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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13767/2026

Testo disponibile della fonte

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ore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’avv.prof. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), edomiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- intimata -avverso la sentenza n. 812/08/2016 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 24674/2016Numero sezionale 2288/2026Numero di raccolta generale 13767/2026Data pubblicazione 12/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 11 marzo 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

In controversia avente per oggetto l’impugnazione di unprovvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo pregressi,di cui alle cartelle n. 020 20000063140250 e n. 02020010122339379,per assenza di uno dei requisiti di cui all’art. 12 della legge n. 289 del2002, in particolare per tardivo versamento della seconda rata, laCommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieval’appello sostenendo che soltanto il pagamento del debito complessivo,ridotto in forza della disciplina condonistica, rendeva definitiva lavolontà del contribuente di adesione al condono.2.

Avverso la predetta statuizione la società proponeva ricorso percassazione affidato a due motivi, cui l’intimata resisteva concontroricorso.3.

Successivamente, in data 12/05/2023 la società ricorrentedepositava memoria alla quale allegava la copia della ricevuta diavvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate – Riscossione, dicui alla legge n. 197 del 2022, cd. rottamazione-quater, anche conriferimento alle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio,segnalando di aver assunto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.4.

All’adunanza camerale del 25 maggio 2023 questa Corte, presoordinanza n. 20735/2023, sospendeva il giudizio ai sensi dell’art. 1,comma 197, della citata legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rilevato che, con la memoria depositata inmodalità telematica in data 12 maggio 2025 ed il documento allegato,la società ricorrente ha dato atto e dimostrato, mediante allegazionedella copia della ricevuta di presentazione della dichiarazione diNumero registro generale 24674/2016Numero sezionale 2288/2026Numero di raccolta generale 13767/2026Data pubblicazione 12/05/2026adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delleentrate – Riscossione, di cui alla legge n. 197 del 2022, cd.rottamazione-quater, peraltro in assenza di contestazione alcuna daparte dell’Agenzia delle entrate, di aver aderito alla predetta definizioneagevolata anche con riferimento alle cartelle di pagamento oggetto delpresente giudizio, assumendo, peraltro, l’impegno a rinunciare aigiudizi pendenti.2.

La società contribuente con la predetta dichiarazione ha chiestoil pagamento rateale del debito erariale ma non ha depositato laricevuta di pagamento almeno della prima rata che avrebbe consentitodi dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, secondoperiodo, della legge n. 197 del 2022, così come modificato dalla normadi interpretazione di cui all’art. 12-bis, del d.l. n. 84 del 2025, inseritodalla legge di conversione n. 108 del 2025, in base al quale dettadisposizione si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione,l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con ilversamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzioneè dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte deldebitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nelgiudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione di adesione alla definizione agevolata, dellacomunicazione dell’esito alla domanda dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento dellaprima o unica rata (v.

Cass. n. 29574/2025).3.

La documentazione allegata alla memoria non consente,pertanto, di addivenire ad una declaratoria di estinzione del presentegiudizio conseguente alla definizione agevolata della lite ai sensi dellalegge n. 197 del 2022, ma consente comunque di pervenire,comunque, ad una pronunzia di inammissibilità del ricorso persopravvenuta carenza di interesse, stante l’impegno della societàcontribuente di rinunciare al ricorso, assunto con la predettaNumero registro generale 24674/2016Numero sezionale 2288/2026Numero di raccolta generale 13767/2026Data pubblicazione 12/05/2026dichiarazione e ribadito dalla ricorrente nella memoria del 25/05/2025.Rinuncia che non necessita di accettazione ad opera della controparte(cfr., ex multis, Cass. n. 10140/2020, Rv. 657723-01).4.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso esime questa Cortedall’esame dei due motivi di censura: il primo, con cui è stata dedotta,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 32, 33, 34 e 37 del d.lgs. n. 546 del1992, 24 e 111, secondo comma, Cost., e 6 CEDU, per violazione delcontraddittorio processuale e del diritto di difesa del contribuente inconseguenza dell’omessa comunicazione al difensore dell’avviso ditrattazione dell’udienza e del dispositivo della sentenza; il secondo, concui è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 289 del2000e 10 della legge n. 212 del 2000 per avere la sentenza impugnatafalsamente applicato le predette disposizioni non avendo consideratol’affidamento e la buona fede del contribuente.5.

Quanto alle spese del giudizio di legittimità, in considerazionedelle ragioni della decisione, le stesse possono essere integralmentecompensate tra le parti.6.

Vertendosi in ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenutaalla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono ipresupposti per imporre alla ricorrente il pagamento delcd. doppio contributo unificato (Cass. Sez.

U. n. 19976/2024).

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’avv.prof. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]), edomiciliata presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec: [OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- intimata -avverso la sentenza n. 812/08/2016 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 24674/2016Numero sezionale 2288/2026Numero di raccolta generale 13767/2026Data pubblicazione 12/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 11 marzo 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia avente per oggetto l’impugnazione di unprovvedimento di diniego della definizione dei carichi di ruolo pregressi,di cui alle cartelle n. 020 20000063140250 e n. 02020010122339379,per assenza di uno dei requisiti di cui all’art. 12 della legge n. 289 del2002, in particolare per tardivo versamento della seconda rata, laCommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieval’appello sostenendo che soltanto il pagamento del debito complessivo,ridotto in forza della disciplina condonistica, rendeva definitiva lavolontà del contribuente di adesione al condono.2. Avverso la predetta statuizione la società proponeva ricorso percassazione affidato a due motivi, cui l’intimata resisteva concontroricorso.3. Successivamente, in data 12/05/2023 la società ricorrentedepositava memoria alla quale allegava la copia della ricevuta diavvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate – Riscossione, dicui alla legge n. 197 del 2022, cd. rottamazione-quater, anche conriferimento alle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio,segnalando di aver assunto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti.4. All’adunanza camerale del 25 maggio 2023 questa Corte, presoordinanza n. 20735/2023, sospendeva il giudizio ai sensi dell’art. 1,comma 197, della citata legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevato che, con la memoria depositata inmodalità telematica in data 12 maggio 2025 ed il documento allegato,la società ricorrente ha dato atto e dimostrato, mediante allegazionedella copia della ricevuta di presentazione della dichiarazione diNumero registro generale 24674/2016Numero sezionale 2288/2026Numero di raccolta generale 13767/2026Data pubblicazione 12/05/2026adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delleentrate – Riscossione, di cui alla legge n. 197 del 2022, cd.rottamazione-quater, peraltro in assenza di contestazione alcuna daparte dell’Agenzia delle entrate, di aver aderito alla predetta definizioneagevolata anche con riferimento alle cartelle di pagamento oggetto delpresente giudizio, assumendo, peraltro, l’impegno a rinunciare aigiudizi pendenti.2. La società contribuente con la predetta dichiarazione ha chiestoil pagamento rateale del debito erariale ma non ha depositato laricevuta di pagamento almeno della prima rata che avrebbe consentitodi dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, secondoperiodo, della legge n. 197 del 2022, così come modificato dalla normadi interpretazione di cui all’art. 12-bis, del d.l. n. 84 del 2025, inseritodalla legge di conversione n. 108 del 2025, in base al quale dettadisposizione si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione,l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con ilversamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzioneè dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte deldebitore o dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sia parte nelgiudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, delladichiarazione di adesione alla definizione agevolata, dellacomunicazione dell’esito alla domanda dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e della documentazione attestante il versamento dellaprima o unica rata (v. Cass. n. 29574/2025).3. La documentazione allegata alla memoria non consente,pertanto, di addivenire ad una declaratoria di estinzione del presentegiudizio conseguente alla definizione agevolata della lite ai sensi dellalegge n. 197 del 2022, ma consente comunque di pervenire,comunque, ad una pronunzia di inammissibilità del ricorso persopravvenuta carenza di interesse, stante l’impegno della societàcontribuente di rinunciare al ricorso, assunto con la predettaNumero registro generale 24674/2016Numero sezionale 2288/2026Numero di raccolta generale 13767/2026Data pubblicazione 12/05/2026dichiarazione e ribadito dalla ricorrente nella memoria del 25/05/2025.Rinuncia che non necessita di accettazione ad opera della controparte(cfr., ex multis, Cass. n. 10140/2020, Rv. 657723-01).4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso esime questa Cortedall’esame dei due motivi di censura: il primo, con cui è stata dedotta,ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 32, 33, 34 e 37 del d.lgs. n. 546 del1992, 24 e 111, secondo comma, Cost., e 6 CEDU, per violazione delcontraddittorio processuale e del diritto di difesa del contribuente inconseguenza dell’omessa comunicazione al difensore dell’avviso ditrattazione dell’udienza e del dispositivo della sentenza; il secondo, concui è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 289 del2000e 10 della legge n. 212 del 2000 per avere la sentenza impugnatafalsamente applicato le predette disposizioni non avendo consideratol’affidamento e la buona fede del contribuente.5. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, in considerazionedelle ragioni della decisione, le stesse possono essere integralmentecompensate tra le parti.6. Vertendosi in ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenutaalla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono ipresupposti per imporre alla ricorrente il pagamento delcd. doppio contributo unificato (Cass. Sez. U. n. 19976/2024). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali.Così deciso in Roma in data 11 marzo 2026Il Presidente
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