposto dal SICURANZA avverso la statuizione che aveva negato il suo demansionamento per il periodo dal febbraio 2014 poneva in discussione l’intera sequenza fatto-norma-effetto, sicché ben poteva il giudice dell’appello estendere la sua cognizione all’intera vicenda storica. 28.Nel resto, la censura è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata.

29. Il giudice dell’appello ha interpretato le previsioni dell’articolo 22 del CCNI della Agenzia delle dogane del 29 luglio 2008 e dell’articolo 22 del CCNI dell’11 novembre 2009 nel senso che esse stabilivano la durata biennale degli incarichi di responsabilità e la possibilità del loro rinnovo unicamente con determinazione motivata e non in via automatica, per effetto dell’esercizio delle funzioni dopo la scadenza.

Sulla base di tale interpretazione, nella fattispecie di causa l’incarico di capo area era ricoperto dal SICURANZA, dopo la scadenza biennale, in via di fatto sicchénon era invocabile alcuna garanzia di stabilità né ricorreva una ipotesi di revoca anticipata . 30.La interpretazione delle previsioni della contrattazione integrativa posta a base della decisione non è stata censurata con il motivo né la censura può essere riqualificata, non essendo state trascritte le previsioni rilevanti della contrattazione integrativa dell’Agenzia delle dogane né dedotta la violazione dei canoni legali di ermeneutica deicontratti.

31. Con la quarta critica la parte ricorrente ha censurato la sentenza ―ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi sette, otto e dieci, della L. nr. 190/2012 e dell'articolo 115, comma uno, cod. proc. civ. (come sostituito dall'articolo 45, comma 14, legge nr. 69/2009) nonché ―ai sensi d ell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.― per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e da ritenersi provati in base al principio di non contestazione.

32. Si assume l’omesso esame delle censure svolte in ordine alle modalità con le quali l'amministrazione aveva applicato le norme sulla rotazione degli incarichi della L. nr. 190/2012, inerenti profili formali (la procedura di rotazione era stata avviata dall'Agenzia delle dogane di Genova prima della pubblicazione del piano nazionale anticorruzione) e sostanziali (le misure adottate erano in contrasto con le linee direttive del piano nazionale anticorruzione, che prevedeva la rotazione obbligatoria solo per gli incarichi di responsabilità riguardanti l'area verifiche e controlli e le SOT).

Si deduceva, inoltre, che la rotazione avrebbe dovuto essere preceduta dalla adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione da parte del responsabile anticorruzione dell'Agenzia delle dogane, nel quale avrebbero dovuto essere previsti anche i criteri per la rotazione degli incarichi, i settori di attività interessati, la durata minima di permanenza degli incarichi.33.Il motivo è infondato nella parte in cui deduce la violazione della legge nr. 190/2012.

34. La decisione del giudice dell’appello è fondata sulla scadenza del termine biennale dell’incarico fissato dalla contrattazione integrativa; la Corte territoriale ha infatti evidenziato che nel caso in cui la contrattazione collettiva prevede un termine di scadenza dell’incarico la L. nr. 190/2012 non può essere invocata per escludere la rotazione. 35.Taleratio decidendi è immune dalle censure che le sono state mosse, poiché la scadenza del termine di un incarico di responsabilità previsto dalla contrattazione collettiva è di per sé ragione della sua cessazione.

36. La L. nr. 190/2012 ha lo scopo di promuovere latemporaneità degli incarichi senza in alcun modo condizionare quellescadenz e che già siano state disciplinatedalle parti collettive.

37. La censura è inammissibile nella parte in cui lamenta un vizio della motivazione, per la preclusione derivante dall’articolo348 ter, commi quattro e cinque, cod.proc.civ.

38. La quinta critica è proposta― ai sensi dell'artic olo 360 numero 3 cod.proc.civ.― per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2087 cod. civ. e degli articoli 1175 e 1375 cod. civ.

39. Si deduce che la Corte territoriale― non avendo rilevato il demansionamento operato con la revoca dell'incarico di capo area e la erronea applicazione della normativa anticorruzione e ritenendo sufficiente l'equivalenza formale delle mansioni― si sarebbe posta in contrasto con le prescrizioni dell’ articolo 2087 cod.civ. e con i principi di correttezza e buona fede che regolano la condotta del datore di lavoro.

40. Il motivo è inammissibile, in quanto coglie statuizioni della sentenza impugnata prive di autonomia e meramente consequenziali al rigetto delle censure mosse alla condotta della amministrazione in punto di demansionamento e di violazione della normativa per la prevenzione della corruzione.

41. Il ricorso deve esserenel complesso respinto.

42. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

43. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto-ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 5.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19721-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 19721/2016 Cron. Rep. Ud. 27/04/2022 CC i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 156/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 09/06/2016 R.G.N. 610/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 giugno 2016,la Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]― dipendente dal luglio 2005 dell' AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] (poi AGENZIA DELLE [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la AGENZIA),proveniente per mobilità volontaria dal MINISTERO PER I BENI E [OSCURATO:PERSONA]― per l'accertamento del demansionamento subito dalla data del passaggio alla AGENZIA al 30 giugno2011― data in cui gli era stato conferito l'incarico diCapo Area contenzioso― nonché dal febbraio 2014, a seguito della revoca dello stesso incarico. 2.La Corte territoriale osservava che l’articolo 52 del D.Lgs. nr. 165/2001 adottava un criterio di equivalenza formale delle mansioni, rimettendo il giudizio di equivalenza alla determinazione delle parti collettive, con conseguente inapplicabilità dell’articolo 2103 cod.civ. 3. In fatto, il SICURANZA, già inquadrato nell’area C, posizione economica C3, era stato inquadrato a seguito del trasferimento nella terza area-fascia F4, poi elevata a F5 con sentenza del Tribunale di Genova dell'anno 2008. 4. Il CCNL del comparto Agenzie fiscali del 28 maggio 2004 che― all'articolo 17― aveva introdotto la classificazione del personale per Aree, prevedeva, all'articolo 100, comma uno, che quanto alla flessibilità del rapporto di lavoro continuava a farsi riferimento per il personale delle Agenzie alle norme corrispondenti contenute nel CCNL del [OSCURATO:PERSONA]. 5. L'articolo 13, comma quattro, del CCNL 1998/2001 di tale Comparto prevedeva l’inquadramento del personale nelle tre Aree A, B e C, articolate al loro interno in livelli economici e stabiliva che il dipendente era tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza. 6.Descritte le caratteristiche del livello economico C3, in cui il SICURANZA era inquadrato, il giudice dell’appello escludeva il demansionamento per il periodo fino al 30 giugno 2011, osservando che le mansioni svolte o non erano state allegate specificamente (periodo da luglio ad ottobre 2005) o comunque rientravano nel livello C3.7. Il demansionamento, per il medesimo periodo fino al 30 giugno 2011, era altresì escluso dal giudice dell’appello sul rilievo che il CCNIdella Agenzia delle dogane, del 29 luglio 2008, che aveva definito i profili professionali, aveva attribuito a tutto il personale inquadrato nella terza Area-ex area C il profilo di «funzionario doganale»; l'articolo 17, comma quinto, del CCNL Agenzie fiscali 28 maggio 2004 aveva previsto, infatti, che, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. nr. 165/2001, ogni dipendente era tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all'interno della medesima area. 8.Quanto al periodo successivo al 3 febbraio 2014, il giudice dell’appello escludeva il diritto del SICURANZA a conservare a tempo indeterminato l'incarico di [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell'espressa previsione nel contratto integrativo del 29 luglio 2008 della durata temporanea degli incarichi di responsabilità. 9. Rilevava che l’accordo dell’11 novembre 2009 aveva fissato, di regola, in due anni la durata degli incarichi e che il SICURANZA aveva conservato l’incarico per più di due anni; né poteva ritenersi che l'incarico si fosse rinnovato automaticamente, posto che l'accordo non prevedeva la rinnovazione tacita bensì la rinnovazione con atto motivato. 10.La illegittimità della revoca dell'incarico non poteva discendere dalla lamentata violazione delle norme in materia di rotazione degli incarichi dettate dalla legge nr.190/2012; gli adempimenti da essa previsti erano diretti ad assicurare l'osservanza del principio e non a dettare condizioni in assenza delle quali la rotazione non poteva essere attuata. 11. Per valutare se l'appellante avesse subito un demansionamento occorreva fare riferimento unicamente alle mansioni assegnategli, indicate nella comunicazione del 27 febbraio 2014; dall'esame di tali compiti emergeva che non gli era stato attribuito un ruolo subordinato al Capo area bensì un ruolo di collaborazione caratterizzato anche da una rilevante autonomia nel compimento di attività importanti, quali l'assegnazione dei procedimenti amministrativi ai responsabili dei servizi e la predisposizione delle disposizioni di servizio.12.Era poi incontestato l'assunto dell'Agenzia secondo cui dal 1^ dicembre 2015 era stato conferito al SICURANZA l'incarico di capo ufficio relazioni con il pubblico dell'area «assistenza utenti». 13.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in cinque ragioni di censura ed illustrato con memoria, cui la Agenzia ha opposto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato― ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazione e falsa applicazione: dell'articolo 2, comma due, D.Lgs. nr. 165/2001, dell'articolo 52, comma uno, D.Lgs. nr. 165/2001― nel testo vigente fino al 14 novembre 2009 e nel testo sostituito dal D.Lgs. nr.150/2009― dell'articolo 2103, comma uno, cod. civ.― come vigente fino al 24 giugno 2015 e nel testo sostituito dal D.Lgs. nr. 81/2015― degli articoli 17, commi tre e cinque,82, comma uno, 100, comma uno, 102 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] fiscali del 28 maggio 2004; dell'articolo 13 e dell'allegato A del CCNL comparto Ministeri 1998/2001 del 16 febbraio 1999, confermati dagli articoli 8, comma uno e 24, comma tre, CCNL comparto Ministeri 2002/2005. 2.Si censura la sentenza per aver ritenutoinapplicabile al rapporto di lavoro pubblico privatizzato l'articolo 2103 cod.civ. e si sostiene che l’ inapplicabilità della norma riguarderebbe soltanto l'automatica acquisizione dell’inquadramento superiore e non anche la tutela della professionalità acquisita, anche nell’ambito dellamedesima qualifica contrattuale. 3.Il motivo è infondato. 4.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite nr. 8740/2008, la disciplina delle mansioni nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato non è dettata dall'art. 2103 cod.civ. bensì dalla norma speciale di cui al D.Lg. n. 165 del 2001, art. 52, che, nel testo applicabile in epoca antecedente alla riformulazione operata dal D.Lg. n. 150 del 2009, art. 62, assegna rilievo, per le esigenze di duttilità del servizio e di buon andamento della p.a., solo al criterio dell'equivalenza formale con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità acquisita e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione (Cass. sez. lav., 18/06/2019, nr.16311; Cass. sez. lav., 17/12/2018, nr.32592; Cass. sez. lav., 16/07/2018, nr.18817; Cass. sez. lav., 26 gennaio 2017, n. 2011 e giurisprudenza ivi citata). 5.Tale principio, come già affermato da questa Corte (Cass. sez. lav., 14/11/2019, nr.29624; Cass. nr. 33141/2019; Cass. nr. 21485/2020), continua a trovare applicazione nella vigenza del testo dell’articolo 52, comma uno, D.Lgs nr. 165/2001 sostituito dall’articolo 62, comma uno, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, a tenore del quale «il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, ovvero alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento…». Inoltre, ai sensi del comma 1-bisdello stesso articolo 52, «i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali». 6. Le richiamate previsioni hanno cristallizzato il sistema di classificazione del personale in aree vigente nei principali contratti di comparto all’epoca di pubblicazione della riforma del 2009. 7. Dal combinato disposto dei due commi sopra trascritti si evince che il legislatore non ha inteso innovare il regime dello ius variandi del pubblico impiego contrattualizzato; piuttosto, la flessibilità di impiego del lavoratore ne risulta accentuata, in quanto allargata all’ intera area, al cui interno la contrattazione collettiva non può limitare la fungibilità delle mansioni. 8. La autonomia della contrattazione collettiva trova spazio, dunque, a monte, nella definizione delle aree e nell’accorpamento al loro interno delle prestazioni professionali: come già evidenziato nel citato precedente di Cass. nr. 29624/2019, è in definitiva rimesso alla contrattazione collettiva stabilire quanto sia equivalente (comma uno dell’articolo 52, nella formulazione anteriore alla riforma del 2009) o quanto rientri nella medesima area (comma 1 e 1-bis, in epoca successiva alla riforma). 9.A tali principi si è conformata la sentenza impugnata. 10.Con il secondo mezzo si deduce― ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.― la violazione e falsa applicazione dell'articolo 115, comma uno, cod. proc. civ., come sostituito dall'articolo 45, comma 14, L. nr. 69/2009 nonché l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, da ritenersi provati in base al principio di non contestazione. 11. Quanto al periodo di causa decorrente dall’anno 2005 all’anno 2011, si premette che, per quanto previsto dagli articoli 100 e seguenti CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 28 maggio 204, fino alla definizione dei nuovi profili professionali da parte della Agenzia delle dogane restavano vigenti i precedenti profili professionali del CCNL Ministeri. Si precisa che, secondo tale classificazione, all’interno dell’area C erano previsti tre diversi livelliprofessionali: «collaboratore tributario»-livello C1; «funzionario tributario» - livello C2; «direttore tributario» - livello C3. 12. Su tale presupposto,il ricorrente― inquadrato nel profilo professionale di «direttore tributario» ― ha dedotto che: le mansioni di funzionario addetto ai controlli,assegnategli fino al novembre 2005, erano proprie dell’inferiore profilo di collaboratore tributario-C1; il ruolo di capo ufficio civile/tributario dell'area «contenzioso», rivestito dal dicembre 2007, si riferiva a mansioni proprie del livello C2. 13.Quanto al periodo successivo alla revoca dell'incarico di capo area (dal 3 febbraio2014), il ricorrente, richiamando le previsioni dell'articolo 82 del CCNL comparto Agenzie fiscali del 28 maggio 2004, ha assuntoche la fascia retributiva massima in cui egli era inquadrato non si riduceva ad un riconoscimento economico ma comportavaun diverso grado di professionalità ed ha dedotto che l’assegnazione alla segreteria del capo area «gestione tributi» non equivaleva formalmente nemmeno al precedente incarico di capo ufficio civile/tributario.14. Ha aggiuntoche pur essendo stato nominato dall’ 1 dicembre 2014 (e non dal dicembre 2015, come indicato in sentenza) responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico dell'area «assistenza e informazioni agli utenti», due mesi dopo era stato assegnato alla segreteria del capo area con le mansionidi funzionario di base. 15. Il motivo è inammissibile nella parte in cui lamenta la erroneità dell’accertamento in fatto delle mansioni svolte, richiamando sul punto il principio di non contestazione; il giudizio sul fatto, espresso in senso conforme nei due gradi di merito, non è, infatti, contestabile in questa sede ai sensi dell’articolo 360 nr.5 cod.proc.civ., trovando applicazione l’articolo 348-ter, commi quattro e cinque, cod.proc.civ. 16.La censura è inveceinfondata nella parte in cui, nello sviluppo espositivo, fa leva sulla distinzione di competenze tra i livelli C1, C2 e C3 del CCNL del [OSCURATO:PERSONA]; nell’assunto di parte ricorrente, che trova riscontro nella sentenza impugnata, la distinzione di livelli, nell’ambito dell’area di inquadramento, resterebbe rilevante ai fini dello ius variandidel datore di lavoro anche nella vigenza del CCNL del personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005, fino alla definizione dei profili professionali da parte del contratti integrativo della Agenzia delle dogane. 17. Tale assunto non è corretto; invero, la disposizione dell’articolo 17, comma cinque,del [OSCURATO:PERSONA] 2002/2005― a tenore della quale «ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. nr. 165/2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima area…»― non è condizionata nella applicazione alla previa definizione dei profili professionali ad opera del contratto integrativo di amministrazione. 18. Anzi, secondo le «norme finali» del CCNL, sino alla definizione dei profili ad opera della contrattazione integrativa «i profili professionali dei dipendenti coincidono con quelli di inquadramento previsti dal DPR 1210 del 1984 e dal DPR 44del 1990, allegati 1,2 e 3».19. L’equivalenza delle mansioni nell’ambito della medesima area di inquadramento operava, dunque, in forza del CCNL 2002/2005, ancor prima della definizione dei profilli professionali da parte della contrattazione integrativa di amministrazione,nella specie avvenuta con il CCNI del 29 luglio 2008. 20. Sul punto deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata. 21.Con il terzo mezzo viene dedotta ―ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ.― la violazione e falsa appl icazione degli articoli 324 cod. proc.civ. e 2909 cod.civ. nonchédell'articolo 12 disp. prel. cod. civ., degli articoli 19― comma uno ter e comma sei― e 21, comma uno, D.Lgs. nr. 165/2001, dell’articolo 27, comma sette, CCNL comparto Agenzie fiscali del 28 maggio 2004. 22.Si lamenta la violazione del giudicato interno, per avere la sentenza impugnata modificato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva qualificato a tempo indeterminato l'incarico di capo area contenzioso, in difetto di impugnazione sul punto della amministrazione appellante. 23. Si assume, inoltre, che l'ordinamento prevede precise garanzie procedimentali per assicurare il contraddittorio tra il lavoratore e l'amministrazione in caso di revoca degli incarichi sicché, in mancanza di una specifica disciplina, per la revoca dell’ incarico di capo area avrebbe dovuto essere applicata in via analogica la disposizione dell'articolo19, comma uno ter, D.Lgs. nr. 165/2001, concernente la revoca degli incarichi dirigenziali e dell’articolo 27, comma sette, CCNL Agenzie fiscali, relativa alla revoca delle posizioni organizzative. 24. In ogni caso,il ricorrente ha dedotto che, pur a voler ritenere apposto un termine biennale all’incarico di capo area, tale termine sarebbe scaduto il 30 giugno 2013 mentre egli aveva continuato a svolgere le mansioni fino al febbraio 2014; pertanto l’incarico sarebbe stato comunque revocato anticipatamente, in violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'articolo 4 dell'accordo dell'11 novembre 2009 e delle garanzie di cui all'articolo 52 D.Lgs nr. 165/2001.25.Il motivo è infondato nella parte in cui denuncia la violazione del giudicato interno. 26.Questa Corte ha reiteratamente affermato cheai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno occorre avere riguardo all'unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato, che è costituita dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico. Benchéciascun elemento di tale sequenza possa essere singolarmente investito di censura in appello, nondimeno l'impugnazione motivata in ordine anche ad uno solo di essi riapre per intero l'esame di tale minima statuizione, consentendo al giudice dell'impugnazione di riconsiderarla tanto in punto di diritto— (individuando una diversa norma sotto cui sussumere il fatto o fornendone una differente esegesi) — quanto in punto di fatto , attraverso una nuova valutazione degli elementi probatori acquisiti. Intal senso, tra le più recenti Cass. sez. VI, 22/02/2013, n.4572,Cass. nn. 2217 del 2016, 12202 del 2017 e 16853 del 2018, tutte sulla scorta di Cass. n. 6769 del 1998 ove trovasi affermato il principio secondo cui «con l'impugnazione per motivi di diritto è devoluto al giudice di appello anche il potere di rilevare d'ufficio la carenza di prova (in relazione) alle componenti del fatto». 27.Nella fattispecie di causa, l’appello proposto dal SICURANZA avverso la statuizione che aveva negato il suo demansionamento per il periodo dal febbraio 2014 poneva in discussione l’intera sequenza fatto-norma-effetto, sicché ben poteva il giudice dell’appello estendere la sua cognizione all’intera vicenda storica. 28.Nel resto, la censura è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendidella sentenza impugnata. 29. Il giudice dell’appello ha interpretato le previsioni dell’articolo 22 del CCNI della Agenzia delle dogane del 29 luglio 2008 e dell’articolo 22 del CCNI dell’11 novembre 2009 nel senso che esse stabilivano la durata biennale degli incarichi di responsabilità e la possibilità del loro rinnovo unicamente con determinazione motivata e non in via automatica, per effetto dell’esercizio delle funzioni dopo la scadenza. Sulla base di tale interpretazione, nella fattispecie di causa l’incarico di capo area era ricoperto dal SICURANZA, dopo la scadenza biennale, in via di fatto sicchénon era invocabile alcuna garanzia di stabilità né ricorreva una ipotesi di revoca anticipata . 