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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 19024/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, ribaditi nelle memorie, meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi in sentenza con motivazione congrua e corretta; rilevato che il primo e il secondo motivo con i quali si contesta la sussistenza del reato e del dolo sono del tutto infondati a fronte della motivazione resa in sentenza, che fonda l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni del lgt.

Fabiani, riscontrate da elementi documentali e dalle ammissioni dello stesso imputato- che ha riconosciuto come propria la firma di autorizzazione all'addebito sul suo conto corrente-, e ritiene congetturale l'attribuzione alla ex convivente della iniziativa illecita, consapevolmente posta in essere dall'imputato per sottrarsi al pagamento della somma dovuta alla compagnia telefonica (v. pag. 3 sentenza impugnata); ritenuto che anche il terzo motivo è generico e manifestamente infondato a fronte della giustificazione resa, che esclude la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in ragione dell'entità del danno e delle modalità della condotta; considerato che anche l'ultimo motivo è del tutto infondato a fronte della corretta indicazione, contenuta in sentenza, dei presupposti per la revoca ai sensi dell'art. 168 co.1 n.1 cod. pen. del beneficio concesso con sentenza divenuta irrevocabile nel quinquennio precedente alla commissione del reato per cui si procede; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliéPe estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, ribaditi nelle memorie, meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi in sentenza con motivazione congrua e corretta; rilevato che il primo e il secondo motivo con i quali si contesta la sussistenza del reato e del dolo sono del tutto infondati a fronte della motivazione resa in sentenza, che fonda l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni del lgt. Fabiani, riscontrate da elementi documentali e dalle ammissioni dello stesso imputato- che ha riconosciuto come propria la firma di autorizzazione all'addebito sul suo conto corrente-, e ritiene congetturale l'attribuzione alla ex convivente della iniziativa illecita, consapevolmente posta in essere dall'imputato per sottrarsi al pagamento della somma dovuta alla compagnia telefonica (v. pag. 3 sentenza impugnata); ritenuto che anche il terzo motivo è generico e manifestamente infondato a fronte della giustificazione resa, che esclude la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. in ragione dell'entità del danno e delle modalità della condotta; considerato che anche l'ultimo motivo è del tutto infondato a fronte della corretta indicazione, contenuta in sentenza, dei presupposti per la revoca ai sensi dell'art. 168 co.1 n.1 cod. pen. del beneficio concesso con sentenza divenuta irrevocabile nel quinquennio precedente alla commissione del reato per cui si procede; ritenuto, pertanto, che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliéPe estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19024/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris