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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38837/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia, procedendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del Sambataro per il delitto di estorsione.

Si contestava allo stesso di avere minacciato la persona offesa che avrebbe partecipato ad un'asta per acquistare un immobile di suo interesse prospettandole di proporre rialzi non fisiologici che non sarebbero stati proposti solo se la persona offesa avesse pagato la somma di 2500 euro.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe considerato la tesi alternativa proposta dalla difesa con la memoria depositata in sede di discussione, nella quale si prospettava un "accordo" tra il ricorrente e la vittima, senza alcuna minaccia; si deduceva altresì che non era stata effettuata alcuna valutazione della documentazione acquisita il 5 aprile 2016 che dava conto del fatto che la persona offesa, dopo avere partecipato all'asta vincendola, non provvedeva a pagarne il prezzo, sicché l'immobile veniva aggiudicato ad un'altra persona.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta illecita che avrebbe dovuto essere inquadrata nella più lieve fattispecie prevista dall'art. 354 cod. pen., in ragione del fatto che il ricorrente si sarebbe limitato a prospettare la possibilità di far valere il proprio diritto di partecipare all'asta, nulla rilevando la condotta - meramente passiva - di ricezione della busta con il denaro richiesto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo che contesta la mancata confutazione della tesi alternativa è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello si faceva carico della proposta difensiva, ma la valutava inverosimile in quanto incompatibile con le emergenze processuali.

La Corte rilevava infatti che le modalità con le quali era stato effettuato il pagamento del denaro erano incompatibili con la tesi dell' "accordo bonario", in ipotesi promosso dalla vittima e funzionale a garantire la mancata partecipazione all'asta del ricorrente.

La motivazione offerta, peraltro, non presenta fratture logiche e si profila aderente alle emergenze processuali sicché non si presta ad alcuna censura in questa sede.

Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

1.2. Anche il secondo motivo, con il quale si contesta la legittimità della qualificazione giuridica invocando l'inquadramento della condotta contestata nella fattispecie prevista dall'art. 354 cod. pen. e' manifestamente infondato, dato che la persuasiva ed accurata motivazione offerta dai giudici di merito di entrambi gradi di giudizio in ordine alla responsabilità del ricorrente per l'estorsione contestata esclude la riconducibilità della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 354 cod. pen. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso L'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia, procedendo con le forme del rito abbreviato, confermava la condanna del Sambataro per il delitto di estorsione. Si contestava allo stesso di avere minacciato la persona offesa che avrebbe partecipato ad un'asta per acquistare un immobile di suo interesse prospettandole di proporre rialzi non fisiologici che non sarebbero stati proposti solo se la persona offesa avesse pagato la somma di 2500 euro. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe considerato la tesi alternativa proposta dalla difesa con la memoria depositata in sede di discussione, nella quale si prospettava un "accordo" tra il ricorrente e la vittima, senza alcuna minaccia; si deduceva altresì che non era stata effettuata alcuna valutazione della documentazione acquisita il 5 aprile 2016 che dava conto del fatto che la persona offesa, dopo avere partecipato all'asta vincendola, non provvedeva a pagarne il prezzo, sicché l'immobile veniva aggiudicato ad un'altra persona. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta illecita che avrebbe dovuto essere inquadrata nella più lieve fattispecie prevista dall'art. 354 cod. pen., in ragione del fatto che il ricorrente si sarebbe limitato a prospettare la possibilità di far valere il proprio diritto di partecipare all'asta, nulla rilevando la condotta - meramente passiva - di ricezione della busta con il denaro richiesto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo che contesta la mancata confutazione della tesi alternativa è manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello si faceva carico della proposta difensiva, ma la valutava inverosimile in quanto incompatibile con le emergenze processuali. La Corte rilevava infatti che le modalità con le quali era stato effettuato il pagamento del denaro erano incompatibili con la tesi dell' "accordo bonario", in ipotesi promosso dalla vittima e funzionale a garantire la mancata partecipazione all'asta del ricorrente. La motivazione offerta, peraltro, non presenta fratture logiche e si profila aderente alle emergenze processuali sicché non si presta ad alcuna censura in questa sede. Il collegio in materia di vizio di motivazione ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). 1.2. Anche il secondo motivo, con il quale si contesta la legittimità della qualificazione giuridica invocando l'inquadramento della condotta contestata nella fattispecie prevista dall'art. 354 cod. pen. e' manifestamente infondato, dato che la persuasiva ed accurata motivazione offerta dai giudici di merito di entrambi gradi di giudizio in ordine alla responsabilità del ricorrente per l'estorsione contestata esclude la riconducibilità della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 354 cod. pen. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende. Così
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