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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 15915/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/10/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, riformando la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Lecco il 27 marzo 2018, dichiarava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata ascrittogli e lo condannava alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

Si dà atto che è pervenuta in cancelleria remissione della querela ad opera della persona offesa con revoca della costituzione di parte civile, nonché accettazione da parte dell'imputato della remissione.

Pertanto, il reato è estinto per remissione della querela con le consequenziali statuizioni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela e, per l'effetto, revoca le statuizioni civili e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.03.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R CC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 20/10/2020 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale , che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, riformando la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Lecco il 27 marzo 2018, dichiarava la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di appropriazione indebita aggravata ascrittogli e lo condannava alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto che è pervenuta in cancelleria remissione della querela ad opera della persona offesa con revoca della costituzione di parte civile, nonché accettazione da parte dell'imputato della remissione. Pertanto, il reato è estinto per remissione della querela con le consequenziali statuizioni. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela e, per l'effetto, revoca le statuizioni civili e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 08.03.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] R CC
Sentenza Cassazione n. 15915/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris