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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16358/2026

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la Corte d'appello di Potenza.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Potenza, inriforma della sentenza emessa il 27/06/2023 dal GUP presso il Tribunale di Matera,all’esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena nei confronti di GiampaoloRomano, imputato del reato previsto dall’art.589-bis, commi 1, 7 e 8 cod.pen., inmesi otto di reclusione, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cuiall’art.589-bis, comma 7, cod.pen. ed esclusione dell’ipotesi di cui al commaottavo; rideterminando, altresì, in mesi sei la durata della sanzione accessoriadella sospensione della patente di guida, con concessione del beneficio della nonmenzione della condanna (in aggiunta a quello della sospensione condizionale dellapena, disposta dal giudice di primo grado) e con conferma delle statuizioni civili.1.1 Era stato contestato all’imputato, nell’atto di esercizio dell’azionepenale, di avere contribuito al verificarsi di un sinistro stradale a seguito del qualeera deceduta [OSCURATO:PERSONA] e avevano riportato lesioni personali RoccoBrienza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In particolare, erano stati ascritti all’imputato profili di colpa genericanonché di colpa specifica in relazione alla violazione degli artt. 140, comma 1, 141,commi 1, 2 e 3, 142, comma 2 e 143, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285;nell’ambito di un sinistro verificatosi alle ore 19,30 del 30/09/2018, allorquando ilveicolo [OSCURATO:PERSONA], condotto dall’imputato e con a bordo la [OSCURATO:PERSONA] e laSaveriano, aveva verosimilmente sbandato nell’opposta corsia di marcia, su cuiviaggiava la vettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Brienza e con a bordo la [OSCURATO:PERSONA]; laquale, per evitare l’impatto, aveva finito per invadere a propria volta la corsiaopposta, in modo che la collisione era avvenuta frontalmente nella corsia disorpasso di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA], la quale procedeva a una velocità di 104km/h (superiore a quella di 90 km/h consentita in quel tratto di strada) a frontedi quella di 87 km/h tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA]; con espressa richiesta, contenuta nelcapo di imputazione, di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.589-bis,comma 7, cod.pen., avendo concorso a causare il fatto la condotta colposa delBrienza, nei cui confronti erano – a propria volta – stati ravvisati profili di colpariconducibili alla violazione degli artt. 140, comma 1, 141, commi 1, 2 e 3 e 143,comma 1, C.d.s..1.2 La Corte territoriale ha accolto il motivo di appello attinente allaricostruzione complessiva del sinistro, rigettandolo solo nella parte in cui era statochiesto il disconoscimento del concorso di colpa in capo all’imputato.Specificamente, la Corte ha ritenuto incongrua la valutazione compiuta dalTribunale e basata essenzialmente sulle dichiarazioni rese dagli informatori [OSCURATO:PERSONA], trasportati a bordo del mezzo condotto dal Brienza, sulla scorta dellequali era stata ritenuta l’assenza di concorso di colpa da parte del conducente dellaSuzuki; argomentando come, già sulla base dello stesso tenore letterale dellamotivazione, si desse conto di una condotta, in capo a quest’ultimo, connotata dadistrazione e da un errore commesso in sede di manovra di emergenza, ritenendoaltresì incongrua la non condivisione delle conclusioni del consulente tecniconominato dal p.m.; argomentando che, inequivocabilmente, il Brienza avessecomunque invaso l’opposta corsia di marcia mediante un’improvvida sterzataverso sinistra; elemento che non escludeva, comunque, la sussistenza deicontestati profili di colpa specifica nei confronti dell’imputato.La Corte ha altresì accolto il motivo riguardante l’esclusione dellaresponsabilità penale per le lesioni riportate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA],che viaggiavano a bordo della vettura condotta dall’imputato, in quanto le stessedovevano ritenersi non punibili, sulla base della normativa applicabile rationetemporis, per mancanza di querela; ha quindi proceduto alla rideterminazionedella pena nel senso suddetto e alla diminuzione della sanzione amministrativaaccessoria.2.

Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazioneGiampaolo Romano, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo diimpugnazione, nel quale ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, 546, 530 e 533 cod.proc.pen..Ha dedotto che la Corte territoriale, nel delineare in modo chiaro i profili diresponsabilità del conducente dell’altra vettura coinvolta nel sinistro, avevarilevato l’inadeguata valutazione delle prove operata dal Tribunale; ha peraltroesposto che, nonostante tali considerazioni, il giudice d’appello aveva comunqueomesso di pronunciarsi espressamente sulla richiesta assolutoria formulata nelprimo motivo di impugnazione, pur essendo gli argomenti posti alla base dellariforma della sentenza di primo grado pienamente idonei a giustificare unpronuncia di proscioglimento sulla base del canone dell’”al di là di ogni ragionevoledubbio”, discendendone il carattere contraddittorio della pronuncia gravata.Ha quindi dedotto che la cristallizzazione dei fatti compiuta dal giudice diappello avrebbe dovuto necessariamente condurre a una sentenza di assoluzioneai sensi dell’art.530, comma 2, cod.proc.pen., ribadendo che – sul punto – lapronuncia doveva ritenersi carente sul piano motivazionale.3.

Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Nell’unitario motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato lamotivazione della sentenza impugnata sotto due distinti profili; in quanto, da unlato, la stessa avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta, contenuta nel primomotivo di appello, di dichiarazione dell’assenza di profili colposi in ordine allacondotta dell’imputato; e, dall’altro, sarebbe incorsa in un vizio di illogicità econtraddittorietà nella parte in cui, pur ricostruendo analiticamente la condotta delconducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro, non sarebbe giunta allaconsequenziale assoluzione nel merito dello stesso imputato.3.

Il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato.Nel caso in esame, la Corte territoriale ha analiticamente esaminato ilmotivo di impugnazione concernente la ricostruzione della dinamica del sinistrooperata da parte del primo giudice nonché, per conseguenza, quello attinente allarichiesta del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.589-bis,comma 7, cod.pen., dichiarando espressamente che la ricostruzione medesima –pur non consentendo di condividere la argomentazioni contenute nella sentenza diprimo grado e nel far ritenere perfezionata tale attenuante - non consentivacomunque di pervenire a un giudizio di assoluzione dell’imputato; conseguendoneche, dal tenore complessivo della motivazione, deve ritenersi che gli argomentiposti alla base della richiesta di assoluzione siano stati pienamente eadeguatamente esaminati non sussistendo alcun deficit motivazionale dal punto divista grafico.4.

Il secondo profilo di doglianza è, puree manifestamente, infondato.A tale proposito, va ricordato che il difetto di motivazione, quale causa diannullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una criticaframmentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente edorganico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una validamotivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di unadeterminata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali siastato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto,Rv. 286492 – 01; Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 – 01);rammentando, altresì, che il vizio di illogicità della motivazione si sostanzia nell'incompatibilità tra l'informazione posta alla base del provvedimento impugnato el'informazione sul medesimo punto esistente negli atti processuali e, ancora piùspecificamente, nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testualiovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicatidal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro,tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente lanegazione dell'altra e viceversa (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025,Carmellini, Rv. 287429 – 01), mentre la contraddittorietà della motivazione di cuiall'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deve essere interna alla sentenzaimpugnata sicché la stessa va esclusa nel caso di difforme valutazione di unostesso fatto da parte delle sentenze dei due gradi di merito, essendo anzi questala naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organigiurisdizionali, che, mediante la motivazione, espongono, in maniera autonoma edindipendente, le ragioni delle decisioni adottate (Sez. 3, n. 13678 del 20/01/2022,Perrotta, Rv. 283034 – 01).5.

Nella sentenza impugnata, quindi, la Corte territoriale ha smentito lavalutazione operata dal Tribunale in ordine al profilo attinente all’assenza di unconcorso di colpa in capo al conducente della [OSCURATO:PERSONA] e, a propria volta, fondata inmodo preminente sulle dichiarazioni rese in sede di indagine dal [OSCURATO:PERSONA] e dalCaiazzo (trasportati a bordo di quest’ultima vettura), i quali avevano riferito chel’invasione della corsia opposta operata da parte del Brienza costituisse unamanovra di emergenza non caratterizzata da elementi di colpa, in quantosinergicamente connessa alla pregressa invasione di corsia operata dall’imputato.Di contro, operando una rivalutazione dei fatti nello stretto merito, il giudicedi secondo grado ha aderito alle conclusioni formulate dal consulente tecniconominato dal pubblico ministero; evidenziando come il punto di impatto tra le duevetture fosse stato individuato da questi (concordemente con quanto ricostruitodagli operanti intervenuti nell’immediatezza del fatto) nella corsia di sorpasso dipertinenza della vettura condotta dall’imputato, evidenziando come la manovra diemergenza posta in essere dal conducente della [OSCURATO:PERSONA] non potesse ritenersi checaratterizzata da eventuale distrazione ovvero da imperizia, atteso che unasterzata verso la propria destra sarebbe stata idonea a evitare l’impatto.Peraltro, nel formulare tali considerazioni e nel fare – comunque – espressoriferimento alle conclusioni del consulente del p.m., deve ritenersi che la Corteterritoriale non abbia in alcun modo smentito le ulteriori considerazioni svolte dalTribunale, in adesione proprio alle conclusioni dell’ausiliario, in ordine ai profilicolposi comunque ravvisabili nella condotta dell’imputato; e specificamenteindividuati dal giudice di primo grado nella violazione degli artt. 140, comma 1,141, commi 1, 2 e 3, 142, comma 2 (attesa la riscontrata velocità superiorerispetto a quella consentita sul tratto di strada in questione) e 143, comma 1,C.d.s., oltre a quella dell’art,40, comma 8, C.d.s..); anzi, esplicitamenteconfermando tali conclusioni, alla fine della trattazione del primo motivo di appello(pag.8 della sentenza impugnata).Deve quindi ritenersi che, nella rivalutazione della dinamica del sinistro enell’attribuzione dei distinti profili di colpa specifica in capo ai due conducenti, lasentenza impugnata non sia incorsa nel vizio di contraddittorietà o di illogicità.6.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favoredella Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma dieuro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Potenza.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per ladichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Potenza, inriforma della sentenza emessa il 27/06/2023 dal GUP presso il Tribunale di Matera,all’esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la pena nei confronti di GiampaoloRomano, imputato del reato previsto dall’art.589-bis, commi 1, 7 e 8 cod.pen., inmesi otto di reclusione, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cuiall’art.589-bis, comma 7, cod.pen. ed esclusione dell’ipotesi di cui al commaottavo; rideterminando, altresì, in mesi sei la durata della sanzione accessoriadella sospensione della patente di guida, con concessione del beneficio della nonmenzione della condanna (in aggiunta a quello della sospensione condizionale dellapena, disposta dal giudice di primo grado) e con conferma delle statuizioni civili.1.1 Era stato contestato all’imputato, nell’atto di esercizio dell’azionepenale, di avere contribuito al verificarsi di un sinistro stradale a seguito del qualeera deceduta [OSCURATO:PERSONA] e avevano riportato lesioni personali RoccoBrienza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].In particolare, erano stati ascritti all’imputato profili di colpa genericanonché di colpa specifica in relazione alla violazione degli artt. 140, comma 1, 141,commi 1, 2 e 3, 142, comma 2 e 143, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285;nell’ambito di un sinistro verificatosi alle ore 19,30 del 30/09/2018, allorquando ilveicolo [OSCURATO:PERSONA], condotto dall’imputato e con a bordo la [OSCURATO:PERSONA] e laSaveriano, aveva verosimilmente sbandato nell’opposta corsia di marcia, su cuiviaggiava la vettura [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Brienza e con a bordo la [OSCURATO:PERSONA]; laquale, per evitare l’impatto, aveva finito per invadere a propria volta la corsiaopposta, in modo che la collisione era avvenuta frontalmente nella corsia disorpasso di pertinenza della [OSCURATO:PERSONA], la quale procedeva a una velocità di 104km/h (superiore a quella di 90 km/h consentita in quel tratto di strada) a frontedi quella di 87 km/h tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA]; con espressa richiesta, contenuta nelcapo di imputazione, di riconoscimento dell’attenuante di cui all’art.589-bis,comma 7, cod.pen., avendo concorso a causare il fatto la condotta colposa delBrienza, nei cui confronti erano – a propria volta – stati ravvisati profili di colpariconducibili alla violazione degli artt. 140, comma 1, 141, commi 1, 2 e 3 e 143,comma 1, C.d.s..1.2 La Corte territoriale ha accolto il motivo di appello attinente allaricostruzione complessiva del sinistro, rigettandolo solo nella parte in cui era statochiesto il disconoscimento del concorso di colpa in capo all’imputato.Specificamente, la Corte ha ritenuto incongrua la valutazione compiuta dalTribunale e basata essenzialmente sulle dichiarazioni rese dagli informatori [OSCURATO:PERSONA], trasportati a bordo del mezzo condotto dal Brienza, sulla scorta dellequali era stata ritenuta l’assenza di concorso di colpa da parte del conducente dellaSuzuki; argomentando come, già sulla base dello stesso tenore letterale dellamotivazione, si desse conto di una condotta, in capo a quest’ultimo, connotata dadistrazione e da un errore commesso in sede di manovra di emergenza, ritenendoaltresì incongrua la non condivisione delle conclusioni del consulente tecniconominato dal p.m.; argomentando che, inequivocabilmente, il Brienza avessecomunque invaso l’opposta corsia di marcia mediante un’improvvida sterzataverso sinistra; elemento che non escludeva, comunque, la sussistenza deicontestati profili di colpa specifica nei confronti dell’imputato.La Corte ha altresì accolto il motivo riguardante l’esclusione dellaresponsabilità penale per le lesioni riportate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA],che viaggiavano a bordo della vettura condotta dall’imputato, in quanto le stessedovevano ritenersi non punibili, sulla base della normativa applicabile rationetemporis, per mancanza di querela; ha quindi proceduto alla rideterminazionedella pena nel senso suddetto e alla diminuzione della sanzione amministrativaaccessoria.2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazioneGiampaolo Romano, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo diimpugnazione, nel quale ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, 546, 530 e 533 cod.proc.pen..Ha dedotto che la Corte territoriale, nel delineare in modo chiaro i profili diresponsabilità del conducente dell’altra vettura coinvolta nel sinistro, avevarilevato l’inadeguata valutazione delle prove operata dal Tribunale; ha peraltroesposto che, nonostante tali considerazioni, il giudice d’appello aveva comunqueomesso di pronunciarsi espressamente sulla richiesta assolutoria formulata nelprimo motivo di impugnazione, pur essendo gli argomenti posti alla base dellariforma della sentenza di primo grado pienamente idonei a giustificare unpronuncia di proscioglimento sulla base del canone dell’”al di là di ogni ragionevoledubbio”, discendendone il carattere contraddittorio della pronuncia gravata.Ha quindi dedotto che la cristallizzazione dei fatti compiuta dal giudice diappello avrebbe dovuto necessariamente condurre a una sentenza di assoluzioneai sensi dell’art.530, comma 2, cod.proc.pen., ribadendo che – sul punto – lapronuncia doveva ritenersi carente sul piano motivazionale.3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Nell’unitario motivo di impugnazione, il ricorrente ha censurato lamotivazione della sentenza impugnata sotto due distinti profili; in quanto, da unlato, la stessa avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta, contenuta nel primomotivo di appello, di dichiarazione dell’assenza di profili colposi in ordine allacondotta dell’imputato; e, dall’altro, sarebbe incorsa in un vizio di illogicità econtraddittorietà nella parte in cui, pur ricostruendo analiticamente la condotta delconducente dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro, non sarebbe giunta allaconsequenziale assoluzione nel merito dello stesso imputato.3. Il primo profilo di doglianza è manifestamente infondato.Nel caso in esame, la Corte territoriale ha analiticamente esaminato ilmotivo di impugnazione concernente la ricostruzione della dinamica del sinistrooperata da parte del primo giudice nonché, per conseguenza, quello attinente allarichiesta del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.589-bis,comma 7, cod.pen., dichiarando espressamente che la ricostruzione medesima –pur non consentendo di condividere la argomentazioni contenute nella sentenza diprimo grado e nel far ritenere perfezionata tale attenuante - non consentivacomunque di pervenire a un giudizio di assoluzione dell’imputato; conseguendoneche, dal tenore complessivo della motivazione, deve ritenersi che gli argomentiposti alla base della richiesta di assoluzione siano stati pienamente eadeguatamente esaminati non sussistendo alcun deficit motivazionale dal punto divista grafico.4. Il secondo profilo di doglianza è, puree manifestamente, infondato.A tale proposito, va ricordato che il difetto di motivazione, quale causa diannullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una criticaframmentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente edorganico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una validamotivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di unadeterminata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali siastato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto,Rv. 286492 – 01; Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091 – 01);rammentando, altresì, che il vizio di illogicità della motivazione si sostanzia nell'incompatibilità tra l'informazione posta alla base del provvedimento impugnato el'informazione sul medesimo punto esistente negli atti processuali e, ancora piùspecificamente, nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testualiovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicatidal ricorrente - concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro,tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente lanegazione dell'altra e viceversa (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025,Carmellini, Rv. 287429 – 01), mentre la contraddittorietà della motivazione di cuiall'art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., deve essere interna alla sentenzaimpugnata sicché la stessa va esclusa nel caso di difforme valutazione di unostesso fatto da parte delle sentenze dei due gradi di merito, essendo anzi questala naturale conseguenza della libertà di apprezzamento e di giudizio degli organigiurisdizionali, che, mediante la motivazione, espongono, in maniera autonoma edindipendente, le ragioni delle decisioni adottate (Sez. 3, n. 13678 del 20/01/2022,Perrotta, Rv. 283034 – 01).5. Nella sentenza impugnata, quindi, la Corte territoriale ha smentito lavalutazione operata dal Tribunale in ordine al profilo attinente all’assenza di unconcorso di colpa in capo al conducente della [OSCURATO:PERSONA] e, a propria volta, fondata inmodo preminente sulle dichiarazioni rese in sede di indagine dal [OSCURATO:PERSONA] e dalCaiazzo (trasportati a bordo di quest’ultima vettura), i quali avevano riferito chel’invasione della corsia opposta operata da parte del Brienza costituisse unamanovra di emergenza non caratterizzata da elementi di colpa, in quantosinergicamente connessa alla pregressa invasione di corsia operata dall’imputato.Di contro, operando una rivalutazione dei fatti nello stretto merito, il giudicedi secondo grado ha aderito alle conclusioni formulate dal consulente tecniconominato dal pubblico ministero; evidenziando come il punto di impatto tra le duevetture fosse stato individuato da questi (concordemente con quanto ricostruitodagli operanti intervenuti nell’immediatezza del fatto) nella corsia di sorpasso dipertinenza della vettura condotta dall’imputato, evidenziando come la manovra diemergenza posta in essere dal conducente della [OSCURATO:PERSONA] non potesse ritenersi checaratterizzata da eventuale distrazione ovvero da imperizia, atteso che unasterzata verso la propria destra sarebbe stata idonea a evitare l’impatto.Peraltro, nel formulare tali considerazioni e nel fare – comunque – espressoriferimento alle conclusioni del consulente del p.m., deve ritenersi che la Corteterritoriale non abbia in alcun modo smentito le ulteriori considerazioni svolte dalTribunale, in adesione proprio alle conclusioni dell’ausiliario, in ordine ai profilicolposi comunque ravvisabili nella condotta dell’imputato; e specificamenteindividuati dal giudice di primo grado nella violazione degli artt. 140, comma 1,141, commi 1, 2 e 3, 142, comma 2 (attesa la riscontrata velocità superiorerispetto a quella consentita sul tratto di strada in questione) e 143, comma 1,C.d.s., oltre a quella dell’art,40, comma 8, C.d.s..); anzi, esplicitamenteconfermando tali conclusioni, alla fine della trattazione del primo motivo di appello(pag.8 della sentenza impugnata).Deve quindi ritenersi che, nella rivalutazione della dinamica del sinistro enell’attribuzione dei distinti profili di colpa specifica in capo ai due conducenti, lasentenza impugnata non sia incorsa nel vizio di contraddittorietà o di illogicità.6. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favoredella Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma dieuro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]
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