CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di L'Aquila; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di L'Aquila, riformando parzialmente l'ordinanza cautelare emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA], applicava la misura degli arresti domiciliari con "braccialetto elettronico", in luogo della custodia cautelare in carcere originariamente disposta in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la suddetta ordinanza, la ricorrente ha proposto quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con i primi due motivi, deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sottolineando come gli acquirenti della sostanza stupefacente non avevano indicato una sua condotta attiva nelle cessioni. Si sostiene, pertanto, che l'indagata avrebbe al più assunto il ruolo di connivente non partecipe al reato commesso da altri soggetti, a loro indagati nel medesimo procedimento. 2.2. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in conseguenza della mancata derubricazione del reato contestato nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2.3. Con il quarto motivo, infine, lamenta la carenza di motivazione in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. I primi due motivi di ricorso non si confrontano con la ricostruzione, logica e immune da censure, contenuta nell'ordinanza impugnata, lì dove si specifica che uno - tra i tanti soggetti che si recavano presso l'abitazione in cui si svolgeva l'attività di spaccio - ha espressamente riferito di aver acquistato stupefacente dall'indagata. Altri acquirenti, pur limitandosi a riferire dell'assidua presenza della Pietropaolo al momento delle cessioni di droga„ hanno precisato che tale presenza non sarebbe stata meramente occasionale o, comunque, neutra ai fini della commissione del reato, in quanto la Pietropaolo teneva un atteggiamento vigile e guardingo, al fine di garantire che le cessioni di stupefacente si svolgessero senza che sorgessero problemi di sorta. È di tutta evidenza, quindi, che la condotta dell'indagata è stata correttamente qualificata in termini di concorso nel reato e non già quale mera connivenza, sia perché - almeno in un caso - è stata la Pietropaolo ad eseguire materialmente la cessione di droga, sia perché nelle restanti ipotesi la sua presenza all'atto delle cessioni non era neutra, bensì forniva un contributo, quanto meno morale, alla realizzazione del reato. 3. Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale si chiede la derubricazione nell'ipotesi lieve, avendo il Tribunale sottolineato come l'attività di spaccio era svolta con abitualità, riguardava diverse tipologie di sostanze stupefacenti e dimostrava la capacità degli indagati di procurarsi la disponibilità di cospicui quantitativi. Tali elementi sono stati correttamente valorizzati per escludere la tenuità del fatto. 4. L'ultimo motivo di ricorso, relativo alla presunta carenza di motivazione in merito all'adeguatezza della misura imposta è generico. La ricorrente si limita ad affermare che le esigenze cautelari potrebbero essere garantite con una misura meno afflittiva, senza specificare, in concreto, da quali elementi si sarebbe dovuta ricavare tale prognosi favorevole. L'aspetto dell'adeguatezza è stato compiutamente valutato dal Tribunale del riesame che da un lato ha ritenuto idonea la meno afflittiva nnisura degli arresti domiciliari, ma al contempo ha motivato sulle ragioni dalle quali desumere, oltre all'attualità del pericolo di recidiva, anche la necessità di applicare una misura coercitiva. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 lu