CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 45121/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da "[OSCURATO:SOCIETA]." in persona del suo legale rappresentante avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 8 giugno 2022 e depositata il 28 giugno 2022, il Tribunale di Roma, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse della società "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].", quale terza interessata, avverso il provvedimento di sequestro a fini di confisca diretta disposto dal G.i.p. del Tribunale di Velletri, relativo alla somma di 1.314.296,70 euro. Il sequestro è stato ordinato per il reato di mancato versamento delle ritenute dovute quale sostituto di imposta di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per l'anno 2016, ipotizzato a carico di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società nel periodo rilevante. La misura è stata eseguita, in va diretta, nei confronti della società in relazione a 2.910,00 euro, nonché, per equivalente, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di Giulio in relazione a 19.178,08 euro, costituenti saldo attivo di un conto corrente, a 3.625,00 euro, pari al premio versato per una polizza vita, e a beni immobili intestati alla precisata indagata. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe la società "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].", con atto sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., avendo riguardo alla natura di mera apparenza della motivazione in ordine al requisito del periculum in mora. 3. In data 28 settembre 2022, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, allegando procura speciale specificamente rilasciata dalla società "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]." e comunicazione, da parte della Procura della Repubblica di Velletri, dell'avvenuto dissequestro. Si rappresenta che il sequestro, dopo la presentazione del ricorso per cassazione, è stato revocato e che ciò, verosimilmente, è avvenuto perché la fattispecie per cui si procede è quella dell'annesso versamento delle ritenute sula base della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, come introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015, la cui previsione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte cost., sent. n. 175 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod proc. pen. Invero, la rinuncia all'impugnazione, impugnazione proposta per ottenere il dissequestro di somma di denaro, è la conseguenza dell'avvenuta revoca del sequestro medesimo. E, come evidenziato più volte in giurisprudenza, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione proposto dall'indagato avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che si sia limitata a constatare l'avvenuta restituzione al richiedente dei beni sequestrati, poiché l'interesse che il ricorrente può / ) perseguire attraverso l'impugnazione consiste esclusivamente nella finalità di ottenere la restituzione di quanto sequestrato (cfr. Sez. 2, n. 32881 del 05/07/2007, Sanadalj, Rv. 237763-01, e Sez. 6, n. 2640 del 31/05/1994, Schenardi, Rv. 199085-01). 2. Deve poi escludersi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento o di una somma a favore della cassa delle ammende. In forza di insegnamento ripetutamente ribadito anche dalle Sezioni Unite, infatti, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (così Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168-01, e Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166-01, ma anche Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravv