CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 16049/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29105/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 7 1 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difendegiusta procura in calce al ricorso; - ricorrent e - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata – avverso la sentenza della Co rte di appello di Roma n. 1330 /20 20 , pubblicata in data 20 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: associazione in partecipazione risoluzione AC –09/04/2024 r.g. n. 29105/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a seimotivi illustrati anche con memoria , avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha con fermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva respinto la sua domanda avente a oggetto la risoluzione del contratto di associazione in partecipazione,stipulato in data 19 ottobre 2010 con [OSCURATO:SOCIETA]., p er grave inadempimento della predetta [OSCURATO:PERSONA], associante, che in nessun modo aveva svolto l'attività oggetto dell’associazione, omettendo di restituire a essa [OSCURATO:PERSONA], associata, la somma di euro 120.000 ,00 regolarmente versata a titolo di apporto associativo. 2. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata. 3. L a Co rte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che la sentenza di primo grado, dopo aver dichiarato inammissibile una produzione documentale eseguita dall'odierna ricorrente all'udienza di precisazione delle conclusioni, aveva ritenuto inutilizzabile il documento prodotto e descritto come “delega di firma per il contratto di associazione in partecipazione”, atteso che la sottoscrizione ivi apposta, apparentemente riferibile a tale [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA],era stata disconosciuta e non ne era stata chiesta la verificazione; che tale circostanza aveva indotto il primo giudice a ritenere, correttamente , che il contratto di associazione in partecipazione non fosse efficace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], atteso che la stessa risultava ivi rappresentata da un soggetto privo del relativo potere, posto che il legale rappresentante di quest'ultima all'epoca dei fatti era tale [OSCURATO:PERSONA] e che era risultato accertato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva direttamente incamerato il denaro versato da M area I mpianti , iniziando successivamente una parziale restituzione a [OSCURATO:PERSONA] , laddove nessuna evidenza vi era che [OSCURATO:PERSONA] avesse ratificato l'operato del [OSCURATO:PERSONA];r.g. n. 29105/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] b) che la motivazione del Tribunale era assolutamente condivisibile in ogni suo aspetto e segnatamente: b1) in relazione alla pronunciata inammissibilità dell'istanza di assegnazione del termine per la produzione dei documenti, in quanto formulata in sede diversa da quella propria, identificatanell’udienza di comparizione delle parti e di trattazione; b2) in relazione alla reiezione del deferimento del giuramento suppletorio, non risultando raggiunta alcuna semiplena probatio in ordine alla qualità di rappresentante di M a ia in capo al [OSCURATO:PERSONA], siccome le due fonti probatorie offerte da [OSCURATO:PERSONA] a sostegno di tale semi-prova erano del tutto inidonee allo scopo: la non meglio definita “scheda contabile”, in quanto proveniente dalla stessa attrice; la scrittura privata tra essa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in quanto pr i va di alcun valore probatorio per lo scopo assegnato, ma semmai comprovante viepiù che l’eventuale vincolo obbligatorio sarebbe sorto esclusivamente tra la [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] , laddove nessuna prova era stata fornita in relazione alla pretesa ratifica dal parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’operato del presunto falsus procurator; b3) in relazione alla reiezione del deferimento del giuramento decisorio, atteso che l’ articolazione formulata, da un canto conteneva l’ammissione di fatti favorevoli per il giurante e, dall’altro, era priva di alternatività nella risposta ; c) che la richiesta di accoglimento in appello delle istanze istruttorie formulate in primo grado con l’atto di citazione era inammissibile, siccome sulle istanze l’odierna ricorrente non aveva insistito in sede di precisazionedelle conclusioni in primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: « 1. Motivo di ricorso ex art. 360, n.ro 4 c.p.c. per violazione degli artt. 132 e 115 c.p.c . », deducendo si l a nullità r.g. n. 29105/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] della sentenza impugnata per aver o messo ogni valutazione circa la mancata contestazione in giudizio da parte di Ma i a di aver effettivamente ricevuto i pagamenti da Marea I mpianti , e ciò a prescindere dall'efficacia del contratto di associazione in partecipazione.Più in dettaglio, s i censura l’omessa valutazione della non contestazione, da parte della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r . l . , di aver ricevuto la somma complessiv a di 120.000 euro , attraverso pagamenti che sarebbero stati puntualmente allegati dall’attrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.: l’ odierna intimata, osserva la ricorrente, aveva infatti eccepito la mancanza di prova di tali pagamenti, che è cosa diversa dal contestare che fossero avvenuti. Il motivo è inammissibile perché l'accertamento della sussistenza di una contestazione, ovvero d i una non contestazione, rientrando nell’interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione che spetta in via esclusiva al giudice di merito, ed è sindacabile in questa fase solo per vizio di motivazione (Cass. n. 10182/2007, id. n. 3680/2019, id. n. 27490/2019), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., e non configura un error in procedendo, ai sensi del n. 4) della medesima disposizione, come invece dedottodalla ricorrente. b. Secondo motivo: «2. Motivo di ricorso ex art. 360, n.ro 4 c.p.c. per violazione degli artt. 162, 183, 188 , 350, 354 e 356 c.p.c. nonché dell’art. 6 C.E.D.U. (diritto ad un processo equo), art. 24 Cost. (diritto di difesa), art. 111 Cost. (diritto ad un giusto processo e alla ragionevole durata del processo), art. 12 delle c.d. Preleggi», deducendosila nullità della sentenza impugnata per aver affermato il principio per cui sarebbe inefficace l'istanza di concessione dei termini ex art. 183 , comma sesto , c od . p roc . c iv . ove formulata negli atti r.g. n. 29105/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] introduttivi e comunque prima dell'udienza di comparizione ex art. 183 cod.proc. c iv . Il motivo è infondato, sebbene la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale necessiti di un chiarimento. È certamente condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che la richiesta di concessione dei terminidi cui all’art. 183 cod. proc. civ. deve essere formulata nell’apposita udienza di trattazione; questo, tuttavia, non preclude che,già nell’atto di citazione, l’attore possa per così dire, “tuzioristicamente anticipare” la propria facoltà di chiedere l’assegnazione dei termini all’udienzadi comparizione delle parti. Una tale riserva, quindi, non sarebbe in sé inammissibile (in tal senso va corretta la troppo lata affermazione , contenuta a pag. 5 della sentenza impugnata, secondo cui sarebbe inammissibile la formulazione dell’istanza di concessione dei termini formulata in ogni sede diversa dall’udienza). Tuttavia, tale “anticipazione”, proprio perché confinata in un momento processuale in cui l’attore non è in grado di sapere se sorgerà o menoper lui la necessità di formulare la richiesta di concessione de i termini per la modificazione della domanda(giacché questa potrebbe sorgere in dipendenza delle difese del convenuto che egli , a quel momento ancora , non conosce ) non esime l’attore dal dover formalmente domandare la concessione dei termini all’udienza di trattazione. Il preannuncio di richiesta di concessione di termini ex art. 183 cod. proc. civ. contenuto nell’atto introduttivo del giudizio non vale a sollevare la parte dall’onere di chiedere espressamente la concessione di detti termini nell’udienza di trattazione. E ciò perché, come efficacemente argomenta la sentenza impugnata, è proprio e solo l’udienza di trattazione la sede individuata dal legislatore per consentire alle parti di chiedere un termine per la modificazione delle domande ed eccezioni hinc et inde r.g. n. 29105/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proposte con gli atti introduttivi del giudizio, la cui modificazione si renda necessaria per effetto del pieno contraddittorio formatosi all’esito dell’udienza medesima. Alla luce di ciò, avendo nella specie la Corte territoriale incontestatamenteaccertato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva formulato alcuna istanza di concessione dei termini alla prima udienza di trattazione, ma solo tardivamente quando essa era stata già celebrata, del tutto correttamente ha valutato maturata la relativa decadenza processuale, non potendo cer to la riserva contenuta nell’atto di citazione valere a superare l’impedimento derivante dall’omessa formulazione della concessione del termine nella sede processuale individuata in maniera tassativa dalla norma in esame. Può,quindi, essere sul punto affermato il seguente principio di diritto: l’istanza di assegnazione dei termini previsti al quinto e al sesto comma dell’art. 183 cod. proc. civ. deve essere formulata nel corso dell’udienzadi trattazione, non potendosi ritenere all’uopo idonea una richiestacontenuta negli atti introduttivi del giudizio . c. Terzo motivo: «3. Motivo di ricorso ex art. 360, n.ro 4 c.p.c. e violazione degli artt. 2710 e 2736 ss. c.c. e degli artt. 116, 183, comma settimo c.p.c.», deducendosi l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che i due documenti prodotti dalla ricorrente non integrassero semiplena probatio, valevole ai fini del deferimento d’ufficio di un giuramento suppletorio, sotto due distinti profili: c1) perché la "scheda contabile”, ancorché proveniente da essa attrice, doveva comunque essere presa in considerazione come prova, ai sensi dell’art. 2710 cod. civ.; c2) perchéla scrittura privata del 22 ottobre 2010, proveniente da [OSCURATO:PERSONA], in quanto documento proveniente da un terzo, era comunque valutabile come prova atipica.r.g. n. 29105/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni. La prospettazione sub c1 ) è inammissibile perché, ai sensi dell’art.2710 cod. civ., soltanto i libri bollati, vidimati e regolarmente tenuti, possono fare prova a favore dell’imprenditore nei suoi rapporti con altri imprenditori; nella specie, invece, si discute soltanto di una non meglio specificata “scheda contabile”, della cui sussumibilità nel precitato articolo non v’è alcun accenno nella censura. La prospettazione sub c2 ) è inammissibile , perché implica una valutazione della prova, diversa da quella ritenuta dal giudice di merito, il che non è consentito al giudice di legittimità. d. Quarto motivo: « 4. Motivo di ricorso ex art. 360, n.ro 4 c.p.c. e violazione degli artt. 178 e 189 c.p.c.» . Si deduce la nullità della sentenza impugnata per aver respinto la domanda senza svolgere attività istruttoria, avendola corte dichiarato l'inammissibilità di tutte le istanze istruttorie formulate in appello da M area I mpianti, sull’erroneo rilievo della mancata reiterazione delle dette istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, circostanza che sarebbe smentita dalle risultanze dei verbali di causa; del resto la ritenuta necessità della reiterazione corrisponderebbe a un orientamento consolidato della giurisprudenza per nulla condivisibile. Il motivo è fondato, nei limiti e per le considerazioni che seguono. In via generale, va ribadita, in difetto di persuasive argomentazioni contrarie, la correttezza dell’ orientamento di questa Corte, secondo cui la mancata riproposizione a opera della parte, in sede di precisazione delle conclusioni, delle istanze istruttorie ritualmente richieste nel processo, e per qualsivoglia motivo non ammesse dal giudice, fa presumere che essa abbia inteso rinunciarvi (da ultimo, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022) .r.g. n. 29105/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] detto in via generale, nel caso di specie va rilevato che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il quarto motivo di appello, con cui l’odierna ricorrente insisteva per l’ ammissione dei mezzi istruttori articolatiin primo grado e mai ammessi, con la seguente motivazione (pag. 6): “Poiché all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado l’odiernaappellante non ha insistito per l’ammissione dei me zz i di prova la sua istanza èinammissibile nel presente grado ”. Tale affermazione è erronea. Invero, dall’esame diretto degli atti processuali, cui questa Corte è nella specie legittimata,essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., si ricava che l’odierna ricorrente all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, svoltasi in data 3 ottobre 2017, si era “riportata” alle proprie conclusioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio, come risulta dal relativo verbale di udienzae come del resto il motivo di ricorso puntualmente deduce trascrive ndone il relativo contenutoai fini della sua autosufficienza. Nelle conclusionidell’ atto di citazione di primo grado, come parimenti il motivo specifica attraversoun’integrale trascrizione, vi erano anche le istanze istruttorie. e. Quinto motivo: «5. Motivo di ricorso ex art. 360, n.ro 4 c.p.c. per violazione degli artt. 2736 ss. c.c. e art. 233 ss. c.p.c.», deducendosila nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la formulazione del giuramento decisorio, che in realtà conteneva l'alternativa tra giurare che fosse vero o meno che il [OSCURATO:PERSONA] fosse rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] e, come tale , conteneva l'alternativa della risposta e il carattere decisorio ai fini della definizione della lite.r.g. n. 29105/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivo è assorbito dall’ accoglimento del qu arto motivo con la conseguente riapertura della fase di valutazione in appello delle altre, preliminariistanze istruttorie. f. Sesto motivo: «6. Motivo di ricorso ex art. 360, n.ro 5 c.p.c. sull’omesso accertamento dei pagamenti intercorsi tra la M area [OSCURATO:SOCIETA] e la Ma i a srl a seguito dell'omessa ammissione dell'interrogatorio formale, del giuramento decisorio e del giuramento suppletorio del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché delle prove testimoniali ritualmente richieste da M area I mpianti s . r . l . nel proprio atto di citazione. Omesso accertamento della ratifica tacita dell'operato del falsus procurator». Il motivo è inammissibile perché, ben lungi che contenere i requisiti previsti per il vizio di motivazione secondo la giurisprudenzadi questa Corte (a far data da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; si vedano ex multis Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), contiene in effetti una non consentita riproposizione in questa fase della richiesta di valutazione della ammissibilità e della rilevanza dei mezzi istruttori formulati nella fase di merito. In oltre , quanto alla prova del pagamento dei 97.000,00 euro di cui trattasi, il Tribunale aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo essendo avvenuto soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, il deposito dei documenti che avrebbero comprovato il pagamento. Tale statuizione della sentenza di primo grado era stata impugnata con l’appello –a quanto risulta dalla sentenza qui impugnata, non smentita sul punto dal ricorso – soltanto censurando la mancata concessione dei termini di cui al sesto comma dell’art. 183 cod. proc. civ., censura vanamente proposta, come si è visto, con il primo motivo di ricorso per r.g. n. 29105/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cassazione.Dunque non è esatto che la Corte di merito abbia omesso l’esame della questione del pagamento dei 97.000,00euro: essa ha, invece, esaminato tale questione nei limiti in cui era stata riproposta dall’appellante. 2. La sentenza impugnata va in conclusione cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo , che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il secondo , dichiarainammissibili il primo, il terzo e il sesto e assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi