CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 32147/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17 aprile 2025,la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza, pronunciata dal Tribunale di Ravenna il 27 novembre 2023,con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso il 31 luglio 2022) e condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed € 3.000 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva nella pena pecuniaria di € 15.000 di ammenda (€ 100 per ciascun giorno di detenzione). Con la medesima sentenza è stata applicata all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due. 2. L’appello proposto contro la sentenza del Tribunale è stato dichiarato inammissibile osservando che,ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità». La Corte di appello ha osservato che, pur non essendo appellabile, la sentenza è tuttavia impugnabile con ricorso per Cassazione . Ha r itenuto pertanto che gli atti dovessero essere trasmessi a questa Corteai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. 3. Si deve preliminarmente osservare che, nel dichiarare inammissibile l’impugnazionedisponendo la trasmissione degli atti a questa Corte ai fini della eventuale riqualificazione dell’appello in ricorso, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto che regolano la materia. Secondo un orientamento giurisprudenziale che si è progressivamente consolidato, infatti, le sentenze di condanna con le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, «anche se in sostituzione in tutto o in parte di quella dell’arresto» sono inappellabili, per effetto del disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. ( come novellato dall ’ art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 ottobre 2022, n.150), e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt.20 bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689(Sez. 1, n. 13795 del 12/12/2024 , dep. 2025 , Rv. 287878 ; Sez. 3 , n. 20573 del 13/03/2024, Rv. 286360 ; Sez. 1, n. 33605 del 09/05/2024, non massimata; Sez. 1, n. 26308 del 23/03/2023 non massimata). Un potenziale contrasto che sembrava delinearsi su questo punto è stato progressivamente composto, tanto che anche la Quarta Sezione, inizialmente orientatasi in senso diverso, è giunta alle conclusioni sopra illustrate (Sez. 4, n.17277 del 06/05/2025, Rv. 288073 ; Sez. 4, n. 24882 del 29/04/ 2025 non massimata). A ciò deve aggiungersi che, con ordinanza n. 28154 del 26/06/2025 la Prima Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unitela seguente questione: «se, in tema di mezzi di impugnazione, a norma del disposto dell’art. 34, comma 1, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt.20 bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689, la sentenza di condanna con la quale è stata inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione – in tutto o in parte – di quella dell’arresto, sia ordinariamente impugnabile con l’appello o, viceversa, sia in ogni caso inappellabile»; ma,con provvedimento in data 4 settembre 2025, la Prima Presidente ha disposto la restituzione del ricorso alla sezione remittente sottolineando che la riflessione giurisprudenziale si è ormai orientata «nel senso di una convergenza sulla linea della sola ricorribilità per cassazione della sentenza con cui sia irrogata la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione –in tutto o in parte –con quella dell’arresto». 4. Tanto premesso,si deve osservare che l ’ appello , qualificato come ricorso per cassazione, è inammissibile perché proposto da un difensore, l ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Bologna, non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione e, dunque, da persona non legittimata ai sensi dell ’ art. 591, comma1, lett. a), cod. proc. pen. 5. L’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A carico del ricorrente deve essere posto, inoltre,l’onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il