CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 04229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.F.D. nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 25 maggio 2022 il giudice di pace di Padova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato dell'art. 10- bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui lamenta erroneità della dichiarazione di assenza pronunciata nonostante non vi fosse certezza che l'imputato si era volontariamente sottratto al processo, ed in presenza di una notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata nelle forme dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. a difensore d'ufficio con cui non ha mai avuto contatti. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti del procedimento, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che effettivamente la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio è avvenuta, seguendo la procedura dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore che era stato individuato come difensore d'ufficio nel verbale di identificazione, nomina ed elezione di domicilio. Si tratta di una procedura di notifica corretta sul piano formale, che, però, non garantisce la conoscenza del processo da parte dell'imputato. Il giudice di pace avrebbe dovuto, pertanto, ritenere ritualmente effettuato il passaggio di fase dalle indagini preliminari a quella del giudizio e trattenere il fascicolo senza restituire gli atti al pubblico ministero, ma poi rinviare l'udienza e disporre che l'avviso della stessa fosse notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria, seguendo la procedura descritta nella norma dell'art. 420-quater cod. proc. pen. Il giudice di pace ha ritenuto, invece, di procedere in assenza, nonostante che non ricorresse nessuna delle condizioni previste dall'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. (imputato che abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, ovvero abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo), che permettono al giudice di dichiarare l'assenza dell'imputato e procedere oltre. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Padova in diversa persona fisica. Così deciso in Roma,