30.La interpretazione delle previsioni della contrattazione integrativa posta a base della decisione non è stata censurata con il motivo né la censura può essere riqualificata, non essendo state trascritte le previsioni rilevanti della contrattazione integrativa dell’Agenzia delle dogane né dedotta la violazione dei canoni legali di ermeneutica deicontratti. 31. Con la quarta critica la parte ricorrente ha censurato la sentenza ―ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― per violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, commi sette, otto e dieci, della L. nr. 190/2012 e dell'articolo 115, comma uno, cod. proc. civ. (come sostituito dall'articolo 45, comma 14, legge nr. 69/2009) nonché ―ai sensi d ell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.― per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e da ritenersi provati in base al principio di non contestazione. 32. Si assume l’omesso esame delle censure svolte in ordine alle modalità con le quali l'amministrazione aveva applicato le norme sulla rotazione degli incarichi della L. nr. 190/2012, inerenti profili formali (la procedura di rotazione era stata avviata dall'Agenzia delle dogane di Genova prima della pubblicazione del piano nazionale anticorruzione) e sostanziali (le misure adottate erano in contrasto con le linee direttive del piano nazionale anticorruzione, che prevedeva la rotazione obbligatoria solo per gli incarichi di responsabilità riguardanti l'area verifiche e controlli e le SOT). Si deduceva, inoltre, che la rotazione avrebbe dovuto essere preceduta dalla adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione da parte del responsabile anticorruzione dell'Agenzia delle dogane, nel quale avrebbero dovuto essere previsti anche i criteri per la rotazione degli incarichi, i settori di attività interessati, la durata minima di permanenza degli incarichi.33.Il motivo è infondato nella parte in cui deduce la violazione della legge nr. 190/2012. 34. La decisione del giudice dell’appello è fondata sulla scadenza del termine biennale dell’incarico fissato dalla contrattazione integrativa; la Corte territoriale ha infatti evidenziato che nel caso in cui la contrattazione collettiva prevede un termine di scadenza dell’incarico la L. nr. 190/2012 non può essere invocata per escludere la rotazione. 35.Taleratio decidendi è immune dalle censure che le sono state mosse, poiché la scadenza del termine di un incarico di responsabilità previsto dalla contrattazione collettiva è di per sé ragione della sua cessazione. 36. La L. nr. 190/2012 ha lo scopo di promuovere latemporaneità degli incarichi senza in alcun modo condizionare quellescadenz e che già siano state disciplinatedalle parti collettive. 37. La censura è inammissibile nella parte in cui lamenta un vizio della motivazione, per la preclusione derivante dall’articolo348 ter, commi quattro e cinque, cod.proc.civ. 38. La quinta critica è proposta― ai sensi dell'artic olo 360 numero 3 cod.proc.civ.― per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2087 cod. civ. e degli articoli 1175 e 1375 cod. civ. 39. Si deduce che la Corte territoriale― non avendo rilevato il demansionamento operato con la revoca dell'incarico di capo area e la erronea applicazione della normativa anticorruzione e ritenendo sufficiente l'equivalenza formale delle mansioni― si sarebbe posta in contrasto con le prescrizioni dell’ articolo 2087 cod.civ. e con i principi di correttezza e buona fede che regolano la condotta del datore di lavoro. 40. Il motivo è inammissibile, in quanto coglie statuizioni della sentenza impugnata prive di autonomia e meramente consequenziali al rigetto delle censure mosse alla condotta della amministrazione in punto di demansionamento e di violazione della normativa per la prevenzione della corruzione. 41. Il ricorso deve esserenel complesso respinto. 42. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 43. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto-ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quaterall’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 5.000 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi
Sentenza Cassazione n. 23198/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris