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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18597/2026

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3S) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PNZ MRG79C21 G273T)-ricorrenti-nei confronti diTIBERIUS [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentatada [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante protemporeAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante protempore-intimati-per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Pa-lermo n. 907/2023, pubblicata in data 12 maggio 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del4 giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ric. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 9Numero registro generale 16889/2023Numero sezionale 1993/2026Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immo-Numero di raccolta generale 18597/2026biliare promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle cui posizioni Data pubblicazione 08/06/2026soggettive era subentrata [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti diintervenuto il creditore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oltre a [OSCURATO:PERSONA], che però aveva rinunciato agli atti esecu-tivi), i debitori esecutati hanno proposto opposizione all’esecu-zione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Palermo.La Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione diprimo grado.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base didue motivi.Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1.

Risulta pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione(ivi incluse quelle relative alla regolare instaurazione del con-traddittorio, in applicazione del principio della ragionevole du-rata del processo, come declinato in Cass., Sez.

U, n. 6826 del22/03/2010 e successive conformi; ex multis: Cass., Sez. 3, n.690 del 18/01/2012; Sez. 3, n. 15106 del 17/06/2013; Sez. 2,n. 12515 del 21/05/2018; Sez. 2, n. 11287 del 10/05/2018;Sez. 6 - 3, n. 16141 del 17/06/2019; Sez. 6 - 3, n. 8980 del15/05/2020) il rilievo dell’inammissibilità del ricorso, in quantoesso non rispetta il requisito della chiara esposizione dei fattidella causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, pre-scritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione,dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re-quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in unaesposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione diRic. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 9Numero registro generale 16889/2023Numero sezionale 1993/2026avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzialeNumero di raccolta generale 18597/2026che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza Data pubblicazione 08/06/2026dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresala stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, n. 11653 del18/05/2006; conf.: Sez. 3, n. 22385 del 19/10/2006; Sez. 3,n. 15478 del 08/07/2014; Sez. 6 - 3, n. 16103 del 02/08/2016,con riguardo alla, pur meno rigorosa, precedente formulazionedella disposizione).

La prescrizione del requisito in questionenon risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella diconsentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa,sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere ilsignificato e la portata delle censure rivolte al provvedimentoimpugnato (Cass., Sez.

U, n. 2602 del 20/02/2003; Sez.

L, n.12761 del 09/07/2004; Cass., Sez.

U, n. 30754 del28/11/2004).

Stante tale funzione, per soddisfare il suddettorequisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga,sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazionesommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presuppostidi fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delleeccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in re-lazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicendaprocessuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomenta-zioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sen-tenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello,ed infine del tenore della sentenza impugnata.Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta talecontenuto minimo.2.

I ricorrenti non illustrano in modo adeguato le ragioni cheerano state poste a base del ricorso al giudice dell’esecuzioneintroduttivo dell’opposizione, nella sua fase sommaria, le qualideterminano inderogabilmente l’oggetto della controversia, nonessendo possibili successivi mutamenti delle domande propo-ste, neanche al momento dell’instaurazione del giudizio diRic. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 9Numero registro generale 16889/2023Numero sezionale 1993/2026merito a cognizione piena (esaustivamente, sulla tematica, inNumero di raccolta generale 18597/2026motivazione: Cass., Sez.

U, n. 25478 del 21/09/2021 e Cass., Data pubblicazione 08/06/2026Sez.

U, n. 28387 del 14/12/2020, ove ampi richiami di arrestiprecedenti; Sez. 3, n. 7163 del 10/03/2023; Sez. 3, n. 18761del 07/08/2013), in virtù della natura bifasica necessariadell’opposizione in questione e, più in generale, delle opposi-zioni esecutive (su cui, cfr., per tutte: Cass., Sez. 3, n. 25170del 11/10/2018 e successive conformi).Si limitano a fare presente che «con l’atto introduttivo del giu-dizio di primo grado» avevano proposto «opposizione ex art.615 c.p.c. avverso la procedura esecutiva immobiliare n.50/1999, rilevando che la vendita forzata dell’immobile sito inPalermo, via Maniace n. 3 e dell’immobile sito in Palermo, viaEugenio L'Emiro n. 24, aveva integralmente soddisfatto il cre-dito che l’istituto procedente poteva far valere nei confronti deiSigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed, anzi, conogni probabilità residuava un credito a favore degli opponenti,i quali si riservano altresì di agire anche per il risarcimento deldanno» e che il creditore intervenuto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.«non poteva proseguire la procedura esecutiva poiché, per icrediti oggetto degli atti di intervento depositati nella proce-dura, era stata presentata dichiarazione di adesione alla defini-zione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. 148/2017convertito con modificazioni in legge 172/2017 (docc. nn. 8, 9e 10) ed, inoltre, invocavano il limite di impignorabilità previstodall’art. 76 del D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.L.69/2013 (c.d. decreto del fare), atteso che, a seguitodell’espropriazione dell’immobile sito in Palermo, Via EugenioL'Emiro n. 24, l’immobile sito in Carini, c.da Cicala, costituivaormai l’unico immobile ad uso abitativo rimasto di proprietà de-gli odierni appellanti».Dunque, i ricorrenti indicano, peraltro in modo generico, esclu-sivamente le ragioni poste a base dell’opposizione nell’attoRic. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 9Numero registro generale 16889/2023Numero sezionale 1993/2026Numero di raccolta generale 18597/2026introduttivo della fase di merito a cognizione piena della stessa,Data pubblicazione 08/06/2026ma non fanno alcun cenno al contenuto del ricorso in opposi-zione depositato nel corso della procedura esecutiva ai sensidell’art. 615, comma 2, c.p.c..Ciò impedisce alla Corte di valutare se vi fosse corrispondenzatra le ragioni poste a base di detto ricorso e quelle, richiamatenel ricorso, poste a base dell’atto introduttivo della fase di me-rito dell’opposizione, verifica che è sempre necessaria, in virtùdi quanto più sopra osservato in ordine all’inammissibilità diogni mutamento delle domande proposte con il ricorso intro-duttivo della fase sommaria delle opposizioni esecutive, al mo-mento dell’instaurazione del giudizio di merito a cognizionepiena.Tanto sarebbe di per sé sufficiente per ritenere l’inammissibilitàdel ricorso.3.

Per completezza di esposizione, si osserva, inoltre, che, conriguardo alla posizione della società creditrice procedente [OSCURATO:SOCIETA]. (subentrata alla [OSCURATO:SOCIETA].), nel ri-corso si assume semplicemente che era stata dedotta l’avve-nuta integrale estinzione del credito da questa fatto valere invia esecutiva (l’esecuzione era stata promossa sulla base di undecreto ingiuntivo concesso per il saldo negativo di conto cor-rente bancario garantito da fideiussione, con successiva iscri-zione di ipoteca giudiziale), in virtù degli importi percepiti insede di distribuzione all’esito di una diversa procedura esecu-tiva, avente ad oggetto un diverso immobile.Tale diversa procedura esecutiva, peraltro, secondo quantoemerge dallo stesso ricorso, era stata instaurata sulla base diun diverso titolo esecutivo e per la soddisfazione di un diversocredito (derivante da mutuo ipotecario stipulato per atto nota-rile).Per quanto si riferisce nel ricorso, nella procedura esecutivanell’ambito della quale è stata proposta la presenteRic. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 9Numero registro generale 16889/2023Numero sezionale 1993/2026Numero di raccolta generale 18597/2026opposizione, la società procedente, nonostante la vendita diData pubblicazione 08/06/2026uno degli immobili pignorati, avrebbe preteso la prosecuzionedelle attività espropriative, con la vendita dell’altro immobile,assumendo che non erano state integralmente soddisfatte leproprie pretese, ivi incluso un residuo del credito derivante dalmutuo, rimasto incapiente nell’altra procedura esecutiva giàdefinita.

Non si riferisce affatto, peraltro, di un atto di inter-vento della società creditrice procedente, fondato sul predettocontratto di mutuo.Nonostante tale complessa situazione, sul piano sostanziale esul piano processuale, nel ricorso si dà esclusivamente atto chel’opposizione era fondata sul generico assunto per cui sarebbestato «integralmente soddisfatto il credito che l’istituto proce-dente poteva far valere nei confronti dei Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] ed, anzi, con ogni probabilità residuavaun credito a favore degli opponenti», senza chiarire puntual-mente quali fossero le concrete ragioni, di fatto e di diritto, po-ste alla base di tale prospettazione.Si fa, poi, presente che la sentenza di primo grado di rigetto ditale opposizione era stata impugnata perché «il giudice di primecure ha errato per non aver dichiarato la nullità del mutuo e pernon aver accertato il diritto del Sig. [OSCURATO:PERSONA] a ripetereex art. 2033 c.c. le somme percepite dal creditore in forza diun atto di mutuo nullo e/o a compensare dette somme con ilcontrocredito vantato dal creditore procedente in forza del de-creto ingiuntivo».Orbene, anche al di là della totale assenza di ogni riferimentoal contenuto dell’originario ricorso introduttivo della fase som-maria dell’opposizione (ciò che sarebbe già, di per sé, suffi-ciente, ai fini dell’inammissibilità del ricorso, come in prece-denza chiarito), tale esposizione – come risulta evidente – nonpuò ritenersi idonea a consentire di comprendere esattamentele ragioni effettivamente, in concreto, poste a baseRic. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 9Numero registro generale 16889/2023Numero sezionale 1993/2026Numero di raccolta generale 18597/2026dell’opposizione, che richiedono una adeguata illustrazioneData pubblicazione 08/06/2026della situazione processuale e sostanziale sottostante, nell’am-bito della quale tali ragioni andavano correttamente inquadrate.Ciò anche in relazione alla pretesa nullità del mutuo ipotecario,non direttamente azionato nella presente procedura esecutivae che era, invece, stato fatto valere nell’altra procedura esecu-tiva, ormai definita, nonché con riguardo alla puntuale specifi-cazione delle eventuali conseguenti ragioni restitutorie.Rimangono precisate in modo quanto meno generico (perquanto direttamente esposto nel ricorso) le ragioni di tale pre-tesa nullità del contratto di mutuo e l’effettiva consistenza delleconseguenti pretese restitutorie.Soprattutto, non è possibile verificare se ed in quali esatti ter-mini tali questioni fossero state in concreto dedotte nell’ambitodel ricorso introduttivo dell’opposizione, nella sua fase somma-ria, e poste a base della contestazione del diritto dei creditoripignorante ed intervenuto di procedere ad esecuzione forzata,i cui termini neanche risultano adeguatamente indicati.4.

D’altra parte, va anche considerato che, per quanto è datocomprendere dall’esposizione contenuta nel ricorso, parrebbeche i debitori esecutati opponenti avrebbero inteso sostenere,in sostanza, con la loro opposizione all’esecuzione, che la nullitàdel mutuo posto a base del diverso processo esecutivo già de-finito dava luogo all’illegittimità di detta precedente esecuzionee ad un credito restitutorio in loro favore, relativamente allesomme distribuite in quella sede, credito opponibile ed oppostoin compensazione nel presente procedimento.Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui va datacontinuità, peraltro, «il provvedimento che chiude il procedi-mento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di conte-nuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzatoda una definitività insita nella chiusura di un procedimentoesplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gliRic. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 9Numero registro generale 16889/2023Numero sezionale 1993/2026interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revoca-Numero di raccolta generale 18597/2026bilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la Data pubblicazione 08/06/2026soluzione di eventuali contrasti, all’interno del processo esecu-tivo; ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire,dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata,l’azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente(o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui ab-bia riscosso, sul presupposto dell’illegittimità per motivi sostan-ziali dell’esecuzione forzata» (Cass., Sez. 3, n. 20994 del23/08/2018; Sez. 6 - 3, n. 4263 del 13/02/2019; Sez. 3, n.12127 del 22/06/2020; Sez. 3, n. 23283 del 28/08/2024; Sez.3, n. 11613 del 03/05/2025).Sotto il profilo in esame, dunque, almeno per quanto è datocomprendere dalla (pur lacunosa) esposizione contenuta nel ri-corso, dovrebbe addirittura ritenersi che fossero del tutto de-stituite di una ammissibile base giuridica le ragioni poste a basedell’opposizione.In ogni caso, la palese insufficienza e la mancanza di chiarezzadell’esposizione dei fatti di causa, con riguardo alle suddetteragioni, per come esposte nel ricorso introduttivo, con la pre-cisa indicazione della situazione sostanziale e processuale sot-tostante che le avrebbe fondate, non consente una puntualevalutazione dei motivi di ricorso e ne impedisce l’esame nel me-rito, confermando ulteriormente la già rilevata inammissibilitàdi quest’ultimo, per la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c..Tale rilievo rende, altresì, superfluo dare conto dei singoli mo-tivi di ricorso.5.

Il ricorso è dichiarato inammissibile.Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gliintimati svolto attività difensiva.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità oRic. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 9Numero registro generale 16889/2023Numero sezionale 1993/2026Numero di raccolta generale 18597/2026improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 qua-Data pubblicazione 08/06/2026ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a ti-tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri-corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 4 giugno 2026.Il PresidenteRic. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3S) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: PNZ MRG79C21 G273T)-ricorrenti-nei confronti diTIBERIUS [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentatada [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante protemporeAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante protempore-intimati-per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Pa-lermo n. 907/2023, pubblicata in data 12 maggio 2023;udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del4 giugno 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Ric. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 1 di 9Numero registro generale 16889/2023Numero sezionale 1993/2026Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immo-Numero di raccolta generale 18597/2026biliare promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle cui posizioni Data pubblicazione 08/06/2026soggettive era subentrata [OSCURATO:SOCIETA].) nei confronti diintervenuto il creditore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oltre a [OSCURATO:PERSONA], che però aveva rinunciato agli atti esecu-tivi), i debitori esecutati hanno proposto opposizione all’esecu-zione ai sensi dell’art. 615 c.p.c..L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Palermo.La Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione diprimo grado.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla base didue motivi.Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessantagiorni dalla data della camera di consiglio.Ragioni della decisione1. Risulta pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione(ivi incluse quelle relative alla regolare instaurazione del con-traddittorio, in applicazione del principio della ragionevole du-rata del processo, come declinato in Cass., Sez. U, n. 6826 del22/03/2010 e successive conformi; ex multis: Cass., Sez. 3, n.690 del 18/01/2012; Sez. 3, n. 15106 del 17/06/2013; Sez. 2,n. 12515 del 21/05/2018; Sez. 2, n. 11287 del 10/05/2018;Sez. 6 - 3, n. 16141 del 17/06/2019; Sez. 6 - 3, n. 8980 del15/05/2020) il rilievo dell’inammissibilità del ricorso, in quantoesso non rispetta il requisito della chiara esposizione dei fattidella causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso, pre-scritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione,dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re-quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in unaesposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione diRic. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 2 di 9Numero registro generale 16889/2023Numero sezionale 1993/2026avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzialeNumero di raccolta generale 18597/2026che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza Data pubblicazione 08/06/2026dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresala stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, n. 11653 del18/05/2006; conf.: Sez. 3, n. 22385 del 19/10/2006; Sez. 3,n. 15478 del 08/07/2014; Sez. 6 - 3, n. 16103 del 02/08/2016,con riguardo alla, pur meno rigorosa, precedente formulazionedella disposizione). La prescrizione del requisito in questionenon risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma a quella diconsentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa,sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere ilsignificato e la portata delle censure rivolte al provvedimentoimpugnato (Cass., Sez. U, n. 2602 del 20/02/2003; Sez. L, n.12761 del 09/07/2004; Cass., Sez. U, n. 30754 del28/11/2004). Stante tale funzione, per soddisfare il suddettorequisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga,sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazionesommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presuppostidi fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delleeccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in re-lazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicendaprocessuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomenta-zioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sen-tenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello,ed infine del tenore della sentenza impugnata.Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta talecontenuto minimo.2. I ricorrenti non illustrano in modo adeguato le ragioni cheerano state poste a base del ricorso al giudice dell’esecuzioneintroduttivo dell’opposizione, nella sua fase sommaria, le qualideterminano inderogabilmente l’oggetto della controversia, nonessendo possibili successivi mutamenti delle domande propo-ste, neanche al momento dell’instaurazione del giudizio diRic. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 3 di 9Numero registro generale 16889/2023Numero sezionale 1993/2026merito a cognizione piena (esaustivamente, sulla tematica, inNumero di raccolta generale 18597/2026motivazione: Cass., Sez. U, n. 25478 del 21/09/2021 e Cass., Data pubblicazione 08/06/2026Sez. U, n. 28387 del 14/12/2020, ove ampi richiami di arrestiprecedenti; Sez. 3, n. 7163 del 10/03/2023; Sez. 3, n. 18761del 07/08/2013), in virtù della natura bifasica necessariadell’opposizione in questione e, più in generale, delle opposi-zioni esecutive (su cui, cfr., per tutte: Cass., Sez. 3, n. 25170del 11/10/2018 e successive conformi).Si limitano a fare presente che «con l’atto introduttivo del giu-dizio di primo grado» avevano proposto «opposizione ex art.615 c.p.c. avverso la procedura esecutiva immobiliare n.50/1999, rilevando che la vendita forzata dell’immobile sito inPalermo, via Maniace n. 3 e dell’immobile sito in Palermo, viaEugenio L'Emiro n. 24, aveva integralmente soddisfatto il cre-dito che l’istituto procedente poteva far valere nei confronti deiSigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed, anzi, conogni probabilità residuava un credito a favore degli opponenti,i quali si riservano altresì di agire anche per il risarcimento deldanno» e che il creditore intervenuto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.«non poteva proseguire la procedura esecutiva poiché, per icrediti oggetto degli atti di intervento depositati nella proce-dura, era stata presentata dichiarazione di adesione alla defini-zione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. 148/2017convertito con modificazioni in legge 172/2017 (docc. nn. 8, 9e 10) ed, inoltre, invocavano il limite di impignorabilità previstodall’art. 76 del D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.L.69/2013 (c.d. decreto del fare), atteso che, a seguitodell’espropriazione dell’immobile sito in Palermo, Via EugenioL'Emiro n. 24, l’immobile sito in Carini, c.da Cicala, costituivaormai l’unico immobile ad uso abitativo rimasto di proprietà de-gli odierni appellanti».Dunque, i ricorrenti indicano, peraltro in modo generico, esclu-sivamente le ragioni poste a base dell’opposizione nell’attoRic. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 4 di 9Numero registro generale 16889/2023Numero sezionale 1993/2026Numero di raccolta generale 18597/2026introduttivo della fase di merito a cognizione piena della stessa,Data pubblicazione 08/06/2026ma non fanno alcun cenno al contenuto del ricorso in opposi-zione depositato nel corso della procedura esecutiva ai sensidell’art. 615, comma 2, c.p.c..Ciò impedisce alla Corte di valutare se vi fosse corrispondenzatra le ragioni poste a base di detto ricorso e quelle, richiamatenel ricorso, poste a base dell’atto introduttivo della fase di me-rito dell’opposizione, verifica che è sempre necessaria, in virtùdi quanto più sopra osservato in ordine all’inammissibilità diogni mutamento delle domande proposte con il ricorso intro-duttivo della fase sommaria delle opposizioni esecutive, al mo-mento dell’instaurazione del giudizio di merito a cognizionepiena.Tanto sarebbe di per sé sufficiente per ritenere l’inammissibilitàdel ricorso.3. Per completezza di esposizione, si osserva, inoltre, che, conriguardo alla posizione della società creditrice procedente [OSCURATO:SOCIETA]. (subentrata alla [OSCURATO:SOCIETA].), nel ri-corso si assume semplicemente che era stata dedotta l’avve-nuta integrale estinzione del credito da questa fatto valere invia esecutiva (l’esecuzione era stata promossa sulla base di undecreto ingiuntivo concesso per il saldo negativo di conto cor-rente bancario garantito da fideiussione, con successiva iscri-zione di ipoteca giudiziale), in virtù degli importi percepiti insede di distribuzione all’esito di una diversa procedura esecu-tiva, avente ad oggetto un diverso immobile.Tale diversa procedura esecutiva, peraltro, secondo quantoemerge dallo stesso ricorso, era stata instaurata sulla base diun diverso titolo esecutivo e per la soddisfazione di un diversocredito (derivante da mutuo ipotecario stipulato per atto nota-rile).Per quanto si riferisce nel ricorso, nella procedura esecutivanell’ambito della quale è stata proposta la presenteRic. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 5 di 9Numero registro generale 16889/2023Numero sezionale 1993/2026Numero di raccolta generale 18597/2026opposizione, la società procedente, nonostante la vendita diData pubblicazione 08/06/2026uno degli immobili pignorati, avrebbe preteso la prosecuzionedelle attività espropriative, con la vendita dell’altro immobile,assumendo che non erano state integralmente soddisfatte leproprie pretese, ivi incluso un residuo del credito derivante dalmutuo, rimasto incapiente nell’altra procedura esecutiva giàdefinita. Non si riferisce affatto, peraltro, di un atto di inter-vento della società creditrice procedente, fondato sul predettocontratto di mutuo.Nonostante tale complessa situazione, sul piano sostanziale esul piano processuale, nel ricorso si dà esclusivamente atto chel’opposizione era fondata sul generico assunto per cui sarebbestato «integralmente soddisfatto il credito che l’istituto proce-dente poteva far valere nei confronti dei Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] ed, anzi, con ogni probabilità residuavaun credito a favore degli opponenti», senza chiarire puntual-mente quali fossero le concrete ragioni, di fatto e di diritto, po-ste alla base di tale prospettazione.Si fa, poi, presente che la sentenza di primo grado di rigetto ditale opposizione era stata impugnata perché «il giudice di primecure ha errato per non aver dichiarato la nullità del mutuo e pernon aver accertato il diritto del Sig. [OSCURATO:PERSONA] a ripetereex art. 2033 c.c. le somme percepite dal creditore in forza diun atto di mutuo nullo e/o a compensare dette somme con ilcontrocredito vantato dal creditore procedente in forza del de-creto ingiuntivo».Orbene, anche al di là della totale assenza di ogni riferimentoal contenuto dell’originario ricorso introduttivo della fase som-maria dell’opposizione (ciò che sarebbe già, di per sé, suffi-ciente, ai fini dell’inammissibilità del ricorso, come in prece-denza chiarito), tale esposizione – come risulta evidente – nonpuò ritenersi idonea a consentire di comprendere esattamentele ragioni effettivamente, in concreto, poste a baseRic. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 6 di 9Numero registro generale 16889/2023Numero sezionale 1993/2026Numero di raccolta generale 18597/2026dell’opposizione, che richiedono una adeguata illustrazioneData pubblicazione 08/06/2026della situazione processuale e sostanziale sottostante, nell’am-bito della quale tali ragioni andavano correttamente inquadrate.Ciò anche in relazione alla pretesa nullità del mutuo ipotecario,non direttamente azionato nella presente procedura esecutivae che era, invece, stato fatto valere nell’altra procedura esecu-tiva, ormai definita, nonché con riguardo alla puntuale specifi-cazione delle eventuali conseguenti ragioni restitutorie.Rimangono precisate in modo quanto meno generico (perquanto direttamente esposto nel ricorso) le ragioni di tale pre-tesa nullità del contratto di mutuo e l’effettiva consistenza delleconseguenti pretese restitutorie.Soprattutto, non è possibile verificare se ed in quali esatti ter-mini tali questioni fossero state in concreto dedotte nell’ambitodel ricorso introduttivo dell’opposizione, nella sua fase somma-ria, e poste a base della contestazione del diritto dei creditoripignorante ed intervenuto di procedere ad esecuzione forzata,i cui termini neanche risultano adeguatamente indicati.4. D’altra parte, va anche considerato che, per quanto è datocomprendere dall’esposizione contenuta nel ricorso, parrebbeche i debitori esecutati opponenti avrebbero inteso sostenere,in sostanza, con la loro opposizione all’esecuzione, che la nullitàdel mutuo posto a base del diverso processo esecutivo già de-finito dava luogo all’illegittimità di detta precedente esecuzionee ad un credito restitutorio in loro favore, relativamente allesomme distribuite in quella sede, credito opponibile ed oppostoin compensazione nel presente procedimento.Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui va datacontinuità, peraltro, «il provvedimento che chiude il procedi-mento esecutivo, pur non avendo, per la mancanza di conte-nuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzatoda una definitività insita nella chiusura di un procedimentoesplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gliRic. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 7 di 9Numero registro generale 16889/2023Numero sezionale 1993/2026interessi delle parti ed incompatibile con qualsiasi sua revoca-Numero di raccolta generale 18597/2026bilità, in presenza di un sistema di garanzie di legalità per la Data pubblicazione 08/06/2026soluzione di eventuali contrasti, all’interno del processo esecu-tivo; ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire,dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata,l’azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente(o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui ab-bia riscosso, sul presupposto dell’illegittimità per motivi sostan-ziali dell’esecuzione forzata» (Cass., Sez. 3, n. 20994 del23/08/2018; Sez. 6 - 3, n. 4263 del 13/02/2019; Sez. 3, n.12127 del 22/06/2020; Sez. 3, n. 23283 del 28/08/2024; Sez.3, n. 11613 del 03/05/2025).Sotto il profilo in esame, dunque, almeno per quanto è datocomprendere dalla (pur lacunosa) esposizione contenuta nel ri-corso, dovrebbe addirittura ritenersi che fossero del tutto de-stituite di una ammissibile base giuridica le ragioni poste a basedell’opposizione.In ogni caso, la palese insufficienza e la mancanza di chiarezzadell’esposizione dei fatti di causa, con riguardo alle suddetteragioni, per come esposte nel ricorso introduttivo, con la pre-cisa indicazione della situazione sostanziale e processuale sot-tostante che le avrebbe fondate, non consente una puntualevalutazione dei motivi di ricorso e ne impedisce l’esame nel me-rito, confermando ulteriormente la già rilevata inammissibilitàdi quest’ultimo, per la violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c..Tale rilievo rende, altresì, superfluo dare conto dei singoli mo-tivi di ricorso.5. Il ricorso è dichiarato inammissibile.Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gliintimati svolto attività difensiva.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità oRic. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 8 di 9Numero registro generale 16889/2023Numero sezionale 1993/2026Numero di raccolta generale 18597/2026improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 qua-Data pubblicazione 08/06/2026ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa-mento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a ti-tolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri-corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto),a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile, in data 4 giugno 2026.Il PresidenteRic. n. 16889/2023 – Sez. 3 – Ad. 4 giugno 2026 – Ordinanza – Pagina 9 di 9