CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30630/2026
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ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente valorizzato la deposizione degli agenti destinatari delle frasi oltraggiose, lì dove riferivano della presenza di altre persone, non occorrendo né l'effettiva identificazione di quest'ultime, né l'acquisizione di elementi di riscontro oggettivo alla testimonianza; ritenuta la genericità del secondo motivo, relativo al diniego della particolare tenuità del fatto, stante le modalità di commissione del reato, che, sulla base di un giudizio di merito insindacabile in questa sede, sono state ritenute connotate da un'offensività incompatibile con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M