CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47611/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] n. in Georgia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] n. in Lituania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] n. in Georgia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] n. in Georgia il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 8/4/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Roma, su richiesta delle parti, applicava agli imputati la pena da ciascuno prospettata con l'assenso del P.m. in relazione al delitto di tentata rapina aggravata loro concorsualmente ascritto in rubrica. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, con unico atto e comuni motivi, ha dedotto: 2.1 la violazione degli artt. 143 e 178 lett. c) cod.proc.pen. in relazione all'art. 24 della Costituzione per effetto dell'omessa traduzione della sentenza impugnata. Il difensore, premesso che gli odierni ricorrenti sono alloglotti e che nell'udienza di convalida sono stati assistiti da un interprete, sostiene l'illegittimità e, comunque, l'inefficacia della rinunzia alla traduzione scritta degli atti del processo effettuata in quella sede. Deduce in particolare che l'illegittimità della rinunzia consegue alla violazione dell'art. 51 bis disp. att. cod.proc.pen. che ne subordina gli effetti alla consapevolezza dell'imputato circa le conseguenze che derivano dall'atto. Aggiunge che, in ogni caso, la motivazione della sentenza non è stata tradotta neppure in forma orale in quanto non redatta contestualmente con conseguente pregiudizio per le ragioni della difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità delle censure, comunque manifestamente infondate. Il difensore non chiarisce le ragioni per cui la rinunzia alla traduzione scritta degli atti effettuata dagli imputati in sede di udienza di convalida risulterebbe illegittima ed inefficace ai sensi dell'art. 51bis, comma 3, disp. att. cod.proc.pen., atteso che in detta fase era garantita l'assistenza dell'interprete e del difensore di fiducia in grado di renderli edotti delle conseguenze dell'atto. V'è da aggiungere che, nella specie, pare dubbia la stessa sussistenza del requisito della mancata conoscenza della lingua italiana in relazione a tutti i ricorrenti, trattandosi di soggetti nei cui confronti, con la sola eccezione dell'Avaliani, risulta ritualmente contestata e ritenuta la recidiva, reiterata specifica e infraquinquennale, che suggerisce una significativa e risalente permanenza degli stessi sul territorio nazionale, incompatibile con l'addotta ignoranza della lingua. 1.1 Questa Corte, inoltre, ha chiarito in tema di traduzione degli atti che, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Rv. 277111 -02; n. 15056 del 11/03/2019, Rv. 275103 — 01).2. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, quantificata nel suo ammontare tenendo conto dei rilevanti profili di colpa nella determinazione della causa d'irricevibilità dell'impugnazione. 2.1 [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 186/2000, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 cod.proc.pen. nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha rimarcato che la natura sanzionatoria della condanna in esame esige la valutazione della condotta del destinatario, anche in relazione all'elemento soggettivo. In detta prospettiva, nel rispetto del principio d'uguaglianza, se può andare esente dalla condanna alla sanzione pecuniaria il ricorrente che abbia proposto il ricorso poi dichiarato inammissibile, "ragionevolmente fidando nell'ammissibilità", nel caso contrario, ove il ricorso ignori colposamente il dettato normativo posto a fondamento del sindacato di legittimità ovvero orientamenti consolidati della giurisprudenza o ancora prospetti enunziati smentiti dall'accesso agli atti, ove consentito, o in palese ed irriducibile contrasto con gli accertamenti di merito, il giudice è tenuto a graduare l'importo della sanzione pecuniaria, ragguagliando il grado della colpa alla latitudine della forbice edittale. 2.3 Alla luce delle considerazioni che precedono, valutato il coefficiente colposo alla luce dei contenuti del ricorso, stimasi equa la determinazione della sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquemila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 22 ott