CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2025
Cassazione n. 08556/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi di ricorso, considerata la puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo e secondo grado, in merito all'accertamento delle condotte di reato, appaiono generici oltre che manifestamente infondati, essendo la sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, congruamente motivata su tutte le questioni in fatto ed in diritto sollevate sia con riferimento all'insussistenza dell'incapacità di intendere e di volere e sia sull'irrilevanza dello stato di ubriachezza rispetto al dolo per la evidente condotta oppositiva posta in essere per ostacolare l'operato del pubblico ufficiale; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]