CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45957/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 03/10/2022, che ha confermato la sentenza in data 13/07/2020 del Tribunale di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.Vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 4, cod. pen.. 2. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 4, cod.pen.. 3.Ciò premesso il ricorso è manifestamente infondato, atteso che per la configurazione dell'aggravante di cui all'art. 112, primo comma, n. 4), cod. pen., nei reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza è sufficiente la mera partecipazione del minore nella commissione del fatto tipico, per come emerge dalla lettura dell'ultimo periodo della disposizione citata, atteso che la "ratio" della predetta aggravante è soltanto quella di inasprire il trattamento sanzionatorio nei confronti del maggiorenne che commetta, in concorso con minori reati rientranti in tale nozione (in tal senso Sez. 2, Sentenza n. 27975 del 01/03/201, P. Rv. 270173 - 01), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 20