CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23836/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di AnconaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto il 10 aprile 2026 dal SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato lacondanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato, contestatogli aisensi degli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, e 99, quarto comma, cod. pen.,commesso in Castelraimondo l’11 novembre 2020 impossessandosi diun’autovettura (segnatamente, una [OSCURATO:PERSONA] appartenente a Lorenzinonel cruscotto, e, perciò, esposta per necessità alla pubblica fede.La Corte territoriale ha ritenuto infondato il gravame, osservando, inparticolare, sulla scorta di giurisprudenza di legittimità richiamata, che, nel casodi furto di un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, sussiste l’aggravantedell’esposizione per necessità alla pubblica fede, di cui all’art. 625, comma 1, n. 7cod. pen., anche nel caso in cui il veicolo sia stato lasciato con le portiere apertee le chiavi inserite, come nella fattispecie all’esame.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],tramite il difensore, articolando due motivi, enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.- Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 625, primo comma,n. 7, cod. pen., in ragione dell’erronea applicazione della circostanza aggravantedell’esposizione del bene alla pubblica fede.Ha sottolineato - richiamando a sostegno un orientamento interpretativo diquesta Corte - l’esigenza di un’interpretazione restrittiva e rigorosa del lemma“necessità”, che presuppone il bisogno, non altrimenti fronteggiabile, delproprietario della res furtiva di lasciarla incustodita, di modo che l’aggravantedell’esposizione alla pubblica fede non sarebbe configurabile nell’ipotesi in cui ilbene – nel caso di specie, un’autovettura – sia stato lasciato completamenteincustodito per mera trascuratezza.- Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione apparente o carente,sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe confermato l’applicazionedell’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. limitandosi ad ungenerico richiamo di precedenti giurisprudenziali, senza svolgere un autonomo econcreto vaglio delle specifiche censure difensive sviluppate in ordine alla nozionedi “necessità” e in relazione alle modalità del fatto, così rendendo una motivazioneassertiva e apodittica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Nella fattispecie al vaglio, in cui si discute del furto di un’autovetturalasciata in sosta sulla pubblica via senza l’adozione da parte del proprietario dellecautele minime necessarie ad impedirne la sottrazione e l’impossessamento daparte di altri, la Corte di appello ha ritenuto integrata la circostanza aggravante dicui all’art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., richiamando, e facendo proprio,l’orientamento interpretativo secondo cui, in tema di furto di autovetturaparcheggiata sulla pubblica via o in luogo privato accessibile al pubblico, sussistel'aggravante del bene esposto per necessità o consuetudine alla pubblica fedeanche nell'ipotesi in cui il veicolo non abbia le portiere chiuse con le chiavi e questeultime siano inserite nel cruscotto (Sez. 5, n. 2364 del 16/10/2024, dep. 2025,M., Rv. 287411 - 01).2. L’orientamento predetto, consolidato in seno alla giurisprudenza dilegittimità (Sez. 5, n. 22194 del 06/12/2016, dep. 2017, B., Rv. 270122 - 01; Sez.4, n. 41561 del 26/10/2010, Taamam, Rv. 248455 – 01; Sez. 3, n. 35872 del08/05/2007, Alia, Rv. 237286 – 01), valorizza il dato empirico dell’impossibilitàdel proprietario di portare con sé l’autovettura, di modo che la temporaneainterruzione del controllo sul bene risulta connaturata alle modalità ordinarie diutilizzazione dello stesso.Donde, l’autovettura, ove collocata in luogo accessibile a terzi, è stata ritenutabene esposto per necessità alla pubblica fede e, perciò, affidato al generale rispettodovuto alla proprietà altrui, che l’ordinamento penale intende rafforzare attraversoun regime sanzionatorio più severo.In tale prospettiva si è spiegato che la nozione di “necessità” non postulal’assoluta impossibilità di adottare cautele ulteriori, ma coincide con l’oggettivaimpossibilità di assicurare una custodia diretta e continua del bene stesso, di modoche l’eventuale omissione di quelle cautele da parte del proprietario non rileva aifini dell’integrazione dell’aggravante, esigendo l’ordinamento il rispetto dellaproprietà di quella tipologia di beni rispetto ai quali l’interruzione del controllo daparte del proprietario costituisce una condizione fisiologica e ad essi connaturata,a prescindere dal grado di protezione concretamente approntato.Il fondamento della tutela rafforzata espressa dalla disposizione di cui all’art.625, primo comma, n. 7 cod. pen., risiede, dunque, nel collegamento strutturaletra l’autovettura e la situazione di esposizione alla pubblica fede; affidamento chediscende dalla natura del bene e non da scelte contingenti o da comportamentisoggettivi del possessore.3. Alla stregua di tali argomentazioni, che il Collegio intende fare proprie, nonrisulta condivisibile il difforme e minoritario orientamento secondo cui il furto diun'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via, con le portiere aperte e la chiaveinserita nel quadro di accensione, deve considerarsi aggravato per la esposizionealla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen., solo quandosi accerti che il conducente si è determinato a lasciare il mezzo nelle condizionipredette a causa di una contingente necessità e non per mera comodità otrascuratezza (Sez. 4, n. 12196 del 11/01/2017, Cuomo, Rv. 269393 - 01).L’esigenza di istituire, ai fini dell’applicazione della circostanza aggravantedella pubblica fede per “necessità”, un collegamento tra l’omessa adozione dicautele a protezione della res, lasciata incustodita, e la contingente necessità, nonaltrimenti fronteggiabile, del proprietario di interrompere il continuativo controllosulla stessa, dalla quale, evidentemente, esulano la mera comodità e latrascuratezza, non può che riferirsi a beni diversi dagli autoveicoli.In tal senso, infatti, si espressa la giurisprudenza di questa Corte, affermando,in una fattispecie di furto di uno zaino lasciato incustodito dalla vittima su unapanchina di un parco pubblico per raggiungere una vicina fontanella, che nonsussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.,laddove il proprietario o il possessore, al di fuori di prassi consolidate in daticontesti sociali, che dipendono dall'affidamento riposto in condotte generalizzateed usanze radicate nel tempo, incautamente lasci la cosa incustodita in luogoaperto al pubblico, pur potendo adottare le necessarie cautele per scongiurare ilrischio di sottrazione (Sez. 6, n. 33503 del 11/09/2025, Bertin, Rv. 288712 - 01).In ipotesi siffatte, invero, viene in rilievo un oggetto che può essereagevolmente portato con sé dal proprietario e la cui esposizione al rispetto deiterzi non risponde, di regola, a una esigenza necessitata, ma a una sceltaoccasionale riconducibile a comodità o imprudenza. L’autovettura, al contrario,costituisce un bene unitario, non agevolmente amovibile, strutturalmentedestinato alla sosta in luoghi aperti al pubblico, sicché l’affidamento nella pubblicafede è insito nella sua stessa utilizzazione.La diversa natura dei beni esclude, pertanto, l’estensione al furto diautovettura dei principi elaborati con riferimento agli oggetti personali, dovendoriconoscersi, nel primo caso, la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625,primo comma, n. 7, cod. pen.4. Da quanto argomentato discende il rigetto del ricorso, cui consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/04/2026Il PresidenteIl Consigliere estensoreIrene [OSCURATO:PERSONA]