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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 06701/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 1 febbraio 2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Sciacca per rispondere dei reati di cui agli artt. 186, commi 1 e 2, lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo a), di cui agli artt. 81, secondo comma, 337 cod. pen. (capo b), di cui agli artt. 81, secondo comma, 341-bis cod. pen. (capo c) e di cui agli artt. 81, secondo comma, 322 cod. pen. (capo d), fatti tutti commessi in Sciacca il 1 luglio 2015.

2. All'esito del giudizio dibattimentale di primo grado il Tribunale di Sciacca, con sentenza emessa in data 16 ottobre 2019, ha dichiarato il Giordano colpevole dei reati contestatigli e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'appellante in ordine alla contravvenzione di cui al capo A), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha ridotto la pena al medesimo inflitta con riferimento ai restanti reati alla pena di un anno, sette mesi e dieci giorni di reclusione, disponendo la revoca della sanzione amministrativa applicata all'appellante.

4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Giordano, ha presentato ricorso avverso tale sentenza, deducendo tre motivi.

4.1. Con il primo motivo il difensore deduce la violazione di legge con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo b), in quanto l'imputato non avrebbe posto in essere una condotta di opposizione violenta ai pubblici agenti, bensì di mera disobbedienza.

L'imputato, infatti, non avrebbe in alcun modo impedito l'operato degli agenti della Polizia, avendo anzi collaborato con gli stessi, dapprima, nella descrizione della dinamica del sinistro e, successivamente, acconsentendo al controllo alcolemico. 4.2.

Con il secondo motivo il difensore censura la violazione di legge con riferimento al delitto di oltraggio a pubblico 'ufficiale cui al capo c).

Rileva il ricorrente che tale reato sarebbe insussistente, in quanto le espressioni offensive dell'imputato non sarebbero state proferite, peraltro ad ora tarda, al cospetto di altre persone distinte dalle parti offese e, inoltre, sarebbero state prive di connessione con le funzioni svolte dagli operanti.

4.3. Con il terzo motivo il difensore si duole della violazione di legge con riferimento al delitto di istigazione alla corruzione contestato al capo d) e deduce che neppure questo reato può ritenersi integrato, in quanto non vi sarebbe stata alcuna messa in pericolo della integrità del pubblico ufficiale con l'offerta di danaro, peraltro priva di serietà, formulata dall'imputato.

La somma offerta, infatti, sarebbe stata assai modesta e le condizioni di evidente ubriachezza dell'imputato all'atto della condotta escluderebbero il suo dolo.

5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 gennaio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso.

Con memoria depositata in data 12 gennaio 2023 il difensore ha ribadito le proprie censure e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.

2. Con il primo motivo il difensore deduce la violazione di legge con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo b), in quanto l'imputato non avrebbe posto in essere una condotta di opposizione violenta ai pubblici agenti, bensì di mera disobbedienza.

3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il difensore si è limitato a denunciare una violazione di legge che non dimostra, senza, peraltro, confrontarsi, con le statuizioni della sentenza impugnata.

Il difensore, infatti, si limita a sollecitare la Corte di legittimità a valutare nuovamente le risultanze dell'istruttoria dibattimentale.

Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-J1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).La Corte di appello ha, tuttavia, non incongruamente accertato sulla base delle risultanze probatorie disponibili che l'imputato ha minacciato gli operanti per farli desistere dagli accertamenti sulla sua identità e sulla sua condizione psicofisica.

4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge con riferimento al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale contestato al capo c).

5. Anche questo motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha non incongruamente rilevato come le espressioni oltraggiose proferite dall'imputato all'indirizzo degli operanti, in ragione delle funzioni pubbliche da loro svolte, fossero state udite anche dai proprietari delle due autovetture danneggiate da quella condotta del Giordano e da altre persone accorse in loco.

La censura è, dunque, priva di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzot:ta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521).

6. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione di legge con riferimento al delitto di istigazione alla corruzione contestato il capo d).

7. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto è meramente reiterativo dell'analoga censura proposta nell'atto di appello e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha, infatti, non certo illogicamente accertato l'idoneità potenziale della condotta a conseguire lo scopo perseguito dal suo autore e ha rilevato che l'imputato ha consapevolmente sollecitato entrambi i verbalizzanti e in più occasioni a soffiare nell'etilometro e a sottoporsi all'esame delle urine al suo posto, offrendogli rispettivamente la somma di 200 e 500 euro.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, l'idoneità dell'offerta deve essere valutata con giudizio ex ante, sicché la condotta può ritenersi inoffensiva solo se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta stessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore, non rilevando la tenuità di essa, purché non sia del tutto irrisoria (ex plurimis: Sez. 6, n. 46494 del 23/10/2019, Faleburle, Rv. 277680 - 01).

8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 1 febbraio 2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Sciacca per rispondere dei reati di cui agli artt. 186, commi 1 e 2, lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo a), di cui agli artt. 81, secondo comma, 337 cod. pen. (capo b), di cui agli artt. 81, secondo comma, 341-bis cod. pen. (capo c) e di cui agli artt. 81, secondo comma, 322 cod. pen. (capo d), fatti tutti commessi in Sciacca il 1 luglio 2015. 2. All'esito del giudizio dibattimentale di primo grado il Tribunale di Sciacca, con sentenza emessa in data 16 ottobre 2019, ha dichiarato il Giordano colpevole dei reati contestatigli e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 3. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'appellante in ordine alla contravvenzione di cui al capo A), perché estinta per intervenuta prescrizione, e ha ridotto la pena al medesimo inflitta con riferimento ai restanti reati alla pena di un anno, sette mesi e dieci giorni di reclusione, disponendo la revoca della sanzione amministrativa applicata all'appellante. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Giordano, ha presentato ricorso avverso tale sentenza, deducendo tre motivi. 4.1. Con il primo motivo il difensore deduce la violazione di legge con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo b), in quanto l'imputato non avrebbe posto in essere una condotta di opposizione violenta ai pubblici agenti, bensì di mera disobbedienza. L'imputato, infatti, non avrebbe in alcun modo impedito l'operato degli agenti della Polizia, avendo anzi collaborato con gli stessi, dapprima, nella descrizione della dinamica del sinistro e, successivamente, acconsentendo al controllo alcolemico. 4.2. Con il secondo motivo il difensore censura la violazione di legge con riferimento al delitto di oltraggio a pubblico 'ufficiale cui al capo c). Rileva il ricorrente che tale reato sarebbe insussistente, in quanto le espressioni offensive dell'imputato non sarebbero state proferite, peraltro ad ora tarda, al cospetto di altre persone distinte dalle parti offese e, inoltre, sarebbero state prive di connessione con le funzioni svolte dagli operanti. 4.3. Con il terzo motivo il difensore si duole della violazione di legge con riferimento al delitto di istigazione alla corruzione contestato al capo d) e deduce che neppure questo reato può ritenersi integrato, in quanto non vi sarebbe stata alcuna messa in pericolo della integrità del pubblico ufficiale con l'offerta di danaro, peraltro priva di serietà, formulata dall'imputato. La somma offerta, infatti, sarebbe stata assai modesta e le condizioni di evidente ubriachezza dell'imputato all'atto della condotta escluderebbero il suo dolo. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 10 gennaio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso. Con memoria depositata in data 12 gennaio 2023 il difensore ha ribadito le proprie censure e ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il difensore deduce la violazione di legge con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo b), in quanto l'imputato non avrebbe posto in essere una condotta di opposizione violenta ai pubblici agenti, bensì di mera disobbedienza. 3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto il difensore si è limitato a denunciare una violazione di legge che non dimostra, senza, peraltro, confrontarsi, con le statuizioni della sentenza impugnata. Il difensore, infatti, si limita a sollecitare la Corte di legittimità a valutare nuovamente le risultanze dell'istruttoria dibattimentale. Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-J1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).La Corte di appello ha, tuttavia, non incongruamente accertato sulla base delle risultanze probatorie disponibili che l'imputato ha minacciato gli operanti per farli desistere dagli accertamenti sulla sua identità e sulla sua condizione psicofisica. 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge con riferimento al delitto di oltraggio a pubblico ufficiale contestato al capo c). 5. Anche questo motivo è inammissibile. La Corte di appello ha non incongruamente rilevato come le espressioni oltraggiose proferite dall'imputato all'indirizzo degli operanti, in ragione delle funzioni pubbliche da loro svolte, fossero state udite anche dai proprietari delle due autovetture danneggiate da quella condotta del Giordano e da altre persone accorse in loco. La censura è, dunque, priva di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzot:ta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521). 6. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione di legge con riferimento al delitto di istigazione alla corruzione contestato il capo d). 7. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto è meramente reiterativo dell'analoga censura proposta nell'atto di appello e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha, infatti, non certo illogicamente accertato l'idoneità potenziale della condotta a conseguire lo scopo perseguito dal suo autore e ha rilevato che l'imputato ha consapevolmente sollecitato entrambi i verbalizzanti e in più occasioni a soffiare nell'etilometro e a sottoporsi all'esame delle urine al suo posto, offrendogli rispettivamente la somma di 200 e 500 euro.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, ai fini della configurabilità del delitto di istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, l'idoneità dell'offerta deve essere valutata con giudizio ex ante, sicché la condotta può ritenersi inoffensiva solo se manchi l'idoneità potenziale dell'offerta stessa a conseguire lo scopo perseguito dall'autore, non rilevando la tenuità di essa, purché non sia del tutto irrisoria (ex plurimis: Sez. 6, n. 46494 del 23/10/2019, Faleburle, Rv. 277680 - 01). 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s
Sentenza Cassazione n. 06701/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris