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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26584/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BOLIVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Modena del 5 aprile 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di arresto ed euro quattromi- lacinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S. (in data 25 settembre 2016).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge per omessa verifica dell'orno- logazione e della revisione dell'etilometro e per l'indicazione di alcuni scontrini di "volume insufficiente"; l'omessa certezza dei risultati dell'alcoltest avrebbe reso ne- cessaria la riqualificazione del reato nell'illecito amministrativo previsto dall'art. 186, lett. a), C.d.S.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infon- dati.

In ordine al primo motivo di ricorso occorre premettere che, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. esec.

C.d.S., approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495.

Anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, CDS, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utiliz- zato per l'alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparec- chio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032).

Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 Reg. esec.

C.d.S., l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell'imputa- zione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilome- trica coi dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alco- lemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato.

Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescri- zioni dell'art. 379 Reg.

Esec.

C.d.S. sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un 2 _ onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale orno- logazione e/o revisione possa essere avvenuta (Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massinnata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massi- mata).

Ciò posto sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia, non sono stati prospettati elementi idonei a smentire la validità dell'esito dell'accertamento del tasso alcolemico eseguito dalle forze dell'ordine.

La formulazione di generici dubbi sul fun- zionamento dell'apparecchio - del quale sono stati attestati la regolarità di omologa- zione, revisione e taratura - non appare sufficiente al fine di ritenere soddisfatto il suindicato onere di allegazione della parte.

A ciò va aggiunto che il malfunzionamento dell'etilometro non può ritenersi di- mostrato in ragione della sussistenza di prove intermedie con l'indicazione "volume insufficiente"; inoltre, ad avviso dell'organo giudicante, la dicitura "volume insuffi- ciente" sullo scontrino dell'ultima prova dimostrava soltanto che l'espirazione era stata appena superiore al limite accettabile dello strumento.

Al riguardo, la pronunzia impugnata si è allineata ai principi giurisprudenziali espressi da questa Corte, secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza è configu- rabile anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente l'avvenuto errore (Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Carrara, Rv. 278291, non mas- simata sul punto; Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269978; Sez. 4, n. 6636 del 19/01/2017, Valenzuela, Rv. 269061; Sez. 4, n. 40709 del 15/07/2016, Cantagalli, Rv. 267779 - in motivazione la Corte ha chiarito che tale principio è evincibile dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli stru- menti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente ef- fettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad eviden- ziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria).

Ne consegue che l'eventuale mera indicazione di "volume insufficiente" è inido- nea a invalidare l'esito dell'alcoltest. 2«,.

Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BOLIVIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Modena del 5 aprile 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di arresto ed euro quattromi- lacinquecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S. (in data 25 settembre 2016). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge per omessa verifica dell'orno- logazione e della revisione dell'etilometro e per l'indicazione di alcuni scontrini di "volume insufficiente"; l'omessa certezza dei risultati dell'alcoltest avrebbe reso ne- cessaria la riqualificazione del reato nell'illecito amministrativo previsto dall'art. 186, lett. a), C.d.S.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infon- dati. In ordine al primo motivo di ricorso occorre premettere che, per quanto riguarda l'etilometro, l'omologazione e le verifiche periodiche dello stesso sono espressamente previste dall'art. 379, commi 6, 7 e 8, Reg. esec. C.d.S., approvato con d.P.R. 16 novembre 1992, n. 495. Anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d'ebbrezza ex art. 186, co. 2, CDS, nell'ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all'attribuzione dell'onere della prova in capo all'accusa circa l'omologazione e l'esecuzione delle verifiche periodiche sull'apparecchio utiliz- zato per l'alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparec- chio (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep. 2020, Santini, Rv. 278032). Il fatto che siano prescritte, dall'art. 379 Reg. esec. C.d.S., l'omologazione e la periodica verifica dell'etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell'imputa- zione, l'accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilome- trica coi dati relativi all'esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alco- lemico sull'imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato. Perciò è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescri- zioni dell'art. 379 Reg. Esec. C.d.S. sia sollecitata dall'imputato, che ha all'uopo un 2 _ onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale orno- logazione e/o revisione possa essere avvenuta (Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massinnata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massi- mata). Ciò posto sul quadro normativo e giurisprudenziale in materia, non sono stati prospettati elementi idonei a smentire la validità dell'esito dell'accertamento del tasso alcolemico eseguito dalle forze dell'ordine. La formulazione di generici dubbi sul fun- zionamento dell'apparecchio - del quale sono stati attestati la regolarità di omologa- zione, revisione e taratura - non appare sufficiente al fine di ritenere soddisfatto il suindicato onere di allegazione della parte. A ciò va aggiunto che il malfunzionamento dell'etilometro non può ritenersi di- mostrato in ragione della sussistenza di prove intermedie con l'indicazione "volume insufficiente"; inoltre, ad avviso dell'organo giudicante, la dicitura "volume insuffi- ciente" sullo scontrino dell'ultima prova dimostrava soltanto che l'espirazione era stata appena superiore al limite accettabile dello strumento. Al riguardo, la pronunzia impugnata si è allineata ai principi giurisprudenziali espressi da questa Corte, secondo cui il reato di guida in stato di ebbrezza è configu- rabile anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente l'avvenuto errore (Sez. 4, n. 4633 del 04/12/2019, dep. 2020, Carrara, Rv. 278291, non mas- simata sul punto; Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269978; Sez. 4, n. 6636 del 19/01/2017, Valenzuela, Rv. 269061; Sez. 4, n. 40709 del 15/07/2016, Cantagalli, Rv. 267779 - in motivazione la Corte ha chiarito che tale principio è evincibile dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli stru- menti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente ef- fettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un "messaggio di servizio" teso ad eviden- ziare che l'espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria). Ne consegue che l'eventuale mera indicazione di "volume insufficiente" è inido- nea a invalidare l'esito dell'alcoltest. 2«,. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa
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