CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14932/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30384/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in roma via di santa costanza 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 3006/2021 depositata il14/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ha ritenuto legittimi gli avvisi emessi da [OSCURATO:PERSONA] per maggiore Ici degli anni 2010 e 2011, relativa ad unità immobiliari di esso ricorrente; 2. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 3. il contribuente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto la sentenza impugnata, nella parte motiva, fa riferimento all’accoglimento dei due ricorsi originari riuniti dalla CTP laddove invece i ricorsi erano stati respinti; 2. il motivo è infondato. Il fatto che la CTR, nel riferire sullo svolgimento del processo, abbia scritto che i ricorsi originari erano stati accolti appare, dal complessivo esame della sentenza impugnata, essere un mero errore materiale. La CTR ha dato conto del fatto che l’appello era stato proposto dal contribuente, ha esaminato e respinto i motivi di appello ed ha confermato la sentenza di primo grado condannando il contribuente alle spese. L’evidenza esclude non solo l’ipotesi di inesistenza della decisione - ipotesi che ricorre soltanto ove l'atto non corrisponda ad alcun modello processuale- ma anche l’ipotesi di nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo. Quest’ultima ricorre solo se ed in quanto il contrasto incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale (Cass. 17/10/2018, n. 26074), ricorrendo altrimenti, come nel caso di specie, un mero, insignificante, erroremateriale; 3.con il secondo motivo di ricorso viene ancora lamentata la violazione dell’art. 36 del d.lgs. 546 del 1992 per essere la sentenza priva della esposizione “dei motivi in fatto e in diritto” del rigetto dell’appello; 4. il motivo è infondato. 4.1. “In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni non conciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra molte, Cass. 3 marzo 2022, n.7090, sulla scia di Cass. 7 aprile 2014, n. 8053). 4.2. Dalla lettura della sentenza impugnata, la motivazione del rigetto dell’appello emerge evidente avendo la CTR, in primo luogo, dato conto del fatto che, al contrario di quanto eccepito dall’appellante, la sentenza di primo grado conteneva l’esposizione dei motivi di fatto di diritto del rigetto dei ricorsi originari e, in secondo luogo, esplicitato le ragioni del rigetto della doglianza dell’appellante per cui avrebbe dovuto essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Agenzia delle Entrate; 5. con il terzo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 14 e 59 del d.lgs. 546 del 1992 e dell’art.74 della legge 21 novembre 2000, n.342, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, cod., proc. civ. per avere la CTR, da un lato, respinto l’eccezione di difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti della Agenzia delle Entrate, soggetto competente alla determinazione e variazione della rendita catastali e quindi omesso di disporre l’annullamento della sentenza di primo grado con rinvio della causa al primo giudice, dall’altro lato, ritenuto che legittimamente [OSCURATO:PERSONA] avesse calcolato l’ICI sulla base della rendita in atti laddove invece la CTR avrebbe dovuto dare rilievo al fatto che la rendita non era stata comunicata ad esso ricorrente; 6. Il motivo è infondato. 6.1.La CTR ha osservato il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui “Nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in materia diICI, promosso nei confronti del Comune , la proposizione di contestazioni attinenti all'attribuzione dellarendita non dà luogo ad un litisconsorzio necessario con l'Agenziadel territorio, con conseguente necessità dell'integrazionedel contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., atteso che, essendo il comune estraneo alla determinazione dellarendita, sussiste un mero rapporto di litisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un'autonoma citazione dell'Agenzianello stesso processo in cui è citato il comune, per la trattazione congiunta delle relative questioni (Cass.20 gennaio 2017, n. 1439; Cass. 30 aprile 2010, n.10571). Dette questioni infatti rimangono sempre distinte ed autonome. È stato anche precisato che rispetto ai superiori principi, non incide “la disposizione di cui all'art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la quale non ha effetto sulla disciplina sostanziale di tale rapporto, ma si limita a rimettere in termini il contribuente per l'impugnazione degli atti che abbiano comportato l'attribuzione o la modificazione dellarendita, adottati entro il 31 dicembre 1999 e successivamente recepiti in atti impositivi (Cass. 10671/2010, cit.). 6.2. La CTR ha ben giudicato anche laddove ha avallato la pretesa impositiva avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla rendita in atti. 6.2.1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs.504/92, la base imponibile dell'imposta “è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1”. L’art. 5, comma 2, stabilisce che “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”. La Corte ha in più occasioni evidenziato che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la base imponibile è individuata dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 mediante una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione (o necessaria iscrivibilità) in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, sicché i dati del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell'assoggettamento all'imposta e della determinazione del "quantum" dovuto, non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l'imposta, fatta salva la facoltà del contribuente di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela), ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l'atto di accatastamento e/o di attribuzione della rendita, con naturale ripercussione (ed effettovincolante per le parti del rapporto ICI) sul provvedimento definitivo” (v., per tutte, Cass. 7 giugno 2017, n.14114). 6.2.2. Va poi evidenziato, rispetto al rilievo del ricorrente per cui la rendita attribuita dall’Agenzia non sarebbe stata notificata, che la decisione impugnata è in realtà in linea con ciò che la Corte ha affermato: “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la disciplina prevista dall'art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, per la quale la notifica dell'atto impositivo ai fini ICI vale anche come atto di notificazione della rendita attribuita, comporta l'obbligo di impugnazione autonoma dell'atto modificativo della rendita catastale nei 60 giorni dalla data della notifica, stante l'autonomia tra i giudizi di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale e dell'atto impositivo emanato dall'ente locale. Ne consegue che, in caso di omessa impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, quest'ultimo diviene definitivo (Cass. 3 dicembre 2014, n. 25550). È nel caso di specie certo che il ricorrente non ha impugnato l’atto catastale nei confronti del Agenzia del Territorio entro i sessanta giorni dalla notifica degli avvisi; 7. il ricorso deve essere rigettato; 8. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2500,00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore im