Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21543/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 2 luglio 2021 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lui ascritto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (per avere, senza l'autorizzazione prevista dalla normativa in materia di stupefacenti, ceduto una quantità di 0,60 gr. di sostanza stupefacente di tipo hashish al prezzo di euro 25), e condannato lo stesso alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

Considerato che avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo di difensore, lamentando, con il primo motivo, la carenza di motivazione, ritenendo che non fossero stati rispettati dalla Corte d'appello di Bologna i requisiti di legittimità richiesti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con riferimento alla motivazione per relationem; e lamentando, con il secondo motivo di ricorso, la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto affidato a motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità.

Ritenuto, in particolare, che il primo motivo di ricorso sia generico, non contenendo alcuna analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; peraltro, il richiamo alla motivazione del giudice di primo grado da parte della Corte d'appello è stato compiuto nel pieno rispetto dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, non essendosi limitata la Corte territoriale a ribadire quanto affermato dal primo giudice, ma integrando la motivazione al fine di dare compiuta risposta alle censure contenute nell'atto di appello.

Osservato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il giudice di secondo grado ha adeguatamente motivato circa la propria decisione di non concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale, a differenza di quanto affermato dalla difesa in sede di ricorso, non si limita - al fine di giustificare il diniego delle attenuanti generiche - a far riferimento ai precedenti penali a carico del prevenuto, ma richiama in sentenza pure il comportamento negativo tenuto dall'Aprili in occasione della perquisizione domiciliare; alla luce della giurisprudenza di questa Corte, peraltro richiamata dalla difesa nel ricorso (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011), in base alla quale nel motivare in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, rimanendo in questo modo disattesi tutti gli altri, la motivazione del giudice di seconde cure sul punto deve considerarsi completa e non viziata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. e; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con sentenza del 2 luglio 2021 la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lui ascritto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (per avere, senza l'autorizzazione prevista dalla normativa in materia di stupefacenti, ceduto una quantità di 0,60 gr. di sostanza stupefacente di tipo hashish al prezzo di euro 25), e condannato lo stesso alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. Considerato che avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo di difensore, lamentando, con il primo motivo, la carenza di motivazione, ritenendo che non fossero stati rispettati dalla Corte d'appello di Bologna i requisiti di legittimità richiesti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con riferimento alla motivazione per relationem; e lamentando, con il secondo motivo di ricorso, la violazione di legge e la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto affidato a motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Ritenuto, in particolare, che il primo motivo di ricorso sia generico, non contenendo alcuna analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; peraltro, il richiamo alla motivazione del giudice di primo grado da parte della Corte d'appello è stato compiuto nel pieno rispetto dei criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità, non essendosi limitata la Corte territoriale a ribadire quanto affermato dal primo giudice, ma integrando la motivazione al fine di dare compiuta risposta alle censure contenute nell'atto di appello. Osservato che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il giudice di secondo grado ha adeguatamente motivato circa la propria decisione di non concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale, a differenza di quanto affermato dalla difesa in sede di ricorso, non si limita - al fine di giustificare il diniego delle attenuanti generiche - a far riferimento ai precedenti penali a carico del prevenuto, ma richiama in sentenza pure il comportamento negativo tenuto dall'Aprili in occasione della perquisizione domiciliare; alla luce della giurisprudenza di questa Corte, peraltro richiamata dalla difesa nel ricorso (ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011), in base alla quale nel motivare in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi, rimanendo in questo modo disattesi tutti gli altri, la motivazione del giudice di seconde cure sul punto deve considerarsi completa e non viziata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. e; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas