CassazionedecretoSezione 3Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08295/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:EMAIL] fax n 06/39739109) condomicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.145;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL];Numero registro generale 2853/2023Numero sezionale 4066/2025Numero di raccolta generale 8295/2026Data pubblicazione 02/04/2026-controricorrente e ricorrente incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 191/2022depositata il 16/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fideiussori dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emessodal Tribunale di Nuoro su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]., con cui erastato loro intimato il pagamento della somma di Euro 902.158,44, a titolodi rate insolute di contratti di leasing e di penale maturata sui medesimirapporti stipulati dalla società garantita.Costituitasi in giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva il rigettodell’opposizione.Con sentenza n. 35/2020 del 27 gennaio 2020 il Tribunale di Nuororevocava il decreto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], per inefficacia ai sensi dell’art.644 c.p.c., ma comunque dichiarava la stessa debitrice della sommaingiunta; rigettava l’opposizione del Sivornino e lo condannava alNumero registro generale 2853/2023Numero sezionale 4066/2025Numero di raccolta generale 8295/2026Data pubblicazione 02/04/2026pagamento in favore della società opposta, compensando le spese traquest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale qualificava la garanzia prestata come “contratto autonomo digaranzia”, escludendo così la proponibilità delle eccezioni relative alrapporto principale e ritenendo valida la deroga all’art. 1957 c.c.Riteneva, in particolare, che le difformità denunciate tra i contratti dileasing e le garanzie fideiussorie fossero riconducibili alle successivemodifiche e rinegoziazioni operate su richiesta della debitrice principaleP.[OSCURATO:SOCIETA]Escludeva che fosse stato proposto un formale disconoscimento dellesottoscrizioni apposte alle garanzie e reputava generiche o infondate leeccezioni di nullità per indeterminatezza dell’oggetto, per vessatorietàdelle clausole e per sproporzione della penale.2. Avverso tale decisione il Sivornino e la [OSCURATO:PERSONA] interponevano gravame,lamentando - tra l’altro - la violazione dell’art. 190 c.p.c. per mancataconcessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e dellememorie di replica.Con sentenza n. 191/2022, del 16/06/2022 la Corte d’Appello di Cagliari,in accoglimento del gravame ( rilevando che, ai sensi dell’art. 190 c.p.c.,la mancata assegnazione dei termini a difesa comportasse la nullità dellasentenza, indipendentemente dalla prova del concreto pregiudizio subito,trattandosi di termini perentori la cui violazione è ritenuta dal legislatorelesiva in sé del diritto di difesa ) ha dichiarato la nullità della sentenza diprimo grado, e decidendo nel merito, ha escluso di poter pronunciare neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA], nei cui riguardi il decreto ingiuntivo era statorevocato, e ha rigettava l’opposizione proposta dal Sivornino perinfondatezza.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la [OSCURATO:PERSONA] proponeora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato damemoria.Numero registro generale 2853/2023Numero sezionale 4066/2025Numero di raccolta generale 8295/2026Data pubblicazione 02/04/20263.1. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., che spiegaaltresì ricorso incidentale, fondato su unico motivo illustrato da memoria,cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA].RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con unico motivo la ricorrente in via principale denunzia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degliartt. 91, 92 e seguenti, 112, 113, 115, 116 e 132 c.p.c., nonché dell’art.24 Cost.Si duole che la corte di merito abbia compensato le spese di litemotivando tale decisione con la rinuncia della società al decreto ingiuntivoemesso nei suoi confronti.Lamenta non essersi considerato nel giudizio d’appello è risultatatotalmente vittoriosa, avendo la corte di merito dichiarato la nullità dellasentenza di primo grado recante la pronunzia di condanna a suo carico,nonché rigettato tutte le domande proposte nei suoi confronti.Lamenta che la rinuncia al decreto ingiuntivo da parte della SardaleasingS.p.A. non rientra tra le ipotesi eccezionali che possano giustificare laderoga al principio della soccombenza.Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che controparte,dopo avere inizialmente domandato solo la declaratoria d’inefficacia deldecreto ingiuntivo nei suoi confronti senza formulare alcuna domanda dicondanna, ha successivamente reiterato già nel giudizio di primo gradopretese nei suoi confronti.5. Il motivo è infondato.Come questa Corte ha costantemente affermato, il criterio dellasoccombenza deve essere inteso nel senso che soltanto la parteinteramente vittoriosa non può essere condannata, neppure in minimaparte, al pagamento delle spese di lite.Ne consegue che il sindacato della S.C. è limitato alla verifica del rispettodi tale principio, restando invece estranea al giudizio di legittimità ogniNumero registro generale 2853/2023Numero sezionale 4066/2025Numero di raccolta generale 8295/2026Data pubblicazione 02/04/2026valutazione sull’opportunità o sull’equità della compensazione, totale oparziale, delle spese (da ultimo, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9860 del15/04/2025).La valutazione delle ragioni che giustificano la compensazione rientra,dunque, nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie,ha congruamente motivato in ordine ai presupposti che l’hanno indotto adisporla.In proposito, è appena il caso di osservare (come è stato di recenteprecisato anche da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9748 del 14/04/2025, inmotivazione) che l’art. 92, 2 comma, c.p.c., nella formulazione introdottadalla L. 18 giugno 2009, n. 69, prevedeva che, in ipotesi di soccombenzareciproca o in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamenteindicate nella motivazione, il giudice potesse compensare, parzialmente oper intero, le spese di lite tra le parti. Tale norma è stata poi modificatacon il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dallaL. 10 novembre 2014, n. 162, che ha previsto di compensare le spese dilite solo nel caso di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità dellaquestione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto allequestioni dirimenti.Tuttavia, la nuova formulazione di tale norma è stata dichiarata illegittimadalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, nellaparte in cui non prevedeva che il giudice potesse compensare le spese trale parti, parzialmente o per intero, non solo nelle suddette espresse dueipotesi, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionaliragioni”, stabilendo, quindi, che il giudice può decidere di compensarle,anche quando - per l’appunto - vi siano analoghe gravi ed eccezionaliragioni, che devono essere motivate secondo la generale prescrizionedell’art. 111, comma 6, Cost.Sul solco delineato dalla Consulta, la giurisprudenza di legittimità ha ormaichiarito che, seppur si tratti di nozione elastica, le gravi ed eccezionaliNumero registro generale 2853/2023Numero sezionale 4066/2025Numero di raccolta generale 8295/2026Data pubblicazione 02/04/2026ragioni non possono risultare illogiche e/o erronee, altrimenticonfigurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede dilegittimità (ex multis, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 14036 del 21/05/2024).Orbene, come la stessa ricorrente riconosce, nella specie controparte,almeno in una fase iniziale del processo, aveva effettivamente mantenutoun comportamento volto ad escludere la [OSCURATO:PERSONA] dalla domanda di condannae ad ammettere l’inefficacia del decreto ingiuntivo emesso nei suoiconfronti, circostanza che la corte territoriale ha logicamente valorizzato aifini della compensazione, non risultando - pertanto - illogiche e/o erroneele ragioni che hanno giustificato la compensazione delle spese di lite daparte della Corte di merito.6. Con unico motivo la ricorrente in via incidentale [OSCURATO:SOCIETA]denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 645 c.p.c.e degli artt. 1936 e 1993 c.c.Si duole che la corte territoriale abbia erroneamente ritenuto di non poterpronunciare nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].Lamenta che giusta principio consolidato l’improponibilità ol’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo non impedisce cheessa produca gli effetti di un ordinario atto di citazione in relazione alledomande autonome e distinte rispetto alla richiesta di revoca oannullamento del decreto stesso (Cass. n. 8083/2006).Si duole che la corte territoriale abbia pertanto errato nel ritenere chel’inefficacia del decreto ingiuntivo e la rinuncia da parte della societàopponente precludessero la possibilità di instaurare validamente ilcontraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA].Lamenta che l’atto di opposizione della [OSCURATO:PERSONA] conteneva -oltre alla domandadi revoca del decreto- istanze autonome volte a far accertare: la nullità,decadenza o invalidità delle fideiussioni e dei contratti di locazionefinanziaria sottostanti; la rideterminazione dei rapporti di dare-avere tra leparti mediante CTU tecnico-contabile; la condanna della SardaleasingNumero registro generale 2853/2023Numero sezionale 4066/2025Numero di raccolta generale 8295/2026Data pubblicazione 02/04/2026S.p.A. al risarcimento del danno di € 300.000,00 per violazione degli artt.1955, 1956, 1229 e 1375 c.c.Pur consapevole dell’inefficacia del decreto la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi introdottodomande autonome e di accertamento negativo del credito cui laSardaleasing aveva diritto di contrapporre, nel rispetto dell’art. 112 c.p.c.,una propria domanda di accertamento positivo della validità dellafideiussione e dell’esistenza del credito vantato nei confronti della garante.Si duole che la corte d’appello abbia dovuto esaminare nel merito ledomande e dichiarare infondate le pretese della [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo invecel’esistenza del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. derivante dal contrattoautonomo di garanzia stipulato dalla garante.7.1. Il motivo è infondato.La giurisprudenza di legittimità è pacifica nell’affermare il principiosecondo cui la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilitàdell’opposizione a decreto ingiuntivo non preclude l’esame delle domandeautonome e distinte proposte con il medesimo atto. Tale declaratoria,infatti, determina unicamente il passaggio in giudicato del decretoingiuntivo opposto, ma non travolge la domanda riconvenzionale spiegatadall'opponente (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4131 del 14/02/2024;Sez. 3, Ordinanza n. 16162 del 16/06/2025). In tale ipotesi, l’atto diopposizione, pur viziato, si converte e produce gli effetti di un ordinariorispetto alla mera richiesta di revoca del decreto.Il principio è quindi «esattamente opposto» a quello che vorrebbel’estinzione della riconvenzionale, in quanto quest’ultima ha un «carattereautonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita»(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 16162 del 16/06/2025).La ragione di tale orientamento risiede nella natura stessa del giudizio diopposizione.Numero registro generale 2853/2023Numero sezionale 4066/2025Numero di raccolta generale 8295/2026Data pubblicazione 02/04/2026Esso non si configura come un mezzo di impugnazione del decreto, bensìinstaura un ordinario giudizio di cognizione sul merito della pretesacreditoria.Il giudice dell’opposizione, pertanto, non è chiamato a una mera verificadei requisiti formali del provvedimento monitorio, ma deve accertare ilfondamento del diritto di credito sulla base di tutte le prove offerte nelcorso del processo (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11419 del 18/05/2009).Di conseguenza, eventuali vizi della fase monitoria diventano irrilevanti enon possono impedire la decisione nel merito sulle domande ritualmenteintrodotte, inclusa la riconvenzionale, che sopravvive in virtù della suaautonomia.Da questa prospettiva, e a questi fini, vengono nettamente distinte ingiurisprudenza:a. la “domanda riconvenzionale”, quale vera e propria contro-domanda,volta a ottenere un bene della vita autonomo e un provvedimentofavorevole all'opponente che va oltre il mero rigetto della pretesaavversaria (es. la richiesta di restituzione del deposito cauzionale in ungiudizio sui canoni) (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 4131 del14/02/2024). Si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto chiedeun «provvedimento positivo, autonomamente attributivo di unadeterminata utilità».b. l’“eccezione riconvenzionale”, che ha una finalità puramente difensiva emira esclusivamente alla reiezione della domanda avversaria (es.l’eccezione di prescrizione del credito sollevata al solo fine di ottenere larevoca del decreto ingiuntivo) (cfr. Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2758del 30/01/2019).In tal guisa, solo la domanda riconvenzionale autonoma sopravvive alladeclaratoria di inammissibilità dell'opposizione. Un'applicazioneemblematica di tale distinzione è stata fornita dalle Sezioni Unite inmateria condominiale, le quali hanno statuito che l'annullabilità di unaNumero registro generale 2853/2023Numero sezionale 4066/2025Numero di raccolta generale 8295/2026Data pubblicazione 02/04/2026delibera assembleare posta a fondamento di un'ingiunzione può esserefatta valere solo tramite «apposita domanda riconvenzionale diannullamento» e non in via di mera eccezione, che altrimenti risulterebbeinammissibile (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 9839 del 14/04/2021).Va però rilevato che tale principio generale della sopravvivenza delladomanda riconvenzionale incontra una insormontabile eccezione nel casodi opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, chiarito che, in questospecifico contesto, l’esame del merito - e quindi anche della domandariconvenzionale - è subordinato al superamento di un giudizio“rescindente” sulla sussistenza delle condizioni per l’ammissibilitàdell'opposizione tardiva. In tale scenario, la domanda riconvenzionale ècaratterizzata da un «rapporto di necessaria dipendenza, sul piano logico»rispetto all'esito del giudizio rescindente e, pertanto, «rimane priva,pertanto, di una propria autonomia» e viene travolta dalla declaratoria diinammissibilità dell'opposizione tardiva (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n.11549 del 16/11/1998).7.1.1. Venendo al caso di specie, occorre rilevare che la Corte territorialenon ha affatto disatteso i menzionati principi - che formano patrimonioacquisito nel formante giurisprudenziale - nella misura in cui hacorrettamente qualificato quelle proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] come mere “eccezionidifensive”, che perciò non costituivano una “domanda riconvenzionale”, laquale soltanto non è travolta dalla dichiarazione di inammissibilità oimprocedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo.Per tale via, il ricorso incidentale, senza confrontarsi in modo puntuale conla motivazione adottata dalla Corte di merito, si limita a prospettare la tesisecondo cui la mera proposizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’opposizione aldecreto ingiuntivo - nella quale erano state formulate eccezioni diinvalidità delle fideiussioni e di infondatezza della pretesa creditoria -avrebbe comportato l’instaurazione del contraddittorio anche su taliNumero registro generale 2853/2023Numero sezionale 4066/2025Numero di raccolta generale 8295/2026Data pubblicazione 02/04/2026questioni, imponendo al giudice di pronunciarsi nel merito e di riconoscerel’esistenza del credito della [OSCURATO:SOCIETA]Tale ricostruzione è infondata.Avendo l’odierna ricorrente incidentale limitato la propria domanda neiconfronti del Sivornino, correttamente il giudice di merito ha pronunziatosolo nei confronti del medesimo, essendo venuta meno la domanda direttacontro la [OSCURATO:PERSONA].8. All’infondatezza dei motivi di entrambi i ricorsi consegue il rigetto delmedesimi.8.1. Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione tra lericorrenti delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra lericorrenti le spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e daparte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale eper il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 17 ottobre 2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]