CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07478/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure, come supportate, altresì, da memoria difensiva (nella quale ci si riportava ai motivi di ricorso insistendo sull'accoglimento degli stessi), sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Ancona, nel rigettare la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Invero, l'ordinanza impugnata rileva che: - con riguardo al reato in esecuzione Silvestri davanti all'assistente sociale dell'Uepe ha negato di avere aggredito la vittima parlando di uno scambio di persona; - il condannato non lavora e ha svolto in passato lavori precari; - negli otto anni dalla commissione del fatto non si è preoccupato di accantonare qualche somma da destinare alla vittima pur facendosi pagare il canone di locazione dal padre; - tale atteggiamento non fa apprezzare nel soggetto una qualche revisione critica e fa emergere, al contrario, indifferenza verso la vittima, rendendo Silvestri immeritevole della più ampia misura alternativa richiesta. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio