Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 659/2017
ECLI:EU:C:2017:75
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
1º febbraio 2017 (
*
)
«Impugnazione – Aiuto concesso dalla Repubblica italiana a favore della [OSCURATO:SOCIETA] – Regimi di tariffa agevolata di energia elettrica – Decisione che dichiara la misura di aiuto incompatibile con il mercato interno»
Nella causa C‑606/14 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 dicembre 2014,
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Roma (Italia), rappresentata da G. Dore, M. Liberati, A. Vinci e F. Ciulli, avvocati,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da V. [OSCURATO:PERSONA] ed É. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da J. L. da [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente di sezione, M. [OSCURATO:PERSONA], A. [OSCURATO:PERSONA], E. [OSCURATO:PERSONA] e F. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea, del 16 ottobre 2014, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑291/11, EU:T:2014:896; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto a ottenere l’annullamento della decisione 2011/746/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C 38/B/04 (ex NN 58/04) e C 13/06 (ex N 587/05) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] (GU 2011, L 309, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
2
Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), è stato abrogato dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9).
3
L’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 659/1999 disponeva quanto segue:
«Le decisioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 devono essere adottate entro due mesi. Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una notifica completa. La notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta, la [OSCURATO:PERSONA] non richiede ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso della [OSCURATO:PERSONA] e dello Stato membro interessato. Se opportuno, la [OSCURATO:PERSONA] può fissare scadenze più ravvicinate».
4
L’articolo 7, paragrafo 6, di tale regolamento così prevedeva:
«Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 2, 3, 4 e 5 devono intervenire non appena risultino eliminati i dubbi di cui all’articolo 4, paragrafo 4. Per quanto possibile, la [OSCURATO:PERSONA] si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall’avvio della procedura. Questo termine può essere prorogato di comune accordo tra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato».
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L’articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento era formulato nei termini seguenti:
«[OSCURATO:PERSONA] esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali, da qualsiasi fonte esse provengano».
6
L’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, intitolato «Recupero degli aiuti», così disponeva:
«1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). [OSCURATO:PERSONA] non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.
2. All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.
3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia [dell’Unione europea] emanata ai sensi dell’articolo [278 TFUE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».
7
Sotto il titolo «L’aiuto al funzionamento», i punti da 4.15 a 4.17 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9), come modificati il 9 settembre 2000 (GU 2000, C 258, pag. 5) (in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»), sono così formulati:
«4.15. Gli aiuti regionali destinati a ridurre le spese correnti dell’impresa (aiuti al funzionamento) sono di norma vietati.
In via eccezionale, possono tuttavia essere concessi aiuti di questo tipo nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all’articolo [107, paragrafo 3, lettera a), TFUE], purché essi siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare (...) Spetta allo Stato membro dimostrare l’esistenza degli svantaggi e quantificarne l’importanza. Gli aiuti al funzionamento devono essere limitati nel tempo e di importo decrescente.
4.16. Possono essere autorizzati, in via eccezionale alle condizioni sotto indicate, aiuti al funzionamento nel contempo non decrescenti né limitati nel tempo.
4.16.1. Nelle regioni ultraperiferiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo [107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE] e nelle regioni a scarsa densità di popolazione, che beneficiano o della deroga di cui all’articolo [107, paragrafo 3, lettera a), TFUE], ovvero, in base al criterio della densità della popolazione di cui al punto 3.10.4, della deroga di cui [alla lettera c)], tali aiuti nel contempo non decrescenti né limitati nel tempo possono essere autorizzati allo scopo di compensare, in parte, i sovraccosti di trasporto (...) purché siano rispettate alcune condizioni particolari (....) Spetta allo Stato membro dimostrare l’esistenza di tali sovraccosti e valutarne l’entità.
4.16.2. Nelle regioni ultraperiferiche che beneficiano della deroga di cui all’articolo [107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE], tali aiuti nel contempo non decrescenti né limitati nel tempo possono altresì essere autorizzati se contribuiscono a compensare i costi addizionali dell’esercizio dell’attività economica inerenti ai fattori di cui all’articolo [349 TFUE], la cui persistenza e il cui cumulo nuocciono gravemente allo sviluppo di tali regioni (grande distanza, insularità, superficie ridotta, topografia e clima difficili, dipendenza economica da alcuni prodotti). Spetta allo Stato membro valutare l’entità dei sovraccosti e dimostrare il nesso esistente con i fattori di cui all’articolo [349 TFUE].
Gli aiuti previsti dovranno essere giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura ed il loro ammontare dovrà essere proporzionale ai sovraccosti che intendono compensare.
La misura della compensazione dei sovraccosti sarà esaminata anche sulla base dello sviluppo raggiunto dalla regione.
Tali aiuti saranno infine approvati dalla [OSCURATO:PERSONA] per un periodo terminante, al più tardi, alla scadenza del periodo di validità delle carte degli aiuti di Stato a finalità regionale, in vigore al momento dell’approvazione del regime da parte della [OSCURATO:PERSONA] affinché la regolare rivalutazione della misura degli aiuti ne assicuri la pertinenza a lungo termine rispetto alla situazione della regione interessata.
4.17. Sono inoltre esclusi gli aiuti al funzionamento destinati ad incoraggiare le esportazioni (...) tra Stati membri».
Diritto italiano
8
L’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 6 febbraio 2004 (GURI n. 93, del 21 aprile 2004, pag. 5; in prosieguo: il «decreto del 6 febbraio 2004») dispone quanto segue:
«(...) Il trattamento [tariffario] di cui al punto 2 del decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 19 dicembre 1995 [è esteso] alle forniture di energia destinate alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto situati in territori insulari caratterizzati da collegamenti assenti o insufficienti alle reti nazionali dell’energia elettrica e del gas».
9
Il decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, del 19 dicembre 1995 (GURI n. 39, del 16 febbraio 1996, pag. 8; in prosieguo: il «decreto del 19 dicembre 1995»), è composto da cinque punti. Il punto 1 prevede che «la tariffa relativa alle forniture di energia elettrica per la produzione di alluminio primario prevista alla tabella A‑9 allegata al provvedimento (…) numero 15 del 14 dicembre 1993 è abolita a partire dal 1° gennaio 1996», e che «in sua sostituzione si applicano le tariffe multiorarie previste alla tabella A‑6 dello stesso provvedimento».
10
Il punto 2 di tale decreto dispone che «il trattamento dei sovrapprezzi previsto dalla delibera del [Comitato interministeriale dei prezzi (Italia)] numero 13 del 24 luglio 1992 e successive modifiche, da applicarsi a tutte le forniture [di energia elettrica] destinate alle produzioni di alluminio primario nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è abolito a decorrere dal 31 dicembre 2005».
Fatti e decisione controversa
11
L’Alumix disponeva di siti di produzione di alluminio in Sardegna, a [OSCURATO:SOCIETA] (Italia) e a Fusina (Italia). In occasione della privatizzazione dell’Alumix, il cui patrimonio è stato ceduto per la maggior parte all’[OSCURATO:PERSONA], il decreto ministeriale del 19 dicembre 1995 ha ridefinito le condizioni tariffarie della fornitura di energia elettrica per la produzione di alluminio di prima fusione.
12
Il punto 1 del decreto del 19 dicembre 1995 ha, infatti, abrogato il vecchio tariffario della fornitura di energia elettrica previsto dalla decisione n. 15 del Comitato interministeriale dei prezzi, del 14 dicembre 1993 (in prosieguo: la «decisione n. 15/1993»), sostituendolo, a decorrere dal 1° gennaio 1996, con le tariffe multiorarie previste alla tabella A-6 di tale provvedimento. A norma del punto 2 di tale decreto, l’applicazione del regime di sovrapprezzo termico previsto dalla decisione n. 13 del Comitato interministeriale dei prezzi, del 24 luglio 1992, e successive modifiche (in prosieguo: la «decisione n. 13/1992»), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2005. L’importo del sovrapprezzo termico integrato nella tariffa dell’energia elettrica in vigore fino al 1° gennaio 1996 (in prosieguo: la «tariffa pre-Alumix») era pari a un terzo di quello del sovrapprezzo termico richiesto prima dell’adozione di tale decisione. Tale tariffa è stata applicata anteriormente alla privatizzazione dell’Alumix.
13
In occasione della privatizzazione dell’Alumix, il governo italiano ha altresì adottato misure volte a ridurre le tariffe dell’energia elettrica applicabili agli smelter di alluminio di [OSCURATO:SOCIETA] e di Fusina. Sono state adottate tre diverse tariffe. La prima, che riguardava il sito di [OSCURATO:SOCIETA], era definita in base a un costo marginale di produzione di energia elettrica, fissato a 36 lire italiane (ITL) (EUR 0,019 circa) per kilowatt/ora. La fornitura di energia elettrica del sito di produzione di Fusina costituiva oggetto di due contratti, uno stipulato tra l’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL) e la SAVA, una controllata dell’Alumix, e l’altro che prevedeva una tariffa calcolata a partire dal costo marginale medio dell’energia elettrica prodotta, ossia ITL 39 (EUR 0,020 circa) per kilowatt/ora. Alla data d’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della decisione di chiusura che era stata oggetto della comunicazione agli altri Stati membri e ai terzi interessati, conformemente all’articolo 93, paragrafo 2, del Trattato [CE], in merito all’aiuto di Stato concesso dal governo italiano all’Alumix (GU 1996, C 288, pag. 4) (in prosieguo: la «decisione Alumix»), la prima e la terza tariffa costituivano l’ultima evoluzione delle tariffe agevolate dell’energia elettrica (in prosieguo: la «tariffa Alumix»). L’[OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato di tali tariffe in seguito alla privatizzazione dell’Alumix.
14
Nella sua decisione Alumix, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’applicazione della tariffa pre-Alumix costituisse un aiuto di Stato in quanto essa comportava che l’Alumix, per il sito di [OSCURATO:SOCIETA], beneficiava di una riduzione dei propri costi di produzione attraverso la riduzione del sovrapprezzo termico, mentre altre industrie nel resto d’Italia non ne beneficiavano. Essa ha tuttavia concluso che tale aiuto rientrava nelle deroghe previste dall’articolo 92, paragrafo 3, del Trattato CE relative al perseguimento dell’obiettivo di sviluppo regionale.
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Per quanto riguarda la tariffa Alumix, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che «non si riscontra[va] (...) la presenza di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del trattato [CE]».
16
Il decreto del 6 febbraio 2004 ha esteso le condizioni tariffarie previste dal decreto del 19 dicembre 1995 alle forniture di energia destinate alle produzioni e lavorazioni di alluminio, piombo, argento e zinco nei limiti degli impianti situati in territori insulari caratterizzati da collegamenti assenti o insufficienti alle reti nazionali dell’energia elettrica e del gas. Tale estensione, temporanea, doveva concludersi al più tardi il 30 giugno 2007. [OSCURATO:PERSONA], società produttrice di metalli non ferrosi, ne ha beneficiato per i suoi stabilimenti situati in Sardegna, a Portoscuso (Italia) e a [OSCURATO:PERSONA] (Italia).
17
Le autorità italiane non hanno notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il decreto del 6 febbraio 2004. A seguito di una denuncia, la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto alla Repubblica italiana due richieste di chiarimenti con lettere del 22 gennaio e del 19 marzo 2004. Quest’ultima ha risposto a tali richieste con lettere del 9 febbraio, del 9 giugno e del 20 settembre 2004. Con decisione n. 148/04, del 9 agosto 2004, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (in prosieguo: l’«AEEG») ha dato applicazione al suddetto decreto del 6 febbraio 2004 a richiesta del governo italiano.
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Il 16 novembre 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla Repubblica italiana l’apertura, conformemente all’articolo 88, paragrafo 2, CE, di un procedimento relativo all’aiuto di Stato C 38/2004 (ex NN 58/04) – Aiuto a favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. A seguito di tale notifica, l’AEEG ha interrotto, il 17 dicembre 2004, l’applicazione del decreto del 6 febbraio 2004.
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Il 14 marzo 2005 è stato adottato il decreto legge n. 35 (GURI n. 62, del 16 marzo 2005, pag. 4), convertito, con modifiche, nella legge del 14 maggio 2005, n. 80 (supplemento ordinario alla GURI n. 111, del 14 maggio 2005) (in prosieguo: la «legge n. 80/2005»), il cui articolo 11, comma 11, prorogava l’applicazione della tariffa agevolata concessa all’[OSCURATO:PERSONA], mentre l’articolo 11, comma 12, prorogava quella della tariffa agevolata concessa alla [OSCURATO:SOCIETA] fino al 31 dicembre 2010. La seconda disposizione è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] il 23 novembre 2005; la prima, invece, non lo è stata.
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[OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica italiana si sono scambiate varie informazioni con lettere del 22 dicembre 2005 e del 3 marzo 2006. Il 26 aprile 2006 la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato alla Repubblica italiana la sua decisione di avviare un procedimento relativo all’aiuto di Stato C 13/06 (ex N 587/05) – Tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica alle imprese ad alta intensità energetica localizzate in Sardegna. [OSCURATO:PERSONA] ha inviato, il 22 agosto 2006, una richiesta di precisazioni supplementari alla Repubblica italiana, la quale vi ha dato risposta il 28 settembre 2006.
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Il 29 ottobre 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di esaminare la tariffa agevolata distinguendo la situazione dell’[OSCURATO:PERSONA] da quella dei nuovi beneficiari, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA].
22
Il 23 febbraio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa nella quale ha, da un lato, constatato che l’aiuto risultante dalla legge n. 80/2005 era incompatibile con il mercato interno e proibito alla Repubblica italiana di dare a esso esecuzione e, dall’altro, ritenuto che l’aiuto derivante dal decreto del 6 febbraio 2004 fosse incompatibile con il mercato interno e ordinato alla Repubblica italiana di procedere al suo recupero presso i suoi beneficiari, tra cui la [OSCURATO:SOCIETA], per un importo di EUR 12 845 892,82.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
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Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2011, la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto l’annullamento totale o parziale della decisione controversa.
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A sostegno del suo ricorso, essa ha dedotto undici motivi.
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Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.
Conclusioni delle parti in sede di impugnazione
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[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata e, di conseguenza, la decisione controversa;
– in subordine, accogliere l’impugnazione e rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un nuovo esame del ricorso in primo grado, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute tanto in primo grado quanto dinanzi alla Corte.
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[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione, mediante ordinanza, in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente inoperante nonché, in ogni caso, infondata;
– in subordine, respingere l’impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte inoperante nonché, in ogni caso, infondata;
– condannare la [OSCURATO:SOCIETA] alle spese sostenute tanto in primo grado quanto dinanzi alla Corte.
Sull’impugnazione
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A sostegno della sua impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] deduce sette motivi.
Sul primo motivo, vertente su una violazione dei principi della ragionevole durata e della tutela del legittimo affidamento
Argomenti delle parti
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Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] critica i punti da 60 a 64 e da 66 a 78 della sentenza impugnata.
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Con la prima parte di tale motivo, essa addebita, in primo luogo, al Tribunale il fatto di non aver accertato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse, com’è suo compito fare ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999, indicato i motivi oggettivi che hanno reso impossibile l’adozione della decisione controversa nel termine impartito da tale disposizione o la conclusione di un accordo tra tale istituzione e la Repubblica italiana che consentisse una proroga di detto termine.
31
In secondo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] contesta al Tribunale di aver applicato in maniera errata il principio della ragionevole durata. Il Tribunale, infatti, avrebbe ritenuto erroneamente che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata investita allo stesso tempo della proroga della tariffa agevolata a favore dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’estensione di tale tariffa a nuovi beneficiari, il che avrebbe reso il procedimento amministrativo molto complesso.
32
Inoltre, qualificando come rilevante, ai fini dell’accertamento della ragionevole durata di tale procedimento, il ricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] contro la decisione di avvio di un procedimento di indagine formale vertente sulla proroga della tariffa agevolata di cui essa beneficiava, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto. Il principio della ragionevole durata sarebbe svuotato di significato se, per ogni fattispecie caratterizzata da un’eccessiva durata del procedimento, si trovasse una specifica circostanza diversa da quelle legalmente ammesse per giustificare tale durata.
33
Inoltre, la [OSCURATO:SOCIETA] critica il punto 73 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha applicato, al settore degli aiuti di Stato, la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 18 gennaio 2012, Djebel – SGPS/[OSCURATO:PERSONA] (T‑422/07, non pubblicata, EU:T:2012:11), in materia di diritto della concorrenza. Il principio della ragionevole durata, che è stato sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sarebbe una componente del principio di buon andamento dell’amministrazione. L’inosservanza del principio della ragionevole durata potrebbe dunque comportare l’annullamento dell’atto adottato tardivamente, indipendentemente dall’eventuale pregiudizio arrecato dalla durata eccessiva ai diritti della difesa delle parti implicate, per il solo motivo che tale inosservanza sarebbe contraria ai principi di buon andamento dell’amministrazione e di certezza del diritto.
34
Con la seconda parte del primo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] addebita al Tribunale la violazione dell’articolo 14 del regolamento n. 659/1999, in quanto esso ha dichiarato che la ricorrente non poteva basare il proprio legittimo affidamento su una decisione concernente una società diversa, riguardo a una tariffa che era cambiata. Essa sostiene di non essere stata in condizione di ritenere che la tariffa agevolata di cui beneficiava fosse incompatibile con il mercato interno, poiché il decreto del 6 febbraio 2004 ha semplicemente esteso, a beneficiari diversi dall’[OSCURATO:PERSONA], un regime tariffario approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] e applicato per diciotto anni senza che quest’ultima abbia mai sollevato dubbi circa la sua compatibilità.
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[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo sia inoperante, irricevibile e infondato.
Giudizio della Corte
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Per quanto riguarda, in primo luogo, la prima parte del primo motivo, nei limiti in cui esso attiene alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999, dalla formulazione di tale disposizione emerge inequivocabilmente che essa si applica solo all’ipotesi di un aiuto notificato (sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./[OSCURATO:PERSONA], da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387, punto 74).
37
Orbene, nella fattispecie, come menzionato al punto 17 della presente sentenza, l’estensione del beneficio della tariffa agevolata alla [OSCURATO:SOCIETA], risultante dall’adozione del decreto del 6 febbraio 2004, non è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA].
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Pertanto, l’argomento vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 6, del regolamento n. 659/1999 dev’essere respinto in quanto infondato.
39
Per quanto concerne, in secondo luogo, la prima parte del primo motivo, nei limiti in cui esso attiene all’inosservanza del principio della ragionevole durata da parte della [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che la violazione di tale principio può giustificare l’annullamento di una decisione adottata in esito a un procedimento amministrativo solo qualora essa comporti altresì una violazione dei diritti della difesa dell’impresa interessata (v., per analogia, sentenze del 9 giugno 2016, PROAS/[OSCURATO:PERSONA], C‑616/13 P, EU:C:2016:415, punto 74, nonché dell’8 maggio 2014, Bolloré/[OSCURATO:PERSONA], C‑414/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:301, punti 84 e 85).
40
Ne consegue che il Tribunale ha giustamente ritenuto, al punto 73 della sentenza impugnata, che l’inosservanza del principio della durata ragionevole è, in assenza di una violazione del diritti della difesa, ininfluente sulla validità di un procedimento amministrativo.
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Va quindi respinto l’argomento vertente su tale inosservanza in quanto infondato. Di conseguenza, gli ulteriori argomenti sviluppati dalla [OSCURATO:SOCIETA] relativi a una presunta violazione del principio della ragionevole durata sono inoperanti e devono essere respinti.
42
In terzo luogo, occorre constatare che, a sostegno della seconda parte del primo motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, la [OSCURATO:SOCIETA] si limita a ribadire argomenti già sostenuti nell’ambito del suo ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale, senza invocare errori di diritto commessi da quest’ultimo nella sentenza impugnata.
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Orbene, un’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti che sono stati dedotti dinanzi al Tribunale, senza illustrare le ragioni per le quali quest’ultimo avrebbe commesso un errore di diritto respingendoli, costituisce una domanda volta a ottenere un riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (ordinanza del 31 marzo 2011, EMC Development/[OSCURATO:PERSONA], C‑367/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:203, punto 102).
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Pertanto, la seconda parte del primo motivo, vertente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, dev’essere respinta in quanto irricevibile.
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Da quanto precede deriva che il primo motivo dell’impugnazione dev’essere integralmente respinto.
Sul secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla violazione del dovere di diligenza e di imparzialità
Argomenti delle parti
46
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la sentenza impugnata, e più precisamente i suoi punti da 80 a 88, sia inficiata da un difetto o insufficienza di motivazione, giacché il Tribunale avrebbe omesso di statuire sulla violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo dovere di diligenza e di imparzialità.
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A tale riguardo, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene di avere, nell’ambito del secondo motivo del suo ricorso di annullamento, contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver chiarito il contenuto del decreto del 6 febbraio 2004 e del punto 2 del decreto del 19 dicembre 1995 né esaminato la decisione n. 13/1992, che istituisce la tariffa pre‑Alumix alla quale rinviavano i decreti del 6 febbraio 2004 e del 19 dicembre 1995. Il Tribunale, astenendosi dal pronunciarsi su tali punti, avrebbe messo la [OSCURATO:SOCIETA] nell’impossibilità di comprendere se il Tribunale abbia respinto il suddetto motivo per la ragione che la ricostruzione del quadro normativo nazionale effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] era corretta, oppure per via dell’assenza di una violazione del dovere di diligenza e di imparzialità. La sentenza sarebbe quindi viziata da un difetto di motivazione.
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Inoltre, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene di essere stata tardivamente informata, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, dell’assunto su cui si basava la constatazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’incompatibilità dell’aiuto previsto dal decreto del 6 febbraio 2004, secondo il quale tale decreto rinviava, da un lato, al punto 2 del decreto del 19 dicembre 1995 e alla decisione n. 13/1992, che istituisce la tariffa pre-Alumix, e, dall’altro, al punto 1 di tale decreto e alla decisione n. 15/1993, sicché essa non ha potuto esercitare i suoi diritti della difesa ed è stata privata del suo diritto al contraddittorio.
49
Il Tribunale avrebbe omesso di analizzare l’argomento secondo il quale, stante il mancato esame della decisione n. 204/99 dell’AEEG da parte della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima avrebbe affermato, erroneamente, che la tariffa agevolata applicata all’[OSCURATO:PERSONA] rientrava nella categoria degli «oneri generali di sistema» istituita dalla legislazione italiana, il cui finanziamento grava su tutti gli utenti, solo a partire dal 2004 e non dal 1999 come indicherebbe la decisione 2010/460/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 19 novembre 2009, relativa agli aiuti di Stato C 38/A/04 (ex NN 58/04) e C 36/B/06 (ex NN 38/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di [OSCURATO:PERSONA] (GU 2010, L 227, pag. 62).
50
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il presente motivo sia, in parte, irricevibile e, in parte, infondato.
51
In secondo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe illustrato le conseguenze pregiudizievoli degli errori commessi nell’ambito della ricostruzione del quadro normativo nazionale sulle valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] e del Tribunale. Pertanto, gli argomenti invocati dalla [OSCURATO:SOCIETA] sarebbero irricevibili.
52
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che tali argomenti sono infondati poiché la [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata a conoscenza del fatto che il regime tariffario di cui essa beneficiava era qualificato come «onere generale del sistema elettrico» e che era finanziato attraverso un prelievo imposto ai consumatori di energia elettrica.
53
Nella sua replica, la [OSCURATO:SOCIETA] contesta la presunta irricevibilità del suo secondo motivo di annullamento e afferma di aver sollevato l’argomento relativo all’interpretazione del diritto nazionale applicabile soltanto in via strumentale, al solo scopo di evidenziare il difetto di motivazione della sentenza impugnata. La stessa aggiunge che, anziché pronunciarsi sul carattere sufficientemente preciso e completo della ricostruzione del quadro normativo nazionale operata dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale si sarebbe limitato a fornire la propria interpretazione del decreto del 6 febbraio 2004 e del meccanismo di aiuto in questione in rapporto alle decisioni nn. 13/1992 e 15/1993. L’interpretazione del diritto italiano effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale il decreto del 6 febbraio 2004 rinvierebbe sia al punto 2 sia al punto 1 del decreto del 19 dicembre 1995, non sarebbe stata oggetto di confronto tra la Repubblica italiana e la [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento di indagine formale, né menzionata nella sentenza impugnata.
Giudizio della Corte
54
Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] addebita, in sostanza, al Tribunale il fatto di aver omesso di statuire sul secondo motivo dalla stessa dedotto nel suo ricorso in primo grado, vertente sulla violazione dei doveri di diligenza e di imparzialità.
55
Tuttavia, come emerge dal punto 81 della sentenza impugnata, il secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Tribunale si basava sulla premessa secondo la quale quest’ultima beneficiava della tariffa pre-Alumix.
56
Orbene, il Tribunale ha ritenuto che tale premessa fosse errata, constatando, al punto 87 della sentenza impugnata, che alla [OSCURATO:SOCIETA] non è stata applicata né la tariffa pre-Alumix né la tariffa Alumix.
57
Il Tribunale ha potuto quindi concludere, al punto 88 della sentenza impugnata, per il rigetto di tale motivo, senza che il suo ragionamento fosse viziato da un difetto di motivazione.
58
Pertanto, il secondo motivo dell’impugnazione dev’essere respinto in quanto infondato.
Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 19 TUE
Argomenti delle parti
59
Con il suo terzo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] contesta al Tribunale di avere, ai punti da 85 a 88 della sentenza impugnata, interpretato l’articolo 1 del decreto del 6 febbraio 2004, sebbene il giudice nazionale sia il solo competente a interpretare il proprio diritto nazionale, a mente della giurisprudenza della Corte in materia di rinvio pregiudiziale. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non sarebbe competente a interpretare il diritto nazionale italiano soprattutto quando, a tal fine, esso non si fondi su alcun elemento di interpretazione dei giudici nazionali o del legislatore nazionale. Il Tribunale avrebbe, dunque, violato la propria competenza interpretando, al punto 85 della sentenza impugnata, l’articolo 1 del decreto del 6 febbraio 2004 in contraddizione con il suo tenore letterale.
60
[OSCURATO:PERSONA] ribatte che la natura del ricorso di annullamento sarebbe sostanzialmente diversa da quella del rinvio pregiudiziale. Il Tribunale, infatti, quando è investito di un ricorso di annullamento, sarebbe tenuto a risolvere le questioni di diritto nazionale rilevanti ai fini della valutazione della legittimità dell’atto impugnato e a interpretare le disposizioni del diritto nazionale, che esse siano già state interpretate dai giudici nazionali o meno. Il terzo motivo sarebbe, dunque, infondato.
61
Nella sua replica, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che, se è vero che il Tribunale è chiamato a valutare i fatti della controversia quando statuisce su un ricorso di annullamento, il diritto nazionale dovrebbe tuttavia essere preso in considerazione come mero elemento di fatto e sottoposto al principio di allegazione e all’onere della prova. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe errato nell’avallare un’interpretazione del decreto del 6 febbraio 2004 senza indicare su quali elementi di prova, esposti dalla [OSCURATO:PERSONA], si è fondato.
Giudizio della Corte
62
In primo luogo, quanto alla parte in cui la [OSCURATO:SOCIETA], basandosi su una giurisprudenza relativa al rinvio pregiudiziale, rimprovera al Tribunale di aver proceduto a un’interpretazione del diritto nazionale nell’ambito di un ricorso di annullamento, occorre rilevare che il Tribunale è competente a constatare e valutare i fatti nell’ambito di controversie di cui è investito sul fondamento dell’articolo 230 TFUE (v., in tal senso, sentenze del 6 aprile 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑551/03 P, EU:C:2006:229, punto 51, e del 3 aprile 2014, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 78).
63
Tale argomento dev’essere quindi respinto in quanto infondato.
64
In secondo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] addebita al Tribunale un’interpretazione del diritto nazionale non conforme al suo dato letterale.
65
A tale riguardo, occorre ricordare che, per quanto riguarda l’esame, nell’ambito di un’impugnazione, delle valutazioni del Tribunale in merito al diritto nazionale, la Corte è competente solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto (v. sentenza del 3 aprile 2014, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑559/12 P, EU:C:2014:217, punto 79 e giurisprudenza ivi citata).
66
Non avendo la [OSCURATO:SOCIETA] dedotto tale snaturamento a sostegno dell’argomento vertente su un’interpretazione errata degli elementi di diritto nazionale, quest’ultimo è irricevibile.
67
In terzo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] contesta al Tribunale di aver avallato, erroneamente, un’interpretazione del decreto del 6 febbraio 2004 senza indicare su quali elementi di prova, esposti dalla [OSCURATO:PERSONA], si fosse fondato. Tale argomento, che attiene al merito, è stato dedotto nella replica, sotto il titolo «Della manifesta fondatezza del terzo motivo di ricorso».
68
Orbene, come evidenzia la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA] è stata autorizzata, dalla decisione del presidente della Corte del 28 aprile 2015, a depositare una replica al solo fine di rispondere alle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua comparsa di risposta, conformemente all’articolo 175, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.
69
Detto argomento dev’essere, di conseguenza, respinto in quanto irricevibile.
70
Pertanto, il terzo motivo dev’essere integralmente respinto.
Sul quarto motivo, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento e dell’articolo 108 TFUE
Argomenti delle parti
71
Con la prima parte del suo quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che il Tribunale avrebbe statuito ultra petita esaminando le misure previste dalla legge n. 80/2005. [OSCURATO:PERSONA] contesta la sentenza impugnata, da un lato, in quanto essa opera una distinzione tra le misure istituite dal decreto del 19 dicembre 1995 e quelle risultanti dal decreto del 6 febbraio 2004 e, dall’altro, in quanto vi si afferma che la dichiarazione di incompatibilità della proroga, dopo il 31 dicembre 2005, degli aiuti accordati all’[OSCURATO:PERSONA] implichi necessariamente che gli aiuti accordati prima di tale data sono incompatibili. Richiamando il secondo motivo della presente impugnazione, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che la tariffa agevolata di cui la stessa ha beneficiato sarebbe stata analoga a quella accordata all’[OSCURATO:PERSONA], considerata compatibile dalla [OSCURATO:PERSONA]. Poiché la situazione della ricorrente sarebbe comparabile a quella dell’[OSCURATO:PERSONA], la decisione controversa sarebbe stata adottata in violazione del principio della parità di trattamento.
72
La seconda parte del quarto motivo verte sulla violazione dell’articolo 108 TFUE. Secondo la [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto qualificando l’aiuto di cui essa beneficiava come aiuto «nuovo» sottoposto all’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Il Tribunale avrebbe quindi confuso la tariffa Alumix e la tariffa pre-Alumix prevista dalla decisione n. 13/1992. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’estensione di un aiuto, a favore di un’impresa operante nel medesimo settore e nella stessa regione del beneficiario iniziale, non potrebbe essere qualificata come aiuto nuovo. Orbene, l’aiuto accordato alla [OSCURATO:SOCIETA] dal decreto del 6 febbraio 2004 sarebbe lo stesso di quello di cui ha beneficiato l’[OSCURATO:PERSONA] fino al 31 dicembre 2005 in forza della decisione n. 13/1992. [OSCURATO:PERSONA] si basa, a tale proposito, sulla sentenza del 30 aprile 2002, Government of Gibraltar/[OSCURATO:PERSONA] (T‑195/01 e T‑207/01, EU:T:2002:111), nella quale il Tribunale avrebbe dichiarato che, in assenza di modifiche sostanziali, la mera estensione a nuovi beneficiari di un aiuto non giustificherebbe la qualifica di quest’ultimo come aiuto nuovo.
73
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la prima parte verta su questioni di diritto nazionale e sia, dunque, irricevibile e che la seconda parte sia irricevibile, inoperante e infondata.
74
Nella sua replica, la [OSCURATO:SOCIETA] afferma di aver indicato con precisione i fatti e gli elementi di prova che il Tribunale avrebbe snaturato, rinviando a tale riguardo agli argomenti avanzati nell’ambito del primo motivo d’impugnazione. Essa aggiunge che il Tribunale avrebbe violato la sua competenza dando un’interpretazione dell’articolo 1 del decreto del 6 febbraio 2004 contrastante con il suo dato letterale.
Giudizio della Corte
75
Con la prima parte del quarto motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta che il Tribunale avrebbe operato una distinzione tra le misure istituite dal decreto del 19 dicembre 1995, di cui ha beneficiato la società [OSCURATO:PERSONA], le quali sono state considerate compatibili con il mercato interno dalla [OSCURATO:PERSONA], e quelle risultanti dal decreto del 6 febbraio 2004, che erano applicabili alla [OSCURATO:SOCIETA].
76
Un simile esame della comparabilità della situazione della ricorrente con quella dell’[OSCURATO:PERSONA] rientra tuttavia in una valutazione dei fatti.
77
Orbene, in conformità agli articoli 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento degli elementi presentati al Tribunale, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v. sentenza del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).
78
Poiché nessuno snaturamento dei fatti rilevanti è stato invocato dalla [OSCURATO:SOCIETA], la prima parte del quarto motivo è irricevibile.
79
Con la seconda parte di tale motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto ritenendo che l’aiuto istituito dal decreto del 6 febbraio 2004 costituisse un aiuto nuovo sottoposto all’obbligo di notifica previsto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
80
Al fine di corroborare la propria argomentazione, la [OSCURATO:SOCIETA], nella sua impugnazione, ha rinviato integralmente agli argomenti esposti nella sua replica depositata dinanzi al Tribunale.
81
Orbene, un’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti presentati dinanzi al Tribunale, senza illustrare le ragioni per le quali quest’ultimo avrebbe commesso un errore di diritto respingendoli, costituisce una domanda volta a ottenere un riesame del ricorso presentato dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (v., in tal senso, ordinanza del 31 marzo 2011, EMC Development/[OSCURATO:PERSONA], C‑367/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:203, punto 102).
82
Pertanto, la seconda parte di tale motivo dev’essere respinta in quanto irricevibile.
83
Di conseguenza, il quarto motivo dev’essere integralmente respinto.
Sul quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE
Argomenti delle parti
84
Con il suo quinto motivo, che riguarda i punti da 96 a 106 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:SOCIETA] rimprovera al Tribunale di aver qualificato la tariffa agevolata, istituita dal decreto del 6 febbraio 2004, come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. La stessa ribadisce gli argomenti già sostenuti nel suo ricorso dinanzi al Tribunale, secondo i quali una sovvenzione pubblica concessa da uno Stato membro alle imprese incaricate dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico, al fine di compensare il costo di tale esecuzione, non costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto tale compensazione non procurerebbe un vantaggio selettivo al suo beneficiario che falsi o minacci di falsare la concorrenza.
85
[OSCURATO:PERSONA] critica, inoltre, il punto 98 della sentenza impugnata per il motivo che la finalità compensativa di una misura dev’essere presa in considerazione sia per accertare se un aiuto possa rientrare in un programma come quello di sviluppo economico regionale, sia per escludere l’applicazione del criterio del vantaggio concorrenziale e stabilire, quindi, se tale misura costituisca o meno un aiuto di Stato. Orbene, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la tariffa agevolata concessa alla [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe avuto come scopo quello di eliminare la situazione di svantaggio in cui quest’ultima si trovava.
86
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in particolare, che il quinto motivo d’impugnazione sarebbe irricevibile in quanto si limiterebbe a ripetere gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] nel suo ricorso di annullamento senza dar prova degli errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale.
87
Nella sua replica, basandosi sul punto 47 della sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./[OSCURATO:PERSONA] (da C‑630/11 P a C‑633/11 P, EU:C:2013:387), la [OSCURATO:SOCIETA] afferma che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe infondata. Essa precisa di aver fornito argomenti specifici volti a contestare i motivi di cui ai punti 98 e da 101 a 104 della sentenza impugnata.
Giudizio della Corte
88
In primo luogo, per concludere per la violazione da parte del Tribunale dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto esso ha dichiarato che la tariffa agevolata istituita dal decreto del 6 febbraio 2004 costituiva un vantaggio e che falsava la concorrenza, la [OSCURATO:SOCIETA] rinvia ai suoi scritti depositati dinanzi al Tribunale senza cercare di dimostrare in cosa tale giudice avrebbe commesso un errore di diritto.
89
Tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 81 della presente sentenza, tale argomento dev’essere respinto in quanto irricevibile.
90
In secondo luogo, la [OSCURATO:SOCIETA] rimprovera al Tribunale di aver violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, astenendosi dal tener conto della finalità compensativa della misura nazionale ai fini della qualifica di aiuto di Stato, più precisamente al fine di escludere l’esistenza di un vantaggio selettivo.
91
A tale riguardo, occorre ricordare che la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuti (v. sentenze del 29 aprile 2004, Italia/[OSCURATO:PERSONA], C‑372/97, EU:C:2004:234, punto 67, e del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 95).
92
Ciò vale anche per i provvedimenti destinati a compensare eventuali svantaggi ai quali le imprese installate in una determinata regione di uno Stato membro sono soggette. Infatti, risulta dal testo stesso dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, che i benefici la cui portata si limiti a una parte del territorio dello Stato membro soggetto alla disciplina degli aiuti possono costituire benefici selettivi (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 96).
93
Il Tribunale ha quindi correttamente statuito, al punto 98 della sentenza impugnata, che l’obiettivo della misura in questione non doveva essere preso in considerazione al fine di determinare se essa costituisca o meno un vantaggio selettivo.
94
Ne consegue che il quinto motivo dev’essere integralmente respinto.
Sul sesto motivo, vertente su un errore di valutazione riguardante la natura selettiva della misura e/o sul carattere insufficiente della motivazione
Argomenti delle parti
95
Con il suo sesto motivo, la ricorrente addebita al Tribunale il fatto di avere, ai punti da 54 a 57 e 99 della sentenza impugnata, respinto il quarto motivo di annullamento dedotto dinanzi al Tribunale, con il quale essa ha contestato il carattere selettivo della misura istituita dal decreto del 6 febbraio 2004 basandosi sulla giurisprudenza risultante dalla sentenza dell’8 novembre 2001, Adria‑[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] (C‑143/99, EU:C:2001:598), secondo la quale non riveste un siffatto carattere un provvedimento che, sebbene costitutivo di un vantaggio per il suo beneficiario, sia giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inserisce.
96
A tale proposito, la [OSCURATO:SOCIETA] ha sostenuto, dinanzi al Tribunale, che l’adozione del decreto del 6 febbraio 2004 sarebbe stata giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema che disciplina i servizi di pubblica utilità instaurato dalla legge del 14 novembre 1995, n. 418, sulla concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, in forza della quale la produzione e la fornitura di energia elettrica dovevano, in quanto servizio di interesse pubblico, essere effettuate in condizioni ottimali, garantendo la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori. L’istituzione, temporanea, della tariffa agevolata risultante dall’adozione del decreto del 6 febbraio 2004 risponderebbe a tre obiettivi posti dalla suddetta legge n. 481/95. Il primo obiettivo sarebbe di garantire la sicurezza della rete di distribuzione di energia elettrica in Sardegna evitando che le produzioni che necessitano del consumo di una grande quantità di energia elettrica non periscano. Il secondo obiettivo sarebbe di lottare contro l’aumento del numero di centrali in funzione ma non produttive il cui costo è sostenuto dai consumatori. Il terzo obiettivo sarebbe di evitare che un tramonto delle imprese ad alto assorbimento di energia elettrica non si ripercuota sul tessuto economico di zone già svantaggiate.
97
Il Tribunale avrebbe, secondo la [OSCURATO:SOCIETA], omesso di pronunciarsi sull’argomento secondo il quale, considerata la struttura generale del sistema nel quale si iscriveva il decreto del 6 febbraio 2004, la condizione di selettività dell’aiuto non sarebbe stata soddisfatta e si sarebbe limitato ad analizzare un eventuale difetto di motivazione della [OSCURATO:PERSONA] quanto all’esistenza, nella fattispecie, di tale condizione. Pertanto, la sentenza impugnata non consentirebbe di comprendere, nemmeno implicitamente, se il Tribunale abbia respinto il quarto motivo di annullamento dedotto dinanzi a quest’ultimo sulla base del rilievo che l’adozione del decreto del 6 febbraio 2004 non poteva essere giustificata dalla struttura del sistema nel quale essa si inseriva. Pertanto, la sentenza sarebbe viziata da un difetto di motivazione.
98
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il sesto motivo di impugnazione sia infondato.
Giudizio della Corte
99
In primo luogo, il Tribunale ha risposto all’argomento relativo alla selettività della misura, ai punti da 54 a 57 della sentenza impugnata, alla luce dell’obbligo di motivazione gravante sulla [OSCURATO:PERSONA].
100
In secondo luogo, quanto al fatto che la ricorrente sostiene che l’aiuto in questione fosse destinato a compensare lo svantaggio strutturale della regione in cui si trova il suo sito di produzione, il Tribunale, ai punti 98 e 99 della sentenza impugnata, ha esaminato il criterio di selettività alla luce del particolarismo regionale.
101
Non risulta certamente da tali punti della sentenza impugnata che il Tribunale abbia espressamente risposto all’argomento riassunto ai punti da 95 a 97 della presente sentenza, il che non è peraltro contestato dalla [OSCURATO:PERSONA].
102
Tuttavia, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi e al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (v., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2001, Italia/Consiglio, C‑120/99, EU:C:2001:567, punto 28, e del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, EU:C:2004:6, punto 372).
103
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale, al punto 97 della sentenza impugnata, ha sottolineato che, tenuto conto dell’altissimo consumo di energia elettrica inerente all’attività della [OSCURATO:SOCIETA], era indubbio che la tariffa agevolata le convenisse e costituisse quindi per essa un vantaggio.
104
Al punto 98 di tale sentenza, esso ha poi statuito che tale conclusione non poteva essere inficiata dai vari argomenti della ricorrente, relativi alla funzione di perequazione dell’aiuto in questione, destinato a compensare lo svantaggio strutturale sardo.
105
A tale riguardo, il Tribunale ha ricordato che lo scopo di tale misura non poteva essere tenuto in considerazione in sede di qualifica dell’aiuto. Esso ha altresì precisato che tale scopo poteva nondimeno consentire a detta misura di essere autorizzata a titolo di un programma specifico, riguardante, segnatamente, gli aiuti di Stato a finalità regionale, il che sarebbe oggetto di un esame nell’ambito del decimo motivo.
106
Ne consegue che, quand’anche il decreto del 6 febbraio 2004 abbia potuto essere giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inseriva, tale elemento non poteva essere preso in considerazione in sede di qualifica delle misure previste da tale decreto in quanto vantaggio selettivo.
107
Pertanto, il Tribunale ha risposto implicitamente all’argomento della ricorrente e il sesto motivo vertente su un difetto di motivazione dev’essere respinto in quanto infondato.
Sul settimo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 174 TFUE e dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE
Argomenti delle parti
108
Con la prima parte del suo settimo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] contesta al Tribunale di avere, ai punti da 128 a 138 della sentenza impugnata, ritenuto che l’articolo 174 TFUE non fosse applicabile nel caso di specie per il motivo che le politiche di concorrenza e di coesione economica e sociale sono distinte, e che la [OSCURATO:PERSONA] non fosse tenuta a far prevalere gli scopi della politica di coesione economica e sociale su quelli della politica della concorrenza. Secondo la [OSCURATO:SOCIETA], un simile ragionamento contrasterebbe con il disposto degli articoli 174 TFUE e 175 TFUE, i quali indicano chiaramente che lo scopo di coesione economica e sociale deve orientare tutte le politiche e le azioni dell’Unione, comprese quelle in materia di concorrenza.
109
Con la seconda parte del settimo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] rimprovera al Tribunale di aver effettuato una valutazione erronea dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere da a) a c), TFUE, ai punti da 128 a 138 della sentenza impugnata. Il Tribunale si sarebbe limitato a valutare gli effetti dell’aiuto istituito dal decreto del 6 febbraio 2004 alla luce degli orientamenti del 1998, i quali non sono vincolanti, anziché valutarne gli effetti alla luce delle disposizioni del Trattato FUE.
110
Con la terza parte del settimo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’applicazione degli orientamenti del 1998 in quanto avrebbe qualificato, erroneamente, l’aiuto di cui trattasi come «aiuto al funzionamento». Inoltre, anche ammettendo che l’aiuto di cui trattasi costituisca un aiuto al funzionamento, il Tribunale avrebbe in ogni caso erroneamente ritenuto che tale aiuto non soddisfacesse le condizioni di compatibilità.
111
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo sarebbe manifestamente irricevibile, inoperante e del tutto infondato.
112
Nella sua replica, la [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe infondata. Per tale ragione, essa ripropone gli argomenti avanzati nell’ambito del quinto motivo.
Giudizio della Corte
113
Per quanto riguarda la prima parte del settimo motivo, con la quale la [OSCURATO:SOCIETA] contesta al Tribunale di non aver applicato l’articolo 174 TFUE, occorre ricordare che il controllo degli aiuti di Stato dev’essere operato sul fondamento degli articoli 107 TFUE e 108 TFUE.
114
Pertanto, il Tribunale ha giustamente statuito, al punto 125 della sentenza impugnata, che il nono motivo dedotto dinanzi al medesimo dalla ricorrente era irrilevante ai fini della soluzione della controversia in quanto verteva sulla violazione dell’articolo 174 TFUE.
115
La prima parte del settimo motivo deve essere quindi respinta in quanto infondata.
116
Con la seconda parte del settimo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] rimprovera al Tribunale di aver violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettere da a) a c), TFUE limitandosi a esaminare la misura in questione alla luce degli orientamenti del 1998.
117
Occorre tuttavia rilevare che gli argomenti dedotti a tale riguardo dalla [OSCURATO:SOCIETA] riposano su elementi fattuali, senza che sia invocato alcuno snaturamento.
118
Orbene, come ricordato al punto 77 della presente sentenza, la valutazione dei fatti non costituisce, salvo il caso di snaturamento degli elementi presentati dinanzi al Tribunale, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (sentenza del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).
119
Pertanto, la seconda parte del settimo motivo dev’essere respinta in quanto irricevibile.
120
Con la terza parte del settimo motivo, la [OSCURATO:SOCIETA] contesta al Tribunale di aver violato gli orientamenti del 1998.
121
Tuttavia, con tale parte, la [OSCURATO:SOCIETA] si limita ad affermare che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che l’aiuto istituito dal decreto del 6 febbraio 2004 costituiva un «aiuto al funzionamento» e non un «aiuto a finalità regionale», senza che possa essere individuato l’errore di diritto addebitato al Tribunale.
122
Orbene, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del suo regolamento di procedura risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno della domanda di annullamento della sentenza impugnata, pena l’irricevibilità del motivo in questione (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
123
Non soddisfa tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia tanto chiara e precisa da consentire alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare dato che gli elementi essenziali sui quali il motivo si basa non emergono in modo abbastanza coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, che è formulata in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo (v. sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/[OSCURATO:PERSONA], C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).
124
La terza parte del settimo motivo dev’essere quindi respinta in quanto irricevibile.
125
Pertanto, il settimo motivo dev’essere integralmente respinto.
126
Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA] a sostegno della sua impugnazione può trovare accoglimento, quest’ultima dev’essere integralmente respinta.
Sulle spese
127
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del suo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
128
Poiché la [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta soccombente e la [OSCURATO:PERSONA] ne ha chiesto la condanna alle spese, essa va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° febbraio 2017.
Il cancelliere
Il presidente della Quinta Sezione
A. [OSCURATO:PERSONA]
J. L. da [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l’italiano.