CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09528/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, di conferma della sentenza del Tribunale di Trapani che lo ha condannato alla pena di quattro anni, cinque mesi, dieci giorni di reclusione ed €: 1067 di multa per il reato di furto in abitazione aggravato. 2. Rilevato preliminarmente come tutti i motivi proposti non investano l'affermazione di responsabilità, ma l'impianto circostanziale ritenuto integrato dai giudici del merito, in uno con il trattamento sanzionatorio inflitto, e tuttavia risultano meramente reiterativi delle doglianze già proposte in sede di appello, in tale sede adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici. 3. Considerato che il primo motivo proposto, con cui si denuncia la violazione di legge in riferimento alla ritenuta aggravante della minorata difesa, è del tutto generico, omettendo il confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha dato conto di come il teste di accusa - ritenuto sul punto pienamenl:e attendibile - abbia riferito che la porta d'ingresso dell'abitazione fosse aperta in ragione dei lavori che si stavano svolgendo all'interno, con ciò risultando integrata l'aggravante in questione. 4. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., in ragione della modesta entità del profitto conseguito, è manifestamente infondato, avendo i giudici del merito ritenuto - con apprezzamento insindacabile in questa sede - che il profitto complessivo tratto dall'imputato sia stato maggiore di quello restituito, essendo il resto stato occultato dall'imputato nell'immediatezza del fatto. 5. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., è manifestamente infondato, non rilevando unicamente il valore venale del bene sottratto (nella specie, banconote per un valore pari ad C 80), ma anche il pregiudizio complessivo patito dalla persona offesa per il furto dei documenti. Sul punto si può citare Sez. 4, Sentenza n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241, per cui la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res. 6. Considerato che gli ultimi tre motivi proposti censurano la mancata concessione delle attenuanti generiche, invocando il bilanciamento prevalente cori le aggravanti, ed il trattamento sanzionatorio inflitto, omettendo di considerare che: per consolidata giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie (cfr. pag. 4, in cui si fa riferimento ai precedenti penali allarmanti, alla gravità del fatto, all'assoluta assenza di elementi positivi di giudizio); quanto alla commisurazione della pena, trattasi di materia rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in adesione ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza cie è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie avvenuto. Gli argomenti difensivi, completamente scollegati dalle ragioni della sentenza impugnata, si rivelano, pertanto, oltre che generici, anche manifestamente infondati. 7. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen