CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 07287/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29051/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA] 238 Pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] ) , in persona del Responsabile del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, pec: -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], quale successore a titolo universale della Cassa dei Risparmi di Forlì e della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatapresso lo studio del primo, in Roma L.go di [OSCURATO:PERSONA] 11 Pec: -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Macerone in Lca; -intimati- avverso la sentenza n. 1770/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne davanti al Tribunale di Forlì la moglie [OSCURATO:PERSONA], dalla quale era separato, la [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] SpA e la [OSCURATO:SOCIETA], esponendo di aver ricevuto dalla Agenzia delle Entrate la richiesta di dati attinenti ad operazioni bancarie effettuate su conti correnti a lui riconducibili, le quali erano risultate poste in essere con la sua firma, da ritenersi apocrifa, presumibilmente apposta dalla ex moglie; che l’Agenzia non aveva tenuto conto del disconoscimento delle firme e che gli aveva contestato l’irregolarità delle operazioni, irrogandogli una severa sanzione quale conseguenza dell’accertamento di un maggior reddito;sulla base di tali presupposti chiese accertarsi e dichiararsi la falsità delle firme apposte su 358 documenti e la condanna dei convenuti, in proporzione al grado di responsabilità di ciascuno, al risarcimento dei danni derivanti dalla falsificazione; in via subordinata, in accoglimento della proposta querela di falso,chiese che venisse accertata la falsità delle firme con la condanna alle spese; nel contraddittorio con i convenuti il Tribunale dispose una CTU grafologica, all’esito della quale dichiarò la falsità delle sottoscrizioni, ma rigettò la domanda risarcitoria ritenendola generica e non sorretta dalla prova del nesso causale tra i fatti addebitati alle banche, in concorso con la Berti, e il danno; in sostanza,il giudice ritenne che il danno, non potendo qualificarsi ingiusto, non dava luogo ad un risarcimento e che ciò derivava specificamente dalla condotta dello stesso [OSCURATO:PERSONA],il quale, pur dovendo essere consapevole dell’anomalo andamento della gestione patrimoniale sui propri conti correnti per aver sempre regolarmente ricevuto gli estratti conto delle banche, aveva tenuto un comportamento tollerante nei confronti delle condotte della ex moglie,con ciò mostrando di voler ratificato quanto operato; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 3/6/2019, ha rigettato l’appello del [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che, dall’accertata falsificazione delle firme, non fosse derivato alcun danno, essendovi prova del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse edotto delle movimentazioni bancarie effettuate dalla moglie e cheavesse tenuto un atteggiamento tale da far ritenere di voler ratificare o comunque tollerare dette condotte; la corte del gravame ha confermato che la negligenza del [OSCURATO:PERSONA], rilevante ai sensi dell’art. 1227, ult. co.,c.c., fosse talmente grave da recidere il nesso causale tra la falsificazione e il danno e da escludere il diritto al risarcimento; avverso la sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, la [OSCURATO:PERSONA] SpA (già [OSCURATO:PERSONA] SPA) e [OSCURATO:PERSONA] SpA quale successore a titolo universale di [OSCURATO:SOCIETA];la causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] sussistendo i presupposti dell’art. 380-bis.1 c.p.c.; il ricorrente e la sola [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie; considerato che: con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1832, 1393, 1398, 1399, 2797 c.c. 117 e 119 d.lgs. 385 del 1993, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c. - il ricorrente censura il capo di sentenza secondo cui egli avrebbe tenuto un comportamento tollerante e tale da far presumere l’accettazione e la ratifica di quanto effettuato dalla moglie; ad avviso del ricorrente la corte avrebbedovuto rilevare la mancanza dei requisiti per una valida ratifica, in quanto, trattandosi di contratto di conto corrente a forma scritta a pena di nullità, la ratifica avrebbe dovuto osservare le forme prescritte per il contratto oggetto di ratifica e quindi avrebbe dovuto essere espressa per iscritto; la corte territoriale avrebbe, pertanto, malamente identificato la ratifica ne l comportamento omissivo del [OSCURATO:PERSONA],che, pur edotto delle operazioni poste in essere dalla ex-moglie, non aveva reagito tempestivamente, contestando gli estratti conto ricevuti dalle banche; con il secondo motivo del ricorso - violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, 1832, 2049 e 2697 c.c. nonché dell’art. 117 e 119 d.lgs. n. 385 del 1993 ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.-il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia applicato l’art. 1227, ult. co. c.c. al di fuori dei suoi presupposti in quanto la mancata contestazione dei conti correnti non poteva considerarsi “causa prossima ed assorbente” del danno, quando, invece,le condotte contestate erano relative non tanto alle movimentazioni ma alla apposizione di firme apocrife; tali motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, ma sono in ammissibili , poiché non attingono adeguatamente la ratio decidendi dell’impugnata sentenza: la c orte d’appello, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, non ha fatto riferimento ad una ratifica formale, da parte del [OSCURATO:PERSONA], delle operazioni svolte dalla moglie, ma soltanto ad una “tolleranza” del medesimo, il quale, avendo peraltro conferito alla moglie il potere di firma sui propri conti correnti, avrebbe potuto attendersi che fossero poste in essere operazioni a lui riconducibili, la cui ontologica esistenza, del resto, neppure contesta apertamente;questa ratio decidendi non è affatto attinta dai motivi di ricorso, che non sfuggono, pertanto, ad una declaratoria di inammissibilità; anche la censura relativa alla violazione dell’art. 1227 c.c. è inammissibile,perché implica un riesame dei presupposti di fatto della impugnata sentenza, la quale non solo ha escluso la sussistenza di un nesso causale tra le condotte contestate ed il danno ma ha proprio escluso la configurabilità del danno stesso, escludendo che le condotte della Berti potessero essere rilevanti sotto il profilo dell’antigiuridicità; con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 1393, 1398, 1399,1832 e 2697 c.c. nonché dell’art. 117 e 119 d.lgs. n. 385 del 1993 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. -il ricorrente lamenta che la sentenza non abbia considerato che gli artt. 1832 c.c. e 119 TU bancario, relativi alla approvazione degli estratti conto, potevano valere solo nei rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e le banche ma non potevano svolgere effetti nei confronti della Berti; il motivo è privo di autosufficienza ed è peraltro incomprensibile, così da incorrere anch’esso in una declaratoria di inammissibilità; con il quarto motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c. 1° e co. 2° c.c. ex art. 360 c.p.c. - il ricorrente censura la sentenza per aver desunto -dalla accertata consapevolezza circa le movimentazioni bancarie fatte dalla moglie - una implicita ratifica del suo operato;la corte del gravame avrebbe leso le norme e principi in tema di presunzioni senza dar conto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi dai quali ha desunto l’inferenza presuntiva;il motivo, in disparte profili di inammissibilità perché non censura in modo idoneo il ragionamento presuntivo secondo quanto prescritto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 24/01/2018, n. 1785, p. 4.1 delle ragioni della decisione), è comunque infondato; si evince chiaramente dalla impugnata sentenza che la corte d’appello, così come il tribunale, non ha fondato la decisione solo sulla mancata contestazione degli estratti conto, condotta comunque pregnante e significativa, ma anche sulle affermazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sempre ammesso di essere a conoscenza delle operazioni disposte dalla moglie e degli importi movimentati, sicché il ragionamento presuntivo aveva più di una base, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente; e tanto senza considerare se la forma necessariamente scritta sia imposta non solo per il contratto, ma pure per le singole disposizioni in sua esecuzione; con il quinto motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2728, 2729, art. 32 d.p.r. n. 600 del 1973 ex art. 360 n. 3 c.p.c., errore di percezione in violazione dell’art. 115 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.- il [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la sentenza impugnata abbia desunto dalla movimentazione delle somme sui conti correntia sé intestati la presunzione di un reddito maggiore di quello dichiarato; e, con il sesto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056 c.c. ai sensi dell’art. 360 co. 1 n 3 c.p.c. e degli artt. 132, 163, 329 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. -, censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che non vi fosse alcun danno ingiusto; i due motivi possono essere congiuntamente esaminati: ma sono inammissibili, perché pretendono di censurare l’applicaz ione della disciplina delle presunzioni senza il rispetto della richiamata giurisprudenza di questa Corte; ad ogni buon conto, essi non attingono la conclusione di insussistenza di un danno risarcibile per mancata allegazione e prova del carattere fittizio delle operazioni comunque riconducibili, per la sua tolleranza, al titolare del conto corrente su cui erano compiute; e, quindi, non colgono adeguatamente la ratio decidendi o, comunque, sono relativ i a questione che avrebbe acquistato rilevanza soltanto in caso di accoglimento dei motivi precedenti e, così, nell’eventuale giudizio di rinvio: sicché, disattesi gli uni, non vi è luogo ad esaminarla; conclusivamente,il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato a pagare, in favore delle parti resistenti, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagarele spese di lite del presente giudizio di legittimità, liquidate: in favore di [OSCURATO:PERSONA], in € 12.000 (oltre € 200 per esborsi), accessori e spese generali al 15%; in favore di [OSCURATO:PERSONA] SpA, in € 9.000 (oltre € 200) più accessori e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u