CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 31302/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6708/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- e sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti successivi- contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLE FINANZE, [OSCURATO:PERSONA] E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -controricorrentirispetto ad entrambi i ricorsi- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5806/2022depositata il 22/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrenti di entrambi i ricorsi abbiano chiesto la decisione de i rispettivi ricorsi; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ entrambi i ricorsi de bbono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.su entrambi; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazionesu entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti principali solidalmente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.160,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Condanna i ricorrenti successivi solidalmente al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 09/11/2023.