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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 febbraio 1974

Cassazione n. 23985/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/02/1974 avverso l'ordinanza del 25/08/2020 del GIUD.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 25 agosto 2020 il ffiagistrato di sorveglianza di Torino ha disposto la conversione della pena di C 6.000 di ammenda - inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 14 giugno 2013 del Tribunale di Aosta - in giorni 24 di libertà controllata.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione dell'accertamento della insolvibilità, fondato unicamente su nota della Questura senza alcuna procedura esecutiva.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] L'ordinanza impugnata è stata emessa nell'ambito della procedura di cui all'art. 102 legge 24 novembre 1981, n. 689 - conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità -, di competenza, ai sensi dell'art. 660 cod. proc. pen., del magistrato di sorveglianza.

A norma dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., "il magistato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla conversione delle pene pecuniarie ..." procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e dunque con ordinanza emessa de plano contro la quale è consentito proporre opposizione allo stesso magistrato di sorveglianza, che dovrà provvedere previa instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. il ricorso proposto va qualificato come atto di opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi al iYiagistrato di sorveglianza di Torino.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 20/02/1974 avverso l'ordinanza del 25/08/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 25 agosto 2020 il ffiagistrato di sorveglianza di Torino ha disposto la conversione della pena di C 6.000 di ammenda - inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 14 giugno 2013 del Tribunale di Aosta - in giorni 24 di libertà controllata. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione dell'accertamento della insolvibilità, fondato unicamente su nota della Questura senza alcuna procedura esecutiva. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] L'ordinanza impugnata è stata emessa nell'ambito della procedura di cui all'art. 102 legge 24 novembre 1981, n. 689 - conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità -, di competenza, ai sensi dell'art. 660 cod. proc. pen., del magistrato di sorveglianza. A norma dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., "il magistato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla conversione delle pene pecuniarie ..." procede a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e dunque con ordinanza emessa de plano contro la quale è consentito proporre opposizione allo stesso magistrato di sorveglianza, che dovrà provvedere previa instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. il ricorso proposto va qualificato come atto di opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e gli atti vanno trasmessi al iYiagistrato di sorveglianza di Torino. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 23985/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris